0.732.924.9•Accordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare di Cina per l’impiego pacifico dell’energia nucleare
0.732.924.9Bilateral International Treaty15 ago 1988
Concluso il 12 novembre 1986
Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 19881
Entrato in vigore con scambio di note il 15 agosto 1988
(Stato 15 agosto 1988)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica popolare di Cina,
denominati dappresso «le Parti»,
desiderosi di continuare e di ampliare i loro rapporti d’amicizia,
considerando l’importanza da essi attribuita all’impiego pacifico dell’energia nucleare,
confermando la loro intenzione di ampliare e di rafforzare la cooperazione, sia sul piano bilaterale sia nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica – denominata dappresso «l’Agenzia»,
considerando che la Svizzera e la Repubblica popolare di Cina sono membri dell’Agenzia,
considerando che la Repubblica popolare di Cina è uno Stato militarmente nucleare e che la Svizzera è uno Stato militarmente non nucleare e partecipe del Trattato di non proliferazione nuclare, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 19682, denominato dappresso TNP, e che ha firmato il 6 settembre 19783un accordo di garanzia con l’Agenzia nel quadro di questo Trattato,
riaffermando il loro impegno di cooperare all’applicazione dell’energia nucleare unicamente a scopi pacifici,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti promuoveranno, su base paritaria e ai fini di un loro reciproco vantaggio, la cooperazione per l’impiego pacifico dell’energia nucleare in accordo con le loro leggi e regolamenti e in conformità degli obblighi e degli impegni internazionali di ciascuna Parte.
Giusta l’articolo 1 dei presente Accordo le Parti faciliteranno: – la conclusione di accordi specifici tra enti competenti delle due Parti; – la stipula di contratti concernenti progetti d’energia nucleare, la ricerca e lo sviluppo, la cooperazione industriale in settori connessi con l’energia nucleare e gli scambi di informazioni, di materie, materiali nucleari, attrezzature e tecnologia.
Gli elementi di cui all’articolo IV del presente Accordo saranno trasferiti in un Paese terzo soltanto dopo consultazione e reciproca intesa tra le Parti. Nel caso di tale trasferimento le Parti vigilano affinché il Paese terzo rispetti almeno le seguenti condizioni: – l’impiego esclusivamente pacifico e non esplosivo; – l’applicazione dei controlli, da parte dell’Agenzia, agli elementi trasferiti; – nessun trasferimento in altri Paesi senza preventivo consenso delle Parti del presente Accordo; – la disposizione di protezione fisica adeguata giusta l’articolo V del presente Accordo.
Rappresentanti delle Parti si riuniranno e si consulteranno reciprocamente, secondo i bisogni, circa i problemi derivanti dall’applicazione del presente Accordo. Le Parti possono invitare l’Agenzia a partecipare a queste consultazioni.
Gli obblighi assunti dalle Parti in un qualsiasi Trattato internazionale, a cui l’una o l’altra Parte avesse aderito, restano inviolabili. Nondimeno le Parti dovrebbero cercare di evitare che tali obblighi intralcino l’applicazione normale del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi momento col consenso scritto delle Parti. Tali emendamenti entreranno in vigore in armonia con le procedure di cui all’articolo XII del presente Accordo.
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena le Parti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive procedure legali nazionali. Esso resterà in vigore per un periodo di 30 anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi di 5 anni salvo denuncia dell’una o dell’altra Parte. La denuncia dovrà essere notificata per scritto almeno 6 mesi innanzi lo scadere del termine.
Nel caso di non riconduzione del presente Accordo, gli accordi e contratti di cui all’articolo Il resteranno in vigore sino a che non saranno stati denunciati da una delle Parti. Comunque, le disposizioni degli articoli IV, V, VI e VII continueranno ad essere applicate alle materie, materiali nucleari, attrezzature ed alla tecnologia sottoposti al presente Accordo.
Gli allegati A e B menzionati nell’articolo IV sono parte integrante del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo dai Governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Pechino, il 12 novembre 1986, in triplo esemplare nelle lingue cinese, francese e inglese, i tre testi facendo parimente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevarrà il testo inglese.
| Per il Governo della Confederazione Svizzera: Pierre Aubert | Per il Governo della Repubblica popolaredi Cina: Wu Xueqian |
|---|
Inoltre: Elementi combustibili irradiati, compreso il plutonio e l’uranio arricchito al 20% o più con isotopi 233 o 235 contenuti in tali elementi. Su richiesta di una Parte, beni supplementari possono essere inclusi ove le Parti lo decidano.
e) «Tecnologia» significa i dati tecnici in forma fisica, inclusi gli schemi tecnici, i documenti fotografici negativi e positivi, le registrazioni, i dati progettuali, le opere tecniche e i manuali d’esercizio, designati dalla Parte fornitrice dopo consultazione con la Parte destinataria, prima del trasferimento, come importanti per la concezione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione degli impianti di arricchimento, di ritrattamento o di produzione di acqua pesante, o di principali componenti di importanza cruciale di tali istallazioni, tuttavia con l’esclusione dei dati accessibili al pubblico, per esempio mediante libri pubblicati o periodici, oppure resi accessibili sul piano internazionale senza alcuna restrizione di diffusione.
f) «Raccomandazioni dell’Agenzia» in connessione con la protezione fisica indica le raccomandazioni del documento INFCIRC/225/Rev. 1 (intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare») riveduto gradualmente, oppure qualunque documento successivo che lo sostituisce. Qualsiasi modifica futura delle raccomandazioni circa la protezione fisica avrà effetto, giusta il presente Accordo, soltanto allorché le due Parti si saranno reciprocamente informate per scritto di averla accettata.
g) «Autorità competente» significa, nel caso del Governo della Repubblica popolare di Cina, il Ministero dell’Industria Nucleare e, nel caso della Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia o un altro determinato organismo che la Parte interessata potrà eventualmente notificare all’altra Parte.
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