0.732.915.8•Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Australia concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare
0.732.915.8Bilateral International Treaty27 lug 1988
Concluso il 28 gennaio 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 19882
Entrato in vigore con scambio di note il 27 luglio 1988
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo dell’Australia,
riaffermando il loro impegno di assicurarsi che lo sviluppo e l’impiego a fini pacifici dell’energia nucleare sul piano internazionale siano retti da accordi che favoriscono l’obiettivo di non proliferazione nucleare;
ricordando che la Svizzera e l’Australia sono Stati militarmente non nucleari e partecipi del Trattato dì non proliferazione nucleare depositato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 19683(detto dappresso «il Trattato»);
riconoscendo che la Svizzera e l’Australia si sono impegnate, conformemente al Trattato, a non fabbricare né acquisire in altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, e che i due Governi hanno concluso accordi con l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica (denominata dappresso «l’Agenzia») per garanzie in relazione con il Trattato nei loro Paesi rispettivi;
affermando il loro appoggio agli obiettivi del Trattato e il loro desiderio di promuovere un’adesione universale a quest’ultimo;
confermando il desiderio dei due Paesi di cooperare allo sviluppo e all’applicazione dell’energia nucleare a scopi pacifici;
desiderando fissare condizioni compatibili con la loro adesione alla non proliferazione, che permettano il trasferimento di materiali nucleari, di materie, dì attrezzature e di tecnologie tra la Svizzera e l’Australia per impieghi pacifici non esplosivi;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo: (a) «autorità competente» significa, nel caso della Svizzera, l’«Ufficio federale dell’energia» e, nel caso dell’Australia, l’«Australian Safeguards Office» o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all’altra Parte; (b) «attrezzature» significa gli elementi e loro componenti principali quali specificati nella parte B dell’Allegato A; (c) «materie» significa le materie non nucleari destinate ai reattori, specificate nella parte A dell’Allegato A; (d) «materiali nucleari» significa ogni «sostanza grezza» od ogni «prodotto fissile speciale» giusta la definizione di questi termini figurante nell’articolo XX dello Statuto4dell’Agenzia. Ogni decisione del Consiglio dei Governatori dell’Agenzia, presa conformemente a detto articolo XX, la quale modificasse la lista dei materiali considerati «sostanza grezza» oppure «prodotto fissile speciale», avrà effetto, ai termini del presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di avere accettato tale modifica; (e) «raccomandazioni dell’Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare»), e delle sue ulteriori revisioni, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisse. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata; (f) «tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali di esercizio, designati, dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria e prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di componenti di importanza cruciale di tali impianti, o per qualsiasi altra tecnologia che potrebbe essere designata di comune accordo tra le Parti, tuttavia con l’esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o riviste, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.
I materiali nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non devono essere impiegati o stornati per la fabbricazione di armi nucleari ed altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca e lo sviluppo legati alle armi nucleari e agli altri dispositivi nucleari esplosivi né utilizzati per uno scopo militare.
Nel casi in cui, nonostante le disposizioni dell’Articolo VI del presente Accordo, materiali nucleari, materie o attrezzature o tecnologie sottoposti al presente Accordo si trovassero sul territorio di una Parte e l’Agenzia non applicasse le sue garanzie su tale territorio in virtù dell’Accordo applicabile, concluso conformemente all’Articolo III del Trattato e menzionato nell’Articolo VI del presente Accordo, detta Parte accetterà garanzie nell’ambito di un accordo o di accordi dei quali essa e l’Agenzia sono Partecipi, e che forniscono garanzie equivalenti per la loro estensione e per i loro effetti a quelle previste dall’Accordo di garanzie applicabile, concluso conformemente all’Articolo VI del presente Accordo, oppure, qualora l’Agenzia non applicasse garanzie sul territorio di questa Parte nell’ambito di uno o parecchi accordi summenzionati, le Parti concluderanno senza indugio un accordo per l’applicazione, nel territorio in questione, di un sistema di garanzie conforme ai principi e alle procedure del sistema di garanzie dell’Agenzia e prevedente l’applicazione di garanzie ai materiali nucleari, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.
I materiali nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia sottoposti al presente Accordo non saranno trasferiti fuori della giurisdizione di una Parte senza il consenso preliminare scritto dell’altra Parte.
I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo saranno ritrattati soltanto conformemente alle condizioni convenute per scritto tra le Parti, come stabilito nell’Allegato B.
I materiali nucleari sottoposti al presente Accordo non saranno arricchiti al 20 % o più con l’isotopo U 235 senza il consenso preliminare scritto della Parte fornitrice.
Nel caso in cui la Parte destinataria non si conformasse a una qualsiasi delle disposizioni degli Articoli V a XIII incluso, o dell’Articolo XV del presente Accordo, oppure non si conformasse agli accordi relativi alle garanzie dell’Agenzia o li denunciasse, la Parte fornitrice avrà, sotto condizione di notifica preliminare, il diritto di sospendere o di annullare qualsiasi ulteriore trasferimento di materiali nucleari, di materie, di attrezzature e di tecnologia e di domandare alla Parte destinataria di prendere misure correttrici. Se, previa consultazione tra le Parti, siffatti provvedimenti correttori non sono presi entro un termine ragionevole, la Parte fornitrice avrà allora il diritto di domandare la restituzione dei materiali nucleari, materie e attrezzature sottoposti al presente Accordo, mediante pagamento di prezzi in vigore a questa data. Le disposizioni suesposte si applicheranno pure nel caso in cui una delle Parti facesse detonare un dispositivo nucleare esplosivo.
Ogni vertenza circa l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo non composta mediante negoziato dovrà, ad istanza dell’una e) dell’altra Parte, essere sottoposta a un tribunale composto di tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente Articolo. Ogni Parte designerà un arbitro, che può essere suo cittadino, e i due arbitri così designati coopteranno il terzo, cittadino di un Paese terzo, che presiederà il tribunale. Qualora nei trenta giorni successivi alla domanda d’arbitrato una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, ciascuna delle Parti può chiederne la nomina al presidente della Corte internazionale di giustizia. La stessa procedura si applicherà se, nei trenta giorni che seguono la designazione o la nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è stato cooptato. Ilquorum sarà costituito dalla maggioranza dei membri del tribunale arbitrale. Tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti di tutti i membri di quest’ultimo. La procedura sarà fissata dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale, compresi tutti i regolamenti relativi alla sua costituzione, le sue procedure, la sua competenza e la ripartizione delle spese d’arbitrato tra le Parti, vincoleranno queste ultime e saranno applicate da esse.
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data che le Parti fisseranno con scambio di note diplomatiche e resterà in vigore per un periodo iniziale di 30 anni. Se nessun avviso di denuncia è stato notificato da una delle Parti all’altra almeno 180 giorni prima della scadenza di questo periodo, il presente Accordo resterà in vigore sino a che 180 giorni siano trascorsi dopo la notifica di un avviso di denuncia di una delle Parti all’altra. Tuttavia, a meno che le Parti non convengano altrimenti, la denuncia di questo Accordo non libera le Parti dagli obblighi contratti per gli elementi, menzionati nel suo Articolo III, che restano utilizzabili o praticamente ricuperabili per essere rifoggiati in modo utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente dal punto di vista delle garanzie conformemente all’Articolo IV di questo Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 28 gennaio 1986, in doppio esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo parimente fede.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: | Per il Governo dell’Australia: |
|---|---|
| Pierre Aubert | Douglas A. Townsend |
| 1. | Deuterio e acqua pesante: | |
|---|---|---|
| Deuterio e ogni suo composto nel quale il rapporto deuterio/idrogeno superi 1: 5000, destinati ad essere utilizzati in un reattore nucleare, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e forniti in quantità superante i 200 kg di atomi di deuterio durante un periodo di 12 mesi. | ||
| 2. | Grafite di purezza nucleare: | |
| Grafite di una purezza superiore a 5 parti per milione di equivalente di boro e di una densità di oltre 1,50 grammi per centimetro cubo, fornita in quantità superante 30 tonnellate metriche durante un periodo di 12 mesi. |
| 1. | Reattori nucleari: | |
|---|---|---|
| Reattori nucleari atti a funzionare in modo da mantenere una reazione di fissione a catena autosostenuta e controllata, eccetto i reattori di potenza nulla i quali sono definiti come reattori la cui produzione massima prevista di plutonio non superi 100 grammi all’anno. Un «reattore nucleare» comprende essenzialmente gli elementi all’interno del suo contenitore o fissati direttamente su quest’ultimo, il materiale per la regolazione della potenza nel cuore e i componenti che racchiudono normalmente il fluido refrigerante primario del cuore, entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione. Non si intendono escludere i reattori che fosse ragionevolmente possibile modificare in modo da produrre una quantità di plutonio sensibilmente superiore a 100 grammi all’anno. 1 reattori concepiti per un funzionamento mantenuto a livelli di potenza elevata, qualunque sia la loro capacità di produzione di plutonio, non sono considerati «reattori di potenza nulla». | ||
| 2. | Contenitori a pressione per reattori: | |
| Contenitori metallici in forma di unità completa o di elementi prefabbricati importanti, specialmente concepiti e preparati per contenere il cuore di un reattore nucleare, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e idonei a resistere alla pressione di regime del fluido refrigerante primario. La piastra di copertura di un contenitore a pressione per reattori è un elemento prefabbricato importante di un tale contenitore. |
| 3. | Disposizione interna di un reattore: | |
|---|---|---|
| Come colonne e piastre di supporto del cuore del reattore e di altri elementi interni al contenitore, tubi guida per barre di comando, schermi termici, deflettori, piastre a griglia del nocciolo e piastre del diffusore, ecc. | ||
| 4. | Macchinari di carico e scarico del combustibile nucleare: | |
| Materiale di manutenzione specialmente concepito o preparato per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e utilizzabile in corso di funzionamento, oppure dotato di dispositivi tecnici perfezionati di collocazione e d’allineamento per permettere di procedere alle operazioni complesse di carico e fermo, come quelle nel corso delle quali è normalmente impossibile osservare il combustibile direttamente, nonché accedervi. | ||
| 5. | Barre di controllo per reattori: | |
| Barre specialmente concepite o preparate per regolare la velocità di reazione in un reattore nucleare nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato. Questi elementi, se sono forniti separatamente, comportano, oltre ai dispositivi d’assorbimento dei neutroni, i dispositivi di supporto di sospensione di questi ultimi. | ||
| 6. | Tubolature e incamiciature per reattori: | |
| Tubi specialmente concepiti o preparati per incamiciare gli elementi combustibili o trasportare il fluido refrigerante primario di un reattore, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, con pressioni di regime superiori a 50 atmosfere. | ||
| 7. | Tubi di zirconio: | |
| Zirconio metallico o leghe a base di zirconio in forma di tubi o tubolature in quantità superiori a 500 kg per anno, specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un reattore, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato, e nei quali il rapporto afnio/zirconio risulti inferiore a 1: 500 parti di peso. | ||
| 8. | Pompe del circuito di refrigerazione primario: | |
| Pompe specialmente concepite o preparate per far circolare il metallo liquido utilizzato come fluido refrigerante primario per reattori nucleari, nel senso della rubrica 1 della parte B del presente Allegato. | ||
| 9. | Officine di ritrattamento di elementi combustibili irradiati e materiale specialmente concepito e preparato all’uopo: | |
| L’espressione «officina di ritrattamento di elementi combustibili irradiati» ingloba i materiali e i componenti che entrano normalmente in contatto diretto con il combustibile irradiato e servono a controllarlo direttamente, come pure i principali flussi di materiali nucleari e di prodotti di fissione durante il trattamento. Si considera che allo stato attuale della tecnologia il frammento d’enunciato «e materiale specialmente concepito e preparato all’uopo» si applica agli elementi qui appresso delle attrezzature: a) macchine per tagliare gli elementi combustibili irradiati: dispositivi telecomandati specialmente concepiti o preparati per essere utilizzati in un’officina di ritrattamento nel senso qui appresso e destinati a tagliare, frantumare o tranciare complessi, fasci o barre di combustibile nucleare irradiati; b) recipienti a geometria anticritica (p. es. recipienti di piccolo diametro, anulari o piatti) specialmente concepiti o preparati in vista di essere utilizzati in un’officina di ritrattamento nel senso summenzionato, per disciogliere combustibile nucleare irradiato, capaci di resistere a liquidi fortemente corrosivi ad alta temperatura, il cui carico e la cui manutenzione si effettuano a distanza. | ||
| 10. | Officine di fabbricazione di elementi combustibili: | |
| L’espressione «officina di fabbricazione di elementi combustibili» ingloba il materiale: a) che entra normalmente in contatto diretto con il flusso di materiali nucleari, lo tratta direttamente o ne assicura la regolazione; o b) che assicura la sigillatura di materiali nucleari all’interno della guaina. Il gioco completo di articoli destinati alle operazioni summenzionate, come pure diversi articoli che servono a una qualunque delle stesse, come pure ad altre operazioni di fabbricazione di combustibile, segnatamente alla verifica dell’integrità dell’inguainamento e della sua impermeabilità e alla finitura del combustibile sigillato. | ||
| 11. | Materiale, diverso dagli strumenti d’analisi, specialmente concepito o preparato per la separazione degli isotopi dell’uranio: | |
| L’espressione «materiale, diverso dagli strumenti d’analisi, specialmente concepito o preparato per la separazione degli isotopi dell’uranio» ingloba ciascuno dei principali elementi del materiale specialmente concepito o preparato per le operazioni di separazione. Questi elementi comprendono: – barriere per i diffusori gassosi – casse di diffusori gassosi – insiemi di centrifughe a gas resistenti alla corrosione prodotta dall’UF 6 – gruppi di separazione per mezzo di ugelli – gruppi di separazione vortex – grandi compressori centrifughi o assiali resistenti alla corrosione prodotta dall’UF 6 – dispositivi d’impermeabilità speciali per questi compressori. |
| 12. | Officine di produzione d’acqua pesante: | |
|---|---|---|
| L’espressione «officina di produzione d’acqua pesante» significa un impianto di produzione d’acqua pesante, di deuterio e di composti di deuterio e di materiale specialmente concepito o preparato all’uopo. |
Visto che l’Articolo X dell’Accordo dispone che i materiali nucleari sottoposti a quest’ultimo (denominati qui appresso MNSA) saranno ritrattati soltanto a condizioni convenute per scritto tra le Parti:
Le parti dell’Accordo
riconoscendo che la separazione, l’immagazzinamento, il trasporto e l’impiego del plutonio richiedono provvedimenti particolari in vista di ridurre i rischi di proliferazione nucleare;
riconoscendo il ruolo del ritrattamento in un impiego efficace delle risorse energetiche nella gestione delle materie contenute nei combustibili irradiati e in altre applicaziooni pacifiche non esplosive compresa la ricerca;
auspicando un’applicazione pratica e senza imprevisti delle condizioni convenute e indicate nel presente Allegato che prende in considerazione gli obiettivi di non proliferazione condivisi dalle Parti e i bisogni a lunga scadenza del ciclo del combustibile della Parte destinataria;
determinate a continuare ad accordare il loro sostegno allo sviluppo di accordi istituzionali internazionali relativi al ritrattamento e al plutonio, compreso un sistema efficace e generalmente accettato di immagazzinamento internazionale del plutonio;
hanno convenuto quanto segue:
I MNSA possono essere ritrattati in base alle condizioni seguenti: (A) Il ritrattamento sarà effettuato, sotto le garanzie dell’Agenzia, allo scopo di utilizzare le risorse energetiche e di gestire le materie contenute nei combustibili irradiati, conformemente al programma relativo al ciclo del combustibile come formulato e messo per scritto in un accordo d’esecuzione. (B) Il plutonio separato sarà immagazzinato e utilizzato sotto le garanzie dell’Agenzia conformemente al programma relativo al ciclo del combustibile come formulato e messo per scritto in un accordo d’esecuzione. (C) Il ritrattamento e l’utilizzazione del plutonio separato in vista di altre applicazioni pacifiche e non esplosive, compresa la ricerca, saranno intrapresi soltanto a condizioni convenute per scritto tra le Parti in seguito a consultazioni tenute conformemente all’Articolo 2 del presente Allegato.
Consultazioni si svolgeranno nei 30 giorni seguenti il ricevimento della domanda dell’una o dell’altra Parte: (A) onde passare in rassegna il funzionamento delle disposizioni del presente Allegato; (B) onde esaminare modifiche di un accordo d’esecuzione, come previsto dal presente Accordo; (C) in vista di tenere conto dei miglioramenti delle garanzie internazionali ed altre tecniche di controllo, compresa l’instaurazione di meccanismi internazionali nuovi e generalmente accettati, relativi al ritrattamento e al plutonio; (D) per esaminare le modifiche del presente Allegato, proposte da una o dall’altra delle Parti, in particolare per tenere conto dei miglioramenti a cui si fa riferimento al paragrafo (C) del presente Articolo; (E) per esaminare le proposte di ritrattamento e d’impiego del plutonio separato in vista di altre applicazioni pacifiche non esplosive, compresa la ricerca, di cui nell’Articolo 1 (C) del presente Allegato.
Il presente Allegato può essere modificato conformemente all’Articolo XVI dell’Accordo.
| Berna, 28 gennaio 1986 |
|---|
Signor Ambasciatore,
Mi onoro di confermare ricevuta la Sua lettera del 28 gennaio 1986, del tenore seguente: «Ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, firmato oggi a Berna. 1. Durante i negoziati tra l’Australia e la Svizzera di un accordo concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, le due Parti hanno discusso le disposizioni applicabili, in virtù dell’Accordo, ai trasferimenti verso Paesi terzi ai fini della conversione, dell’arricchimento nella misura di almeno il 20%, della fabbricazione del combustibile, del ritrattamento e dell’immagazzinamento dei materiali nucleari sottoposti all’Accordo (denominati qui appresso «MNSA»). 2. La delegazione svizzera ha descritto le differenti tappe del ciclo svizzero del combustibile nucleare attraverso le quali i MNSA d’origine australiana dovrebbero passare. Siccome la Svizzera non dispone dì impianti per la conversione, l’arricchimento, la fabbricazione del combustibile e il ritrattamento, queste operazioni dovrebbero essere eseguite fuori della Svizzera. 3. Alla luce di queste discussioni, sono state stabilite le conclusioni seguenti:
| A. | (i) | I trasferimenti di MNSA ai fini della conversione, dell’arricchimento nella misura di almeno il 20% con isotopo U 235, della fabbricazione del combustibile, del ritrattamento e dell’immagazzinamento, possono, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare a cui si fa riferimento nell’Allegato B dell’Accordo, venire effettuati tra la Svizzera e quei Paesi terzi che hanno un accordo in vigore con l’Australia concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale il Governo dell’Australia non abbia avvertito la Svizzera d’aver ritenuto necessario sospendere, annullare o astenersi dall’intraprendere trasferimenti nucleari. |
|---|
(ii) La Svizzera notificherà prontamente all’Australia siffatti trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo Amministrativo.
| B. | (i) | I trasferimenti di MNSA ai fini della conversione, dell’arricchimento nella misura di almeno il 20 % con isotopo U 235 e della fabbricazione del combustibile possono essere effettuati, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare di cui nell’Allegato B dell’Accordo, tra la Svizzera e Paesi terzi privi di un accordo in vigore con l’Australia. |
|---|
(ii) In tali casi sarà necessario assicurare il ritorno di quantità di materiali equivalenti a quelle fornite, sia verso la Svizzera, sia verso un altro Paese avente un accordo in vigore con l’Australia, concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale il governo dell’Australia non abbia avvertito la Svizzera che aveva ritenuto necessario di sospendere, d’annullare o di astenersi d’intraprendere trasferimenti nucleari. (iii) La Svizzera notificherà prontamente all’Australia tali trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo Amministrativo. 4. Oltre ai trasferimenti summenzionati e previsti nel programma del ciclo del combustibile nucleare a cui si fa riferimento nell’Allegato B, le delegazioni dell’Australia e della Svizzera hanno confermato che i trasferimenti di MNSA, diversi dall’uranio arricchito al 20 % o più con isotopi U 233 o U 235 e dal plutonio, possono essere effettuati per l’impiego finale verso Paesi terzi aventi un accordo in vigore con la Parte fornitrice, concernente i trasferimenti nucleari, a proposito del quale la Parte fornitrice non abbia avvertito la Parte trasferente che aveva ritenuto necessario di sospendere, d’annullare o di astenersi d’intraprendere trasferimenti nucleari. La Parte trasferente notificherà previamente alla parte fornitrice tali trasferimenti, conformemente alle procedure stabilite nell’Accordo Amministrativo. Ogni Parte fornirà all’altra Parte e aggiornerà la lista dei Paesi verso i quali tali trasferimenti possono essere fatti. 5. Le delegazioni dell’Australia e della Svizzera hanno pure discusso le disposizioni applicabili ai trasferimenti per l’utilizzazione di materie sottoposte all’Accordo, ad eccezione dell’acqua pesante, come pure di attrezzature sottoposte all’Accordo e che non servono all’arricchimento, al ritrattamento e alla produzione d’acqua pesante. 6. In relazione con il paragrafo 5 di cui sopra, le delegazioni dell’Australia e della Svizzera hanno confermato che tali trasferimenti di materiale e di attrezzature d’origine australiana possono venire effettuati verso Paesi terzi aventi un accordo in vigore con l’Australia concernente i trasferimenti nucleari a proposito del quale il Governo dell’Australia non abbia avvertito la Svizzera che aveva ritenuto necessario sospendere, annullare o astenersi dall’intraprendere trasferimenti nucleari e che tali trasferimenti di materie e d’attrezzature d’origine svizzera possono venire effettuati verso Paesi terzi che abbiano fornito all’Australia le stesse assicurazioni di quelle richieste a questo Paese dalla Svizzera per il trasferimento iniziale. Se quanto precede è accettabile per la Svizzera, Le propongo che questa lettera costituisca, con la Sua risposta, un Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera, che entrerà in vigore alla stessa data a cui entrerà in vigore l’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare e che vigerà altrettanto a lungo che quest’ultimo Accordo.»
In risposta ho l’onore di informarla che quanto precede è accettabile per il Governo svizzero, nonché di confermare che la Sua lettera del 28 gennaio 1986 e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell’Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Australia concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare e vigerà altrettanto a lungo quanto quest’ultimo Accordo.
Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: | |
|---|---|
| Pierre Aubert |
Berna, 28 gennaio 1986
Signor Ambasciatore,
Mi onoro di confermare ricevuta la Sua lettera del 28 gennaio 1986, del tenore seguente: «Ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, firmato oggi a Berna, e segnatamente a certe intese a cui sono giunte le delegazioni dell’Australia e della Svizzera in merito all’attuazione degli Articoli XIV e XVI. Nell’attuazione dell’Articolo XIV dell’Accordo, le due Parti prenderanno debitamente in considerazione la natura della non conformità o della denuncia implicate, in modo da evitare qualsiasi intervento sproporzionato sull’approvvigionamento. Le due Parti hanno riconosciuto che è desiderabile tenere conto degli sviluppi internazionali nel campo delle garanzie nucleari e in quello delle condizioni applicate ai trasferimenti nucleari internazionali, onde hanno convenuto che in relazione con l’Articolo XVI dell’Accordo, nessuna modifica o revisione di quest’ultimo potrà essere applicata ai materiali nucleari, alle materie, alle attrezzature e alla tecnologia sottoposti all’Accordo, che siano stati forniti o debbano essere forniti in base a contratti entranti in vigore prima di una tale modifica o revisione, a meno che le Parti non lo decidano. Se quanto precede è accettabile per la Svizzera, Le propongo che questa lettera costituisca, con la Sua risposta, un Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera, che entrerà in vigore alla stessa data a cui entrerà in vigore l’Accordo tra il Governo dell’Australia e il Governo della Confederazione Svizzera concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare e che vigerà altrettanto a lungo che quest’ultimo accordo.»
In risposta ho l’onore di informarla che quanto precede è accettabile per il Governo svizzero e di confermare che la Sua lettera del 28 gennaio 1986 e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla stessa data dell’Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell’Australia concernente, l’impiego pacifico dell’energia nucleare e vigerà altrettanto a lungo che quest’ultimo Accordo.
Colgo l’occasione per rinnovarle, Signor Ambasciatore, l’assicurazione delle mia alta considerazione.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: | |
|---|---|
| Pierre Aubert |
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.732.915.8",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386",
"documentDate": "1986-01-28",
"inForceSince": "1988-07-27"
},
"content": {
"number": "0.732.915.8",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.732.915.8",
"hash": "fa77450b1d0be2c9050803724f2d37f758751e59ef646cfb6e5a0c4e941ef876",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.732.915.8",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:36.777Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1386_1386_1386-19880727-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386",
"documentDate": "1986-01-28",
"inForceSince": "1988-07-27",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 28. Januar 1986 zwischen der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Regierung Australiens über die friedliche Verwendung der Kernenergie (mit Beilagen und Briefwechseln)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1386_1386_1386-19880727-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 28 janvier 1986 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de l'Australie concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (avec annexes et échanges de lettres)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1386_1386_1386-19880727-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 28 gennaio 1986 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo dell'Australia concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare (con All. e Scambio di lettere)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1988-1386_1386_1386-19880727-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1988/1386_1386_1386/19880727/it/xml"
}
}