0.732.934.9•Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo all’impiego pacifico dell’energia nucleare
0.732.934.9Bilateral International Treaty1 dic 1990
Concluso il 5 dicembre 1988
Approvato dall’Assemblea federale il 14 giugno 19902
Entrato in vigore con scambio di note il 1° dicembre 1990
Il Consiglio federale svizzero
(qui di seguito denominato «il Governo svizzero»)
e
il Governo della Repubblica francese
(qui di seguito denominato «il Governo francese»),
desiderosi di sviluppare le relazioni amichevoli esistenti fra i due Paesi,
considerando l’importanza attribuita alle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare,
esprimendo il loro intento di estendere e di rafforzare la cooperazione sviluppata, sia sul piano bilaterale che in seno all’Agenzia internazionale dell’energia atomica (denominata in seguito «l’Agenzia»), nonché nell’ambito dell’Agenzia per l’energia nucleare presso l’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico,
desiderosi di continuare sulla via tracciata dall’Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo francese per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 14 maggio 19703,
considerando lo scambio di lettere firmato l’11 luglio 1978 fra il Governo svizzero e il Governo francese,
considerando i contratti già firmati fra i due Paesi nel settore del ciclo del combustibile nucleare,
considerando che la Francia, Stato dotato di armi nucleari, è partecipe del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e il 27 luglio 1978 ha firmato con la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia un accordo relativo all’applicazione di garanzie in Francia, che è entrato in vigore il 12 settembre 1981,
considerando che la Svizzera, Stato non dotato di armi nucleari, è partecipe del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 19684e ha firmato il 6 settembre 19785un accordo con l’Agenzia per l’applicazione di garanzie nell’ambito di questo trattato,
considerando che il Governo svizzero e il Governo francese hanno entrambi sottoscritto le direttive pubblicate dall’Agenzia sull’esportazione di materie, di attrezzature e di tecnologia nucleari,
hanno convenuto quanto segue:
Al fine del presente Accordo:
– per il Governo della Repubblica francese, il Segretario Generale del «Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire» e il «Commissariat à l’Energie Atomique»;
– per il Governo svizzero, l’Ufficio federale dell’energia;
– o qualunque altro organo che la Parte contraente interessata potrà notificare, all’occorrenza, all’altra Parte contraente, tenuto conto della specificità della convenzione;
i) «persona autorizzata» significa ogni persona fisica o giuridica abilitata dalle rispettive autorità governative competenti delle Parti contraenti a trasferire o a ricevere gli elementi di cui all’articolo 6 del presente Accordo.
Nell’ambito dei rispettivi programmi, le Parti contraenti intendono sviluppare la loro cooperazione nel settore dell’uso a scopi pacifici dell’energia nucleare. Questa cooperazione potrà estendersi all’intero settore della produzione di energia nucleare, comprese le operazioni del ciclo del combustibile, la produzione di isotopi, la ricerca scientifica e tecnica, come pure la sicurezza nucleare.
Le Parti contraenti favoriranno la conclusione, fra le autorità o gli organi interessati, di accordi speciali aventi segnatamente lo scopo: – di sviluppare la cooperazione in materia di sicurezza nucleare; – di definire programmi di ricerca di interesse comune; – di organizzare scambi scientifici e tecnici fra i due Paesi; – di definire le procedure secondo le quali potranno essere effettuati scambi di personale, visite, riunioni di periti e soggiorni di praticanti.
Ogni Parte contraente si impegna affinché le materie nucleari, le materie, le attrezzature e la tecnologia menzionate all’articolo 6 siano impiegate esclusivamente per scopi pacifici e non esplosivi.
2. Qualora le garanzie dell’Agenzia di cui ai paragrafi precedenti non potessero essere applicate sul territorio dell’una o dell’altra Parte contraente, le Parti si impegnano ad entrare subito in contatto per sottoporre immediatamente le materie nucleari di cui all’articolo 6 trasferite o ottenute in applicazione del presente Accordo ad un dispositivo di garanzie mutualmente convenuto, con efficacia e portata equivalenti a quelle applicate in precedenza dall’Agenzia a queste materie nucleari.
Qualsiasi modificazione delle raccomandazioni dell’Agenzia riguardante la protezione fisica avrà effetto sulle disposizioni del presente Accordo unicamente se le due Parti contraenti si saranno informate vicendevolmente per iscritto in merito alla loro accettazione di una simile modificazione.
La fornitura fra le Parti contraenti degli elementi menzionati al paragrafo 2 dell’articolo 11 del presente Accordo sarà oggetto di disposizioni speciali stabilite caso per caso di comune accordo fra le Parti contraenti.
Se sul territorio di una Parte contraente si trovano materie nucleari sottoposte al presente Accordo, tale Parte comunicherà per iscritto all’altra Parte contraente, su richiesta di quest’ultima e con riserva dell’accordo dell’Agenzia, le conclusioni generali che l’Agenzia avrà ricavato dalle sue attività di verificazione relative a queste materie nucleari.
Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come lesiva degli oneri che, al momento della sua firma, derivano dalla partecipazione dell’una o dell’altra Parte contraente ad altri accordi internazionali per l’impiego pacifico dell’energia nucleare, segnatamente per la Parte francese dalla sua partecipazione al Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
L’Accordo di cooperazione fra il Governo francese e il Governo svizzero per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato a Parigi il 14 maggio 19708, scade alla data in cui entra in vigore il presente Accordo.
In caso di denuncia del presente Accordo, gli accordi e contratti firmati conformemente agli articoli 3 e 4 rimarranno in vigore finché non saranno stati a loro volta denunciati. Le disposizioni degli articoli 6 a 12 continueranno in ogni caso ad essere applicate agli elementi di cui all’articolo 6 che sono stati trasferiti o ottenuti, o devono esserlo, in seguito agli accordi e ai contratti firmati in virtù degli articoli 3 e 4.
Gli allegati I e II di cui agli articoli 1 e 10 sono parte integrante del presente Accordo.
In fede di che, i rappresentanti dei due governi, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato e sigillato il presente Accordo.Fatto a Parigi, il 5 dicembre 1988, in due esemplari in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica francese: |
|---|---|
| Carlo Jagmetti | François Scheer |
| Materia | Forma | Categoria | |||
|---|---|---|---|---|---|
| I | II | IIIc) | |||
| 1. Plutonioa) | Non irradiatob) | 2 kg o più | meno di 2 kg ma più di 500 g | 500 g o meno, ma più di 15 g | |
| 2. Uranio 235 | Non irradiatob) – uranio arricchito al 20 per cento o più in235U – uranio arricchito al 10 per cento o più ma a meno del 20 per cento, in235U – uranio arricchito a meno del 10 per cento in235U | 5 kg o più – – | meno di 5 kg ma più di 1 kg 10 kg o più – | 1 kg o meno ma più di 15 g meno di 10 kg ma più di 1 kg 10 kg o più | |
| 3. Uranio 233 | Non irradiatob) | 2 kg o più | meno di 2 kg ma più di 500 g | 500 g o meno ma più di 15 g | |
| 4. Combustibile irradiato | uranio impoverito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (tenore in prodotto fissile inferiore al 10 per cento)d) e) | ||||
| a) | Tutto il plutonio, salvo se la concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 per cento. | ||||
| b) | Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con un livello di radiazione uguale o inferiore a 100 rad/ora a 1 metro di distanza, senza schermo. | ||||
| c) | Le quantità che non entrano nella categoria III nonché l’uranio naturale dovrebbero essere protetti secondo una prudente prassi di gestione. | ||||
| d) | Questo livello di protezione è raccomandato, tuttavia gli Stati hanno la facoltà di applicare una diversa categoria di protezione fisica dopo aver valutato le circostanze particolari. | ||||
| e) | Gli atti combustibili che, per il loro tenore originale in materie fissili sono classificati nella categoria I o II prima dell’irradiazione possono entrare nella categoria direttamente inferiore se il livello di radiazione del combustibile supera i 100 rad/ora a 1 metro senza protezione. |
Categoria III Utilizzazione e deposito all’interno di una zona il cui accesso è controllato Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti fra il mittente, il destinatario e il vettore e un accordo prestabilito fra gli organi sottoposti alla giurisdizione e alla regolamentazione degli Stati fornitore e destinatario, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale, in cui siano precisati l’ora, il luogo e le procedure per il trasferimento della responsabilità del trasporto. Categoria II Utilizzazione e deposito all’interno di una zona protetta il cui accesso è controllato, vale a dire una zona posta sotto la continua sorveglianza di guardie o di dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti d’entrata adeguatamente sorvegliati, oppure qualsiasi zona che abbia un livello di protezione fisica equivalente. Trasporto con precauzioni speciali comprendenti accordi prestabiliti fra il mittente, il destinatario e il vettore e un accordo prestabilito fra gli organi sottoposti alla giurisdizione e alla regolamentazione degli Stati fornitore e destinatario, rispettivamente, in caso di trasporto internazionale, in cui siano precisati l’ora, il luogo e le procedure per il trasferimento della responsabilità del trasporto. Categoria I Le materie che rientrano in questa categoria saranno protette con sistemi particolarmente affidabili contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata, nel seguente modo: Utilizzazione e deposito in una zona altamente protetta, vale a dire una zona protetta così come è definita per la categoria II, il cui accesso, inoltre, è limitato alle persone che presentano ogni garanzia in materia di sicurezza e che è posta sotto la sorveglianza di guardie che sono in stretto contatto con le appropriate forze d’intervento. I provvedimenti specifici adottati in quest’ambito dovrebbero avere come scopo di intercettare e prevenire qualsiasi attacco o penetrazione non autorizzati, nonché qualsiasi prelievo non autorizzato di materie. Trasporto con speciali precauzioni così come sono definite per il trasporto delle materie delle categorie II e III e, inoltre, sotto la sorveglianza continua di scorte e in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con adeguate forze d’intervento.
| Ambasciata Svizzera | Parigi, 5 dicembre 1988 |
|---|---|
| Sua Eccellenza | |
| Signor François Scheer | |
| Ambasciatore di Francia | |
| Segretario generale | |
| del Ministero degli Affari Esteri | |
| 73, Quai d’Orsay | |
| 75700 Parigi |
Signor Segretario generale,
Mi onoro di accusare ricevuta della Sua lettera del 5 dicembre 1988 del tenore seguente: «Riferendomi allo scambio di lettere firmato l’11 luglio 1978 fra il Governo francese e il Governo svizzero relativo ai contratti di ritrattamento conclusi il 15 marzo 1978 tra la «Compagnie Générale des Matières Nucléaires» (COGEMA) e alcune società svizzere, come pure al paragrafo 3 dell’articolo 11 dell’Accordo franco‑svizzero di cooperazione per l’impiego pacifico dell’energia nucleare, firmato il 5 dicembre 1988, ho l’onore di proporle le disposizioni che disciplineranno le modalità per il rinvio in Svizzera del plutonio derivato dai combustibili irradiati svizzeri ritrattati in Francia, e sottoposto al precitato Accordo del 5 dicembre 1988. a) la Francia si impegna ad accordare le autorizzazioni d’esportazione per le quantità di plutonio la cui destinazione finale è l’utilizzazione in Svizzera, nell’ambito del programma di produzione di energia elettrica, nei reattori e nei laboratori sottoposti alla regolamentazione vigente su questo territorio, conformemente ai trattati e agli accordi internazionali di cui la Confederazione svizzera è partecipe. Le autorizzazioni d’esportazione saranno rilasciate su presentazione delle domande degli industriali svizzeri (formulario campione qui allegato), che dovranno precisare la destinazione finale del plutonio, le quantità fornite, lo scadenzario delle forniture, il calendario d’impiego e la forma sotto la quale avrà luogo la consegna. b) Il Governo svizzero si fa garante presso il Governo francese, per ogni fornitura in Svizzera di plutonio, che la destinazione finale di questa materia e il suo scadenzario d’impiego saranno conformi alle indicazioni date dagli industriali. c) Prima di essere rinviato in Svizzera, il plutonio potrà essere trasformato in elementi combustibili in un Paese terzo, se quest’ultimo ha un accordo particolare con la Francia relativo al plutonio. In questo caso il Governo svizzero, per quanto lo riguarda, darà al Governo francese le informazioni e le garanzie previste ai paragrafi a) e b) che precedono. d) Il plutonio fornito dalla Francia non potrà essere trasferito o ritrasferito verso un Paese terzo senza il preventivo consenso dei Governi svizzero e francese. e) I due Governi potranno consultarsi allo scopo di tener conto dei miglioramenti delle garanzie internazionali sul plutonio, o per esaminare, se necessario, i progetti d’impiego del plutonio in casi non previsti da questo scambio di lettere. Le disposizioni che precedono si applicheranno finché non interverrà, alla luce degli studi dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica sullo stoccaggio internazionale del plutonio, un regolamento generale riguardante la gestione di questa materia al quale i nostri due Paesi avranno aderito, o finché i nostri due Governi avranno concluso fra di loro un accordo definitivo. Esse continueranno a essere applicate anche se il precitato Accordo del 5 dicembre 1988 non sarà più in vigore. Il presente scambio di lettere potrà essere denunciato da uno dei due Governi mediante una notificazione scritta indirizzata all’altro Governo con un preavviso di 6 mesi. In questo caso le disposizioni previste alle lettere c), d) e e) continueranno ad applicarsi alle quantità di plutonio rinviate in Svizzera prima della data in cui la denuncia diventa effettiva. Se le disposizioni che precedono avranno l’approvazione del Governo svizzero, ho l’onore di proporle che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un accordo fra i nostri due Governi sul ritorno del plutonìo che entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza».
In risposta, mi onoro di informarla che la Svizzera è d’accordo con quanto precede e le confermo che la sua lettera del 5 dicembre 1988 e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi relativo al ritorno del plutonio, che entrerà in vigore alla data di questa risposta.
Gradisca, Signor Segretario generale, l’assicurazione della mia alta considerazione.
| Carlo Jagmetti | |
|---|---|
| Ambasciatore di Svizzera |
| 1. | Specialista per l’arricchimento o il ritrattamento |
|---|---|
| 1.1. | Nome o ragione sociale |
| 1.2. | Indirizzo |
| 2. | Destinatario |
|---|---|
| 2.1. | Nome o ragione sociale |
| 2.2. | Indirizzo |
| 2.3. | Attività principale |
| 3. | Genere della fornitura |
|---|---|
| 3.1. | Peso complessivo del materiale |
| 3.2. | Peso del plutonio fissile (o dell’uranio arricchito oltre il 20%) |
| 3.3. | Forma del materiale |
| 3.4. | Termine approssimativo di consegna |
| 4. | Impiego del materiale |
|---|---|
| 4.1. | Produzione di combustibile |
| 4.1.1. | Genere della produzione |
| 4.1.2. | Nome, ragione sociale e indirizzo del produttore |
| 4.1.3. | Calendario di produzione |
| 4.2. | Altri generi d’impiego |
| 4.2.1. | Genere dell’impiego |
| 4.2.2. | Nome, ragione sociale e indirizzo dell’utilizzatore |
| 4.2.3. | Calendario d’impiego |
| 4.3. | Destinazione finale |
| 4.3.1. | Genere dell’impiego finale |
| 4.3.2. | Designazione dell’impianto |
| 4.3.3. | Nome, ragione sociale e indirizzo dell’utilizzatore finale |
| 4.3.4. | Calendario d’impiego finale |
Il sottoscritto conferma che le indicazioni contenute in questo formulario corrispondono alla verità.
Data e luogo della firma
Firma
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