0.732.11•Convenzione comune sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi
0.732.11Multilateral International Treaty18 giu 2001
Conclusa a Vienna il 5 settembre 1997
Approvata dall’Assemblea federale il 14 dicembre 19991
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 5 aprile 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 giugno 2001
(Stato 15 ottobre 2025)
Preambolo
Le Parti contraenti,
i) riconoscendo che l’uso di reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anche rifiuti radioattivi;
ii) riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi;
iii) ribadendo l’importanza per la comunità internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
iv) riconoscendo l’importanza di informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
v) auspicando la promozione di una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero;
vi) ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
vii) riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, alcuni Stati considerando che il combustibile esaurito è una risorsa di valore che può essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di immagazzinarlo definitivamente;
viii) riconoscendo che il combustibile esaurito e i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto essendo parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformità degli obiettivi enunciati nella presente Convenzione;
ix) dichiarando l’importanza della cooperazione internazionale per rafforzare la sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, mediante meccanismi bilaterali e multilaterali, nonché la presente Convenzione incentivante;
x) ricordando i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno progrediti, e degli Stati ad economia di transizione, nonché l’opportunità di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell’esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante;
xi) convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui ciò è compatibile con la sicurezza di gestione di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nello Stato in cui sono stati prodotti, pur riconoscendo che, in determinate circostanze, uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di esse a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni;
xii) riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l’importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera;
xiii) ricordando la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994)2, la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986)3, la Convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986)4, la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980)5, la Convenzione emendata per la prevenzione dell’inquinamento marino causato dall’immersione di rifiuti e di altri materiali (1994)6e altri strumenti internazionali pertinenti;
xiv) ricordando i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti e la sicurezza delle fonti di irradiazioni (1996), stabilite sotto l’egida di varie organizzazioni, nel documento dell’AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato «Princìpi di gestione dei rifiuti radioattivi» (1996), nonché nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive;
xv) rammentando il capitolo 22 del programma Azione 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l’importanza fondamentale di una gestione sicura ed
ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi;
xvi) riconoscendo l’opportunità di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all’articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989)7;
hanno convenuto quanto segue:
Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti:
i) raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza;
ii) fare in modo che a tutti gli stadi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinché gli individui, la società e l’ambiente siano protetti, oggigiorno e in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti, in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell’attuale generazione senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro;
iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e attenuarne le
conseguenze, nel caso in cui tali incidenti si producessero ad uno stadio qualsia-si della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Ai fini della presente Convenzione:
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la società e l’ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici.
Facendo ciò, ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell’evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito; ii) la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata in materia di ciclo del combustibile; iii) si tenga conto dei legami di interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito; iv) sia garantita un’efficace protezione degli individui, della società e dell’ambiente applicandone, a livello nazionale, metodi di protezione dell’ambiente appropriati, approvati dall’organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale che tiene debitamente conto dei criteri e delle norme internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici, e di altra natura eventualmente connessi allo smaltimento del combustibile esaurito; vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, sono superiori a quelli ammessi per l’attuale generazione; vii) si eviti di imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per esaminare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, sulla società e sull’ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o a emissioni incontrollate; ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle norme tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito; iii) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito siano basate sull’esperienza, su collaudi o su analisi.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché:
i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento del combustibile esaurito si proceda a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall’impianto e coprire la sua durata di vita utile;
ii) prima di utilizzare un impianto di smaltimento di combustibile esaurito siano redatte versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario per completare le valutazioni di cui al
capoverso i).
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) l’autorizzazione a utilizzare un impianto di smaltimento del combustibile esaurito sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all’articolo 8 e subordinata all’esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l’impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall’esperienza di utilizzazione e dalle valutazioni di cui all’articolo 8 siano definiti e riveduti ove necessario; iii) l’esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l’ispezione e i collaudi di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito avvengano in conformità delle procedure stabilite; iv) un supporto in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile dell’impianto di smaltimento del combustibile esaurito; v) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell’autorizzazione all’organismo di regolamentazione; vi) siano approntati programmi di raccolta e di analisi dei dati rilevanti dell’esperienza di utilizzazione e i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; vii) grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell’impianto, siano elaborati e aggiornati, come necessario, piani di declassamento per gli impianti di smaltimento di combustibile esaurito, e che siano esaminati dall’organo di regolamentazione.
Se, in conformità del suo quadro legislativo e regolamentare, una Parte contraente destina combustibile esaurito allo stoccaggio definitivo, quest’operazione sarà effettuata in conformità degli obblighi enunciati al capitolo 3 nella parte relativa allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché, a tutti gli stadi di smaltimento dei rifiuti radioattivi, gli individui, la società e l’ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici e altri.
Facendo ciò, ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell’evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento dei rifiuti radioattivi; ii) la produzione di rifiuti radioattivi sia mantenuta al livello più basso che è possibile ottenere; iii) si tenga contro dei legami di interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento dei rifiuti radioattivi; iv) sia garantita un’efficace protezione degli individui, della società e dell’ambiente applicando, a livello nazionale, metodi di protezione dell’ambiente appropriati, approvati dall’organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale che tiene debitamente conto dei criteri e delle norme internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici, e di altra natura eventualmente connessi allo smaltimento dei rifiuti radioattivi; vi) siano evitate le azioni i cui effetti ragionevolmente prevedibili per le generazioni future sono più gravi di quelli ammessi per l’attuale generazione; vii) si eviti di imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Ciascuna Parte contraente prende tempestivamente le misure appropriate per esaminare: i) la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza; ii) le conseguenze delle prassi precedenti al fine di determinare se un intervento è necessario per motivi di radioprotezione, senza scordare che la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare per giustificare le ripercussioni negative e i costi vincolati all’intervento, compresi i costi sociali.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) al momento della progettazione e della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano prese misure appropriate per limitare le eventuali incidenze radiologiche sugli individui, sulla società e sull’ambiente, comprese quelle dovute agli scarichi di effluenti o a emissioni incontrollate; ii) nella fase di progettazione si tenga conto dei piani teorici e, a seconda dei bisogni, delle norme tecniche per il declassamento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi diverso da un impianto di stoccaggio definitivo; iii) nella fase di progettazione siano elaborate norme tecniche per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo; iv) le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano basate sull’esperienza, su collaudi o su analisi.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché: i) prima della costruzione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi si proceda a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione ambientale, che devono essere adeguate al rischio presentato dall’impianto e coprire la sua durata di vita utile; ii) inoltre, prima della costruzione di un impianto di stoccaggio definitivo, si proceda a una valutazione sistematica della sicurezza e a una valutazione ambientale per il periodo successivo alla chiusura, i cui risultati saranno valutati in base ai criteri stabiliti dall’organismo di regolamentazione; iii) prima di utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi siano redatte versioni aggiornate e particolareggiate delle valutazioni di sicurezza e ambientali, se ritenuto necessario per completare le valutazioni di cui al capoverso i).
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) l’autorizzazione a utilizzare un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi sia basata sulle valutazioni appropriate di cui all’articolo 15 e subordinata all’esecuzione di un programma di entrata in servizio comprovante che l’impianto, nella sua costruzione, è conforme ai requisiti di progettazione e di sicurezza; ii) limiti e condizioni di esercizio derivanti da prove, dall’esperienza di utilizzazione e dalle valutazioni di cui all’articolo 15 siano definiti e riveduti ove necessario; iii) l’esercizio, la manutenzione, la sorveglianza, l’ispezione e i collaudi di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi avvengano in conformità delle procedure stabilite. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, i risultati così ottenuti sono utilizzati per verificare ed esaminare la validità delle ipotesi avanzate e per aggiornare le valutazioni di cui all’articolo 15 per il periodo successivo alla chiusura; iv) un supporto in materia di ingegneria e di tecnologia in tutti i settori collegati alla sicurezza sia disponibile per tutta la durata di vita utile dell’impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi; v) siano applicate procedure di caratterizzazione e di separazione dei rifiuti radioattivi; vi) gli incidenti significativi per la sicurezza siano tempestivamente notificati dal titolare dell’autorizzazione all’organismo di regolamentazione; vii) siano approntati programmi di raccolta e di analisi dei dati rilevanti dell’esperienza di utilizzazione e i risultati ottenuti siano applicati, se del caso; viii) grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell’impianto, siano elaborati e aggiornati, come necessario, piani di declassamento di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, diverso da un impianto di stoccaggio definitivo, e che siano esaminati dall’organo di regolamentazione; ix) grazie alle informazioni ottenute nel corso della durata di vita utile dell’impianto, siano elaborati e aggiornati, come necessario, piani per la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo, e che siano esaminati dall’organo di regolamentazione.
Ciascuna Parte contraente prende misure appropriate affinché, dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo: i) siano conservate le pratiche richieste dall’organismo di regolamentazione riguardo alla localizzazione, alla progettazione e al contenuto di tale impianto; ii) si provveda, ove necessario, a controlli istituzionali attivi o passivi, come la sorveglianza o le limitazioni d’accesso; iii) se in qualunque periodo di controllo istituzionale attivo è individuata un’emissione non programmata di materie radioattive nell’ambiente, siano attuate misure d’intervento in caso di necessità.
Ciascuna Parte contraente adotta nel suo diritto interno le misure legislative, regolamentari e amministrative e le altre disposizioni necessarie per adempiere i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate affinché: i) il personale qualificato necessario sia disponibile per le attività connesse alla sicurezza, per tutta la durata di vita utile di un impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi; ii) risorse finanziarie sufficienti siano disponibili per garantire la sicurezza degli impianti di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi per tutta la durata di vita utile e per il declassamento; iii) siano prese disposizioni finanziarie per garantire la continuità dei controlli istituzionali e di misure di sorveglianza appropriate per tutto il tempo in cui saranno ritenuti necessari dopo la chiusura di un impianto di stoccaggio definitivo.
Ciascuna Parte contraente prende le misure necessarie affinché siano stabiliti ed eseguiti adeguati programmi di garanzia di qualità, relativamente alla sicurezza dell’impianto di smaltimento di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi.
Ciascuna Parte contraente prende le misure appropriate per vigilare che il declassa-mento di un impianto nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Tali misure devono garantire che: i) siano disponibili personale qualificato e adeguate risorse finanziarie; ii) siano applicate le disposizioni dell’articolo 24 relative alla radio-protezione durante il funzionamento, agli scarichi di effluenti e alle emissioni non programmate e incontrollate; iii) siano applicate le disposizioni dell’articolo 25 sull’organizzazione per i casi di emergenza; iv) siano conservate le pratiche contenenti informazioni importanti per il declas-samento.
Ciò facendo: i) una Parte contraente che è Stato d’origine prende le misure appropriate affinché il movimento transfrontaliero sia autorizzato e abbia luogo solo dopo averlo notificato allo Stato di destinazione e averne ricevuto il consenso; ii) il movimento transfrontaliero attraverso gli Stati di transito è sottoposto agli obblighi internazionali rilevanti per le particolari modalità di trasporto utilizzate; iii) una Parte contraente che è Stato di destinazione acconsente a un movimento transfrontaliero solo se dispone dei mezzi amministrativi e tecnici e della struttura regolamentare richiesta per gestire il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi in modo conforme alla presente Convenzione; iv) una Parte contraente che è Stato d’origine autorizza un movimento transfrontaliero solo se può accertarsi, in conformità del consenso dello Stato di destinazione, del preliminare adempimento dei requisiti di cui al capoverso iii) stabiliti per il movimento transfrontaliero; v) una Parte contraente che è Stato d’origine prende le misure appropriate per autorizzare il ritorno sul suo territorio se un movimento transfrontaliero non è o non può essere effettuato conformemente al presente articolo, a meno che un altro arrangiamento sicuro possa essere concluso. 2. Una Parte contraente non rilascia autorizzazioni per la spedizione del suo combustibile esaurito o dei suoi rifiuti radioattivi, in vista del loro deposito o stoccaggio definitivo, verso una destinazione situata sotto i 60 gradi di latitudine Sud. 3. Nessuna disposizione della presente Convenzione influisce o pregiudica: i) l’esercizio, da parte di navi e aeromobili di tutti gli Stati, dei diritti e delle libertà di navigazione marittima, fluviale e aerea, come previsti dal diritto internazionale; ii) il diritto di una Parte contraente, nella quale rifiuti radioattivi sono esportati ai fini di un trattamento, di rispedire allo Stato d’origine i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti dopo che il trattamento è stato effettuato, o di prendere provvedimenti a tal fine; iii) il diritto di una Parte contraente di esportare il suo combustibile esaurito ai fini di un nuovo trattamento; iv) il diritto di una Parte contraente, verso la quale il combustibile esaurito è esportato ai fini di un nuovo trattamento, di rispedire i rifiuti radioattivi e gli altri prodotti risultanti dalle operazioni di nuovo trattamento allo Stato d’origine, o di prendere provvedimenti a tal fine.
Una riunione straordinaria delle Parti contraenti ha luogo: i) se così è deciso dalla maggioranza delle Parti contraenti presenti e votanti in occasione di una riunione; ii) su richiesta scritta di una Parte contraente, entro un termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui tale richiesta è stata comunicata alle Parti contraenti e in cui al segretariato di cui all’articolo 37 è stato notificato il fatto che la richiesta ha ricevuto l’appoggio della maggioranza delle Parti.
Le Parti contraenti adottano per consenso e mettono a disposizione del pubblico un documento dedicato alle questioni che sono state esaminate e alle conclusioni che ne sono state tratte nel corso delle riunioni delle Parti contraenti.
Le spese in cui incorre l’Agenzia per adempiere i compiti previsti ai capoversi i) e ii) di cui sopra, sono coperte a titolo del suo bilancio preventivo ordinario. 3. Le Parti contraenti, per consenso, possono chiedere all’Agenzia di fornire altri servizi per le riunioni delle Parti contraenti. L’Agenzia può fornire questi servizi se ha la possibilità di farlo nell’ambito del suo programma e del suo bilancio preventivo ordinario. Qualora ciò non fosse possibile, l’Agenzia fornisce questi servizi se sono finanziati volontariamente da altra fonte.
In caso di disaccordo fra due o più Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti tengono consultazioni nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia. Qualora tali consultazioni risultassero improduttive, si potrà ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d’arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e le prassi in vigore nell’Agenzia.
4. i) La presente Convenzione è aperta alla firma con riserva di conferma, o all’adesione di organizzazioni regionali a carattere d’integrazione o di altra natura, a condizione che ciascuna di queste organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e abbia competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali vertenti su settori coperti dalla presente Convenzione. ii) Nei settori di loro competenza, queste organizzazioni esercitano a loro nome i diritti e si assumono le responsabilità che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte. iii) Nel divenire Parte alla presente Convenzione, l’organizzazione fa pervenire al depositario di cui all’articolo 43 una dichiarazione indicando quali sono i suoi Stati membri, quali articoli della Convenzione le sono applicabili e qual è l’estensione della sua competenza nel settore coperto da tali articoli. iv) Tale organizzazione non dispone di un voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di conferma sono depositati presso il depositario.
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il depositario che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Vienna il 5 settembre 1997.(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 29 giugno | 2011 A | 27 settembre | 2011 |
| Arabia Saudita | 19 settembre | 2011 A | 18 dicembre | 2011 |
| Argentina | 14 novembre | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Armenia | 22 maggio | 2013 A | 20 agosto | 2013 |
| Australia | 5 agosto | 2003 | 3 novembre | 2003 |
| Austria | 13 giugno | 2001 | 11 settembre | 2001 |
| Bangladesh | 17 settembre | 2025 A | 16 dicembre | 2025 |
| Belarus | 26 novembre | 2002 | 24 febbraio | 2003 |
| Belgio | 5 settembre | 2002 | 4 dicembre | 2002 |
| Benin | 18 settembre | 2019 A | 17 dicembre | 2019 |
| Bolivia | 16 settembre | 2019 A | 15 dicembre | 2019 |
| Bosnia ed Erzegovina | 2 agosto | 2012 A | 31 ottobre | 2012 |
| Botswana | 14 agosto | 2015 A | 12 novembre | 2015 |
| Brasile | 17 febbraio | 2006 | 18 maggio | 2006 |
| Bulgaria | 21 giugno | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Canada | 7 maggio | 1998 | 18 giugno | 2001 |
| Ceca, Repubblica | 25 marzo | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Cile | 26 settembre | 2011 A | 25 dicembre | 2011 |
| Cina*a | 13 settembre | 2006 A | 12 dicembre | 2006 |
| Cipro* | 21 ottobre | 2009 A | 19 gennaio | 2010 |
| Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)* | 4 ottobre | 2005 A | 2 gennaio | 2006 |
| Congo (Kinshasa) | 15 marzo | 2021 A | 13 giugno | 2021 |
| Corea (Sud) | 16 novembre | 2002 | 15 dicembre | 2002 |
| Croazia | 10 maggio | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Cuba | 3 luglio | 2017 A | 1° ottobre | 2017 |
| Danimarca* b | 3 settembre | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Groenlandia | 15 dicembre | 2016 | 15 dicembre | 2016 |
| Emirati Arabi Uniti | 31 luglio | 2009 A | 29 ottobre | 2009 |
| Eritrea* | 13 marzo | 2020 A | 11 giugno | 2020 |
| Estonia | 3 febbraio | 2006 | 4 maggio | 2006 |
| Finlandia | 10 febbraio | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Francia | 27 aprile | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Gabon | 29 aprile | 2010 A | 28 luglio | 2010 |
| Georgia | 22 luglio | 2009 A | 20 ottobre | 2009 |
| Germania | 13 ottobre | 1998 | 18 giugno | 2001 |
| Ghana | 1° giugno | 2011 A | 30 agosto | 2011 |
| Giappone* | 26 agosto | 2003 A | 24 novembre | 2003 |
| Giordania | 15 aprile | 2016 A | 14 luglio | 2016 |
| Grecia | 18 luglio | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Indonesia | 1° aprile | 2011 | 30 giugno | 2011 |
| Iraq | 21 novembre | 2023 | 19 febbraio | 2024 |
| Irlanda | 20 marzo | 2001 | 18 giugno | 2001 |
| Islanda | 27 gennaio | 2006 A | 27 aprile | 2006 |
| Italia | 8 febbraio | 2006 | 9 maggio | 2006 |
| Kazakistan | 10 marzo | 2010 | 8 giugno | 2010 |
| Kirghizistan | 18 dicembre | 2006 A | 18 marzo | 2007 |
| Lesotho | 26 settembre | 2016 A | 25 dicembre | 2016 |
| Lettonia | 27 marzo | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Libano | 18 giugno | 2025 | 16 settembre | 2025 |
| Lituania | 16 marzo | 2004 | 14 giugno | 2004 |
| Lussemburgo | 21 agosto | 2001 | 19 novembre | 2001 |
| Macedonia del Nord | 31 dicembre | 2009 A | 31 marzo | 2010 |
| Madagascar | 3 marzo | 2017 A | 1° giugno | 2017 |
| Malawi | 11 febbraio | 2022 A | 12 maggio | 2022 |
| Malta | 16 settembre | 2013 A | 15 dicembre | 2013 |
| Marocco | 23 luglio | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Mauritania | 19 settembre | 2011 A | 18 dicembre | 2011 |
| Maurizio | 15 aprile | 2013 A | 14 luglio | 2013 |
| Messico | 16 febbraio | 2018 A | 17 maggio | 2018 |
| Moldova* | 23 febbraio | 2010 A | 24 maggio | 2010 |
| Montenegro | 9 agosto | 2010 A | 7 novembre | 2010 |
| Niger | 5 dicembre | 2016 A | 5 marzo | 2017 |
| Nigeria | 4 aprile | 2007 A | 3 luglio | 2007 |
| Norvegia | 12 gennaio | 1998 | 18 giugno | 2001 |
| Oman | 28 maggio | 2013 A | 26 agosto | 2013 |
| Paesi Bassic | 26 aprile | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Paraguay | 16 agosto | 2018 A | 14 novembre | 2018 |
| Perù | 8 febbraio | 2016 | 8 maggio | 2016 |
| Polonia | 5 maggio | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Portogallo | 15 maggio | 2009 A | 13 agosto | 2009 |
| Regno Unito | 12 marzo | 2001 | 18 giugno | 2001 |
| Romania | 6 settembre | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Ruanda | 23 settembre | 2021 A | 22 dicembre | 2021 |
| Russia | 19 gennaio | 2006 | 19 aprile | 2006 |
| Senegal | 24 dicembre | 2008 A | 24 marzo | 2009 |
| Serbia | 18 dicembre | 2017 A | 18 marzo | 2018 |
| Siria | 25 novembre | 2021 A | 23 febbraio | 2022 |
| Slovacchia | 6 ottobre | 1998 | 18 giugno | 2001 |
| Slovenia | 25 febbraio | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Spagna | 11 maggio | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Stati Uniti | 15 aprile | 2003 | 14 luglio | 2003 |
| Sudafrica | 15 novembre | 2006 A | 13 febbraio | 2007 |
| Svezia | 29 luglio | 1999 | 18 giugno | 2001 |
| Svizzera | 5 aprile | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Tagikistan | 12 dicembre | 2007 A | 11 marzo | 2008 |
| Thailandia | 3 luglio | 2018 A | 1° ottobre | 2018 |
| Turchia* | 20 febbraio | 2023 A | 21 maggio | 2023 |
| Ucraina | 24 luglio | 2000 | 18 giugno | 2001 |
| Ungheria | 2 giugno | 1998 | 18 giugno | 2001 |
| Uruguay | 28 dicembre | 2005 A | 28 marzo | 2006 |
| Uzbekistan | 19 gennaio | 2009 A | 19 aprile | 2009 |
| Vietnam | 9 ottobre | 2013 A | 7 gennaio | 2014 |
| Zimbabwe | 20 settembre | 2021 A | 19 dicembre | 2021 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA):www.iaea.org/resources/treaties/treaties-under-IAEA-auspicesoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Non vale per la Regione amministrativa speciale (RAS) Macao della Repubblica Popolare Cinese. | ||||
| b La Conv. non si applica alle Isole Faroe. | ||||
| c Per il Regno in Europa. |
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