Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare

0.732.321.1Multilateral International Treaty1 lug 1988

Conclusa a Vienna il 26 settembre 1986
Approvata dall’Assemblea federale il 3 marzo 19881
Istrumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 31 maggio 1988
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1988

(Stato 3 febbraio 2025)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

essendo a conoscenza che in un certo numero di Stati vengono svolte attività nucleari;

constatando che sono state e vengono adottate misure di insieme per assicurare un alto livello di sicurezza nelle attività nucleari e limitare il più possibile le conseguenze dovute ad incidenti di questo tipo che potrebbero verificarsi;

desiderosi di rafforzare maggiormente la cooperazione internazionale per uno sviluppo ed un uso sicuro dell’energia nucleare;

convinti della necessità per gli Stati di fornire al più presto informazioni pertinenti sugli incidenti nucleari, in modo che le conseguenze radiologiche attraverso le frontiere possano essere limitate il più possibile;

notando l’utilità di intese bilaterali e multilaterali per quanto riguarda lo scambio di informazioni in questo settore,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione
  1. La presente Convenzione si applica a qualunque incidente che coinvolga le installazioni o le attività elencate al paragrafo 2 qui di seguito, di uno Stato Parte o di persone fisiche o giuridiche sotto la sua giurisdizione od il suo controllo, che comporti o potrebbe comportare ricadute di sostanze radioattive, e che abbia avuto o possa avere come conseguenza delle ricadute attraverso le frontiere internazionali, di un’eventuale rilevanza dal punto di vista della sicurezza radiologica per un altro Stato.
  2. Le installazioni e le attività di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:
    1. ogni reattore nucleare, ovunque sia situato;
    2. ogni impianto del ciclo del combustibile nucleare;
    3. ogni impianto di gestione delle scorie radioattive;
    4. il trasporto o lo stoccaggio di combustibili nucleari o di scorie radioattive;
    5. la fabbricazione, l’utilizzazione, lo stoccaggio provvisorio, lo stoccaggio definitivo ed il trasporto di radio‑isotopi a fini agricoli, industriali e medici, a fini scientifici connessi e per la ricerca;
    6. l’utilizzazione di radio‑isotopi per la produzione di elettricità nei congegni spaziali
Art. 2 Notifica ed informazione

In caso di incidente specificato all’articolo 1 (qui di seguito denominato «incidente nucleare»), lo Stato Parte di cui al presente articolo:

  1. notificherà immediatamente, direttamente o mediante l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (qui di seguito denominata «Agenzia») agli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti, come indicato all’articolo 1, nonché all’Agenzia, l’incidente nucleare, la sua natura, il momento in cui si è verificato e la sua localizzazione esatta, se del caso;
  2. fornirà tempestivamente agli Stati di cui al paragrafo a), direttamente o per il tramite dell’Agenzia, nonché all’Agenzia, le informazioni pertinenti disponibili, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detti Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5.
Art. 3 Altri incidenti nucleari

Al fine di limitare al massimo le conseguenze radiologiche, nei casi di incidenti nucleari diversi da quelli elencati all’articolo 1, gli Stati Parte potranno effettuare una notifica.

Art. 4 Compiti dell’Agenzia

L’Agenzia:

  1. informerà immediatamente gli Stati Parte, gli Stati Membri, gli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente colpiti come indicato all’articolo 1, nonché gli organismi internazionali intergovernativi (qui di seguito denominati «organismi internazionali») interessati, di ogni notifica ricevuta ai sensi del paragrafo a) dell’articolo 2;
  2. fornirà tempestivamente ad ogni Stato Parte, ad ogni Stato Membro, o ad ogni organismo internazionale interessato che ne abbia fatto domanda, le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo b) dell’articolo 2.
Art. 5 Informazioni da fornire
  1. Le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo b) dell’articolo 2 includono i dati seguenti, purché lo Stato Parte che ha effettuato la modifica ne sia in possesso:
    1. il momento, la localizzazione esatta se del caso, e la natura dell’incidente nucleare;
    2. l’impianto o l’attività in questione;
    3. la causa presupposta o nota, nonché la prevedibile evoluzione dell’incidente nucleare per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere di sostanze radioattive;
    4. le caratteristiche generali della ricaduta di materie radioattive ivi comprese, qualora ciò sia possibile ed adeguato, la natura, la probabile forma fisica e chimica, nonché la quantità, la composizione e l’altezza effettiva delle ricadute di sostanze radioattive;
    5. le informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche del momento e su quelle previste, necessarie per prevedere la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;
    6. i risultati del controllo dell’ambiente per quanto riguarda la ricaduta attraverso le frontiere delle sostanze radioattive;
    7. le misure di protezione adottate o previste al di fuori del sito;
    8. il comportamento previsto a lunga scadenza della ricaduta di sostanze radioattive.
  2. Dette informazioni saranno completate, ad adeguati intervalli, da altre informazioni pertinenti relative allo sviluppo della situazione di emergenza, ivi compresa la sua cessazione prevedibile o effettiva.
  3. Le informazioni ricevute in conformità al paragrafo b) dell’articolo 2 possono essere utilizzate senza restrizioni, a meno che dette informazioni non siano fornite a titolo riservato dallo Stato che ha effettuato la notifica.
Art. 6 Consultazioni

Uno Stato Parte che fornisca informazioni in virtù del paragrafo b) dell’articolo 2 risponderà sollecitamente, nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, ad una domanda di informazioni supplementare o di consultazioni, rivoltagli da uno Stato Parte coinvolto, al fine dì limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detto Stato.

Art. 7 Autorità competenti e punti di contatto
  1. Ogni Parte indicherà all’Agenzia ed agli altri Stati Parte, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, le proprie autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fornire ed a ricevere la notifica e le informazioni di cui all’articolo 2. Detti punti di contatto, nonché una cellula centrale presso l’Agenzia saranno accessibili in permanenza.
  2. Ogni Stato Parte comunicherà tempestivamente all’Agenzia ogni eventuale modifica alle informazioni di cui al paragrafo 1.
  3. L’Agenzia tiene aggiornato un elenco di dette Autorità nazionali e punti di contatto, nonché dei punti di contatto degli organismi internazionali interessati e lo fornirà agli Stati Parte e agli Stati Membri, nonché agli organismi internazionali interessati.
Art. 8 Assistenza agli Stati Parte

L’Agenzia, in conformità al suo Statuto2e su domanda di uno Stato Parte che non svolga esso stesso attività nucleari ed abbia una frontiera comune con uno Stato che svolga un programma nucleare attivo ma non sia Stato Parte, effettuerà studi sulla fattibilità e installazione di un adeguato sistema di sorveglianza della radioattività, per facilitare la realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 9 Intese bilaterali e multilaterali

Ai fini dei loro reciproci interessi, gli Stati Parte potranno prendere in considerazione, qualora ciò sia ritenuto utile, la stipulazione di intese bilaterali o multilaterali relative alle questioni incluse nella presente Convenzione.

Art. 10 Relazioni con altri accordi internazionali

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati Parte in virtù di accordi internazionali esistenti, relativi alle questioni incluse nella presente Convenzione, o in virtù di eventuali accordi internazionali stipulati in conformità alle finalità e agli scopi della presente Convenzione.

Art. 11 Composizione delle controversie
  1. In caso di controversia tra gli Stati Parte o tra uno Stato Parte e l’Agenzia riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette parti.
  2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa sarà sottoposta, su richiesta di qualunque parte alla controversia, ad arbitrato o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le parti alla controversia non raggiungano un accordo sull’organizzazione dell’arbitrato, una parte potrà domandare al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia o al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle parti alla controversia prevale la richiesta inviata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potrà dichiarare che non si considera vincolato da una o l’altra o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie quale prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato Parte per il quale questa dichiarazione sia in vigore.
  4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del paragrafo 3, potrà ritirarla in ogni momento, mediante notifica inviata al depositario.
Art. 12 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione e aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a Vienna, e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di 12 mesi, in caso di prolungamento.

  2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione, o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione saranno depositati presso il depositario.

  3. La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati.

  4. Per ogni Stato che dia il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato manifestato.

    1. La presente Convenzione sarà aperta, in conformità alle disposizioni del presente articolo, all’adesione degli organismi internazionali e degli organismi di integrazione regionale, costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali concernenti le questioni incluse nella presente Convenzione. b) Per le questioni di loro competenza detti organismi, agendo per proprio conto, eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi che la presente Convenzione attribuisce agli Stati Parte.
    2. Nel deporre il proprio strumento di adesione, un organismo comunicherà al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza per quanto riguarda le questioni incluse nella presente Convenzione.
    3. Un organismo non disporrà di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati Membri.
Art. 13 Applicazione provvisoria

Uno Stato potrà, al momento della firma o ad una data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente Convenzione a titolo provvisorio.

Art. 14 Emendamenti
  1. Uno Stato Parte potrà proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento proposto verrà rimesso al depositario, il quale lo comunicherà immediatamente a tutti gli altri Stati Parte.
  2. Qualora la maggioranza degli Stati Parte richieda al depositario di convocare una Conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario inviterà tutti gli Stati Parte ad assistere a detta Conferenza, che avrà inizio almeno trenta giorni dopo l’invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la Conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati Parte sarà messo per iscritto in un Protocollo, aperto alla firma di tutti gli Stati Parte a Vienna e a New York.
  3. Il Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Per ogni Stato che esprimerà il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il Protocollo entrerà in vigore nei confronti di detto Stato, trenta giorni dopo la data alla quale detto consenso sia stato espresso.
Art. 15 Denuncia
  1. Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante una notifica scritta inviata al depositario.
  2. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.
Art. 16 Depositario
  1. Il Direttore generale dell’Agenzia sarà il depositario della presente Convenzione.
  2. Il Direttore generale dell’Agenzia notificherà tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:
    1. ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento;
    2. ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
    3. ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuata in conformità all’articolo 1 l;
    4. ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformità all’articolo 13;
    5. l’entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
    6. ogni denuncia, effettuata in conformità dell’articolo 15.
Art. 17 Testi autentici e copie autenticate

L’originale della presente Convenzione, le cui versioni araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Direttore generale dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica che ne farà pervenire copie autentiche agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 12.Adottata dalla Conferenza generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Albania30 settembre2003 A30 ottobre2003
Algeria*15 gennaio200415 febbraio2004
Angola22 dicembre2004 A22 gennaio2005
Arabia Saudita*3 novembre1989 A4 dicembre1989
Argentina*17 gennaio1990 A17 febbraio1990
Armenia24 agosto1993 A24 settembre1993
Australia*22 settembre198723 ottobre1987
Austria18 febbraio198820 marzo1988
Bahrein*5 maggio2011 A4 giugno2011
Bangladesh7 gennaio1988 A7 febbraio1988
Belarus*26 gennaio198726 febbraio1987
Belgio4 gennaio19994 febbraio1999
Benin18 settembre2019 A18 ottobre2019
Bolivia*22 agosto2003 A21 settembre2003
Bosnia e Erzegovina30 giugno1998 S1° marzo1992
Botswana11 novembre2011 A11 dicembre2011
Brasile4 dicembre19904 gennaio1991
Bulgaria24 febbraio198826 marzo1988
Burkina Faso7 agosto2014 A6 settembre2014
Cambogia5 aprile2012 A5 maggio2012
Camerun17 gennaio200616 febbraio2006
Canada18 gennaio199018 febbraio1990
Ceca, Repubblica24 marzo1993 S1° gennaio1993
Cile15 novembre200515 dicembre2005
Cina*10 settembre198711 ottobre1987
Cipro4 gennaio1989 A4 febbraio1989
Colombia28 marzo2003 A28 aprile2003
Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA/EURATOM)*14 novembre2006 A14 dicembre2006
Congo (Brazzaville)3 settembre2021 A3 ottobre2021
Corea (Sud)8 giugno1990 A9 luglio1990
Costa d’Avorio21 settembre202021 ottobre2020
Costa Rica16 settembre199117 ottobre1991
Croazia29 settembre1992 S8 ottobre1991
Cuba*8 gennaio19918 febbraio1991
Danimarca26 settembre1986 F27 ottobre1986
Dominicana, Repubblica29 aprile2010 A29 maggio2010
Ecuador16 settembre2019 A16 ottobre2019
Egitto*6 luglio19886 agosto1988
El Salvador*26 gennaio2005 A26 febbraio2005
Emirati Arabi Uniti*2 ottobre1987 A2 novembre1987
Eritrea*13 marzo2020 A12 aprile2020
Estonia9 maggio1994 A9 giugno1994
Filippine5 maggio1997 A5 giugno1997
Finlandia11 dicembre198611 gennaio1987
Francia*6 marzo19896 aprile1989
Gabon19 febbraio200820 marzo2008
Georgia6 ottobre2010 A5 novembre2010
Germania*14 settembre198915 ottobre1989
Ghana5 settembre2016 A5 ottobre2016
Giappone9 giugno198710 luglio1987
Giordania11 dicembre198711 gennaio1988
Grecia*6 giugno19917 luglio1991
Guatemala8 agosto19888 settembre1988
India*28 gennaio198828 febbraio1988
Indonesia*12 novembre199313 dicembre1993
Iran*9 ottobre20009 novembre2000
Iraq*21 luglio198821 agosto1988
Irlanda13 settembre199114 ottobre1991
Islanda27 settembre198928 ottobre1989
Israele*25 maggio198925 giugno1989
Italia*8 febbraio199011 marzo1990
Kazakistan10 marzo2010 A9 aprile2010
Kuwait13 maggio2003 A13 giugno2003
Laos10 maggio2013 A9 giugno2013
Lesotho17 settembre2013 A17 ottobre2013
Lettonia28 dicembre1992 A28 gennaio1993
Libano17 aprile199718 maggio1997
Liberia18 settembre2024 A18 ottobre2024
Libia13 agosto2009 A12 settembre2009
Liechtenstein19 aprile199420 maggio1994
Lituania16 novembre1994 A17 dicembre1994
Lussemburgo26 settembre200027 ottobre2000
Macedonia del Nord20 settembre1996 S17 settembre1991
Madagascar3 marzo2017 A2 aprile2017
Malawi11 febbraio2022 A13 marzo2022
Malaysia*1° settembre1987 F2 ottobre1987
Mali1° ottobre200730 ottobre2007
Marocco7 ottobre19937 novembre1993
Mauritania19 settembre2011 A19 ottobre2011
Maurizio*17 agosto1992 A17 settembre1992
Messico10 maggio198810 giugno1988
Moldova7 maggio1998 A7 giugno1998
Monaco*19 luglio198919 agosto1989
Mongolia11 giugno198712 luglio1987
Montenegro21 marzo2007 S3 giugno2006
Mozambico30 ottobre2009 A29 novembre2009
Myanmar*18 dicembre1997 A18 gennaio1998
Namibia*27 luglio2020 A26 agosto2020
Nicaragua*11 novembre1993 A12 dicembre1993
Niger19 novembre202119 dicembre2021
Nigeria10 agosto199010 settembre1990
Norvegia26 settembre1986 F27 ottobre1986
Nuova Zelanda11 marzo1987 A11 aprile1987
Oman*9 luglio2009 A8 agosto2009
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO)*19 ottobre1990 A19 novembre1990
Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM)*17 aprile1990 A18 maggio1990
Organizzazione mondiale della sanità (PMS)*10 agosto1988 A10 settembre1988
Paesi Bassi23 settembre199124 ottobre1991
Aruba23 settembre199124 ottobre1991
Curaçao10 ottobre201010 ottobre2010
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Sint Maarten10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan*11 settembre1989 A12 ottobre1989
Panama1° aprile19992 maggio1999
Paraguay6 febbraio20138 marzo2013
Perù*17 luglio1995 A17 agosto1995
Polonia24 marzo198824 aprile1988
Portogallo30 aprile199331 maggio1993
Qatar4 novembre2005 A4 dicembre2005
Regno Unito*9 febbraio199012 marzo1990
Romania*12 giugno1990 A13 luglio1990
Ruanda23 settembre2021 A23 ottobre2021
Russia*23 dicembre198624 gennaio1987
Saint Vincent e Grenadine18 settembre2001 A19 ottobre2001
Senegal24 dicembre200823 gennaio2009
Serbia5 febbraio2002 S27 aprile1992
Singapore15 dicembre1997 A15 gennaio1998
Siria*17 settembre201817 ottobre2018
Slovacchia*10 febbraio1993 S1° gennaio1993
Slovenia7 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna*13 settembre198914 ottobre1989
Sri Lanka*11 gennaio1991 A11 febbraio1991
Stati Uniti*19 settembre198820 ottobre1988
Sudafrica*10 agosto198710 settembre1987
Svezia27 febbraio198730 marzo1987
Svizzera31 maggio19881° luglio1988
Tagikistan1° settembre2011 A1° ottobre2011
Tanzania27 gennaio2005 A26 febbraio2005
Thailandia*21 marzo198921 aprile1989
Tunisia24 febbraio198927 marzo1989
Turchia*3 gennaio19913 febbraio1991
Turkmenistan14 novembre2023 A14 dicembre2023
Ucraina*26 gennaio198726 febbraio1987
Ungheria10 marzo198710 aprile1987
Uruguay21 dicembre1989 A21 gennaio1990
Venezuela*22 settembre2014 A22 ottobre2014
Vietnam*29 settembre1987 A30 ottobre1987
Zimbabwe20 settembre202120 ottobre2021
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA):www.iaea.org> Resources > Treaties, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1988 1359

  2. RS 0.732.011

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