0.732.923.2•Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente gli usi pacifici dell’energia nucleare
0.732.923.2Bilateral International Treaty13 giu 1989
Concluso il 22 dicembre 1987
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19892
Entrato in vigore per scambio di note il 13 giugno 1989
Il Consiglio federale svizzero(dappresso la Svizzera)
e
il Governo del Canada(dappresso il Canada),
entrambi designati come Parti,
considerando la propria stretta collaborazione riguardo allo sviluppo, all’applicazione e al controllo degli usi pacifici dell’energia nucleare conformemente all’Accordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Ottawa il 6 marzo 19583e prorogato mediante scambio di lettere del 26 novembre 1964, 23 aprile 1969 e 1° dicembre 1971,
desiderosi di consolidare i vincoli d’amicizia fra le Parti,
consapevoli dei vantaggi di una cooperazione efficace negli usi pacifici dell’energia nucleare,
riconoscendo che la Svizzera e il Canada sono entrambi Stati non dotati di armi nucleari, partecipanti al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, fatto a Londra, Mosca e Washington il V luglio 19684(dappresso TNP) e che a tal fine entrambi si sono impegnati a non fabbricare né acquistare in qualsiasi altro modo armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, e che hanno entrambi concluso accordi con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica per l’applicazione di garanzie nell’ambito del TNP,
sottolineando inoltre che gli Stati partecipanti al TNP si sono impegnati ad agevolare uno scambio possibilmente vasto di materie nucleari, di materie, di equipaggiamenti e informazioni scientifiche e tecnologiche per gli usi pacifici dell’energia nucleare, che hanno diritto di partecipare a tale scambio e che detti partecipanti, se sono in grado di farlo, possono parimente cooperare contribuendo congiuntamente allo sviluppo più spinto delle applicazioni dell’energia nucleare a fini pacifici,
desiderosi di cooperare conseguentemente a tal fine,
hanno convenuto quanto segue:
Al fine del presente Accordo: (a) l’espressione «sistema di garanzie dell’Agenzia» designa il sistema di garanzie di cui nel documento INFCIRC/66 Rev. 2 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come anche tutte le ulteriori modificazioni dei medesimo; (b) l’espressione «autorità governativa competente» designa, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, per il Canada, la Commissione di controllo dell’energia nucleare o qualsiasi altra autorità cui la Parte interessata potrà in ogni momento fare notifiche; (c) il termine «equipaggiamento» designa qualsiasi elemento degli equipaggiamenti di cui all’allegato B del presente Accordo; (d) il termine «materia» designa qualsiasi materia elencata nell’allegato C del presente Accordo; (e) l’espressione «materia nucleare» designa qualsiasi materia grezza oppure prodotto fissile speciale secondo la definizione dell’articolo XX dello Statuto5dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, recato nell’allegato D al presente Accordo. Qualsiasi decisione del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, secondo l’articolo XX dello Statuto di detta Agenzia, volta a modificare la lista delle materie considerate come «materie grezze» oppure «prodotti fissili speciali» prende effetto nell’ambito del presente Accordo soltanto quando ciascuna delle due Parti al medesimo notifica all’altra per scritto di accettare la modificazione; (f) il termine «persone» designa privati, ditte, corporazioni, compagnie, società in nome collettivo, associazioni e altri enti privati o governativi nonché i rispettivi rappresentanti; e (g) il termine «tecnologia» designa i dati tecnici presentati in forma fisica, compresi i disegni tecnici, le negative e le prove fotografiche, le registrazioni, i dati descrittivi come anche le opere tecniche e i manuali d’esercizio che la Parte cedente ha designato, prima del trasferimento effettivo e dopo consultazione con la Parte assuntrice, come importanti per concezione, costruzione, funzionamento o manutenzione d’impianto d’arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante o dei principali componenti d’importanza cruciale di detti impianti come anche qualsiasi altra tecnologia pertinente in termini di non proliferazione e importante per la concezione, la produzione, il funzionamento o la manutenzione di impianti oppure per il trattamento di materie nucleari o materie che possono essere congiuntamente designate dalle Parti, esclusi però i dati comunicati al pubblico come quelli resi noti in opere pubblicate e in periodici o i dati resi accessibili su scala internazionale senza restrizione alcuna in merito alla loro ulteriore diffusione.
La cooperazione prevista con il presente Accordo mira all’utilizzazione, allo sviluppo e all’applicazione dell’energia nucleare a fini pacifici e può comprendere in particolare: (a) la comunicazione di informazioni, tecnologia compresa, riguardo a: (i) ricerca e sviluppo, (ii) sanità, sicurezza nucleare, pianificazione d’urgenza e protezione dell’ambiente, (iii) equipaggiamenti (compresa la comunicazione di piani, disegni e specifiche), (iv) impiego di impianti, di materie nucleari e di materie (compresi i procedimenti di fabbricazione e le specifiche), e (v) trasferimento di brevetti e di altri diritti esclusivi; (b) la fornitura di materie nucleari, di materie e d’equipaggiamenti; (c) l’attuazione di progetti di ricerca e di sviluppo come anche di progetti miranti alla concezione e all’applicazione della tecnologia nucleare ai fini dell’utilizzazione in campi come l’agricoltura, l’industria, la medicina e la produzione d’elettricità; (d) la cooperazione industriale tra persone in Canada e in Svizzera; (e) la formazione tecnica e l’accesso connesso agli equipaggiamenti e alla loro utilizzazione; (f) la prestazione d’assistenza e di servizi tecnici, compreso lo scambio di periti e di specialisti; e (g) la prospezione e la valorizzazione di risorse di uranio.
(1). Le Parti incoraggiano e agevolano la cooperazione tra persone sotto la rispettiva giurisdizione nei campi interessati dal presente Accordo. (2). Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, persone sotto la giurisdizione di una delle Parti possono fornire a o ricevere da persone sotto la giurisdizione dell’altra Parte materie nucleari, materie, equipaggiamenti e tecnologia secondo le condizioni commerciali usuali oppure secondo altre condizioni convenute dagli interessati. (3). Fatte salve le disposizioni del presente accordo, persone sotto la giurisdizione di una delle Parti possono impartire a persone sotto la giurisdizione dell’altra Parte una formazione tecnica riguardante l’applicazione della tecnologia nucleare a fini pacifici, secondo le condizioni commerciali oppure secondo altre condizioni convenute dagli interessati. (4). In conformità con le leggi e i regolamenti rispettivi, le Parti cercano di agevolare lo scambio di periti, di tecnici e di specialisti nell’ambito delle attività svolte in virtù del presente Accordo. (5). Le Parti adottano tutte le precauzioni adeguate, conformemente alle rispettive leggi e regolamenti, per tutelare la riservatezza delle informazioni, compresi i segreti commerciali e industriali, trasferiti tra persone sotto la giurisdizione dell’una o dell’altra Parte. (6). Le Parti possono, ove occorra e sotto riserva delle modalità da convenirsi reciprocamente, collaborare al livello della sicurezza e del disciplinamento della produzione d’energia nucleare, compresi (a) lo scambio d’informazioni e (b) la cooperazione e la formazione tecnica. (7). Nessuna Parte deve servirsi delle disposizioni del presente Accordo per procurarsi un vantaggio commerciale o per intervenire nei rapporti commerciali dell’altra Parte.
(1). Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti, gli impianti e le informazioni cui si riferisce l’Accordo di cooperazione concluso il 6 marzo 19586tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare saranno assoggettati al presente Accordo non appena sia scaduto quello precedente. Le autorità governative competenti allestiranno congiuntamente l’elenco. (2). Salvo decisione contraria delle Parti, le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia di cui nell’allegato A sottostanno al presente Accordo. (3). Le Parti possono, in circostanze specifiche non coperte dai paragrafi (1) e (2), applicare meccanismi diversi da quelli previsti nell’Accordo per (a) far rientrare elementi nel campo d’applicazione del presente Accordo oppure (b) far esulare elementi dal campo d’applicazione del presente Accordo. In ogni caso, occorre innanzitutto un consenso scritto tra le Parti circa le condizioni d’applicabilità di tali meccanismi. (4). Le autorità governative competenti delle due Parti allestiscono procedure di notificazione e altre procedure amministrative per l’esecuzione delle disposizioni del presente articolo, compresi i principi di proporzionalità e d’equivalenza applicabili alle materie nucleari.
Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasferiti oltre la giurisdizione di una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell’altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione.
Le materie nucleari assoggettate al presente accordo possono essere arricchite in isotopo U 235 in una proporzione massima del venti (20) per cento o ritrattate soltanto con il consenso scritto delle due Parti. Questo consenso deve precisare le condizioni disciplinanti il deposito e l’impiego del plutonio o dell’uranio arricchito al venti (20) per cento al massimo. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione.
(1). Le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo non possono essere impiegati per fabbricare o per altrimenti acquistare armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi. L’utilizzazione, lo sviluppo o l’applicazione dell’energia nucleare a fini pacifici comprende lo sviluppo, la fabbricazione, l’acquisto o l’esplosione di dispositivi nucleari. (2). Riguardo alle materie nucleari, l’esecuzione degli obblighi di cui al paragrafo (1) del presente articolo è verificata conformemente agli accordi di garanzia conclusi tra ciascuna delle Parti e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica, come previsto nel TNP. Nondimeno, se per una ragione o in un momento qualsiasi l’Agenzia internazionale dell’energia atomica non amministra tali garanzie sul territorio di una delle Parti, quest’ultima deve immediatamente concludere con l’altra Parte un accordo inteso ad approntare dette garanzie o un sistema di garanzie conforme ai principi e alle procedure del sistema di garanzie dell’Agenzia che preveda l’applicazione delle medesime a tutti gli elementi assoggettati al presente Accordo.
(1). Le materie nucleari permangono assoggettate al presente Accordo: (a) finché sia accertato che esse sono inutilizzabili o praticamente irricuperabili per essere trattate con una forma utilizzabile per qualsiasi attività nucleare pertinente secondo l’aspetto delle garanzie menzionate nell’articolo VII del presente Accordo. Le due Parti s’impegnano ad accertare le decisioni dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica prese conformemente alle disposizioni concernenti l’abrogazione di garanzie recate nell’accordo di garanzie applicabili cui l’Agenzia partecipa; (b) finché siano trasferiti fuori dalla giurisdizione della Parte assuntrice, conformemente alle disposizioni dell’articolo V del presente Accordo; oppure (c) finché le Parti non decidono diversamente. (2). Le materie e gli equipaggiamenti permangono assoggettati al presente Accordo: (a) finché non siano trasferiti fuori della giurisdizione della Parte assuntrice, conformemente alle disposizioni dell’articolo V del presente Accordo; oppure (b) finché le Parti non decidano diversamente. (3). La tecnologia permane assoggettata al presente Accordo sinché le Parti non decidono diversamente.
(1). Ciascuna Parte adotta tutti i provvedimenti necessari, proporzionati alla minaccia valutata periodicamente, onde assicurare la protezione fisica delle materie nucleari assoggettate al presente Accordo e applica almeno i livelli di protezione fisica di cui nell’allegato E del presente Accordo. (2). Le Parti si consultano su domanda di una di esse in merito a questioni attinenti alla protezione fisica delle materie nucleari, delle materie, degli equipaggiamenti e della tecnologia assoggettati al presente Accordo, compresa la protezione fisica all’atto del trasporto internazionale.
(1). Le Parti si consultano in ogni momento su domanda di una di esse per garantire l’esecuzione efficace degli obblighi del presente Accordo. L’Agenzia internazionale dell’energia atomica può essere invitata a partecipare a queste consultazioni su domanda delle Parti. (2). Le autorità governative competenti concludono accordi amministrativi per agevolare l’esecuzione efficace del presente Accordo e si consultano annualmente oppure in qualsiasi altro momento su domanda di una delle Parti. Le consultazioni possono prendere la forma di uno scambio di corrispondenza. (3). Su domanda, ciascuna Parte informa l’altra per scritto circa le conclusioni del rapporto più recente allestito dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica e riguardante le sue attività di verificazione sul territorio di detta Parte per quanto concerne le materie nucleari assoggettate al presente Accordo.
Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo che non fosse regolata mediante negoziati o in altro modo convenuto dalle Parti è sottoposta, a domanda di una Parte, a un tribunale arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna Parte designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano il terzo che non può essere cittadino né dell’una né dell’altra Parte; questo terzo arbitro presiede il tribunale. Se, nei trenta (30) giorni successivi alla domanda d’arbitrato, una Parte non avesse designato l’arbitro, l’altra Parte alla controversia può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non l’avesse fatto. Se nei trenta (30) giorni successivi alla firma o alla nomina degli arbitri per le due Parti, non è stato designato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. Tutte le decisioni sono prese con voto maggioritario di tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura è definita dal tribunale. Le decisioni del medesimo sono vincolanti per le Parti. La rimunerazione degli arbitri è disciplinata alla stessa stregua come quella dei giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.
(1). Per l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si notificano mediante scambio di note l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali e legali. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio di note oppure, se queste ultime non sono scambiate nel medesimo giorno, alla data dell’ultima nota. (2). Nonostante il paragrafo 2 dello Scambio di lettere del I’ dicembre 1971 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per il rinnovo dell’Accordo di cooperazione del 6 marzo 19587concernente l’impiego pacifico dell’energia nucleare, detto accordo cessa al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo. La cooperazione in corso secondo l’Accordo del 6 marzo 1958 è continuata conformemente alle disposizioni del presente Accordo. (3). Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti. Qualsiasi modificazione del presente Accordo entra in vigore secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo. (4). Il presente Accordo rimane in vigore per trenta (30) anni e successivamente è rinnovato tacitamente sinché una delle Parti non abbia notificato all’altra con un preavviso di sei (6) mesi la decisione di denunciarlo e a meno che tale decisione non sia stata notificata sei (6) mesi prima della scadenza del periodo di trenta (30) anni. (5). Nonostante la disdetta del presente Accordo, gli obblighi di cui al paragrafo (5) dell’articolo III e degli articoli IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI del presente Accordo permangono in vigore finché le Parti non convengano diversamente.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il ventiduesimo giorno del mese di dicembre dell’anno 1987, in due esemplari, nella versione francese e inglese, ciascuna facente parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Canada: |
|---|---|
| Pierre Aubert | Jacques Dupuis |
(i) Le materie nuclari, le materie e la tecnologia trasferite tra le Parti, direttamente o per il tramite di Paesi terzi; (ii) Le materie e le materie nucleari prodotte o trattate a partire da un equipaggiamento o mediante il medesimo assoggettato al presente Accordo; (iii) Le materie nucleari prodotte o trattate da o con qualsiasi materia nucleare o materia assoggettata al presente Accordo; (iv) Gli equipaggiamenti trasferiti tra le Parti, direttamente o per il tramite di Paesi terzi, che non sono stati notificati dalla Parte cedente e accettati dalla Parte assuntrice, prima del trasferimento, come assogettati all’Accordo. Tali notificazioni e accettazioni possono essere fornite dalle autorità governative competenti; (v) Gli equipaggiamenti che la Parte assuntrice oppure la Parte cedente dopo consultazione con la Parte assuntrice ha designato come concepiti, costruiti o gestiti da o con tecnologia menzionata in (i) oppure dati tecnici ottenuti in virtù degli equipaggiamenti menzionati in (iv). Senza limitare il carattere generale di quanto precede, gli equipaggiamenti che rispondono contemporaneamente ai tre criteri seguenti: (a) sono dello stesso tipo come gli equipaggiamenti menzionati in (iv) (i procedimenti di concezione, di costruzione o di funzionamento sono essenzialmente fondati sui medesimi procedimenti chimici o fisici oppure procedimenti analoghi come convenuto per scritto fra le Parti prima del trasferimento degli equipaggiamenti di cui in (iv)); (b) sono designati come tali dalla Parte assuntrice o da quella cedente dopo consultazione con la Parte assuntrice; e (c) sono messi in servizio per la prima volta in un luogo assoggettato alla giurisdizione della Parte assuntrice, nel termine di 20 anni successivi alla data dell’entrata in servizio iniziale degli equipaggiamenti di cui al capoverso (a).
Ai fini del presente Statuto:
I livelli di protezione fisica convenuti garantiti dalle autorità governative competenti per l’utilizzazione, il deposito e il trasporto di materie elencate nella tavola allegata comprendono almeno le caratteristiche di protezione seguenti:Categoria IIIUtilizzazione e deposito all’interno di una zona il cui accesso è controllato.Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti tra il mittente, il destinatario e il vettore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra gli Stati, in cui sia precisata l’ora, il luogo e le procedure di trasferimento nonché la responsabilità del trasporto.Categoria IIUtilizzazione e deposito all’interno di una zona protetta il cui accesso è controllato ovverosia in una zona collocata sotto la permanente sorveglianza di guardie o di dispositivi elettronici e recinta da una barriera fisica con un numero limitato di punti di entrata adeguatamente sorvegliati, oppure qualsiasi zona che abbia un livello di protezione fisica equivalente.Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti tra mittente, destinatario e vettore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra gli Stati, in cui è precisata l’ora, il luogo e le procedure di trasferimento e la responsabilità del trasporto.Categoria ILe materie che rientrano in questa categoria sono protette con sistemi della massima fidatezza contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata:Utilizzazione e deposito in una zona altamente protetta, ovverosia una zona protetta così come definita per la categoria II, il cui accesso è limitato alle persone per cui è stato accertato che presentano tutte le garanzie in materia di sicurezza, collocata sotto la vigilanza di guardie in stretto collegamento con forze d’intervento appropriate. 1 provvedimenti specifici adottati in quest’ambito dovrebbero avere come finalità di intercettare e prevenire qualsiasi attacco o penetrazione non autorizzata, nonché qualsiasi prelievo non autorizzato di materie.Trasporto con le precauzioni speciali così come sono definite per il trasporto delle materie delle categorie II e III e inoltre sotto la sorveglianza costante di scorte in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con adeguate forze di intervento.
| Materie | Forme | Categorie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | |||
| 1. Plutonio1) | Non irradiato2) | 2 kg o più | meno di 2 kg ma oltre 500 g | 500 g o meno3) | |
| 2. Uranio 235 | Non irradiato2) – uranio arricchito al 20 % in 235U e oltre – uranio arricchito al 10 % in 235U, ma a meno del 20 % – uranio arricchito rispetto all’uranio naturale ma a meno del 10 % in 235U4) | 5 kg o più – – | meno di 5 kg ma più di 1 kg 10 kg o più – | 1 kg o meno 3) meno di 10 kg 3) 10 kg o più | |
| 3. Uranio 233 | Non irradiato2) | 2 kg o più | meno di 2 kg oltre 500 g | 500 g o meno3) | |
| 4. Combustibile irradiato | Uranio naturale o impoverito, torio o combustibile legermente arricchito (tenore in prodotto fissile inferiore al 10 %)5) 6) | ||||
| 1) | Designato come nella lista convenuta. | ||||
| 2) | Materia non irradiata in reattore oppure irradiata in reattore ma a un livello uguale o inferiore a 100 rad/ora a un metro, senza protezione. | ||||
| 3) | Una quantità inferiore a quella radiologicamente importante è esentata da protezione. | ||||
| 4) | L’uranio naturale, l’uranio impoverito, il torio e la quantità d’uranio arricchito a meno del 10% non rientranti nella categoria III dovranno essere protetti secondo una prudente prassi gestionale. | ||||
| 5) | Il livello di protezione è raccomandato; tuttavia le Parti hanno facoltà di applicare un’altra categoria di protezione fisica, in funzione delle circostanze. | ||||
| 6) | Altro combustibile che per il suo tenore in materia fissile rientra nella categoria I o II prima dell’irradiazione ma può essere classificato nella categoria immediatamente inferiore se il livello di radiazione supera 100 rad/ora a un metro, senza protezione. |
| Berna, 22 dicembre 1987 | |
|---|---|
| S. E. Jacques Dupuis | |
| Ambasciatore del Canada | |
| Berna |
Eccellenza,
Mi onoro d’accusare ricevuta della Sua lettera del 22 dicembre 1987 del tenore seguente:
«Mi onoro di riferirmi all’Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare, firmato a Berna il 22 dicembre 1987 (dappresso Accordo).
L’articolo V dell’Accordo stipula che «le materie nucleari, le materie, gli equipaggiamenti e la tecnologia assoggettati al presente Accordo sono trasferiti oltre la giurisdizione dì una delle Parti al presente Accordo a una Parte terza unicamente con il consenso scritto dell’altra Parte. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione». Ho l’onore di proporre quanto segue:
ii) la Svizzera, per ogni trasferimento, informi la Parte terza che le materie e le materie nucleari trasferite sottostanno alle disposizioni di un accordo di cooperazione nucleare con il Canada; e
iii) la Svizzera sottoponga all’Accordo le materie e materie nucleari trasferite da una Parte terza che ha identificato le materie e materie nucleari come assoggettate alle disposizioni di un accordo di cooperazione nucleare con il Canada; e
iv) per questi trasferimenti siano state stabilite procedure di notificazione e di rapporto, accettabili per le autorità governative competenti del Canada e della Svizzera;
b) i trasferimenti a Parti terze diverse da quelle di cui in a) permangono subordinati al consenso scritto da parte canadese;
c) nel caso in cui la Svizzera non si conformasse alle disposizioni del presente scambio di lettere, il Canada ha diritto di porre fine a tutto il presente Accordo o a una parte del medesimo.
In applicazione dell’articolo V dell’Accordo, il Canada autorizza con il presente scambio di lettere il trasferimento, per un periodo qualsiasi di dodici (12) mesi a qualsiasi Stato partecipante al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari, di materie nucleari e quantità seguenti:
i) materie fissili speciali (fino a 50 g effettivi);
ii) uranio naturale (fino a 500 kg);
iii) uranio impoverito (fino a 1000 kg); e
iv) torio (fino a 1000 kg).
Le autorità governative competenti allestiscono le procedure per la stesura di rapporti al fine dell’esame dell’applicazione della presente disposizione.
Se la Svizzera è d’accordo con le disposizioni che precedono, ho l’onore di proporre che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno parimente fede, come anche la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo per agevolare l’applicazione dell’articolo V dell’Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero riguardo all’utilizzazione pacifica dell’energia nucleare, firmato a Berna, il 22 dicembre 1987. Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come il medesimo».
Ho l’onore d’informarla, in risposta, che la Svizzera è d’accordo con quanto precede e Le confermo che la Sua lettera del 22 dicembre 1987 e la presente risposta costituiscono un Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come quest’ultimo.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Per il Consiglio federale svizzero: | |
|---|---|
| Pierre Aubert |
| Berna, 22 dicembre 1987 | |
|---|---|
| S. E. Jacques Dupuis | |
| Ambasciatore del Canada | |
| Berna |
Eccellenza,
Ho l’onore d’accusare ricevuta della Sua lettera del 22 dicembre 1987 del tenore seguente:
«1. Ho l’onore di riferirmi all’Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare firmato a Berna il 22 dicembre 1987 (dappresso Accordo).
2. L’articolo VI dell’Accordo stipula quanto segue: «Le materie nucleari assoggettate al presente Accordo sono arricchite in isotopo U 235 in una proporzione massima del 20 (venti) per cento o ritrattate soltanto con il consenso scritto delle due Parti. Questo consenso deve precisare le condizioni disciplinanti il deposito e l’utilizzazione del plutonio o dell’uranio arricchito al 20 (venti) per cento al massimo. Le Parti possono concludere un accordo inteso ad agevolare l’applicazione di questa disposizione.»
3. Rappresentanti dei due Goveni hanno tenuto discussioni su problemi di non proliferazione vincolati al ritrattamento di combustibile usato come anche al deposito e all’impiego successivo di plutonio e hanno allestito delle direttive cui i due Governi possono aderire e garantire sostegno. Queste direttive sono le seguenti:
4. Prendo nota che il Canada e la Svizzera hanno convenuto che le finalità delle direttive surriferite sono state conseguite. Noto inoltre che, in qualità di Parte al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, la Svizzera ha preso in materia di non proliferazione un impegno effettivo e che ha assoggettato tutte le materie nucleari alle garanzie dell’AIEA. Noto parimente che la Svizzera ha assoggettato tutte le materie nucleari a provvedimenti adeguati di protezione fisica e che ha fornito al Canada una descrizione del proprio programma d’energia nucleare in corso e progettato e che son state determinate procedure mutualmente soddisfacenti riguardanti la notificazione e l’allestimento di rapporti. Noto inoltre che il Canada e la Svizzera convengono di procedere periodicamente in tempo utile a consultazioni come previsto nella direttiva f).
5. Noto che il Canada e la Svizzera riconoscono che la separazione, il deposito, il trasporto e l’utilizzazione di plutonio richiedono provvedimenti speciali per ridurre il rischio di proliferazione nucleare; essi hanno risolto di continuare con il loro sostegno in favore allo sviluppo di garanzie internazionali e di altri provvedimenti di non proliferazione attinenti al ritrattamento come anche al deposito e all’utilizzazione del plutonio, compreso un sistema internazionale efficace e generalmente ammesso di deposito del plutonio; riconoscono la funzione assunta dal ritrattamento nello sfruttamento massimale delle risorse disponibili, nella gestione di materie contenute nel combustibile usato o in altre utilizzazioni pacifiche non esplosive, compresa la ricerca, specialmente nel contesto di importanti programmi di energia nucleare; desiderano che l’Accordo sia posto in atto in modo prevedibile e pratico tenendo in considerazione la volontà di assumere la continuazione delle finalità di non proliferazione e i bisogni a lungo termine dei programmi d’energia nucleare delle Parti.
6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 e in rapporto con l’articolo VI dell’Accordo, il Canada accetta con la presente che le materie nucleari assoggettate all’Accordo siano ritrattate e che il plutonio sia depositato e utilizzato nel quadro del programma d’energia nucleare, in corso e progettato, descritto e aggiornato periodicamente da parte della Svizzera. Trattandosi dell’articolo V dell’Accordo, il Canada accetta inoltre con la presente che le materie nucleari assoggettate all’Accordo siano trasferite per il ritrattamento fuori della giurisdizione della Svizzera. Il Canada conferma inoltre con la presente che il ritrasferimento di queste materie nucleari alla Svizzera da parte di un Paese terzo può essere attuato dopo il ritrattamento.
7. Le disposizioni del paragrafo 6 si applicano unicamente alle condizioni seguenti:
a) quando il ritrattamento, il deposito, l’utilizzazione, il trasferimento e il ritrasferimento di cui si tratta siano parte integrante del programma d’energia nucleare in corso e progettato della Svizzera, descritto e aggiornato all’occorrenza dalla medesima;
b) sinché permane in vigore per quanto concerne la Svizzera l’Accordo e il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari;
c) sinché si tengono in tempo utile consultazioni su problemi vincolati all’applicazione dell’Accordo, poiché dette consultazioni debbono in particolare servire all’aggiornamento regolare e a fornire ragguagli su tutti i mutamenti significativi che si riferiscono alla descrizione del programma d’energia nucleare in corso e progettato dalla Svizzera, descritto e aggiornato periodicamente dalla medesima;
d) sempreché, nel caso di un trasferimento fuori della giurisdizione svizzera a destinazione di un Paese terzo o di un gruppo di Paesi di materie nucleari assoggettate all’Accordo per il ritrattamento, le materie nucleari di cui si tratta siano assoggettate a un accordo di cooperazione nucleare tra il Canada e i Paesi terzi o gruppo di Paesi e che un accordo riguardante il ritrattamento sia in vigore tra il Canada e detto Paese terzo o gruppo di Paesi.
8. L’articolo VI dell’Accordo stipula che le materie nucleari assoggettate all’Accordo sono arricchite in isotopo U 235 in una proporzione del venti per cento o al massimo con il consenso scritto delle due Parti. Mi onoro di proporre che le Parti convengano di consultarsi nel termine di quaranta giorni a contare dalla ricezione di una domanda da una delle Parti per studiare proposte di condizioni, da convenirsi per scritto, per cui le materie nucleari assoggettate all’Accordo potranno essere arricchite al venti per cento o oltre o per cui l’uranio arricchito al venti per cento o oltre potrà essere depositato o utilizzato.
9. Ho l’onore di confermare che i documenti recanti la descrizione del programma d’energia nucleare, in corso e progettato, della Svizzera rimangono confidenziali tra le Parti.
Se la Svizzera è d’accordo con le disposizioni che precedono, ho l’onore di proporre che la presente lettera, le cui versioni francese e inglese fanno parimente fede, come anche la risposta di Vostra Eccellenza costituiscano un accordo riguardante l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo di cooperazione tra il Governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare, firmato a Berna, il 22 dicembre 1987. Il presente accordo entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il governo del Canada e il Consiglio federale svizzero concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come quest’ultimo.»
In risposta, mi onoro di informarla che la Svizzera è d’accordo con quanto precede e Le confermo che la Sua lettera del 22 dicembre 1987 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore contemporaneamente con l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada concernente le utilizzazioni pacifiche dell’energia nucleare e permarrà in vigore come quest’ultimo.
Gradisca, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Per il Consiglio federale svizzero: | |
|---|---|
| Pierre Aubert |
Il testo originale franc. è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RU 1989 1547 ↩
[RU 1958 726, 1965 886, 1969 598, 1972 233] ↩
RS 0.515.03 ;RU 1977 472 ↩
RS 0.732.011 ↩
[RU 1958 726, 1965 886, 1969 598, 1972 233] ↩
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