0.732.933.62•Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’uso pacifico dell’energia nucleare
0.732.933.62Bilateral International Treaty23 giu 1998
Concluso il 31 ottobre 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 1998
(Stato 2 settembre 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo degli Stati Uniti d’America
(di seguito le Parti),
considerata la loro stretta cooperazione nello sviluppo, l’uso e il controllo dell’energia nucleare a scopi pacifici, conformemente all’Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato il 30 dicembre 19652, e i suoi emendamenti;
desiderosi di proseguire e ampliare la loro cooperazione in tale ambito;
riaffermando il loro sostegno al rafforzamento della non proliferazione nucleare e ai provvedimenti mondiali a favore del disarmo;
riconoscendo il ruolo indispensabile del sistema delle misure di garanzia dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare (denominata di seguitoAgenzia ) nel mantenere un regime effettivo di non proliferazione;
confermando il loro impegno nel rafforzamento delle misure di garanzia dell’Agen zia , inclusa la loro disponibilità a prendere i provvedimenti necessari per permettere all’Agenzia di applicare efficacemente ed effettivamente le misure di garanzia e di raggiungere il suo obiettivo d’ispezione negli impianti nucleari delle loro rispettive giurisdizioni;
attenti al fatto che sia gli Stati Uniti sia la Svizzera sono parti al Trattato del 1° luglio 19683di non proliferazione delle armi nucleari (di seguitoTrattato di non prolifer a zione ) e hanno concluso accordi con l’Agenzia per l’applicazione di misure di garanzia in relazione con ilTrattato di non proliferazione ;
confermando che ilTrattato di non proliferazione è la pietra miliare del regime nucleare globale di non proliferazione e che gli Stati Uniti sono determinati a proseguire i loro sforzi sistematici e progressivi di riduzione dell’arsenale globale di armi nucleari, al fine di eliminare tali armi;
riaffermando la loro intenzione di cooperare strettamente insieme e con altri Stati per raccomandare l’adesione universale alTrattato di non proliferazione e la completa realizzazione degli scopi del preambolo e di tutte le disposizioni di tale Trattato;
ritenendo che nessuna disposizione delTrattato di non proliferazione debba essere interpretata come lesiva del diritto inalienabile di tutte le Parti al Trattato di sviluppare la ricerca, la produzione e l’uso dell’energia nucleare a scopi pacifici, senza discriminazione e in conformità con gli articoli I e II del Trattato, e che tutte le Parti facilitino e abbiano il diritto di partecipare al più ampio scambio possibile di attrezzature, di materiali e d’informazioni tecnologiche e scientifiche per l’uso pacifico dell’energia nucleare;
ricordando che gli Stati Uniti d’America e la Svizzera hanno ratificato la Convenzione del 3 marzo 19804sulla protezione fisica delle materie nucleari (pubblicata come documento INFCIRC/274/Rev.1 dell’Agenzia );
riconoscendo che gli Stati Uniti d’America e la Svizzera hanno deciso di agire in accordo con i principi contenuti nelle Direttive relative ai trasferimenti di materiali nucleari del «Gruppo dei Paesi fornitori nucleari» (pubblicate come allegati al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parti 1 e 2 dell’Agenzia e le revisioni e modifiche successive di tali documenti);
sottolineando l’importanza dei principi del Gruppo dei Paesi fornitori nucleari sulle misure di garanzia dell’Agenzia come condizione per il trasferimento a Stati sprovvisti di armi nucleari, sul controllo di articoli nucleari a duplice impiego e sull’esigenza di frenare l’esportazione di articoli sensibili;
riconoscendo che la separazione, il deposito, il trasporto e l’uso di plutonio richiedano misure costanti per essere sicuri di evitare qualsiasi rischio di proliferazione;
desiderosi di favorire accordi commerciali per gli usi pacifici dell’energia nucleare in modo prevedibile e sicuro che tenga conto dei bisogni a lungo termine dei loro programmi di energia nucleare e riaffermando la loro opposizione alle misure che ostacolano slealmente il commercio nucleare legittimo;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
(a) peralterazione di forma o di contenuto s’intende la conversione di plutonio, d’uranio altamente arricchito o d’uranio 233 o la fabbricazione di combustibile contenente plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233; non sono compresi: – gli esami post-irraggiamento che comportano una dissoluzione o una separazione chimica, – lo smontaggio e il riassemblaggio di gruppi combustibili, – l’irraggiamento, – il ritrattamento o – l’arricchimento;
(b) perautorità competente s’intende, nel caso della Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, nel caso degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento dell’energia o qualunque altra autorità che laParte interessata può notificare all’altraParte ;
(c) perattrezzatura s’intende: – qualsiasi reattore come unità completa che non sia un reattore progettato o utilizzato principalmente per la produzione di plutonio o d’uranio 233; – vasche di pressione per reattori sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il cuore di un reattore e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termovettore primario; – macchine per il carico e lo scarico come unità complete; attrezzatura di manipolazione concepita o preparata per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare e utilizzabile in corso di funzionamento; – sistemi completi di barre di controllo per reattori, compreso il meccanismo di controllo, specialmente concepiti o preparati per il controllo del grado di reazione in un reattore; – pompe del circuito di raffreddamento primario del reattore specialmente concepite o preparate per far circolare il fluido termovettore primario di un reattore; – tutti gli articoli designati congiuntamente dalle Parti;
(d) perDirettive s’intendono le Direttive relative ai trasferimenti di materiali nucleari (pubblicate come allegato al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parte 1 dell’Agenzia e le sue revisioni e modifiche successive, così come sono state adottate dalleParti) ;
(e) peruranio altamente arricchito si intende l’uranio arricchito al 20 per cento o più in isotopo U235;
(f) permateriale usato come usato come moderatore si intende il deuterio, l’acqua pesante e la grafite di purezza nucleare per reattori così come definiti dal paragrafo 2 dell’allegato B delleDirettive ;
(g) permateriale nucleare si intende qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale secondo le definizioni seguenti: – materiale grezzo significa l’uranio impoverito, l’uranio naturale, il torio od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra leParti , – materiale fissile speciale significa il plutonio, l’uranio 233 o l’uranio arricchito in isotopo 233 o 235, od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra leParti ;
(h) perfornitura nucleare s’intende ilmateriale nucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura trasferiti conformemente all’Accordo e ilmateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’utilizzazione di tali articoli;
(i) perRaccomandazioni si intendono le raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell’Agenzia intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare» e le revisioni successive adottate dalleParti .
I materialinucleari , imateriali usati come moderatori e leattrezzature trasferiti conformemente al presente Accordo e il materialenucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura non devono essere impiegati per un ordigno esplosivo nucleare, per la ricerca su un ordigno esplosivo nucleare o lo sviluppo di un simile ordigno né utilizzati per scopi militari.
OgniParte , nell’ambito della sua giurisdizione, deve prendere le misure necessarie per assicurare la protezione fisica adeguata del materialenucleare trasferito conformemente al presente Accordo e di qualunquemateriale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso dimateriale nucleare ,materiale usato come moderatore o attrez za tura trasferiti conformemente al presente Accordo e deve applicare criteri conformemente ai livelli di protezione fisica almeno equivalenti a quelli enunciati nelleRaccoma n dazioni .
Nessunmateriale nucleare, materiale usato come moderatore o nessuna attrezza tura trasferiti conformemente al presente Accordo e nessunmateriale fissile speciale prodotto dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come modera tore o attrezzatura così trasferiti devono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale dellaParte , a meno che sia stato stipulato un accordo tra leParti.
L’uranio trasferito conformemente al presente Accordo o impiegato in o prodotto dall’uso diattrezzature così trasferite non può essere arricchito da unaParte al 20 per cento o più in isotopo U235senza accordo tra leParti.
Il materialenucleare trasferito conformemente al presente Accordo o utilizzato in o prodotto dall’uso dimateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrez zatura così trasferiti non deve essere ritrattato senza accordo tra leParti .
Il plutonio, l’uranio 233, l’uranio altamente arricchito o ilmateriale nucleare irradiato, trasferiti conformemente al presente Accordo o utilizzati in o prodotti dall’uso di qualunquemateriale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasferiti non devono essere alterati nella forma o nel contenuto senza accordo tra leParti .
I seguenti materiali devono essere depositati unicamente in un impianto approvato dalleParti : i. plutonio, uranio 233 euranio altamente arricchito (ad eccezione di quello contenuto in elementi di combustibile irradiato) trasferiti conformemente al presente Accordo; ii. plutonio, uranio 233 euranio altamente arricchito recuperato dalmateriale nucleare trasferito conformemente al presente Accordo; iii. plutonio, uranio 233 euranio altamente arricchito recuperato dalmateriale nucleare utilizzato nell’attrezzatura trasferita conformemente al presente Accordo.
Se un accordo tra una delleParti e un altro Stato o gruppo di Stati attribuisce a tale altro Stato o gruppo di Stati diritti equivalenti ad alcuni o a tutti quelli contenuti negli articoli 7–11 del presente Accordo, per quanto riguarda imateriali nucleari, i mat e riali usati come moderatori o le attrezzature assoggettate al presente Accordo, leParti possono, su richiesta di una di esse, convenire che l’applicazione di un simile diritto sarà effettuata dall’altro Stato o gruppo di Stati.
Se unaParte conclude successivamente un accordo di cooperazione sull’uso pacifico dell’energia nucleare nuovo o emendato con un altro Stato o gruppo di Stati che non contiene uno o diversi obblighi contenuti attualmente dal presente Accordo, o se una delleParti accetta di applicare tali obblighi in modo da offrire vantaggi pratici più importanti a uno Stato cui si applicano tutti gli obblighi che il presente Accordo esige dall’altraParte , laParte che ha concluso un simile accordo deve fare del suo meglio per fornire all’altraParte un trattamento analogo e, se necessario, anche mediante emendamento del presente Accordo.
l’altraParte ha il diritto di cessare la cooperazione prevista nel presente Accordo o di sospendere o denunciare, in tutto o in parte, il presente Accordo. 2. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una delleParti denuncia o abroga un Accordo di garanzia con l’Agenzia e l’Accordo di garanzia con l’Agenzia così denunciato o abrogato non è stato sostituito da un accordo di garanzia equivalente, per quanto sia appropriato e pertinente, l’altraParte ha il diritto di chiedere la restituzione, integrale o parziale, del materialenucleare, del materiale usato come moderatore o dell’attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo e deimateriali fissili speciali prodotti dall’uso di tali articoli. 3. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, la Svizzera fa esplodere un ordigno esplosivo nucleare, gli Stati Uniti d’America avranno gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati Uniti d’America fanno esplodere un ordigno nucleare contenentemateriali fissili speciali trasferiti conformemente al presente Accordo, la Svizzera avrà gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2. 4. Se una delleParti esercita i suoi diritti in virtù del presente articolo per esigere la restituzione dimateriali nucleari, materiali usati come moderatori o attrezzature , essa dovrà, dopo il suo prelievo dal territorio dell’altraParte, rimborsare l’altraParte ai prezzi correnti di mercato per talimateriali nucleari, materiali usati come mod e ratori o attrezzature.
LeParti si impegnano a consultarsi, su domanda di una di esse, in merito all’applicazione del presente Accordo.
Leautorità competenti delleParti concludono un accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal Consiglio federale svizzero e dal Governo degli Stati Uniti d’America, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 31 ottobre 1997, in duplice esemplare in lingua inglese e francese, i due testi facendo parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo degli Stati Uniti d’America: |
|---|---|
| Jakob Kellenberger | Madeleine May Kunin |
(A) Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’uso pacifico dell’energia nucleare (di seguito «Accordo») firmato a Berna il 31 ottobre 1997, le Parti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono parte integrante dell’Accordo.(B) Il ritrasferimento di materiale grezzo, uranio diverso dall’uranio altamente arricchito, materiale usato come moderatore e attrezzatura assoggettati all’articolo 7 dell’Accordo, è autorizzato dalla Svizzera verso Stati o gruppi di Stati al di fuori della Svizzera per i quali l’Accordo di cooperazione corrispondente concluso tra gli Stati Uniti d’America e lo Stato o gruppo di Stati al di fuori della Svizzera autorizza il trasferimento, ma non per l’arricchimento al 20 per cento o più in isotopo d’uranio 235. Gli Stati o il gruppo di Stati verso i quali simili articoli possono essere così trasferiti sono elencati nell’allegato 1 del presente Memorandum, essendo inteso che gli Stati Uniti d’America hanno il diritto di aggiungere Stati a tale elenco allegato o di sopprimerne temporaneamente o definitivamente. Simili trasferimenti sono sottoposti alle condizioni seguenti: (1) la Svizzera deve conservare un registro di tali trasferimenti e notificare con diligenza ogni trasferimento agli Stati Uniti; (2) prima di ogni trasferimento, la Svizzera deve confermare agli Stati Uniti d’America che gli articoli saranno assoggettati a un Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti e gli Stati o il gruppo di Stati destinatari; le Parti coopereranno al fine di ottenere una conferma su base generica degli altri Stati o gruppo di Stati che ricevono tali articoli, e (3) quando ritornano in Svizzera, tali articoli devono essere sottoposti all’Accordo e la Svizzera deve informare gli Stati Uniti del ritorno di ogni articolo in Svizzera tenendo conto delle condizioni del paragrafo (2).(C) In riferimento all’articolo 7 dell’Accordo, gli Stati Uniti d’America accettano che il materiale nucleare assoggettato all’Accordo può essere ritrasferito alle seguenti condizioni a Stati o gruppi di Stati per il ritrattamento, il deposito o l’alterazione di forma o di contenuto agli impianti che figurano nell’Allegato 2 del presente Memorandum e, fatto salvo un accordo specifico tra le due parti, ad altri impianti: (1) la Svizzera deve conservare registri e fornire annualmente un rendiconto agli Stati Uniti d’America sulla natura, la quantità, l’ubicazione e la forma di tutti i materiali nucleari così ritrasferiti; (2) prima di ogni ritrasferimento di materiale nucleare al di fuori del territorio della Svizzera, quest’ultima deve ottenere la conferma che il materiale nucleare da ritrasferire sarà custodito da uno Stato destinatario o gruppo di Stati assoggettato a un accordo in vigore sulla cooperazione nucleare pacifica con gli Stati Uniti d’America; (3) la capacità stabilita di un impianto dell’Allegato 2 del presente Memorandum deve essere cambiata per essere conforme ai cambiamenti della capacità stabilita degli impianti corrispondenti dell’Allegato A dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea dell’energia atomica. Gli Stati Uniti d’America devono confermare alla Svizzera che simili cambiamenti si svolgono conformemente ai paragrafi 6 e 7 del Memorandum dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea dell’energia atomica.(D) In caso di ritrasferimento da parte della Svizzera di materiale nucleare irradiato assoggettato al presente Accordo, gli Stati Uniti d’America accettano di dare la loro approvazione alle condizioni dell’Accordo di cooperazione in vigore, al ritorno verso la Svizzera di materiale nucleare recuperato da tale materiale nucleare così ritrasferito, alle seguenti condizioni: (1) ogni materiale nucleare ritornato alla Svizzera deve essere sottoposto al presente Accordo; (2) ogni plutonio ritornato alla Svizzera deve essere utilizzato soltanto in impianti elencati nell’Allegato 3 del presente Memorandum e, (3) al più tardi 60 giorni prima di ogni invio di plutonio alla Svizzera, quest’ultima deve fornire agli Stati Uniti una notifica scritta contenente una dichiarazione che stipuli che i provvedimenti convenuti per il trasporto internazionale sono: (a) in accordo con i requisiti della sezione 6 delle raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, intitolato «La protezione fisica dei materiali nucleari» e le successive revisioni, come è stato convenuto dalle Parti per il trasporto del materiale della categoria I, compreso l’uso di una scorta armata o di guardie, come raccomandato nella sezione 6.2.9.1 di tali raccomandazioni, e (b) conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (pubblicate nel documento INFCIRC/274/ Rev.1 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica), emendata e approvata dalle Parti.(E) In riferimento all’articolo 11 del presente Accordo, le Parti accettano che il plutonio, l’uranio 233 e l’uranio altamente arricchito assoggettati all’Accordo possono essere immagazzinati in impianti elencati negli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum.(F) È possibile aggiungere nuovi impianti in Svizzera agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum sulla base di una notifica della Svizzera agli Stati Uniti d’America e del ricevimento da parte della Svizzera di una ricevuta degli Stati Uniti a tale proposito. La ricevuta deve essere data al più tardi trenta giorni dopo il ricevimento della notifica e deve limitarsi a una dichiarazione secondo cui la notifica è stata ricevuta. I complementi destinati agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum devono essere oggetto della massima attenzione possibile durante le consultazioni in virtù dell’Accordo che possono includere discussioni sulle garanzie. La notifica deve contenere: (1) il nome, il tipo, l’ubicazione dell’impianto e la sua capacità esistente o prevista; (2) una conferma secondo cui sono stati convenuti accordi di garanzia con l’AIEA e che tali accordi autorizzano l’AIEA a esercitare pienamente i suoi diritti conformemente agli accordi di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5 dell’Accordo al fine di permettere all’AIEA di adempiere i suoi obiettivi e scopi d’ispezione; (3) ogni informazione non confidenziale di cui la Svizzera dispone sull’attitudine dell’AIEA in materia di garanzie, e (4) una conferma secondo cui le misure di protezione fisica previste dall’articolo 4 dell’Accordo saranno applicate; la Svizzera può sopprimere un impianto degli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum fornendo agli Stati Uniti una notifica contenente il nome dell’impianto e altre informazioni utili disponibili.(G) Le Parti approvano che nel caso in cui la Svizzera auspichi di realizzare attività nel quadro della propria giurisdizione, oltre a quelle contemplate dai paragrafi (A)–(F), conformemente a un consenso anticipato a lungo termine, come previsto dall’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo, un simile consenso può essere dato mediante accordo tra le Parti.(H) Al fine di chiarire il paragrafo 1 dell’articolo 20 dell’Accordo, le Parti prendono segnatamente nota che il materiale nucleare non assoggettato all’Accordo precedente o al presente Accordo e utilizzato in o prodotto in seguito all’utilizzazione di attrezzature trasferite verso la Svizzera, conformemente all’Accordo precedente, non deve essere assoggettato all’articolo 7.
| 1. | Australia |
|---|---|
| 2. | Canada |
| 3. | Repubblica Ceca |
| 4. | Ungheria |
| 5. | Giappone |
| 6. | Repubblica di Corea |
| 7. | Norvegia |
| 8. | Polonia |
| 9. | Repubblica Slovacca |
| 10. | Comunità europea dell’energia atomica |
| Impianti di ritrattamento | Luogo | Paesi | Capacità 7 | |
|---|---|---|---|---|
| COGEMA-Etablissement de La Hague | La Hague | Francia | 1600 | |
| COGEMA- Usine UP-1 et CEA Service de l’atelier pilote | Marcoule | Francia | 400 | |
| BRITISH NUCLEAR FUELS plc | Sellafield | Regno Unito | 2700 | |
| UKAEA Government Division | Dounreay | Regno Unito | ca 5* ca 0.2** | |
| Impianti per l’alterazione di forma o di contenuto | Luogo | Paesi | Capacità | |
| BELGONUCLEAIRE – Usine de fabrication d’éléments Pu | Mol | Belgio | 35 | |
| FBFC INTERNATIONAL – Assemblage des combustibles MOX | Dessel | Belgio | 35 | |
| SIEMENS BRENNELEMENTEWERK – Betriebsteil MOX-Verarbeitung | Hanau | Germania | 160 | |
| CERCA/Etablissement de Romans | Romans- sur-Isère | Francia | 0.2 | |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE | Veuvrey | Francia | 0.05 | |
| COGEMA – Complexe de fabrication des combustibles | Cadarache | Francia | 30 | |
| ETABLISSEMENT MELOX | Marcoule | Francia | 115 | |
| UKAEA Government Division | Dounreay | Regno Unito | ca 1 (HEU) ca 1*** | |
| BRITISH NUCLEAR FUELS plc | Sellafield | Regno Unito | 128 | |
| * | MOX | |||
| ** | Combustibile UHE | |||
| *** | Residuo di Pu |
| Impianti | Luogo | Quantità | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Reattori ad acqua leggera | |||||
| Beznau I + II (PWR) | Beznau | 13 t* | |||
| Gösgen8(PWR) | Gösgen-Däniken | 30 t** | |||
| 2. Impianti di ricerca/Laboratori | |||||
| Istituto Paul Scherrer | Villigen | 120 kg Pu | |||
| * | Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico parziale. | ||||
| ** | Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico del cuore. |
| Impianti | Luogo | Quantità |
|---|---|---|
| 1. Reattori di ricerca | ||
| AGN 211 P (omogeneo), Università di Basilea | Basilea | 2,2 kg U |
| 2. Impianti di ricerca/Laboratori | ||
| Istituto Paul Scherrer | Villigen | 16.5 kg U fresco |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
RS 0.732.933.6 ↩
RS 0.515.03 ↩
RS 0.732.031 ↩
RS 0.515.031 ↩
RS 0.111 ↩
La capacità è espressa in tonnellate annue di metallo pesante ↩
Aggiunto all’all. 3 mediante scambio di note del 3/9 set. 1998 tra gli Stati Parti. Lo scambio di note non è pubblicato nella RU. ↩
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