Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari

0.732.031Multilateral International Treaty8 feb 1987

Conclusa a Vienna il 26 ottobre 19791
Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19862
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 gennaio 1987
Entrata in vigore per la Svizzera l’8 febbraio 1987

(Stato 21 ottobre 2025)

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione,

riconoscendo il diritto di ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell’energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi;

convinti che occorra agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare;

consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un’importanza vitale per la tutela della salute pubblica, dell’incolumità, dell’ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale;

consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite3circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati;

considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»;

memori della Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994;

desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento e uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e impianti nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e impianti contro simili atti è divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale;

profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato;

certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo;

desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici;

certi che i reati concernenti materie e impianti nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali reati;

desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari;

certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza in materia di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonché di gestione degli impianti nucleari;

prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali;

riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari impiegati a fini militari è di competenza dello Stato che possiede tali materie e impianti, e nella certezza che tali materie e impianti sono, e continueranno a essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,

hanno convenuto quanto segue4

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. con «materie nucleari» si intende il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80%, l’uranio arricchito d’uranio 235 o 233, l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi;
  2. con «uranio arricchito in uranio 235 o 233» si intende l’uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;
  3. con «trasporto nucleare internazionale» si intende il trasporto di materie nucleari, condizionate per un invio con qualunque modo di trasporto, allorchè esso deve valicare le frontiere dello Stato dal cui territorio parte, a contare dal punto in cui esce dall’impianto speditore in detto Stato sino al punto in cui entra nell’impianto destinatario sul territorio dello Stato di destinazione finale;
  4. 5 con «impianto nucleare» si intende un impianto (inclusi edifici e attrezzatura) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un’emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi;
  5. 6 con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un impianto nucleare oppure contro materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale o della collettività, ovvero dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di emissione di materiali radioattivi.
Art. 1 A

Gli obiettivi della presente Convenzione consistono nell’instaurare e mantenere nel mondo intero una protezione fisica efficace delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici, nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e impianti e nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Partecipanti per raggiungere detti obiettivi.

Art. 2
  1. La presente Convenzione si applica alle materie nucleari utilizzate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto e agli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici, tuttavia a condizione che le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione si applichino a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto nucleare internazionale.
  2. La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di un Partecipante incombe interamente a questo Stato.
  3. Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dai Partecipanti in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, dev’essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.

4.a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Partecipanti risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.

  1. Le attività delle forze armate durante i conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.
  2. Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un’autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici.
  3. Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti né preclude perseguimenti in virtù di altre legislazioni.

5. La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a impianti nucleari contenenti dette materie.

Art. 2 A
  1. Ogni Partecipante elabora, applica e mantiene sotto la sua giurisdizione un sistema adeguato di protezione fisica delle materie e impianti nucleari al fine di:
    1. proteggere contro il furto o l’ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;
    2. assicurare l’attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all’occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, il Partecipante agisce conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5;
    3. proteggere le materie e gli impianti nucleari contro sabotaggi;
    4. attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.
  2. Per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Partecipante:
    1. elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;
    2. istituisce o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;
    3. adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari.
  3. Per adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante applica i principi di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari definiti qui di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione e nei limiti del ragionevole e del possibile:

Principio A: Responsabilità dello Stato

La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato incombe interamente a questo Stato.

Principio B: Responsabilità durante il trasporto internazionale

La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale di queste materie finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.

Principio C: Quadro giuridico e normativo

Ogni Stato elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso include la definizione di prescrizioni di protezione fisica e la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevedrà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contempla inoltre un sistema di ispezione degli impianti nucleari e del trasporto di materie nucleari per garantire l’osservanza delle disposizioni pertinenti e delle condizioni d’autorizzazione o degli altri documenti d’autorizzazione e per stabilire i mezzi necessari per farle applicare, incluse sanzioni efficaci.

Principio D: Autorità competente

Ogni Stato istituisce o designa un’autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere i compiti che le sono stati affidati. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte dall’autorità nazionale competente siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.

Principio E: Responsabilità dei titolari di licenze

Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell’attuazione della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri documenti d’autorizzazione (per esempio gestori o speditori).

Principio F: Cultura della sicurezza

Tutti gli enti impegnati nell’attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l’effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell’ente stesso.

Principio G: Minaccia

La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia esistente.

Principio H: Approccio graduale

Le disposizioni in materia di protezione fisica vanno stabilite in modo graduale e valutando la minaccia esistente, i vantaggi relativi, la natura delle materie nucleari e le conseguenze che potrebbero risultare dalla sottrazione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o impianti nucleari.

Principio I: Difesa in profondità

Le disposizioni nazionali in materia di protezione fisica dovrebbero riflettere un concetto composto da più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzativi) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi.

Principio J: Garanzia della qualità

Per garantire l’osservanza delle disposizioni sulle attività rilevanti ai fini della protezione fisica, sono definiti e attuati una politica e programmi di garanzia della qualità.

Principio K: Piani di emergenza

I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro impianti o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.

Principio L: Riservatezza

Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e impianti nucleari.

4.  a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente. b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù della lettera a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.

Art. 3

Ogni Partecipante prende, giusta la legislazione nazionale e il diritto internazionale, le necessarie disposizioni affinché, durante un trasporto nucleare internazionale, le materie nucleari trovantisi sul suo territorio (o a bordo d’una sua nave o aeromobile implicati nel trasporto verso o da quel territorio), vengano, quanto possibile, protette conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.

Art. 4
  1. Ogni Partecipante esporterà materie nucleari, o ne autorizzerà l’esportazione, solo dopo aver ricevuto l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.
  2. Ogni Partecipante importerà materie nucleari, o ne autorizzerà l’esportazione da uno Stato impartecipe, solo dopo aver ricevuto l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.
  3. Ogni Partecipante autorizzerà il transito, sul suo territorio, di materie nucleari trasportate, tra Stati impartecipi, per terra o per acqua (oppure sul territorio dei porti aerei o marittimi) solo dopo aver ricevuto, quanto possibile, l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.
  4. Ogni Partecipante, giusta la legislazione nazionale, applicherà i livelli di protezione definiti nell’allegato I alle materie nucleari trasportate, da un punto all’altro del suo territorio, tramite le acque o lo spazio aereo internazionali.
  5. Il Partecipante tenuto, in virtù dei precedenti paragrafi 1–3, ad ottenere l’assicurazione d’una protezione delle materie nucleari, conforme ai livelli in allegato I, stabilisce ed avvisa previamente gli Stati attraverso i quali dette materie transiteranno, per terra od acqua, nonché quelli nei cui aeroporti o porti marittimi faranno scalo.
  6. La responsabilità d’ottenere l’assicurazione di cui nel paragrafo 1 può venir trasmessa, per mutuo consenso, al Partecipante figurante nel trasporto in quanto importatore.
  7. Nulla, nel presente articolo, può venir interpretato come limitativo, in qualunque modo, della sovranità e giurisdizione territoriale d’uno Stato, segnatamente quanto al suo spazio aereo o al suo mare territoriale.
Art. 5
  1. I Partecipanti designano e si comunicano, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, gli organi di collegamento per le questioni concernenti la presente Convenzione.
  2. In caso di furto, furto qualificato o altra illecita forma d’ottenimento di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, i Partecipanti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, aiutano per quanto possibile ogni Stato che lo richiede a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:
    1. il Partecipante prende le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, di ogni furto, furto qualificato o altro illecito ottenimento di materie nucleari, oppure di ogni credibile minaccia d’un tale atto, nonché per informare, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le organizzazioni internazionali competenti;
    2. i Partecipanti interessati scambiano informazioni, tra loro o con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l’integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente prelevate; essi:
    3. coordinano gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta,
    ii) si prestano assistenza, su richiesta, iii) assicurano la restituzione delle materie nucleari rubate o mancanti che sono state ricuperate in seguito a uno degli eventi summenzionati.

Le modalità di attuazione di questa cooperazione sono definite dai Partecipanti interessati.

3. In caso di sabotaggio di materie nucleari o di un impianto nucleare, o di minaccia credibile di un tale atto, i Partecipanti cooperano in ogni modo possibile, in conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

  1. se un Partecipante è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o di un impianto nucleare in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest’ultimo e, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;
  2. in caso di sabotaggio di materie o di un impianto nucleari in un Partecipante e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, il Partecipante, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prende le misure necessarie per informare immediatamente l’altro o gli altri Stati che rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica e, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;
  3. se, in considerazione delle lettere a) e b), un Partecipante chiede assistenza, ogni Partecipante a cui è rivolta tale richiesta determina rapidamente e comunica allo Stato richiedente, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;
  4. le attività di cooperazione di cui alle lettere a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. I Partecipanti interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come attuare tale cooperazione.

4. I Partecipanti cooperano e si consultano, ove occorra, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

5. Un Partecipante può consultare gli altri Partecipanti e cooperare con essi, ove occorra, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema nazionale di protezione fisica degli impianti nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale e degli impianti nucleari.

Art. 6
  1. Ogni Partecipante prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d’ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Partecipante, oppure ottenuta durante un’operazione fatta nel quadro della presente Convenzione. Allorché i Partecipanti comunicano confidenzialmente informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza. Ogni Partecipante comunica a terzi informazioni riservate fornite da un altro Partecipante soltanto previo consenso di quest’ultimo.
  2. I Partecipanti non sono vincolati dalla presente Convenzione a fornire informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudicano la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o impianti nucleari.
Art. 7
  1. L’esecuzione intenzionale di uno dei seguenti atti:
    1. la ricettazione, la detenzione, l’utilizzo, il trasferimento, l’alterazione, la cessione, l’alienazione o la dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, la morte o lesioni gravi di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all’ambiente;
    2. il furto semplice o qualificato di materie nucleari;
    3. la sottrazione, o altra indebita appropriazione, di materie nucleari;
    4. un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l’autorizzazione necessaria;
    5. un atto diretto contro un impianto nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un impianto nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesioni gravi di altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente per l’esposizione a radiazioni o per la fuoriuscita di sostanze radioattive, eccetto che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale del Partecipante sul cui territorio è situato l’impianto nucleare;
    6. l’estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione;
    7. la minaccia:
    8. di impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente, o commettere un reato di cui alla lettera e),
    ii) di commettere un reato di cui alle lettere b) ed e) per costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o non compiere un atto; h) un tentativo di commettere un reato di cui alle lettere a)–e); i) la partecipazione a un reato di cui alle lettere a)–h); j) l’organizzazione o l’istigazione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h); k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L’atto è compiuto intenzionalmente: i) al fine di facilitare l’attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui alle lettere a)–g), ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui alle lettere a)–g);

è considerata da ogni Partecipante come un reato punibile in virtù del diritto nazionale.7 2. Ogni Partecipante applicherà, ai reati previsti nel presente articolo, pene adeguate, proporzionate alla gravità dei medesimi.

Art. 8
  1. Ogni Partecipante prende le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza di perseguire i reati, di cui nell’articolo 7, nei seguenti casi:
    1. allorchè l’infrazione risulta commessa sul suo territorio o a bordo d’una nave o d’un aeromobile battente la sua bandiera;
    2. allorchè l’autore presunto è un suo nazionale.
  2. Ogni Partecipante prende inoltre le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza di perseguire detti reati allorchè il loro presunto autore trovasi nel suo territorio e il Partecipante stesso non lo estrada, giusta l’articolo 11, in uno qualunque degli Stati competenti giusta il paragrafo I.
  3. La presente Convenzione non abroga alcuna competenza penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.
  4. Oltre ai Partecipanti menzionati nei paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante può, giusta il diritto internazionale, stabilire la propria competenza di perseguire i reati, di cui in articolo 7, allorchè, nel trasporto nucleare internazionale, ha il ruolo di esportatore o importatore di materie nucleari.
Art. 9

Il Partecipante sul cui territorio trovasi l’autore presunto del reato ricorre, se lo ritiene giustificato dalle circostanze, alle misure appropriate consone alla sua legislazione nazionale, detenzione compresa, per assicurare la presenza di detto autore ai fini del perseguimento o dell’estradizione. Le misure prese in virtù del presente articolo vanno immediatamente notificate agli Stati che l’articolo 8 obbliga a stabilire la propria competenza, nonché, ove occorresse, a tutti gli altri Stati interessati.

Art. 10

Il Partecipante sul cui territorio trovasi l’autore presunto del reato, se non lo estrada, deve, senza eccezione né indugio, adire le proprie autorità competenti per l’azione penale, secondo la procedura contemplata dalla propria legislazione.

Art. 11
  1. I reati in articolo 7 valgono, di pieno diritto, come motivi d’estradizione per ogni trattato d’estradizione tra i Partecipanti. Questi si obbligano ad includerli, come motivi d’estradizione, in ogni trattato d’estradizione che dovessero conchiudere tra loro.
  2. Il Partecipante che subordina l’estradizione all’esistenza d’un pertinente trattato, se riceve un’istanza d’estradizione da un altro Partecipante col quale non abbia stipulato un tale trattato, potrà considerare la presente Convenzione come una base giuridica dell’estradizione relativamente ai reati suddetti. L’estradizione resterà sottoposta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
  3. I Partecipanti che non subordineranno l’estradizione all’esistenza d’un pertinente trattato riconosceranno i suddetti reati come motivi d’estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
  4. Tra i Partecipanti, ognuno dei detti reati va considerato, ai fini dell’estradizione, come commesso sia sul luogo d’attuazione sia sul territorio dei Partecipanti tenuti, secondo l’articolo 8 paragrafo 1, a stabilire la propria competenza.
Art. 11 A

Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Partecipanti, nessuno dei reati di cui all’articolo 7 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Art. 11 B

Nessuna disposizione della presente Convenzione dev’essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se il Partecipante richiesto ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all’articolo 7 sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta pregiudicherebbe la situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Art. 12

Ogni persona oggetto d’una procedura, promossa per un reato di cui in articolo 7, dovrà beneficiare d’un trattamento equo in tutte le fasi procedurali.

Art. 13
  1. I Partecipanti si accordano la più completa assistenza giudiziaria per ogni procedura concernente i reati dell’articolo 7, compresa la comunicazione dei mezzi di prova di cui dispongono, necessari all’istruzione. In ogni caso si applicherà alle domande d’assistenza la legge dello Stato richiesto.
  2. Il paragrafo 1 non tocca gli obblighi derivanti da qualunque altro trattato, bi o multilaterale, che già regga, o reggerà, totalmente o parzialmente, l’assistenza giudiziaria in materia penale.
Art. 13 A

Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie e impianti nucleari.

Art. 14
  1. Ogni Partecipante informa il depositario circa le leggi e i regolamenti volti ad applicare la presente Convenzione. Il depositario trasmette periodicamente queste informazioni a tutti i Partecipanti.
  2. Il Partecipante nel cui territorio viene perseguito il presunto autore d’un reato comunica, quanto possibile, il risultato agli Stati direttamente interessati. Lo comunicherà, in secondo luogo, anche al depositario, il quale ne informerà tutti i Partecipanti.
  3. Allorché il reato concerne materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio nazionale e sia il presunto autore del reato sia le materie nucleari rimangono sul territorio del Partecipante dove il reato è stato commesso, ovvero allorché un reato concerne un impianto nucleare e il presunto autore del reato rimane sul territorio del Partecipante in cui il reato è stato commesso, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Partecipante di fornire informazioni sulle procedure penali relative a tale reato.8
Art. 15

Gli allegati della presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Art. 16
  1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica adottata l’8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza dei Partecipanti per esaminare l’applicazione della presente Convenzione e valutare l’efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati tenendo conto della situazione a quel momento.
  2. Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza dei Partecipanti potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.
Art. 17
  1. In caso di vertenza tra due o più Partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, i contendenti si consulteranno per comporre la controversia mediante negoziato o altro mezzo pacifico accettabile da tutte le controparti.
  2. La vertenza, ove non fosse così composta, verrà, a domanda di qualsiasi controparte, convenuta in arbitri o deferita alla Corte internazionale di giustizia per decisione. Qualora, entro i sei mesi successivi alla domanda d’arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ogni parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al Segretario generale dell’ONU di designare uno o più arbitri. Dandosi più richieste contrastanti, prevale quella indirizzata al detto Segretario generale.
  3. Ogni Partecipante, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dall’una o dall’altra o da ambedue le procedure di composizione descritte nel paragrafo 2. Gli altri Partecipanti vengono allora svincolati dalla procedura compositiva di cui in paragrafo 2, rispetto al Partecipante che, su di essa, ha formulato la riserva.
  4. Ogni Partecipante che ha formulato una riserva, giusta il paragrafo 3, può in ogni momento revocarla mediante notificazione al depositario.
Art. 18
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’AIEA, in Vienna, e presso la sede dell’ONU, in Nuova York, a contare dal 3 marzo 1980 sino alla sua entrata in vigore.

  2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari.

  3. La presente Convenzione, dopo l’entrata in vigore, resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato.

    1. La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione d’organizzazioni internazionali o regionali di carattere integrativo, o d’altro carattere, purché siano costituite da Stati sovrani ed abbiano facoltà di negoziare, stipulare e applicare accordi internazionali concernenti i settori sottesi alla presente Convenzione.
    2. Dette organizzazioni, nell’ambito della loro competenza e in proprio nome, esercitano i diritti e assumono le responsabilità che la presente Convenzione assegna ai Partecipanti.
    3. Partecipando alla presente Convenzione, l’organizzazione comunica al depositario una dichiarazione indicante i suoi Stati membri, nonché gli articoli della Convenzione a lei inapplicabili.
    4. L’organizzazione non dispone d’alcun voto proprio oltre quelli dei suoi Membri.
  4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione vanno depositati presso il depositario.

Art. 19
  1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno seguente la data di deposito, presso il depositario, del 21° strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l’accetti, l’approvi, o vi aderisca, dopo il deposito del detto 21° strumento, essa entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, ad opera di questo Stato, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 20
  1. Salvo restando l’articolo 16, un Partecipante può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento va presentato al depositario che lo comunica immediatamente a tutti i Partecipanti. Se la maggioranza dei medesimi domanda al depositario di riunire una conferenza per studiare l’emendamento, il depositario, invitando tutti i Partecipanti ad assistervi, la aprirà trenta giorni almeno dopo l’invio di questi inviti. Ogni emendamento adottato in conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti i Partecipanti, va comunicato ai medesimi dal depositario, senza indugio.
  2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento, questo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi dei partecipanti abbiano fatto tale deposito presso il depositario. Successivamente l’emendamento entra in vigore, per qualunque altro Partecipante, il giorno in cui il Partecipante deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.
Art. 21
  1. Ogni Partecipante può denunciare la presente Convenzione notificandolo per iscritto al depositario.
  2. La denuncia prende effetto 180 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.
Art. 22

Il depositario notifica senza indugio a tutti i Partecipanti:

  1. ogni firma della Convenzione;
  2. ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
  3. ogni formulazione o revoca di riserva giusta l’articolo 17;
  4. ogni comunicazione di un’organizzazione giusta il paragrafo 4c) dell’articolo 18;
  5. l’entrata in vigore della Convenzione;
  6. l’entrata in vigore d’ogni emendamento alla Convenzione;
  7. ogni denuncia giusta l’articolo 21.
Art. 23

L’originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il Direttore generale dell’AIEA, che ne trasmetterà copie certificate a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione aperta alla firma in Vienna e Nuova York il 3 marzo 1980.(Seguono le firme)

Allegato I

Livelli di protezione fisica applicabili ai trasporti internazionali delle materie nucleari definite nell’allegato II

1. In fase di immagazzinamento ai fini del trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli di protezione fisica qui sotto indicati:

  1. Le materie della categoria III sono immagazzinate in zona d’accesso controllato;
  2. Le materie della categoria II lo sono in zona costantemente sorvegliata da guardie o da dispositivi elettronici, recintata da una barriera materiale con un numero limitato di punti d’entrata sotto adeguato controllo, oppure in qualunque zona munita di una protezione fisica equivalente;
  3. Le materie della categoria I sono immagazzinate in zona protetta come per la categoria II, ma il cui accesso è inoltre consentito solo alle persone riconosciute come fededegne, e posta sotto la vigilanza di guardie in stretto collegamento con appropriate forze d’intervento. Le misure particolari prese in questo contesto sono volte a frustrare e prevenire ogni attacco, nonché ogni intrusione o ogni prelievo di materie, non autorizzati.

2. In fase di trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli seguenti:

  1. Per le materie delle categorie II e III, il trasporto va effettuato con precauzioni particolari comportanti segnatamente previa accordi tra mittente, destinatario e vettore nonché un accordo liminare, tra le persone fisiche o giuridiche sottoposte alla giurisdizione normativa degli Stati esportatore e importatore, volto a precisare il momento, il luogo e le modalità del trasferimento della responsabilità del trasporto;
  2. Per le materie della categoria I, il trasporto va effettuato con le precauzioni prescritte per le categorie II e III nonché, inoltre, con la sorveglianza costante d’una scorta in condizioni tali da assicurare uno stretto collegamento con appropriate forze d’intervento;
  3. Per l’uranio naturale in forme diverse da minerale o residui di minerale, la protezione per il trasporto di quantità superiori a 500 kg d’uranio comporta la previa notifica del mittente specificante il modo di trasporto e la prevista ora d’arrivo, nonché la conferma che le materie sono state recapitate in ordine.
Allegato II

Tavola della distribuzione in categorie delle materie nucleari

MateriaCategoria
IIIIIIc)
1. Plutonioa)Non irradiatob)2 kg
o più
Meno di 2 kg
ma più di 500 g
500 g o
meno ma più di 15 g
2. Uranio 235Non irradiatob)
– uranio arricchito
al 20% o più
in235U
5 kg
o più
Meno di 5 kg
ma più di
1 kg
1 kg o
meno ma
più di 15 g
– uranio arricchito
al 10% o più, ma
a meno del 20%,
in235U
10 kg o piùMeno di
10 kg ma
più di 1 kg
– uranio arricchito
a meno del 10%
in235U
10 kg o più
3. Uranio 233Non irradiatob)2 kg
o più
Meno di 2 kg
ma più di
500 g
500 g o
meno ma
più di 15 g
4. Combustibile irradiatoUranio impoverito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno del 10% in materie fissili)d) e)
a) Tutto il plutonio tranne se in concentrazione isotopica superante 80 per cento di plutonio 238.
b) Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d’irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
c) Le quantità non rientranti sotto cat. III e l’uranio naturale dovrebbero venir protetti conformemente ad una prudente pratica gestionale.
d) Si raccomanda questo livello di protezione, nondimeno gli Stati sono liberi d’assegnare una categoria diversa dopo aver valutato circostanze particolari.
e) Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell’irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d’irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan12 settembre2003 A12 ottobre2003
Albania5 marzo2002 A4 aprile2002
Algeria*30 aprile2003 A30 maggio2003
Andorra*27 giugno2006 A27 luglio2006
Angola21 settembre2020 A21 ottobre2020
Antigua e Barbuda4 agosto1993 A3 settembre1993
Arabia Saudita*7 gennaio2009 A6 febbraio2009
Argentina*6 aprile19896 maggio1989
Armenia24 agosto1993 A23 settembre1993
Australia22 settembre198722 ottobre1987
Austria**22 dicembre198821 gennaio1989
Azerbaigian*19 gennaio2004 A18 febbraio2004
Bahama*21 maggio2008 A20 giugno2008
Bahrein*10 maggio2010 A9 giugno2010
Bangladesh11 maggio2005 A10 giugno2005
Belarus*9 settembre1993 S14 giugno1993
Belgio**6 settembre19916 ottobre1991
Benin18 settembre2019 A18 ottobre2019
Bolivia24 gennaio2002 A23 febbraio2002
Bosnia e Erzegovina30 giugno1998 S1° marzo1992
Botswana19 settembre2000 A19 ottobre2000
Brasile17 ottobre19858 febbraio1987
Bulgaria10 aprile19848 febbraio1987
Burkina Faso13 gennaio2004 A12 febbraio2004
Cambogia4 agosto2006 A3 settembre2006
Camerun29 giugno2004 A29 luglio2004
Canada21 marzo19868 febbraio1987
Capo Verde23 febbraio2007 A25 marzo2007
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Ciad16 settembre2019 A16 ottobre2019
Cile27 aprile1994 A27 maggio1994
Cina*10 gennaio1989 A9 febbraio1989
Cipro*23 luglio1998 A22 agosto1998
Colombia28 marzo2003 A27 aprile2003
Comore18 maggio2007 A17 giugno2007
Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)* **6 settembre19916 ottobre1991
Congo (Brazzaville)3 settembre20213 ottobre2021
Congo (Kinshasa)21 settembre2004 A21 ottobre2004
Corea (Sud)*7 aprile19828 febbraio1987
Costa d’Avorio17 ottobre2012 A16 novembre2012
Costa Rica2 maggio2003 A1° giugno2003
Croazia29 settembre1992 S8 ottobre1991
Cuba*26 settembre1997 A26 ottobre1997
Danimarca6 settembre19916 ottobre1991
Dominica8 novembre2004 A8 dicembre2004
Dominicana, Repubblica30 aprile200930 maggio2009
Ecuador17 gennaio199616 febbraio1996
El Salvador*15 dicembre2006 A14 gennaio2007
Emirati Arabi Uniti16 ottobre2003 A15 novembre2003
Eritrea*13 marzo2020 A12 aprile2020
Estonia9 maggio1994 A8 giugno1994
Eswatini17 aprile2003 A17 maggio2003
Figi23 maggio2008 A22 giugno2008
Filippine22 settembre19818 febbraio1987
Finlandia**22 settembre198922 ottobre1989
Francia* **6 settembre19916 ottobre1991
Gabon19 febbraio2008 A20 marzo2008
Georgia7 settembre2006 A7 ottobre2006
Germania**6 settembre19916 ottobre1991
Ghana16 ottobre2002 A15 novembre2002
Giamaica16 agosto2005 A15 settembre2005
Giappone28 ottobre1988 A27 novembre1988
Gibuti22 giugno2004 A22 luglio2004
Giordania*7 settembre2009 A7 ottobre2009
Grecia**6 settembre19916 ottobre1991
Grenada9 gennaio2002 A8 febbraio2002
Guatemala*23 aprile19858 febbraio1987
Guinea29 novembre2005 A29 dicembre2005
Guinea equatoriale24 novembre2003 A24 dicembre2003
Guinea-Bissau8 ottobre20087 novembre2008
Guyana13 settembre2007 A13 ottobre2007
Honduras28 gennaio2004 A27 febbraio2004
India*12 marzo2002 A11 aprile2002
Indonesia*5 novembre19868 febbraio1987
Iraq7 luglio2014 A6 agosto2014
Irlanda**6 settembre19916 ottobre1991
Islanda18 giugno2002 A18 luglio2002
Isole Marshall7 febbraio2003 A9 marzo2003
Israele*22 gennaio200221 febbraio2002
Italia* **6 settembre19916 ottobre1991
Kazakistan2 settembre2005 A2 ottobre2005
Kenya11 febbraio2002 A13 marzo2002
Kirghizistan15 settembre2015 A15 ottobre2015
Kuwait*23 aprile2004 A23 maggio2004
Laos*29 settembre2010 A29 settembre2010
Lesotho29 settembre2010 A29 ottobre2010
Lettonia6 novembre2002 A6 dicembre2002
Libano16 dicembre1997 A15 gennaio1998
Libia18 ottobre2000 A17 novembre2000
Liechtenstein25 novembre19868 febbraio1987
Lituania7 dicembre1993 A6 gennaio1994
Lussemburgo**6 settembre19916 ottobre1991
Macedonia del Nord20 settembre1996 S17 novembre1991
Madagascar28 ottobre2003 A27 novembre2003
Malawi17 dicembre2013 A16 gennaio2014
Mali7 maggio2002 A6 giugno2002
Malta16 ottobre2003 A15 novembre2003
Marocco23 agosto200222 settembre2002
Mauritania29 gennaio2008 A28 febbraio2008
Messico4 aprile1988 A4 maggio1988
Moldova7 maggio1998 A6 giugno1998
Monaco9 agosto1996 A8 settembre1996
Mongolia28 maggio19868 febbraio1987
Montenegro21 marzo2007 S3 giugno2006
Mozambico*3 marzo2003 A2 marzo2003
Myanmar*6 dicembre2016 A5 gennaio2017
Namibia2 ottobre2002 A1° novembre2002
Nauru12 agosto2005 A11 settembre2005
Nicaragua10 dicembre2004 A9 gennaio2005
Niger19 agosto200418 settembre2004
Nigeria4 aprile2007 A4 maggio2007
Niue19 giugno2009 A19 luglio2009
Norvegia**15 agosto19858 febbraio1987
Nuova Zelanda19 dicembre2003 A18 gennaio2004
Oman*11 giugno2003 A11 luglio2003
Paesi Bassi* **6 settembre19916 ottobre1991
Aruba2 dicembre20052 dicembre2005
Pakistan*12 settembre2000 A12 ottobre2000
Palau24 aprile2007 A24 maggio2007
Palestina11 gennaio2018 A10 febbraio2018
Panama1° aprile19991° maggio1999
Paraguay6 febbraio19858 febbraio1987
Perù*11 gennaio1995 A10 febbraio1995
Polonia5 ottobre19838 febbraio1987
Portogallo**6 settembre19916 ottobre1991
Qatar*9 marzo2004 A8 aprile2004
Regno Unito* **6 settembre19916 ottobre1991
Guernesey11 dicembre19916 ottobre1991
Isola di Man11 dicembre19916 ottobre1991
Jersey11 dicembre19916 ottobre1991
Repubblica Centrafricana20 febbraio2008 A21 marzo2008
Romania*23 novembre199323 dicembre1993
Ruanda28 giugno2002 A28 luglio2002
Russia25 maggio19838 febbraio1987
Saint Kitts e Nevis29 agosto2008 A28 settembre2008
San Marino19 gennaio2015 A18 febbraio2015
Santa Lucia*14 settembre2012 A14 ottobre2012
Senegal3 novembre2003 A3 dicembre2003
Serbia5 febbraio2002 S27 aprile1992
Seychelles13 agosto2003 A12 settembre2003
Singapore*22 settembre2014 A22 ottobre2014
Siria*5 dicembre2019 A4 gennaio2020
Slovacchia10 febbraio1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna* **6 settembre19916 ottobre1991
Stati Uniti13 dicembre19828 febbraio1987
Sudafrica*17 settembre200717 ottobre2007
Sudan18 maggio2000 A17 giugno2000
Svezia**1° agosto19808 febbraio1987
Svizzera**9 gennaio19878 febbraio1987
Tagikistan11 luglio1996 A10 agosto1996
Tanzania24 maggio2006 A23 giugno2006
Thailandia19 giugno2018 A19 luglio2018
Togo7 giugno2006 A7 luglio2006
Tonga24 gennaio2003 A23 febbraio2003
Trinidad e Tobago25 aprile2001 A25 maggio2001
Tunisia8 aprile1993 A8 maggio1993
Turchia*27 febbraio19858 febbraio1987
Turkmenistan7 gennaio2005 A6 febbraio2005
Ucraina9 agosto1996 A8 settembre1996
Uganda10 dicembre2003 A10 gennaio2004
Ungheria4 maggio19848 febbraio1987
Uruguay24 ottobre2003 A23 novembre2003
Uzbekistan9 febbraio1998 A11 marzo1998
Vietnam*4 ottobre2012 A3 novembre2012
Yemen31 maggio2007 A30 giugno2007
Zambia7 novembre2016 A7 dicembre2016
Zimbabwe20 settembre2021 A20 ottobre2021
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) www.iaea.org/resources/treaties/treaties-under-IAEA-auspices oppure ottenuto presso Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Correzione del 21 ott. 2025 (RU 2025 628)

  2. RU 1987 504

  3. RS 0.120

  4. Nuovo testo giusta il n. 2 della mod. dell’8 lug. 2005, approvata dall’AF il 13 giu. 2008 ed in vigore per la Svizzera dall’8 mag. 2016 (RU 2016 1487;FF 2008 985).

  5. Introdotta dal n. 3 della mod. dell’8 lug. 2005, approvata dall’AF il 13 giu. 2008 ed in vigore per la Svizzera dall’8 mag. 2016 (RU 2016 1487;FF 2008 985).

  6. Introdotta dal n. 3 della mod. dell’8 lug. 2005, approvata dall’AF il 13 giu. 2008 ed in vigore per la Svizzera dall’8 mag. 2016 (RU 2016 1487;FF 2008 985).

  7. Nuovo testo giusta il n. 9 della mod. dell’8 lug. 2005, approvata dall’AF il 13 giu. 2008 ed in vigore per la Svizzera dall’8 mag. 2016 (RU 2016 1487;FF 2008 985).

  8. Nuovo testo giusta il n. 12 della mod. dell’8 lug. 2005, approvata dall’AF il 13 giu. 2008 ed in vigore per la Svizzera dall’8 mag. 2016 (RU 2016 1487;FF 2008 985).

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