0.732.321.63•Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Austria sullo scambio d’informazioni nel settore della sicurezza nucleare e della radioprotezione
0.732.321.63Bilateral International Treaty1 gen 2001
(«Accordo sull’informazione nucleare» Svizzera – Austria)
Concluso il 19 marzo 1999
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2001
(Stato 29 luglio 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Austria
(di seguito denominati «Parti»),
animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente i rapporti di buon vicinato tra la Confederazione svizzera e la Repubblica d’Austria,
nell’intento di soddisfare i principi di cooperazione riconosciuti nel quadro dell’Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,
persuasi che tra le due Parti debba essere garantito lo scambio d’informazioni importanti sui pericoli radiologici in modo che le eventuali conseguenze attraverso le frontiere possano essere limitate il più possibile,
persuasi che un tempestivo scambio d’informazioni e d’esperienze importanti concernenti la sicurezza nucleare e la radioprotezione possa contribuire in misura significativa alla sicurezza della popolazione delle due Parti,
considerando la Convenzione del 26 settembre 19862sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e i principi di cooperazione riconosciuti nel quadro dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica,
rinviando all’Accordo sotto forma di scambio di lettere dei 21 giugno/2 ottobre 19953tra la Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e la Svizzera concernente il raccordo di quest’ultima al sistema ECURIE (European Community Urgent Radiological Informazione Exchange), allestito in virtù della Decisione del Consiglio 87/600/Euratom concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d’informazioni in caso di emergenza radioattiva,
hanno convenuto quanto segue:
Nelle procedure d’autorizzazione per impianti nucleari rilasciate in virtù del diritto in materia di energia nucleare, ciascuna Parte mette a disposizione dell’altra la documentazione relativa alla domanda secondo i medesimi criteri applicati nei confronti dello Stato terzo più favorito. L’informazione è fornita a un momento della procedura che consente all’altra Parte di esprimersi in tempo sul progetto. I pareri di quest’altra Parte sono integrati negli esami che si effettuano durante la procedura.
Ciascuna Parte conduce sul proprio territorio un programma per misurare le radiazioni ionizzanti e dei radionuclidi nell’ambiente. I risultati delle misurazioni vengono comunicati all’altra Parte una volta all’anno.
Le Parti intendono approntare un metodo per lo scambio dei dati dei loro sistemi di allarme precoce per le radiazioni.
Per l’applicazione del presente Accordo e per l’esame di altre questioni che interessano le due Parti, queste organizzano annuali riunioni di periti su temi prioritari concordati assieme. Qualora entrambe le Parti lo reputino opportuno, a titolo completivo possono essere organizzate conferenze di periti.
Lo scambio d’informazioni in virtù del presente Accordo è gratuito. Se l’acquisizione d’informazioni complementari causa spese considerevoli, esse verranno rimborsate dalla Parte che ha chiesto le informazioni complementari.
I diritti e gli obblighi più ampi delle Parti risultanti dal diritto internazionale pubblico non sono interessati dal presente Accordo.
Fatto a Berna, il 19 marzo 1999, in due originali in lingua tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica d’Austria: |
|---|---|
| Flavio Cotti | Wolfgang Schüssel |
I dati da trasmettere all’altra Parte in virtù dell’articolo 5 paragrafo 2 sono: – nome dell’installazione, – luogo e indirizzo dell’installazione, – esercente, – scopo e dati tecnici di base dell’installazione, – stato attuale, – dati d’esercizio, – descrizione generale del luogo dell’installazione.Riguardo ai reattori nucleari vengono ancora indicati i seguenti dati: – tipo di reattore, – potenza, – caratteristiche fondamentali della zona di fissione, – recipiente del reattore, – liquidi di raffreddamento e cicli di raffreddamento (primario e secondario) del reattore, – generatore di vapore, – valori limite e condizioni per l’immissione di sostanze radioattive nell’ambiente, – valori limite e condizioni per lo stoccaggio delle scorie radioattive e condizioni per la manipolazione di combustibili nucleari esausti, – sistema per garantire la sicurezza nucleare, eccettuato il sistema di protezione fisica.
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