0.732.971.4•Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Svezia per l’uso pacifico dell’energia nucleare
0.732.971.4Bilateral International Treaty1 gen 2011
Concluso il 6 dicembre 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2011
(Stato 1° gennaio 2011)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Svezia;
considerata la loro stretta cooperazione nello sviluppo, l’uso e il controllo dell’energia nucleare a scopi pacifici, conformemente all’Accordo di cooperazione tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Svezia per l’uso pacifico dell’energia nucleare, firmato il 14 febbraio 19682a Berna (in seguito «Accordo di cooperazione del 1968»), e al Protocollo addizionale all’Accordo di cooperazione del 1968 firmato a Stoccolma il 25 aprile 19903(in seguito «Protocollo addizionale del 1990»);
animati dal desiderio di prendere in considerazione gli sviluppi dell’ordinamento internazionale della non proliferazione nucleare avvenuti dopo la firma dell’Accordo di cooperazione del 1968;
consapevoli che la Svizzera e la Svezia sono Parti al Trattato del 1° luglio 19684di non proliferazione nucleare (in seguito «Trattato di non proliferazione») e, come previsto nell’articolo III paragrafo 1 di tale Trattato, hanno concluso accordi con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (in seguito AIEA) per applicare, nell’ambito delle loro attività pacifiche attuali e future, le garanzie a tutti i materiali grezzi e a tutti i materiali fissili speciali; tali accordi sono completati da Protocolli addizionali;
preso atto che in Svezia le garanzie si applicano secondo il capitolo 7 del Trattato del 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (in seguito «Trattato Euratom»);
preso atto della libera circolazione dei materiali nucleari, dei materiali non nucleari, delle attrezzature e delle tecnologie in seno alla Comunità istituita dal Trattato Euratom;
preso atto che la Svizzera e la Svezia, in qualità di membri del Gruppo di Paesi fornitori di materiali nucleari (Nuclear Suppliers Group, NSG) hanno deciso, per quanto concerne l’esportazione di materiali nucleari, di attrezzature e di tecnologie, di agire secondo i principi definiti nelle «Direttive NSG sui trasferimenti nucleari» (in seguito «Direttive NSG») pubblicate dall’AIEA in allegato alla versione emendata del documento INFCIRC/254/Part1/Rev. 9;
preso atto del fatto che la Svizzera e la Svezia sono parti alla Convenzione del 3 marzo 19805sulla protezione fisica delle materie nucleari (pubblicata come documento INFCIRC/274/Rev. 1 dell’AIEA);
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo:
Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le attrezzature e la tecnologia soggetti al presente Accordo non devono essere impiegati per lo sviluppo o la fabbricazione di armi nucleari o di altri dispositivi nucleari esplosivi né per qualsivoglia altro scopo militare.
**** Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le attrezzature e la tecnologia trasferiti in Svizzera conformemente al presente Accordo non sono ritrasferiti fuori della giurisdizione svizzera, eccetto verso la giurisdizione territoriale della Svezia, senza che siano state ottenute le garanzie richieste dalle Direttive NSG. I ritrasferimenti di materiale nucleare, materiale non nucleare, attrezzature e tecnologia indicati nel paragrafo 9 (b) delle Direttive NSG sono possibili soltanto previo consenso scritto della Svezia.
Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le attrezzature e la tecnologia trasferiti in Svezia conformemente al presente Accordo non sono ritrasferiti verso alcun altro Stato fuori della Comunità europea, eccetto verso la giurisdizione territoriale della Svizzera, senza che siano state ottenute le garanzie richieste dalle Direttive NSG. I ritrasferimenti fuori della Comunità europea di materiale nucleare, materiale non nucleare, attrezzature e tecnologia indicati nel paragrafo 9 (b) delle Direttive NSG sono possibili soltanto previo consenso scritto della Svizzera.
**** Le Parti contraenti possono accordarsi per agevolare l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Fatto il 6 dicembre 2010 in doppia copia, a Berna, in inglese, francese e svedese. In caso di divergenze d’interpretazione, il testo inglese prevale.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Svezia: |
|---|---|
| Christian Meuwly | Per Thöresson |
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