0.732.440•Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, emendate dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal Protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004
0.732.440Multilateral International Treaty1 gen 2022
Conclusa a Bruxelles il 31 gennaio 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20081
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 marzo 2009
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2022
(Stato 30 maggio 2022)
Testo originale
I governidella Repubblica Federale di Germania,del Regno del Belgio,
del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia,
dellaRepubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno diNorvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
della Repubblica di Slovenia, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera,2
parti contraenti alla Convenzione del 29 luglio 19603sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, conclusa nell’ambito dell’Organizzazione europea di cooperazione economica divenuta Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, emendata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004 (in seguito denominata «Convenzione di Parigi»);
desiderosi di completare le misure previste nella presente Convenzione, al fine di aumentare i mezzi per il risarcimento dei danni risultanti dall’impiego dell’energia nucleare a scopi pacifici,
hanno convenuto quanto segue:
Il regime complementare a quello della Convenzione di Parigi, istituito dalla presente Convenzione, è soggetto alle disposizioni della Convenzione di Parigi, nonché alle norme seguenti.
ii) nelle zone marittime situate al di là del mare territoriale di una Parte contraente o al di sopra di tali zone:
1. a bordo di una nave, o da una nave che inalbera la bandiera di una Parte contraente o a bordo di un’aeronave, o da un’aeronave immatricolata sul territorio di una Parte contraente, oppure in o da un’isola artificiale, impianto o costruzione sotto la giurisdizione di una Parte contraente, oppure
2. da un cittadino di una Parte contraente,
escluso il danno subito nel mare territoriale di uno Stato non Contraente o sovrastante lo stesso; oppure iii) nella zona economica esclusiva di una Parte contraente o sovrastante alla zona stessa o sulla piattaforma continentale di una Parte contraente, in connessione con lo sfruttamento o l’esplorazione delle risorse naturali di quella zona economica esclusiva o piattaforma continentale,
a condizione che i tribunali della Parte contraente siano competenti in base alla Convenzione di Parigi.
b) Ogni Firmatario o Governo aderente può, al momento della firma della presente Convenzione o dell’adesione a quest’ultima, o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, dichiarare che, ai fini dell’applicazione del paragrafo (a)(ii) 2 di cui sopra, le persone fisiche o alcune categorie fra queste persone, che in base alla legislazione nazionale sono considerate come residenti abituali sul suo territorio, sono assimilate ai propri cittadini.
c) Ai sensi del presente articolo, «cittadino di una Parte contraente» include una Parte contraente o qualsiasi sua suddivisione politica, o qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, nonché qualsiasi ente pubblico o privato avente o meno una personalità giuridica, che siano stabiliti sul territorio di una Parte contraente.
ii) a partire dall’ammontare di cui al paragrafo (b)(i) precedente e sino a 1 200 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici da stanziare ad opera della Parte contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare dell’esercente responsabile;
iii) a partire da 1 200 milioni di euro e sino a 1 500 milioni di euro, per mezzo di fondi pubblici che dovranno essere stanziati dalle Parti contraenti secondo la chiave di ripartizione prevista all’articolo 12, tale ammontare essendo suscettibile di aumento in conformità al meccanismo previsto all’articolo 12bis.
c) A tal fine, ciascuna Parte contraente deve:
i) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell’esercente non è inferiore all’ammontare indicato al paragrafo (a) precedente e disporre che questa responsabilità sia coperta dall’insieme dei fondi di cui al paragrafo (b) precedente; ovvero
ii) prevedere nella sua legislazione che la responsabilità dell’esercente è stabilita ad un livelloalmeno uguale a quello fissato in conformità al precedente paragrafo (b)(i) o all’articolo 7(b) della Convenzione di Parigi, e disporre che al di là di questo ammontare, e fino all’ammontareindicatoal precedente paragrafo(a), i fondi pubblici di cui ai paragrafi(b)(i),(ii), e(iii) precedenti siano resi disponibili a titolo diverso da copertura della responsabilità dell’esercente;tuttavia non devono essere pregiudicate le norme sostanziali e procedurali stabilite dallapresente Convenzione.
d) I crediti che derivano dall’obbligo per l’esercente di risarcire il danno o di pagare interessi e spese per mezzo dei fondi stanziati in conformità ai paragrafi b(ii) e (iii) e (g) del presente articolo, sono esigibili nei confronti di quest’ultimo solo nella misura in cui tali fondi sono effettivamente resi disponibili.
e) Se uno Stato si avvale della facoltà prevista dall’articolo 21(c) della Convenzione di Parigi, esso può divenire Parte contraente della presente Convenzione solo se garantisce la disponibilità di fondi per coprire la differenza tra l’ammontare di cui l’esercente è responsabile e 700 milioni di euro.
f) Le Parti contraenti s’impegnano a non avvalersi, nell’attuazione della presente Convenzione, della facoltà prevista all’articolo 15(b) della Convenzione di Parigi di applicare condizioni particolari, diverse da quelle previste dalla presente Convenzione, per il risarcimento di danni nucleari con i fondi di cui al paragrafo (a) del presente articolo.
g) Gli interessi e le spese di cui all’articolo 7(h) della Convenzione di Parigi possono essere pagati in aggiunta agli importi indicati al paragrafo (b) di cui sopra. Qualora essi siano concessi a titolo di un risarcimento pagabile avvalendosi dei fondi menzionati:
i) al paragrafo (b)(i) di cui sopra, essi sono a carico dell’esercente responsabile;
ii) al paragrafo (b)(ii) di cui sopra, essi sono a carico della Parte contraente sul cui territorio l’impianto nucleare di tale esercente è ubicato, nei limiti dei fondi resi disponibili da tale Parte contraente;
iii) al paragrafo (b)(iii) di cui sopra, essi sono a carico dell’insieme delle Parti contraenti.
h) Gli importi menzionati nella presente Convenzione sono convertiti nella moneta nazionale della Parte contraente i cui tribunali sono competenti, secondo il valore di tale moneta alla data dell’incidente, a meno che un’altra data sia stabilita di comune accordo, per un determinato incidente, dalle Parti contraenti.
Qualora l’esercente responsabile abbia un diritto di rivalsa in conformità all’articolo 6(f) della Convenzione di Parigi, le Parti contraenti della presente Convenzione hanno lo stesso diritto nella misura in cui sono stati resi disponibili fondi pubblici ai sensi dell’articolo 3(b) e (g).
Per il calcolo dei fondi pubblici da rendere disponibili in virtù della presente Convenzione, si considerano solo i diritti a risarcimento esercitati in ragione di un decesso o di danni causati alle persone entro un termine di trent’anni a decorrere dall’incidente nucleare, e in ragione di ogni altro danno nucleare, entro un termine di dieci anni a decorrere dall’incidente nucleare. Peraltro, tali termini sono prorogati nei casi ed alle condizioni stabilite all’articolo 8(e) della Convenzione di Parigi. Saranno prese in considerazione anche le richieste presentate dopo la scadenza di questi termini, alle condizioni previste all’articolo 8 (f) della Convenzione di Parigi.
Quando una Parte contraente si avvale della facoltà prevista all’articolo 8(d) della Convenzione di Parigi, il termine ivi fissato rappresenta un termine di prescrizione di almeno tre anni a decorrere o dal momento in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell’esercente responsabile, o dal momento in cui detta persona sarebbe ragionevolmente dovuta venirne a conoscenza.
Ogni persona avente diritto a beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione ha diritto al risarcimento integrale del danno nucleare subito, in conformità alle disposizioni previste dal diritto nazionale, a condizione che ove l’entità del danno superi o sia suscettibile di superare 1500 milioni di euro, una Parte contraente possa stabilire criteri equitativi per distribuire l’ammontare del risarcimento reso disponibile ai sensi della presente Convenzione. Tali criteri saranno applicati a prescindere dall’origine dei fondi e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, senza alcuna discriminazione dovuta a nazionalità, domicilio o residenza della persona che ha subito il danno.
ii) fino a concorrenza del 65 per cento, sulla base del rapporto esistente tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio di ciascuna Parte contraente e, d’altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull’insieme dei territori delle Parti contraenti. Questo calcolo sarà effettuato sulla base della potenza termica dei reattori che, alla data dell’incidente, figurano nelle liste previste dall’articolo 13. Tuttavia, ai fini del calcolo, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunto la criticità; mentre non sarà più tenuto conto di un reattore ai fini del calcolo quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.
b) Ai sensi della presente Convenzione, per «potenza termica» s’intende:
i) prima del rilascio della definitiva licenza di esercizio, la potenza termica prevista;
ii) dopo questo rilascio, la potenza termica autorizzata dalle autorità nazionali competenti.
ii) 65 per cento di un importo calcolato applicando al suddetto ammontare il rapporto tra, da un lato, la potenza termica dei reattori situati sul territorio della Parte che aderisce, e d’altro lato, la potenza termica totale dei reattori situati sull’insieme dei territori delle Parti contraenti, ad eccezione di quella della Parte che aderisce.
b) L’ammontare in tal modo incrementato di cui al paragrafo (a) sarà arrotondato all’importo superiore più vicino espresso in migliaia di euro.
c) Il prodotto interno lordo della Parte che aderisce sarà determinato in base alle statistiche ufficiali pubblicate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico per l’anno che precede quello in cui l’adesione è entrata in vigore.
d) La potenza termica della Parte che aderisce sarà determinata sulla base della lista degli impianti nucleari che quest’ultima ha trasmesso al Governo belga in conformità all’articolo 13(b). Tuttavia, ai fini del calcolo dei contributi ai sensi del paragrafo (a)(ii) di cui sopra, si terrà conto di un reattore solo a decorrere dalla data in cui esso avrà per la prima volta raggiunta la criticità, mentre non sarà tenuto più conto di un reattore quando tutto il combustibile nucleare è stato definitivamente ritirato dal nucleo del reattore ed è stato immagazzinato in modo sicuro in conformità a procedure approvate.
ii) inoltre, per i reattori, l’indicazione della data in cui si prevede che essi raggiungeranno per la prima volta la criticità e l’indicazione della loro potenza termica.
d) Ciascuna Parte contraente comunica altresì al Governo belga la data esatta dell’esistenza del rischio di incidente nucleare e, per i reattori, quella in cui hanno raggiunto per la prima volta la criticità.
e) Ciascuna Parte contraente comunica al Governo belga le modifiche da apportare all’elenco. Qualora la variazione consista nell’aggiunta di un impianto nucleare, la comunicazione deve essere fatta almeno tre mesi prima della data in cui si prevede possa sorgere il rischio di un incidente nucleare.
f) Se una Parte contraente ritiene che la rilevazione o una modifica da apportare alla lista, comunicata da un’altra Parte contraente, non è conforme alle disposizioni del presente articolo, essa potrà sollevare obiezioni al riguardo solo indirizzandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto una notifica in conformità al paragrafo (h) seguente.
g) Se una Parte contraente ritiene che una delle comunicazioni prescritte dal presente articolo non sia stata fatta entro il termine dovuto essa può sollevare obiezioni soltanto comunicandole al Governo belga entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è venuta a conoscenza dei fatti che, a suo avviso, avrebbero dovuto formare oggetto di comunicazione.
h) Il Governo belga notificherà, non appena possibile, ad ogni Parte contraente le comunicazioni e le obiezioni da esso ricevute in conformità del presente articolo.
i) L’insieme delle rilevazioni e delle modifiche di cui ai paragrafi (b), (c), (d) ed (e) precedenti, costituisce la lista prevista dal presente articolo, rimanendo inteso che le obiezioni presentate ai sensi dei paragrafi (f) e (g) precedenti hanno effetto retroattivo a decorrere dal giorno in cui sono state formulate, sempre che tali obiezioni siano circostanziate.
j) Il Governo belga trasmette alle Parti contraenti, a loro richiesta, l’elenco aggiornato comprendente gli impianti nucleari soggetti al regime della presente Convenzione e i dati ad essi relativi raccolti a norma del presente articolo.
Uno Stato può divenire o rimanere Parte contraente della presente Convenzione soltanto se sia Parte contraente della Convenzione di Parigi.
Le modifiche alla presente Convenzione sono adottate di comune accordo fra le Parti contraenti. Esse entrano in vigore alla data in cui tutte le Parti contraenti le avranno ratificate, accettate o approvate.
Il Governo belga notifica a tutti i Firmatari ed ai Governi che hanno aderito alla Convenzione, la ricezione degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di adesione o di recesso e di tutte le altre notifiche che avrà ricevuto. Esso notifica altresì la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il testo di ogni modifica adottata, la data di entrata in vigore di tali modifiche, le riserve formulate in conformità all’articolo 18, nonché ogni aumento del risarcimento disponibile ai sensi dell’articolo 3(a) in applicazione dell’articolo 12bis.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce alla presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1963, in italiano, francese, inglese, olandese, spagnolo e tedesco, i sei testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il Governo belga che ne comunicherà copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari ed aderenti alla presente Convenzione.(Seguono le firme)
I Governi delle Parti contraenti
dichiarano che il risarcimento dei danni nucleari causati da un incidente nucleare che non sono coperti dalla Convenzione Complementare per il solo fatto che l’impianto nucleare in oggetto, in ragione della sua utilizzazione, non è incluso nella lista di cui all’articolo 13 della Convenzione Complementare (ivi compreso il caso in cui tale impianto, non incluso nella lista, sia considerato da uno o più Governi, ma non da tutti, come non coperto dalla Convenzione di Parigi): – è effettuato senza alcuna discriminazione fra i cittadini delle Parti contraenti della Convenzione Complementare; – non è limitato ad un importo inferiore a 1 500 milioni di euro.
Inoltre questi Governi si adopereranno affinché le regole per il risarcimento delle vittime di tali incidenti siano, ove già non lo fossero, le più simili possibili a quelle previste per gli incidenti nucleari accaduti in relazione ad impianti nucleari coperti dalla Convenzione Complementare.
II
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 20 agosto | 1985 | 20 novembre | 1985 |
| Danimarcaa | 4 settembre | 1974 | 4 dicembre | 1974 |
| Groenlandia | 4 settembre | 1974 | 4 dicembre | 1974 |
| Finlandia* | 14 gennaio | 1977 A | 14 aprile | 1977 |
| Francia | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Guadalupa | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Guyana francese | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Isole Wallis e Futuna | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Martinica | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Mayotte | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Nuova Caledonia | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Polinesia francese | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Riunione | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Saint Barthélemy | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Saint Martin | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| St. Pierre e Miquelon | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Territori australi e antartici francesi | 30 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Germania* | 1° ottobre | 1975 | 1° gennaio | 1976 |
| Italia | 3 febbraio | 1976 | 3 maggio | 1976 |
| Norvegia* | 9 luglio | 1973 | 4 dicembre | 1974 |
| Paesi Bassi* | 28 settembre | 1979 | 28 dicembre | 1979 |
| Regno Unito | 24 marzo | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Guernsey | 8 aprile | 1982 | 8 aprile | 1982 |
| Isola di Man | 24 novembre | 1978 | 24 novembre | 1978 |
| Jersey | 9 maggio | 1983 | 9 maggio | 1983 |
| Slovenia | 5 marzo | 2003 A | 5 giugno | 2003 |
| Spagna | 27 luglio | 1966 | 4 dicembre | 1974 |
| Svezia | 3 aprile | 1968 | 4 dicembre | 1974 |
| Svizzera | 11 marzo | 2009 | 1° gennaio | 2022 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Agenzia per l’energia nucleare dell’OCSE (NEA): www.oecd-nea.org > Topics > Nuclear Law > Nuclear liability > the 1960 Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy > Resources, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. complementare e il Prot. addizionale non si applicano alle Isole Faeröer. |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgio | 20 agosto | 1985 | 1° agosto | 1991 |
| Danimarcaa | 10 maggio | 1989 | 1° agosto | 1991 |
| Finlandia | 15 gennaio | 1990 | 1° agosto | 1991 |
| Francia | 11 luglio | 1990 | 1° agosto | 1991 |
| Germania | 25 settembre | 1985 | 1° agosto | 1991 |
| Italia | 14 giugno | 1985 | 1° agosto | 1991 |
| Norvegia | 13 maggio | 1986 | 1° agosto | 1991 |
| Paesi Bassi | 1° agosto | 1991 | 1° agosto | 1991 |
| Regno Unito | 8 agosto | 1985 | 1° agosto | 1991 |
| Guernsey | 25 marzo | 1986 | 1° agosto | 1991 |
| Isola di Man | 18 novembre | 1987 | 1° agosto | 1991 |
| Jersey | 26 febbraio | 1988 | 1° agosto | 1991 |
| Slovenia | 5 marzo | 2003 A | 5 giugno | 2003 |
| Spagna | 29 settembre | 1988 | 1° agosto | 1991 |
| Svezia | 22 marzo | 1983 | 1° agosto | 1991 |
| Svizzera | 11 marzo | 2009 | 1° gennaio | 2022 |
| a Il Prot. non si applica alle Isole Faeröer. |
| Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Belgioa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Danimarcaab | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Finlandiaa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Franciaa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Germania*a | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Italiaa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Norvegia | 24 novembre | 2010 | 1° gennaio | 2022 |
| Paesi Bassi*a | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Regno Unitoa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Sloveniaa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Spagna | 12 gennaio | 2006 | 1° gennaio | 2022 |
| Sveziaa | 1° gennaio | 2022 | 1° gennaio | 2022 |
| Svizzera | 11 marzo | 2009 | 1° gennaio | 2022 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese ed in inglese si possono consultare sul sito internet del Governo belga: http://diplomatie.belgium.be/fr/traites o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna. a Il deposito dello strumento di ratifica ha avuto luogo il 17 dic. 2021. Gli Stati partecipanti hanno chiesto di registrazione del deposito il 1° gen. 2022. b Il Prot. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faeröer. |
Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF 13 giu. 2008 (RU 2022 42). ↩
La designazione degli Stati firmatari è quella figurante nel Prot. del 12 feb. 2004. Notare che la Repubblica austriaca e il Granducato del Lussemburgo hanno firmato la Conv. di Parigi e il suo Prot. addizionale del 1964 nonché il Prot. del 1982 ma non hanno ratificato tali strumenti. Essi non hanno inoltre firmato il Prot. del 12 feb. 2004. La Repubblica di Slovenia ha aderito alla Conv. di Bruxelles, emendata dal Prot. addizionale del 1964 e dal Prot. del 1982 con effetto dal 5 giu. 2003; essa ha firmato il Prot. del 12 feb. 2004. ↩
RS 0.732.44 ↩
RS 0.732.021 ↩
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