0.740.72•Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
0.740.72Bilateral International Treaty1 giu 2002
Concluso il 21 giugno 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000
Entrato in vigore il 1° giugno 2002
(Stato 9 dicembre 2025)
La Confederazione Svizzera,
in appresso denominata «la Svizzera»,
la Comunità europea,
in appresso denominata «la Comunità»,
entrambe denominate in appresso «le parti contraenti»,
consapevoli del reciproco interesse delle parti contraenti nel promuovere la cooperazione e gli scambi, in particolare attraverso la reciproca concessione dell’accesso ai rispettivi mercati dei trasporti, come previsto dall’articolo 13 dell’Accordo del 2 maggio 19922fra la Comunità economica europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia, in appresso denominato «l’Accordo del 1992»;
desiderose di sviluppare una politica dei trasporti coordinata allo scopo di incoraggiare l’uso di mezzi di trasporto di merci e passeggeri più rispettosi dell’ambiente, nell’ottica di unire la tutela dell’ambiente all’efficacia dei sistemi di trasporto, segnatamente nella regione alpina;
desiderose di garantire una concorrenza leale fra i diversi modi di trasporto, considerando che essi devono coprire i costi cui danno origine;
consapevoli della necessità di garantire la coerenza fra la politica svizzera dei trasporti ed i principi generali della politica comunitaria dei trasporti, in particolare nel contesto dell’attuazione di un quadro legislativo e regolamentare coordinato,
convengono quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per: – professione di trasportatore di merci su strada: l’attività di un’impresa che esegue, mediante un veicolo a motore oppure mediante complessi di veicoli, il trasporto di merci per conto terzi; – professione di trasportatore di passeggeri su strada: l’attività di un’impresa che esegue, per conto terzi, trasporti internazionali di passeggeri a mezzo autobus; – impresa: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, od associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo che rivesta funzioni di autorità pubblica, il quale abbia personalità giuridica o dipenda da un’autorità avente personalità giuridica; – veicolo: veicolo a motore immatricolato nel territorio di una parte contraente, o complesso di veicoli adibito esclusivamente al trasporto merci di cui almeno la motrice sia immatricolata nel territorio di una parte contraente, od ogni autoveicolo atto, secondo il tipo di costruzione e l’attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinato a tal fine; – trasporto internazionale : spostamento di un veicolo il cui punto di partenza si trovi nel territorio di una parte contraente e la cui destinazione sia situata nel territorio dell’altra parte contraente o in un paese terzo e viceversa, nonché lo spostamento del veicolo a vuoto relativo al percorso sopra citato; qualora il punto di partenza o di destinazione dello spostamento sia situato in un paese terzo, il trasporto deve essere effettuato da un veicolo immatricolato nel territorio della parte contraente in cui si trova il punto di partenza o di destinazione dello spostamento; – transito : il trasporto di merci o di passeggeri effettuato senza operazioni di carico o scarico e lo spostamento del veicolo a vuoto attraverso il territorio di una parte contraente; – gran cabotaggio per la Svizzera : qualsiasi trasporto di merci per conto terzi effettuato con partenza da uno Stato membro della Comunità verso un altro Stato membro con un veicolo immatricolato in Svizzera, sia che detto veicolo – nel corso dello stesso viaggio e secondo l’itinerario abituale – transiti o meno dalla Svizzera; – traffico triangolare con paesi terzi : qualsiasi trasporto di merci o passeggeri effettuato con partenza dal territorio di una parte contraente verso un paese terzo e viceversa, con un veicolo immatricolato nel territorio dell’altra parte contraente, sia che detto veicolo – nel corso dello stesso viaggio e secondo l’itinerario abituale – transiti o meno dal paese in cui è immatricolato; – autorizzazione : autorizzazione, licenza o concessione richiesta secondo la legislazione della parte contraente. 2. Trasporti ferroviari
Ai fini del presente Accordo si intende per: – impresa ferroviaria : qualsiasi impresa, privata o pubblica, la cui attività principale sia la prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che garantisca obbligatoriamente la trazione. Per la trazione si può usare materiale non di proprietà dell’impresa ferroviaria interessata, e si può far ricorso a personale ad essa non appartenente; – raggruppamento internazionale : qualsiasi associazione comprendente almeno due imprese ferroviarie stabilite in Stati membri diversi della Comunità, o di cui una abbia sede in Svizzera, che abbia lo scopo di fornire servizi di trasporto internazionale fra la Comunità e la Svizzera; – gestore dell’infrastruttura : qualsiasi ente pubblico o impresa incaricati in particolare della creazione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria e della gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza; – licenza : un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di una parte contraente ad un’impresa cui è riconosciuta la qualità di impresa ferroviaria. Tale qualità può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi di trasporto; – autorità responsabile della licenza : gli organismi incaricati da ciascuna parte contraente di rilasciare le licenze; – tracciato : capacità d’infrastruttura necessaria per far viaggiare un convoglio ferroviario tra due località in un determinato momento; – ripartizione : l’assegnazione delle capacità di infrastruttura ferroviaria da parte di un organismo a ciò preposto; – organismo di ripartizione : l’autorità e/o il gestore dell’infrastruttura incaricati da una delle parti contraenti di ripartire le capacità di infrastruttura; – servizi urbani ed extraurbani : i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro urbano o di un agglomerato, nonché le esigenze in materia di trasporto fra detto centro o agglomerato e le sue zone periferiche; – servizi regionali : i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze di trasporto di una regione; – trasporto combinato : il trasporto di merci effettuato da veicoli stradali o da unità di carico viaggianti per ferrovia per una parte del tragitto e su strada per i percorsi iniziali e/o terminali. – prezzi ferroviari competitivi : i prezzi ferroviari sono considerati competitivi quando i prezzi ferroviari medi in Svizzera non sono più elevati dei costi stradali, quali definiti all’allegato 9, per un analogo tragitto.
Fatte salve le deroghe introdotte dal presente Accordo, i diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivanti dall’Accordo del 1992 non sono modificati dalle disposizioni del presente Accordo.
Le disposizioni applicabili in materia sociale figurano nella sezione 2 dell’allegato 1.
Con decorrenza dal 1º gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell’Accordo. 4. L’introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all’articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al paragrafo 3. 5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel territorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.
Un sistema di ecopunti equivalente a quello previsto dall’articolo 11 del Protocollo n. 9 dell’Atto di adesione dell’Austria all’Unione europea è applicato per il transito degli operatori svizzeri attraverso il territorio dell’Austria, entro i limiti di validità di detto protocollo. Il metodo di calcolo, le regole dettagliate e le procedure di gestione e di controllo degli ecopunti sono definiti con un Accordo amministrativo stabilito d’intesa comune dalle parti contraenti al momento della conclusione del presente Accordo e sono conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni del Protocollo n. 9 sopra citato.
I trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro della Comunità ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro della Comunità non sono autorizzati dal presente Accordo.
Le disposizioni dell’allegato 6, II, punti 3 e 4 dell’Accordo del 1992 non saranno più applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Il modello, le procedure in materia di rilascio, uso, e rinnovo delle licenze sono disciplinati dal regolamento (CEE) n. 684/92, modificato dal regolamento (CE) n. 11/98 per i trasportatori comunitari e da disposizioni equivalenti per i trasportatori svizzeri.
In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1, punto 3 dell’allegato 7, sono esentati da autorizzazione e sono soggetti, nel territorio della Comunità, ad un regime di attestazione.
Le procedure in materia di rilascio, uso, rinnovo e scadenza delle autorizzazioni e le procedure relative alla reciproca assistenza sono disciplinate dalle disposizioni dell’allegato 7 del presente Accordo.
Le autorizzazioni per i servizi di trasporto esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo restano valide fino alla loro scadenza, sempreché i servizi in questione continuino ad essere soggetti ad autorizzazione.
Le parti contraenti si impegnano a: – garantire l’autonomia gestionale delle imprese ferroviarie, dotandole in particolare di indipendenza giuridica e permettendo loro di adattare le proprie attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi; – separare la gestione dell’infrastruttura ferroviaria dall’esercizio dei servizi di trasporto delle imprese ferroviarie, perlomeno a livello contabile. L’aiuto concesso ad una di queste due attività non può essere trasferito all’altra.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 47, le misure di cui all’articolo 31 devono essere conformi ai seguenti principi: – divieto di discriminazione, diretta o indiretta, in base alla nazionalità del trasportatore, al luogo di immatricolazione del veicolo o all’origine e/o alla destinazione del trasporto; – libera scelta del modo di trasporto; – rinuncia all’introduzione di restrizioni quantitative unilaterali; – territorialità; – proporzionalità della tassazione rispetto ai costi legati al trasporto, inclusi i criteri relativi al tipo di veicolo; – trasparenza; – comparabilità delle condizioni d’uso fra tratti transalpini; – assenza di distorsioni nei flussi di traffico nelle regioni alpine; – reciprocità.
Un elenco di parametri ferroviari figura nell’allegato 9. Tali parametri sono presi in considerazione per il ricorso all’articolo 46. 4. Nell’ambito delle proprie competenze, le parti contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate per permettere la rapida costituzione di corridoi di trasporto merci per ferrovia e si scambiano regolarmente informazioni su qualsiasi misura intendano adottare in materia. 5. Il Comitato misto redige ogni due anni una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente articolo.
Conformemente agli obiettivi del titolo III dell’Accordo del 1992, le parti contraenti, nell’ambito delle loro competenze e secondo le loro rispettive procedure, si prefiggono di introdurre progressivamente una tariffazione basata sull’imputazione ai veicoli circolanti su strada e agli altri modi di trasporto, dei costi cui danno origine.
Per garantire un livello adeguato di interoperabilità dei sistemi elettronici di riscossione delle tariffe di uso della rete stradale, le parti contraenti si consultano in sede di Comitato misto.
Per realizzare gli obiettivi definiti all’articolo 37, e in vista dell’aumento del limite di peso fissato all’articolo 7, paragrafo 3, la Svizzera introduce un sistema di tariffazione sui veicoli non discriminatorio in due fasi, che cominciano rispettivamente il 1° gennaio 2001 e il 1º gennaio 2005. Questo sistema di tariffazione si basa in modo particolare sui principi di cui all’articolo 38, paragrafo 1, nonché sulle modalità definite all’allegato 10.
Le tariffe sono differenziate in base a 3 categorie di norme sulle emissioni (EURO). Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2005, la differenza di tariffe fra una categoria e l’altra deve essere quanto più ampia possibile, ma non deve superare il 15 per cento della media ponderata delle tariffe menzionata al paragrafo 4.
Nel sistema di tariffazione applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2005, la media ponderata delle tariffe non supera 325 CHF per un veicolo avente un peso effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre un tragitto di 300 km attraverso la catena alpina. La tariffa per la categoria più inquinante non supera 380 CHF.
Una parte delle tariffe di cui ai paragrafi 3 e 4 può essere costituita da pedaggi per l’uso delle infrastrutture speciali alpine. Tale parte non può rappresentare più del 15 per cento delle tariffe menzionate ai paragrafi 3 e 4.
Le ponderazioni di cui al paragrafo 4 sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il numero di veicoli di ogni categoria è stabilito in base a rilevamenti che verranno esaminati dal Comitato misto. Il Comitato misto determina la ponderazione in base ad esami biennali, per tenere conto dell’evoluzione della struttura del parco veicoli in circolazione in Svizzera e dell’evoluzione delle norme EURO. Il primo esame avrà luogo entro il 1° luglio 2004.
La Comunità continua a sviluppare sistemi di tariffe applicabili sul suo territorio, correlati ai costi cui dà origine l’uso dell’infrastruttura. Tali sistemi sono fondati sul principio «l’utente paga».
Qualora fra la data della firma del presente Accordo e il 31 dicembre 2004 il tasso medio di inflazione in Svizzera sia superiore al 2 per cento annuo, i livelli massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, saranno adeguati per tenere conto esclusivamente dell’inflazione che supera il tasso medio del 2 per cento annuo. Si applica la procedura di cui al comma precedente. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2007 il Comitato misto può, su richiesta di una delle parti contraenti, riesaminare i livelli massimi delle tariffe stabilite dall’articolo 40, paragrafo 4, in vista dell’adozione, di comune accordo, di una decisione per adeguarle. Tale esame viene effettuato in funzione dei seguenti criteri: – il livello e la struttura delle tariffe delle due parti contraenti, ed in particolare quelle relative a tratti transalpini comparabili; – la distribuzione del traffico fra tratti transalpini comparabili; – l’evoluzione della ripartizione modale del traffico nella regione alpina; – lo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso l’arco alpino.
Qualora, dopo il 1º gennaio 2005, malgrado prezzi ferroviari competitivi e malgrado la corretta applicazione delle misure previste all’articolo 36 relative ai parametri di qualità, si rilevino difficoltà nello smaltimento del traffico stradale transalpino in Svizzera e qualora, per un periodo di 10 settimane, il tasso medio di uso delle capacità relative all’offerta ferroviaria sul territorio svizzero (trasporto combinato accompagnato e non) sia inferiore al 66 per cento, la Svizzera, in deroga alle modalità di cui all’articolo 40, paragrafi 4 e 5, può aumentare di non oltre il 12,5 per cento le tariffe di uso di cui all’articolo 40, paragrafo 4. Il prodotto di tale aumento è integralmente destinato al trasporto ferroviario e combinato allo scopo di rafforzarne la competitività rispetto al trasporto su strada.
In circostanze identiche a quelle di cui al paragrafo 1, che si verifichino sul suo territorio, la Comunità può ricorrere, in condizioni comparabili, a misure analoghe per porre rimedio alla situazione.
– se il periodo di applicazione delle misure precedenti non ha superato sei mesi, l’applicazione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla fine dell’applicazione precedente;
– se il periodo di applicazione ha superato sei mesi, l’applicazione di nuove misure è autorizzata soltanto al termine di un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla fine dell’applicazione precedente;
– in nessun caso possono esservi due periodi di applicazione di misure di salvaguardia durante un periodo di cinque anni, calcolato a decorrere dall’inizio del primo periodo di applicazione delle misure di salvaguardia.
In casi specifici il Comitato misto può decidere di comune accordo deroghe alle limitazioni di cui sopra. 4. Prima di ricorrere alle misure di cui ai paragrafi precedenti, la parte contraente interessata informa della propria intenzione il Comitato misto, che si riunisce per esaminare la questione. In assenza di una decisione contraria del Comitato misto, la parte contraente interessata può adottare la misura prevista dopo un termine di 30 giorni dalla data di notifica della misura al Comitato misto.
Qualora il traffico attraverso l’arco alpino sia gravemente perturbato per cause di forza maggiore, per esempio a seguito di una catastrofe naturale, le parti si concerteranno per prendere, ciascuna per il suo territorio, tutte le disposizioni atte a permettere lo scorrimento del traffico. Sarà data priorità ai trasporti sensibili, per esempio alle derrate deperibili.
Qualora una parte contraente constati che l’altra parte contraente non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente Accordo, o che essa non applica una decisione del Comitato misto, la parte contraente lesa, previa consultazione in sede di Comitato misto, può adottare le misure atte a mantenere l’equilibrio del presente Accordo. Le parti contraenti forniscono al Comitato misto tutti gli elementi utili per esaminare a fondo la situazione.
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell’ambito del presente Accordo, che per la loro natura sono coperte dal segreto professionale.
Ciascuna parte può sottoporre al Comitato misto una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo. Il Comitato cercherà di risolvere la vertenza. Sono forniti al Comitato misto tutti gli elementi d’informazione utili che permettano un esame approfondito della situazione per trovare una soluzione accettabile. A tale scopo il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere il corretto funzionamento del presente Accordo.
Gli allegati 1-10 sono parte integrante del presente Accordo.
Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni previste da tale trattato e, dall’altro, al territorio della Svizzera.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
| Per la Confederazione svizzera: Pascal Couchepin Joseph Deiss | Per l’Unione europea: Joschka Fischer Hans van den Broek |
|---|
Allegato 1 articolo 5, paragrafo 2; articolo 6; articolo 7, paragrafo 1; articolo 24, paragrafo 1; articolo 25, paragrafo 5 e articolo 27, paragrafo 2: Disposizioni applicabili Allegato 2 articolo 8, paragrafo 5: Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 8 Allegato 3 articolo 9, paragrafo 1: Modello di licenza per il trasporto internazionale di merci su strada Allegato 4 articolo 9, paragrafo 3: Elenco dei trasporti esonerati da ogni regime di licenza o autorizzazione Allegato 5 articoli 12 e 13: Elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Allegato 6 articolo 15, paragrafo 2: Esenzioni dal limite di peso e dal divieto di circolare la notte e la domenica Allegato 7 articoli 17, 18 e 21: Servizi di trasporto internazionale di viaggiatori e procedure relative alle autorizzazioni Allegato 8 articoli 19 e 20: Elenco dei diritti esistenti, derivanti dagli accordi bilaterali in vigore Allegato 9 articolo 36: Parametri di qualità dei servizi di trasporto ferroviario e combinato Allegato 10 articolo 40, paragrafo 1: Modalità di applicazione delle tariffe di cui all’articolo 40.
Conformemente all’articolo 52 paragrafo 6 del presente Accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate di seguito:
Disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione europea
– Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).
– Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
– Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo:
– Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non si applicano.
– Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).
– Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).
– Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).
– Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell’Unione che possono portare alla perdita dell’onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l’allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).
– Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35). – Direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione, GU L 330 del 23.12.2022, pag. 46. – Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). – Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/403 della Commissione del 18 marzo 2016 (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8). – Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16). – Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1). – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/68 della Commissione, del 21 gennaio 2016, relativo alle procedure comuni e alle specifiche necessarie per interconnettere i registri elettronici delle carte del conducente (GU L 15 del 22.1.2016, pag. 51), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1503 della Commissione, del 25 agosto 2017 (GU L 221 del 26.8.2017, pag. 10). – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 (GU L 34 del 6.2.2020, pag. 20). – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1). – Decisione di esecuzione (UE) 2017/1013 della Commissione, del 30 marzo 2017, che stabilisce il formulario tipo per le relazioni di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 28).
Veicoli a motore – Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49). – Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10). – Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32). – Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). – Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). – Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). – Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 33). – Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51). – Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1). – Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28). – Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51). – Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131), modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/839 della Commissione, del 7 marzo 2019 (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 70). – Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1). – Regolamento delegato (UE) 2021/1958 della Commissione del 23 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate in merito alle procedure di prova e ai requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di adattamento intelligente della velocità e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche indipendenti, e che ne modifica l’allegato II (GU L 409 del 17.11.2021, pag. 1). – Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione del 26 gennaio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l’allegato II (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18). – Regolamento delegato (UE) 2023/2590 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione di determinati veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente e che modifica tale regolamento (GU L, 2023/2590, 22.11.2023). Trasporto di merci pericolose – Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione; GU L 274, 24.10.2022, pag. 1). – Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2025/149 della Commissione, del 15 novembre 2024 (GU L 2025/149 del 24.1.2025). Ai fini del presente Accordo, in Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a), della direttiva 2008/68/CE:
RO-a-CH-1
Oggetto: trasporti di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in contenitori cisterna.
Riferimento all’allegato I capo I.1 di detta direttiva: 1.1.3.6 e 6.8.
Contenuto dell’allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.
Contenuto della legislazione nazionale: i contenitori cisterna non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale, di capacità pari o inferiore a 1210 litri e utilizzati per il trasporto di gasolio per riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1202, possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell’ADR.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punti 1.6.14.4, 4.8 e 6.14 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
RO-a-CH-2
Oggetto: esenzione dall’obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.
Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: obbligo di essere muniti di un documento di trasporto.
Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4, ad eccezione del numero ONU 3509, e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all’obbligo di essere muniti di un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 8.1.2.1, lettera a) dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
RO-a-CH-3
Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.
Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.
Contenuto dell’allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.
Contenuto della legislazione nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte a interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pan-nello arancione previsti dall’ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.6 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b) punto i) della direttiva 2008/68/CE.
RO-bi-CH-1
Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
Riferimento all’allegato I, capo I.1. di detta direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.
Contenuto della legislazione nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall’autorità competente, all’uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall’esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.11 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
RO-bi-CH-2
Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio.
Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.
Contenuto dell’allegato della direttiva: classificazione e documentazione.
Contenuto della legislazione nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d’artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all’indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: appendice 1 punto 1.1.3.12 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
RO-bi-CH-3
Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell’esame del veicolo in questione.
Riferimento all’allegato I, capo I.1 di detta direttiva: punto 8.2.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.
Contenuto della legislazione nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi compiuti per trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell’esame del veicolo cisterna.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: punto 8.2.1 dell’appendice 1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un’ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.
Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
Deroghe per la Svizzera a norma dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera a) della direttiva 2008/68/CE:
RA-a-CH-1
Oggetto: trasporti di combustibile diesel con numero ONU 1202 in contenitori cisterna di cantiere.
Riferimento all’allegato II, capo II.1 di detta direttiva: punto 6.8.
Contenuto dell’allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione di cisterne.
Contenuto della legislazione nazionale: sono autorizzati i contenitori cisterna di cantiere per il trasporto di combustibile diesel con numero ONU 1202 non costruiti conformemente alle disposizioni del punto 6.8 ma secondo la legislazione nazionale.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS742.412 ) e punti 1.6, 4.8 e 6.14 dell’appendice 1 dell’ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS741.621 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
RA-a-CH-2
Oggetto: documento di trasporto.
Riferimento all’allegato I capo II.1. di detta direttiva: punto 5.4.1.1.1.
Contenuto dell’allegato della direttiva: informazioni generali richieste nel documento di trasporto.
Contenuto della legislazione nazionale: si può usare un termine collettivo nel docu-mento di trasporto se un elenco contenente le informazioni obbligatorie come stabili-to sopra accompagna detto documento di trasporto.
Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: allegato 2.1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD; RS742.412 ).
Data di scadenza: 1° gennaio 2029.
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).
– Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25). – Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). – Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). – Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2019/554 della Commissione del 5 aprile 2019 (GU L 97 dell’8.4.2019, pag. 1). – Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33). – Decisione 2009/965/CE della Commissione, del 30 novembre 2009, riguardante il documento di riferimento di cui all’articolo 27 paragrafo 4 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 341 del 22.12.2009, pag. 1), modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2299 della Commissione del 17 novembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 15). – Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1). – Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell’idoneità all’impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell’ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1). – Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11). – Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13). – Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell’11.5.2011, pag. 22). – Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/775 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 103). – Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32), modificato da ultimo della decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 561). – Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36). – Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8). – Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile – carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). – Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 8), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione del 13 luglio 2015 (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 6). – Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). In Svizzera si applicano i seguenti casi specifici di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – Caso specifico permanente CH-STI INF-001: Sagoma dello spazio libero: generale La compatibilità delle sagome limite Oferr con le sagome limite internazionali della norma EN 15273-1:2013+A1:2016 è data come segue: – Sagoma limite G1: percorribilità senza limitazioni. – Sagoma limite GA: percorribilità limitata all’interno della sagoma limite Oferr O1. L’equazione da applicare per il calcolo della sagoma limite cinematica dei veicoli (sezioni superiori) corrisponde, senza tener conto dell’altezza h, a quella di G1. L’applicazione delle eccezioni per le altezze h superiori a 3,250 m come illustrato nella norma EN 15273‑2, Appendice B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 e B.3.6.1, non è ammessa in Svizzera. Il trasporto durante l’esercizio di carichi standard previsto per la sagoma limite GA secondo la scheda UIC 506, Appendice B, sezione B.1.1, è compatibile con la sagoma limite Oferr O1. – Sagoma limite GB: percorribilità limitata all’interno della sagoma limite Oferr O2. L’equazione da applicare per il calcolo della sagoma limite cinematica dei veicoli (sezioni superiori) corrisponde, senza tener conto dell’altezza h, a quella di G1. L’applicazione delle eccezioni per le altezze h superiori a 3,250 m come illustrato nella norma EN 15273‑2, Appendice B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 e B.3.6.1, non è ammessa in Svizzera. Il trasporto durante l’esercizio di carichi standard previsto per la sagoma limite GB secondo la scheda UIC 506, Appendice B, sezione B.1.1, è compatibile con la sagoma limite Oferr O2. – Sagoma limite GC: percorribilità limitata all’interno della sagoma limite Oferr O4. A dipendenza delle linee cinematiche di riferimento e delle rispettive regole di calcolo, la sagoma limite per l’infrastruttura (sezioni superiori) viene calcolata, per tutti i tipi di sagoma limite (ad es. Oferr O1, Oferr O2, Oferr O4), secondo la norma EN 15273-1:2013, Appendice C, C.2.1, tabella C.1 (o Appendice C, C.2.3, tabella C.4). L’applicazione delle equazioni di cui alla norma EN 15273‑3:2013, Appendice C, tabelle C.2 e C.3 (per altezze h superiori a 3,250 m) non è ammessa in Svizzera. – Caso specifico permanente CH-STI INF-002: Porte d’accesso aperte e predellini retrattili. In Svizzera, oltre alle regole della norma EN 15273-2, Appendice A, A.3.14 «Regole particolari per le porte d’accesso aperte e per i predellini retrattili» devono essere rispettati i requisiti delle disposizioni d’esecuzione dell’ordinanza sulle ferrovie DE-Oferr, DE 47.2, numero 7. Secondo tali disposizioni, un superamento della sagoma limite dei veicoli pari a wi, ma al massimo 0,035 m, al di sotto di 0,6 m sopra il piano di scorrimento non può essere accettato. Sono tuttavia ammesse le porte di accesso che rispettano le condizioni della scheda UIC 560, numeri da 1.1.4 a 1.1.4.3. – Caso specifico permanente CH-STI INF-007: Procedura di accettazione in relazione ai raggi stretti (R < 250 m). Al fine di consentire l’utilizzo di una linea con un numero elevato di raggi < 250 m, è necessaria una procedura per l’accettazione delle caratteristiche di marcia dei veicoli ferroviari per questa gamma di raggi (cfr. anche R RTE 29001). Le specifiche per le prove e la valutazione sono definite nel regolamento SBB R I-50127, basato sulla norma EN 14363: 2016 + A2: 2022 (2a edizione). I veicoli che non rispettano queste specifiche non possono circolare sulle linee definite con un numero elevato di raggi molto stretti (cfr. SBB R I-50127, punto 1.2). – Caso specifico permanente CH-STI INF-008: Presenza di curve strette e dispositivi di armamento. In seguito alla presenza di curve strette (raggi inferiori a 160 m) con rette intermedie corte e interassi ridotti, in alcuni settori di stazione in Svizzera i tracciati risultano impegnativi per quanto concerne la tecnica di circolazione. È pertanto necessaria una procedura di accettazione della valutazione del comportamento dei veicoli nei dispositivi di armamento. La norma EN 14363: 2016 + A2:2022 (2aedizione) non specifica alcun requisito per la valutazione del comportamento dei veicoli nei dispositivi di armamento. Le specifiche per le prove e la valutazione del comportamento dei veicoli nei dispositivi di armamento che si applicano in Svizzera sono definite nei regolamenti R RTE 29001 e SBB R I-50007. I veicoli che non rispettano le specifiche del regolamento SBB R I-50007 non sono autorizzati a circolare in servizio regolare sulla rete ferroviaria svizzera. – Caso specifico permanente CH-STI INF-010: Sforzo di spostamento del binario. Lo sforzo massimo ammesso di spostamento del binario (somma degli sforzi di guida) per ogni singolo asse di un veicolo è limitato, lato infrastruttura, dalla resistenza allo spostamento laterale del binario ammessa. In seguito alle caratteristiche di costruzione della sovrastruttura del binario, in Svizzera si deve adottare un coefficiente di α = k1 = 0,85 come valore norma utilizzato generalmente per il calcolo dello sforzo di spostamento massimo ammesso. Un coefficiente di α = k1 = 1,0 può essere utilizzato solo in casi eccezionali e richiede particolari chiarimenti. Le prove dinamiche di omologazione vanno svolte sulla base del coefficiente α = k1 = 0,85. – Caso specifico permanente CH-STI INF-013: Difetto di sopraelevazione. La velocità ammissibile sulla rete ferroviaria svizzera è definita sulla base di un difetto di sopraelevazione nel binario pari a 130 mm (per i treni merci) e a 150 mm (treni viaggiatori), senza altre verifiche. Per garantire un funzionamento sicuro è dunque imperativo che i veicoli siano verificati rispetto a questi difetti di sopraelevazione. I veicoli non verificati rispetto a questi difetti di sopraelevazione non possono circolare sulla rete ferroviaria svizzera. – Caso specifico permanente CH-STI INF-014: Specifiche relative al raggio minimo < 150 m. In Svizzera il raggio minimo applicabile per la libera circolazione dei veicoli è il seguente: – nei binari di corsa: 150 m – nei binari di manovra: 135 m – nei binari di raccordo: 80 m (impiego libero di locomotive di manovra e di carri merci) e 35 m (raggio minimo di curvatura orizzontale ammissibile in casi limite per alcuni carri). Questi raggi sono specificati anche nei regolamenti R RTE 29001 e SBB R I-50007 e si basano sui requisiti della scheda UIC 645. I veicoli che non rispettano queste specifiche devono prevedere restrizioni per l’utilizzo dei binari di manovra e di raccordo (molto importante, ad es., per i sistemi di accoppiamento automatico). – Caso specifico permanente CH-STI INF-017: Marciapiedi – Progettazione (altezza e distanza rispetto all’asse del binario) e tracciato (raggio e sopraelevazione). Le specifiche relative alla pianificazione dei marciapiedi (altezza, distanza rispetto all’asse del binario) e al tracciato del binario lungo il marciapiede (raggio minimo, sopraelevazione massima) sono definite nell’omologazione ZR44TZ2009-02-0004, rilasciata dall’UFT il 3 agosto 2021. È inoltre ammessa un’altezza dei marciapiedi di 350 mm al di sopra della rotaia se un’altezza dei marciapiedi di 550 mm (l’altezza standard in Svizzera): – non può essere realizzata sul tracciato geometrico del binario; o – non può essere realizzata a un costo ragionevole (in questo caso sono ammesse altezze parziali dei marciapiedi). I marciapiedi costruiti in base all’omologazione citata sopra rispettano le specifiche della parte inferiore della sagoma limite conformemente al punto 4.2.3.1, paragrafo 2, della STI Infrastruttura. Non vi sono pertanto restrizioni al passaggio dei veicoli interoperabili. In Svizzera si applica la seguente disposizione nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI INF-004 (versione 2.0, giugno 2024): Sopraelevazione massima con raggi ridotti; – CH-TSI-INF-005 (versione 2.0, giugno 2024): Geometria in servizio dei dispositivi di armamento; – CH-TSI-INF-006 (versione 2.0, giugno 2024): Resistenza longitudinale del binario; compatibilità con i sistemi di frenatura; – CH-TSI-INF-009 (versione 2.0, giugno 2024): Resistenza laterale del binario; omologazione dei veicoli riferita alla tratta per treni ad assetto variabile. Difetto di sopraelevazione nei binari di corsa e lungo il binario principale dei dispositivi di armamento. – Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). In Svizzera si applica la seguente disposizione nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI-PRM-001 (versione 2.0, giugno 2021): Accesso autonomo ai veicoli, – CH-TSI-PRM-002 (giugno 2015): Sottosistema Infrastruttura: specifiche tecniche e funzionali, – CH-TSI-PRM-003 (giugno 2017): Posizione dei gradini per entrare e uscire dal veicolo. – Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). In Svizzera si applicano i seguenti casi specifici di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – Caso specifico permanente CH-STI ENE-001: sagoma del pantografo, articolo di riferimento della STI 4.2.10 (1) Per i sottosistemi «energia» nuovi, aggiornati o rinnovati sulla rete interoperabile svizzera, conformemente alle disposizioni di esecuzione del 15 dicembre 1983 dell’ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr; RS742.141.11 ), versione del 1.7.2024, ad art. 18, scartamento normale, DE 18, figure, figura 12, e ad art. 18/47, DE 18.2/47.2, sagoma di riferimento, n. 14 la sagoma del pantografo è specificata come segue: – Oferr S1: geometria dell’archetto tipo 1450 mm con corni finali in materiale isolante – Oferr S2: geometria dell’archetto tipo 1450 mm o 1600 mm con corni finali in materiale isolante – Oferr S3: geometria dell’archetto tipo 1600 mm – Oferr S4: geometria dell’archetto tipo 1950 mm Nota: per circolare sulle tratte esistenti, le unità elettriche (materiale rotabile) devono essere munite di pantografo con archetto di larghezza pari a 1450 mm (con corni finali in materiale isolante), conformemente alla figura B.1 della norma EN 50367:2020. – Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile– Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2024, pag. 228), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). In Svizzera si applicano i seguenti casi specifici di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – Caso specifico permanente CH-STI LOC&PAS-004: sforzo di spostamento del binario, articolo di riferimento della STI 4.2.3.4 Lo sforzo massimo ammesso di spostamento del binario (somma degli sforzi di guida) per ogni singolo asse di un veicolo è limitato, lato infrastruttura, dalla resistenza allo spostamento laterale del binario ammessa. In seguito alle caratteristiche di costruzione della sovrastruttura del binario, in Svizzera si deve adottare un coefficiente di α = k1 = 0,85 come valore norma utilizzato generalmente per il calcolo dello sforzo di spostamento massimo ammesso. Un coefficiente di α = k1 = 1,0 può essere utilizzato solo in casi eccezionali e richiede particolari chiarimenti. Le prove tecniche di circolazione vanno svolte sulla base del coefficiente α = k1 = 0,85. – Caso specifico permanente CH-STI LOC&PAS-005: difetto di sopraelevazione, articoli di riferimento della STI LOC&PAS 4.2.3.4.2 e STI WAG 4.2.3.5 La velocità di circolazione ammissibile sulla rete ferroviaria svizzera è definita sulla scorta di difetti di sopraelevazione nel binario pari a 130 mm (per i treni merci) e a 150 mm (per i treni viaggiatori), accettati senza altre verifiche. Per garantire la sicurezza dell’esercizio è imperativo un controllo dei veicoli sulla scorta di questi valori. I veicoli non verificati rispetto ai suddetti difetti di sopraelevazione non possono circolare sulla rete ferroviaria svizzera. – Caso specifico permanente CH-STI LOC&PAS-017: sagoma - in generale, articolo di riferimento della STI LOC&PAS 4.2.3.1 È stabilita la seguente compatibilità tra le sagome Oferr e quelle internazionali di cui alla norma EN 15273‑1:2013: – sagoma G1: ammessa senza restrizioni; – sagoma GA: ammessa con restrizioni nell’ambito della sagoma Oferr O1. La sagoma cinematica del materiale rotabile (parte superiore) deve essere calcolata, per tutte le altezze h, sulla scorta delle formule applicate per la sagoma G1. In Svizzera non sono consentite le deroghe previste per le altezze h > 3,250 m dalla norma EN 15273‑2, allegato B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 e B.3.6.1. Nell’ambito della sagoma Oferr O1 sono autorizzati i carichi standard per la sagoma GA precisati nella scheda UIC 506, allegato B, articolo B.1.1; – sagoma GB: ammessa con restrizioni nell’ambito della sagoma Oferr O2. La sagoma cinematica del materiale rotabile (parte superiore) deve essere calcolata, per tutte le altezze h, sulla scorta delle formule applicate per la sagoma G1. In Svizzera non sono consentite le deroghe previste per le altezze h > 3,250 m dalla norma EN 15273‑2, allegato B, B.3.3.1, B.3.4.1, B.3.5.1 e B.3.6.1. Nell’ambito della sagoma Oferr O2 sono autorizzati i carichi standard per la sagoma GB precisati nella scheda UIC 506, allegato B, articolo B.1.1; – sagoma GC: ammessa senza restrizioni nell’ambito della sagoma Oferr O4. La sagoma dell’infrastruttura (parte superiore) è calcolata, per tutte le tipologie (ad es. Oferr O1, Oferr O2, Oferr O4), in conformità alla norma EN 15273‑1:2013, allegato C, C.2.1, tabella C1 (rispettivamente allegato C, C.2.3, tabella C4), in funzione delle sagome cinematiche di riferimento e delle rispettive regole di calcolo. In Svizzera non è consentita l’applicazione delle formule di cui alla norma EN 15273‑3:2013, allegato C, tabelle C.2 e C.3 (per le altezze h > 3,250 m). – Caso specifico permanente CH-STI LOC&PAS-028: sagoma, zona delle porte, articolo di riferimento della STI LOC&PAS 4.2.3.1 Oltre alle regole particolari per le porte di accesso in posizione di apertura e per i predellini retrattili in posizione di estrazione di cui alla norma EN 15273‑2, Appendice A, A.3.14, devono essere rispettate le prescrizioni delle DE-Oferr, DE 47, ad art. 47.2, n. 7. Secondo queste direttive non è consentito il superamento della sagoma limite per le porte di accesso laterali e i predellini retrattili al di sotto di 0,6 m dal piano di rotolamento. Le porte di accesso che rispettano le prescrizioni della scheda UIC 560, numeri da 1.1.4 a 1.1.4.3, sono tuttavia ammesse. In Svizzera si applicano le seguenti disposizioni nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI LOC&PAS-001 (versione 1.1, giugno 2024): Larghezza dell’archetto del pantografo; – CH-TSI LOC&PAS-002 (versione 2.1, giugno 2024): Tracciato degli scambi stretto / prove per la circolazione sugli scambi; – CH-TSI LOC&PAS-003 (versione 2.1, giugno 2024): Raggi di curvatura stretti r < 250 m; – CH-TSI LOC&PAS-006 (versione 2.1, giugno 2024): Approvazione di veicoli con tecnica d’inclinazione secondo la categoria N; – CH-TSI LOC&PAS-007 (versione 2.1, giugno 2024): Ungibordini; – CH-TSI LOC&PAS-009 (versione 1.1, giugno 2024): Emissioni dei gas di scarico dei veicoli termici (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/1628, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-012 (versione 1.0, luglio 2016): Ammettenza; – CH-TSI LOC&PAS 013 (versione 1.1, giugno 2024): Interazione pantografo/linea di contatto; – CH-TSI LOC&PAS-014a (versione 2.0, giugno 2021): Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con il sistema di rilevamento del treno basato su circuiti; – CH-TSI LOC&PAS-014b (versione 2.0, giugno 2021): Caratteristiche del materiale rotabile per la compatibilità con il sistema di rilevamento del treno basato su conta-assi; – CH-TSI LOC&PAS-019 (versione 3.0, giugno 2024): Il «non leading input signal» (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-020 (versione 3.0, giugno 2024): Segnale «sleeping» in comando multiplo (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-022 (versione 3.0, giugno 2024): Richiamo della frenatura imposta; – CH-TSI LOC&PAS-025 (versione 2.2, giugno 2024): Azionamento impedito per la separazione dell’equipaggiamento ETCS di bordo (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-027 (versione 3.0, giugno 2024): Radiotelecomando manuale nel servizio di manovra (regime d’esercizio «Shunting») (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-030 (versione 2.0, giugno 2021): Impiego di sistemi di frenatura che non generano forze di aderenza; – CH-TSI LOC&PAS-031 (versione 3.0, giugno 2024): Disinserimento sicuro della trazione (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-035 (versione 2.2, giugno 2024): Sufficienti prestazioni di frenatura in caso di frenatura imposta (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027); – CH-TSI LOC&PAS-036 (versione 2.2, giugno 2024): Veicoli con banco di guida per entrambe le direzioni di marcia (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) n. 1302/2014, da verificare entro il 31 dicembre 2027). – Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). – Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile – rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). In Svizzera si applica la seguente disposizione nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI NOI-001 (versione 2.0, giugno 2024): Valori limite d’emissione per carri merci. – Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell’11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario dell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione del 16 maggio 2019 (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 356). – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3). – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/429 della Commissione, del 13 marzo 2015, recante le modalità di applicazione dell’imposizione di canoni per il costo degli effetti acustici (GU L 70 del 13.3.2015, pag. 36). – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17). – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1) – Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). – Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66). – Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16). – Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell’8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26). – Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49). – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011 (GU L 42 del 13.2.2019, pag. 9). – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2012/757/UE (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 1). In Svizzera si applicano le seguenti disposizioni nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: – CH-TSI-OPE-001 (luglio 2024): segnali per la manovra; – CH-TSI-OPE-002 (luglio 2024): orario di marcia di movimenti di manovra sulla tratta; – CH-TSI-OPE-003 (luglio 2024): comportamento nella comunicazione di manovra; – CH-TSI-OPE-004 (luglio 2024): totalità delle procedure di manovra; – CH-TSI-OPE-005 (luglio 2024): curve e controcurve con raggi ridotti; – CH-TSI-OPE-006 (luglio 2024): catalogo dei segnali del sistema di segnalazione nazionale; – CH-TSI-OPE-007 (luglio 2024): operazioni di traffico ferroviario all’interno del sistema di segnalazione nazionale; – CH-TSI-OPE-008 (luglio 2024): procedure di circolazione dei treni all’interno del sistema di segnalamento nazionale in caso di perturbazioni; – CH-TSI-OPE-009 (luglio 2024): entrata in stazione non dotata di sottopassaggi o sovrapassaggi; – CH-TSI-OPE-010 (luglio 2024): velocità sulla sezione perturbata; – CH-TSI-OPE-011 (luglio 2024): segnali per i lavori di costruzione durante l’esercizio; – CH-TSI-OPE-012 (luglio 2024): comportamento nella comunicazione durante i lavori di costruzione durante l’esercizio; – CH-TSI-OPE-013 (luglio 2024): corse di prova; – CH-TSI-OPE-014 (luglio 2024): segnale di fermata in caso di pericolo; – CH-TSI-OPE-015 (luglio 2024): sicurezza e attuazione di collegamenti; – CH-TSI-OPE-016 (luglio 2024): classificazione delle procedure di trasmissione. – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2014/880/UE (GU L 139l del 27.5.2019, pag. 312), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione, del 16 maggio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate su un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 360). – Raccomandazione (UE) 2019/780 della Commissione, del 16 maggio 2019, sulle modalità pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture (GU L 139 I del 27.5.2019, pag. 390). – Regolamento di esecuzione (UE) 2020/572 della Commissione del 24 aprile 2020 relativo al formato da seguire nelle relazioni d’indagine su incidenti e inconvenienti ferroviari (GU L 132 del 27.4.2020, pag. 10). – Regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 1). – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1693 della Commissione del 10 agosto 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 1). – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1300/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n. 1302/2014 e (UE) n. 1304/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 88). – Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione del 10 agosto 2023 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380). In Svizzera si applicano le seguenti disposizioni nazionali di cui all’articolo 6 della decisione n. 2/2019 del Comitato misto: − CH-TSI CCS-003 (versione 2.1, giugno 2024): Attivazione / disattivazione della trasmissione del pacchetto 44 al sistema SIGNUM/ZUB; − CH-TSI CCS-006 (versione 3.0, giugno 2024): Perdita «non leading permitted» nel regime d’esercizio «Non Leading» (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2023/1695, da verificare entro il 31 dicembre 2027); − CH-TSI CCS-007 (versione 2.2, giugno 2024): Norme concernenti le curve di frenatura per ERTMS/ETCS Baseline 2; − CH-TSI CCS-008 (versione 4.0, giugno 2024): Implementazione minima di Change Request; − CH-TSI CCS-011 (versione 2.1, giugno 2024): Funzionalità degli Euroloop; − CH-TSI CCS-016 (versione 3.1, giugno 2024): Impiego di valori parametrici e funzionalità ETCS specifici del paese; − CH-TSI CCS-018 (versione 2.0, giugno 2024): Divieto del Level STM/NTC per SIGNUM/ZUB; − CH-TSI CCS-019 (versione 3.1, giugno 2024): Ripresa e visualizzazione automatica di dati treno (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2023/1695, da verificare entro il 31 dicembre 2027); − CH-TSI CCS-022 (versione 2.2, giugno 2024): Circolazione a ritroso nel regime d’esercizio «Unfitted»; − CH-TSI CCS-023 (versione 2.1, giugno 2024): Visualizzazione di messaggi di testo; − CH-TSI CCS-024 (versione 4.0, giugno 2024): Immissione flessibile dei dati; − CH-TSI CCS-026 (versione 2.2, giugno 2024): Online Monitoring dell’equipaggiamento della tratta sul veicolo (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2023/1695, da verificare entro il 31 dicembre 2027); − CH-TSI CCS-032 (versione 2.2, giugno 2024): Immissione unica del numero di treno per l’equipaggiamento ETCS di bordo e la GSM-RCabRadio (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2016/919, da verificare entro il 31 dicembre 2027); − CH-TSI CCS-033 (versione 2.1, giugno 2024): Funzionalità GSM-R Voice (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2023/1695, da verificare entro il 31 dicembre 2027); − CH-TSI CCS-034 (versione 1.1, giugno 2024): Regime d’esercizio «Non Leading»; − CH-TSI CCS-038 (versione 1.2, giugno 2024): Rivelazione in caso di notevole ampliamento dell’intervallo di confidenza dell’odometria (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2023/1695, da verificare entro il 31 dicembre 2027); − CH-CSM-RA-001 (versione 2.1, giugno 2024): Programma di attestazione della sicurezza per l’ottenimento di un’omologazione ETCS in Svizzera (norma potenzialmente incompatibile con il regolamento (UE) 2023/1695, da verificare entro il 31 dicembre 2027). – Decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 561). – Decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione, del 15 novembre 2023, relativa alle norme armonizzate per l’interoperabilità dei sistemi ferroviari redatte a sostegno della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2584, 21.11.2023). – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/949 della Commissione, del 27 marzo 2024, che definisce un modulo comune per le richieste di rimborso e di indennizzo dei passeggeri nel trasporto ferroviario in caso di ritardi, perdite di coincidenza e soppressioni di servizi ferroviari conformemente al regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/949, 2.4.2024).
– Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19). – Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39). – Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59). – Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).
1. Le tariffe svizzere per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 28 tonnellate è di: – 180 CHF per uno spostamento in transito attraverso il territorio della Svizzera; – 70 CHF per uno spostamento bilaterale, andata e ritorno, da o verso il territorio della Svizzera.
2. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 252 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 211 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 178 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. Le tariffe sono applicate secondo le modalità di cui all’articolo 40.
3. La tariffa svizzera massima per i veicoli muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, paragrafo 4 e il cui peso totale effettivo a pieno carico supera 34 tonnellate ma non supera 40 tonnellate e che percorrono una distanza di 300 km attraverso la catena alpina, sarà di 300 CHF per un veicolo che non soddisfa le norme EURO, 240 CHF per un veicolo che soddisfa la norma EURO I e 210 CHF per un veicolo che rispetta almeno la norma EURO II. La tariffa è applicata secondo le modalità di cui all’articolo 40.
(a)
(Carta di cellulosa di colore azzurro Pantone 290 o di un colore il più simile possibile a quest’ultimo - formato DIN A4, 100 g/m2o superiore)
(Prima pagina della licenza)
(Testo redatto nella/nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
| Sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la licenza13 | Denominazione dell’autorità o dell’organismo competente |
|---|
Licenza n. …
o
copia certificata conforme n. …
per il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi
La presente licenza autorizza14
a effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, conformemente alle disposizioni generali della presente licenza.
| Osservazioni particolari: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. | |
|---|---|
| La presente licenza è valida dal ……………………………………………………………. | al ……………………………………………. |
| Rilasciata a: …………………………………………………………. | il ……………………………………………………… |
| ……………………………………………………………………….15 |
(b)
(Seconda pagina della licenza)
(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia la licenza)
Disposizioni generali
La presente licenza è rilasciata a norma del regolamento (CE) n. 1072/2009.
Essa permette al titolare di effettuare, su tutte le relazioni di traffico, per i tragitti effettuati sul territorio della Comunità e, se del caso, alle condizioni che essa stabilisce, trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi: – il cui punto di partenza ed il cui punto di arrivo si trovano in due Stati membri diversi, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo o viceversa, con o senza transito attraverso uno o più Stati membri o paesi terzi; – tra paesi terzi con transito sul territorio di uno o più Stati membri,
nonché gli spostamenti a vuoto in relazione con tali trasporti.
Nel caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro e a destinazione di un paese terzo e viceversa, la presente autorizzazione è valida sul territorio della Comunità. Essa è valida nello Stato membro di carico e scarico solo una volta concluso l’accordo necessario tra la Comunità e il paese terzo in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 1072/2009.
La presente licenza è personale e non è cedibile a terzi.
L’autorità competente dello Stato membro che l’ha rilasciata può ritirarla qualora il trasportatore: – abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l’uso della licenza; – abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo della licenza.
L’originale della licenza deve essere conservato dall’impresa di trasporto.
Una copia certificata conforme della licenza deve trovarsi a bordo del veicolo16. Nel caso di un veicolo combinato, essa deve accompagnare il veicolo a motore e si riferisce al veicolo combinato anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa o siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.
La licenza deve essere esibita ogniqualvolta gli agenti preposti al controllo ne facciano richiesta.
Il titolare è tenuto a rispettare sul territorio di ogni Stato membro le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore in tale Stato, in particolare quelle in materia di trasporto e di circolazione.
1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale.
2. I trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. I trasporti di merci con autoveicoli la cui massa a carico autorizzata, compresa quella dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. I trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
Questa disposizione non si applica in caso di uso di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa.
5. I trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché di altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in caso di calamità naturali.
| Paese | Accordo firmato il | Entrato in vigore il | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Germania | 17.12.195318 | 01.02.1954 | Articolo 7 Secondo il diritto nazionale: traffico triangolare propriamente detto autorizzato; traffico triangolare impropriamente detto vietato. |
| Austria | 22.10.195819 | 04.04.1959 | Articolo 8 Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. |
| Belgio | 25.02.197520 | 24.07.1975 | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. |
| Bulgaria | 30.05.197421 | 03.10.1974 | Articolo 4, paragrafo 1 lettera b e articolo 4, paragrafo 2 Traffico triangolare propriamente detto autorizzato; autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare impropriamente detto. |
| Croazia | 30.06.199522 | 17.05.1996 | Articolo 4, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Danimarca | 27.08.198123 | 25.03.1982 | Articolo 4, paragrafo 2 I trasporti in provenienza da un paese terzo a destinazione dell’altra parte contraente, o in partenza dall’altra parte contraente e a destinazione di un paese terzo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata caso per caso dall’altra parte contraente. |
| Spagna | 23.01.196324 | 21.08.1963 | Protocollo del 29 ottobre 1971 Traffico triangolare propriamente detto autorizzato. Traffico triangolare impropriamente detto vietato. |
| Estonia | 25.06.199725 | 27.08.1997 | Articolo 4, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Finlandia | 16.01.198026 | 28.05.1981 | Articolo 6, paragrafo 2 + verbale della riunione della Commissione mista elvetico-finlandese del 23 e 24 maggio 1989 punto 2.2.: traffico triangolare propriamente detto e impropriamente detto consentito previa autorizzazione. |
| Francia | 20.11.195127 | 01.04.1952 | Secondo il diritto nazionale. Trasportatori svizzeri : traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato in Francia. Trasportatori francesi : traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato in Svizzera. |
| Grecia | 08.08.197028 | 06.09.1971 | Articolo 3 + verbale della riunione della Commissione mista greco-svizzera, svoltasi dall’11 al 13 dicembre 1972 = Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito (con autorizzazioni speciali contingentate). |
| Ungheria | 16.01.198029 | 24.08.1980 | Articolo 4, paragrafo 3, lettera c Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato. |
| Italia | – | – | Verbale della riunione della Commissione mista italo-svizzera del 14 giugno 1993. Trasportatori svizzeri : autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato. Trasportatori italiani : traffico triangolare propriamente detto consentito, senza necessità di autorizzazione. Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare impropriamente detto. |
| Irlanda | – | – | Secondo il diritto nazionale. Trasportatori svizzeri : traffico triangolare propriamente e impropriamente detto vietato, salvo autorizzazione rilasciata dalle autorità irlandesi. Trasportatori irlandesi : traffico triangolare propriamente e impropriamente detto consentito nel traffico con la Svizzera. |
| Lettonia | 28.04.199830 | 13.12.1998 | Articolo 4, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Lituania | 26.05.199831 | 15.01.2000 | Articolo 4, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Lussemburgo | 17.05.197232 | 01.06.1972 | L’Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito. |
| Paesi Bassi | 20.05.195233 | 15.06.1952 | L’Accordo si applica esclusivamente al trasporto di viaggiatori. Non sono stati presi accordi sul trasporto di merci. Traffico triangolare consentito secondo il diritto nazionale. (Applicazione del principio della reciprocità). Traffico triangolare, propriamente ed impropriamente detto, consentito. |
| Polonia | 31.01.197134 | 13.09.1977 | Articolo 4, paragrafo 1, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Portogallo | 28.06.197335 | 01.01.1974 | Traffico triangolare propriamente ed impropriamente detto liberalizzato in virtù della decisione presa nella riunione della Commissione mista elvetico-portoghese del 6 giugno 1996. |
| Repubblica Ceca | 17.12.197536 | 15.01.1976 | Articolo 4, paragrafo 2 Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato. |
| Romania | 02.09.197737 | 30.03.1978 | Articolo 5 Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato. |
| Slovacchia | 13.11.199738 | 26.01.1998 | Articolo 4, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Slovenia | 15.10.199839 | 06.07.1999 | Articolo 4, lettera b Traffico triangolare propriamente e impropriamente detto autorizzato. |
| Svezia | 12.12.197340 | 22.04.1974 | Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Traffico triangolare consentito con autorizzazioni speciali contingentate. |
| Traffico triangolare propriamente detto = quando il veicolo transita, secondo l’itinerario normale, nel paese in cui è immatricolato. Per esempio, un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all’Italia passando per la Svizzera. Traffico triangolare impropriamente detto = quando il veicolo non transita nel paese in cui è immatricolato. Per esempio un veicolo svizzero che effettua un trasporto dalla Germania all’Italia passando per l’Austria. |
Per viaggi che hanno origine all’estero a destinazione della zona svizzera vicina alla frontiera41(e viceversa), sono autorizzate eccezioni, senza versamento di corrispettivi in denaro, per merci di qualunque tipo fino ad un peso totale di 40 t e, per il trasporto di contenitori ISO di 40 piedi in traffico combinato, fino a 44 t. Alcuni uffici doganali applicano pesi inferiori in funzione delle caratteristiche della rete stradale.
Per viaggi che hanno origine all’estero e destinati ad una località situata oltre la zona svizzera vicina alla frontiera42(e viceversa) e per il transito attraverso la Svizzera può essere autorizzato un peso totale superiore al peso massimo autorizzato in Svizzera nel caso di trasporti non contemplati dall’articolo 8:
Sono previste le eccezioni seguenti al divieto di circolare la notte e la domenica: a) senza autorizzazione speciale : – i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di catastrofi; – i viaggi effettuati per prestare i primi soccorsi in caso di incidenti in servizio, in particolare nelle imprese di trasporti pubblici e nei trasporti aerei; b) con autorizzazione speciale : Per il trasporto di merci che, per la loro stessa natura, giustificano viaggi di notte e, per motivi fondati, di domenica, vale a dire: – prodotti agricoli deperibili (ad esempio bacche, ortofrutticoli, piante, compresi i fiori recisi, o succhi di frutta appena spremuti), durante tutto l’anno civile; – suini e pollame destinati alla macellazione; – latte fresco e prodotti lattiero-caseari deperibili; – materiale da circo, strumenti musicali di orchestre, accessori di teatro, ecc.; – quotidiani con articoli redazionali e invii postali spediti nel quadro del mandato legale di prestazione di servizi.
Per agevolare le procedure di autorizzazione, possono essere rilasciate autorizzazioni valide per un periodo massimo di dodici mesi per un numero indeterminato di viaggi, a condizione che questi siano della stessa natura.
Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
Nel caso di un consorzio di imprese per l’esercizio di un servizio regolare, l’autorizzazione è redatta a nome di tutte le imprese. Essa è rilasciata all’impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L’autorizzazione indica i nomi di tutti gli esercenti.
2. La validità massima dell’autorizzazione è di cinque anni.
3. L’autorizzazione definisce quanto segue:
4. L’autorizzazione deve essere conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/201443.
5. L’autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi regolari sul territorio delle Parti contraenti.
6. L’impresa che gestisce un servizio regolare può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali.
In tal caso, il trasportatore deve provvedere affinché i documenti seguenti si trovino a bordo del veicolo: – una copia dell’autorizzazione del servizio regolare; – una copia del contratto stipulato tra l’impresa che gestisce il servizio regolare e l’impresa che mette a disposizione i veicoli di rinforzo o un documento equivalente; – una copia certificata conforme della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o di un’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all’impresa che fornisce i veicoli supplementari per il servizio.
In caso di una modifica scarsamente rilevante delle condizioni di esercizio, segnatamente un adeguamento delle frequenze, delle tariffe e degli orari, è sufficiente che l’autorità di rilascio comunichi l’informazione relativa alla modifica alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
La procedura da seguire in materia di scadenza di un’autorizzazione è conforme alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1073/2009 e all’articolo 46 OTV.
L’attestazione di cui all’articolo 18, paragrafo 6 dell’Accordo è rilasciata dall’autorità competente della Svizzera o dello Stato membro dell’Unione europea in cui è immatricolato il veicolo.
Essa è conforme al modello fissato dal regolamento (UE) n. 361/2014.
Nel caso di un trasporto per conto proprio, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita agli agenti preposti al controllo che ne facciano richiesta, l’attestazione (o una copia conforme di essa). 2. I trasportatori che effettuano trasporti internazionali di viaggiatori con autobus autorizzano i controlli intesi a garantire che i servizi siano effettuati correttamente, in particolare per quanto riguarda i tempi di guida e i periodi di riposo.
Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell’infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, e del numero totale delle copie conformi di cui egli dispone per il suo traffico internazionale.
Le autorità competenti della Parte contraente di stabilimento comunicano alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state accertate, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, se è stata applicata una delle sanzioni summenzionate. Qualora non sia stata applicata una di queste sanzioni, le autorità competenti della Parte contraente di stabilimento ne indicano i motivi.
5. Quando le autorità competenti di una Parte contraente vengono a conoscenza di un’infrazione grave del presente allegato o della legislazione in materia di trasporti su strada imputabile a un trasportatore non residente, la Parte contraente nel cui territorio è stata accertata l’infrazione comunica alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio è stabilito il trasportatore, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva al riguardo, le seguenti informazioni:
Le autorità competenti della Parte contraente ospitante possono esigere che le autorità competenti della Parte contraente di stabilimento impongano sanzioni amministrative, conformemente al paragrafo 4. 6. Le Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori abbiano il diritto di ricorrere contro qualsiasi sanzione amministrativa ad essi irrogata secondo il presente articolo.
Le Parti contraenti provvedono affinché le infrazioni gravi della legislazione in materia di trasporti su strada imputabili a trasportatori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell’Unione europea o della Svizzera, così come il ritiro temporaneo o permanente della licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri o della copia certificata conforme della licenza comunitaria o dell’analoga licenza svizzera siano iscritti nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le iscrizioni nel registro che riguardano il ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria per i trasportatori dell’Unione europea o dell’analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri sono conservate nella banca dati per almeno due anni a decorrere dalla scadenza del periodo di ritiro in caso di ritiro temporaneo, o dalla data di ritiro in caso di ritiro permanente.
| Paese | Accordo firmato il | Entrato in vigore il | Condizioni |
|---|---|---|---|
| Germania | 17.12.195347 | 01.02.1954 | Articoli 4 e 5 – secondo il diritto nazionale – rispetto della reciprocità |
| Austria | 22.10.195848 | 04.04.1959 | Articolo 6 – secondo il diritto nazionale – rispetto della reciprocità |
| Belgio | 25.02.197549 | 24.07.1975 | Articolo 3 – secondo il diritto nazionale |
| Bulgaria | 30.05.197450 | 03.10.1974 | Articolo 3, paragrafo 2 – secondo il diritto nazionale |
| Croazia | 30.06.199551 | 17.05.1996 | Articolo 3, paragrafo 4 – secondo il diritto nazionale |
| Danimarca | 27.08.198152 | 25.03.1982 | Articoli 3 e 5 – secondo il diritto nazionale |
| Spagna | 23.01.196353 | 21.08.1963 | Articoli 2 e 3 – autorizzazione esplicita dell’altra parte contraente – di comune accordo (reciprocità) |
| Estonia | 25.06.199754 | 27.08.1997 | Articolo 3 paragrafo 4 – secondo il diritto nazionale – rispetto della reciprocità |
| Finlandia | 16.01.198055 | 28.05.1981 | Articolo 3 – secondo il diritto nazionale |
| Francia | 20.11.195156 | 01.04.1952 | Capitolo II – di comune accordo – rispetto della reciprocità |
| Grecia | 08.08.197057 | 06.09.1971 | Articolo 2 – di comune accordo (reciprocità) |
| Ungheria | 16.01.198058 | 24.08.1980 | Protocollo dell’Accordo, punto 1, paragrafo 1 – autorizzazione esplicita dell’altra parte contraente |
| Italia | – | – | Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali) |
| Irlanda | – | – | Secondo il diritto nazionale (non esistono accordi bilaterali) |
| Lettonia | 28.04.199859 | 13.12.1998 | Articolo 3 paragrafo 4 – secondo il diritto nazionale – rispetto della reciprocità |
| Lituania | 26.05.199860 | 15.01.2000 | Articolo 3 paragrafo 4 – secondo il diritto nazionale – rispetto della reciprocità |
| Lussemburgo | 17.05.197261 | 01.06.1972 | Articolo 3 – secondo il diritto nazionale |
| Paesi Bassi | 20.05.195262 | 15.06.1952 | Paragrafo 2, punto 2 – secondo il diritto nazionale |
| Polonia | 31.01.197163 | 13.09.1977 | Articolo 3, paragrafo 2 – secondo il diritto nazionale |
| Portogallo | 28.6.197364 | 01.01.1974 | Protocollo dell’Accordo, punti 5 e 6 – intesa reciproca – reciprocità |
| Repubblica Ceca | 17.12.197565 | 15.01.1976 | Articolo 3, paragrafo 3 – secondo il diritto nazionale |
| Romania | 02.09.197766 | 30.03.1978 | Articolo 5 Autorizzazioni contingentate per il traffico triangolare propriamente detto. Il traffico triangolare impropriamente detto è vietato. |
| Slovacchia | 13.11.199767 | 26.01.1998 | Articolo 3 paragrafo 4 – secondo il diritto nazionale – rispetto della reciprocità |
| Slovenia | 15.10.199868 | 06.07.1999 | Articolo 3 paragrafo 3 – secondo il diritto nazionale |
| Svezia | 12.12.197369 | 22.4.1974 | Articolo 3 – secondo il diritto nazionale |
Qualora la Svizzera intenda ricorrere alle misure di salvaguardia di cui all’articolo 46 dell’Accordo, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
1. Il prezzo medio del trasporto ferroviario o combinato attraverso la Svizzera non è superiore al costo per un veicolo di 40 tonnellate di peso massimo autorizzato su un percorso di 300 km attraverso la catena delle Alpi. Il prezzo medio per il trasporto combinato accompagnato («strada viaggiante»), in particolare, non è superiore ai costi di quello stradale (tariffe stradali e costi variabili).
2. La Svizzera ha preso provvedimenti atti a migliorare la competitività del trasporto combinato e del trasporto ferroviario di merci attraverso il suo territorio.
3. I parametri utilizzati per valutare la competitività del trasporto ferroviario di merci e del trasporto combinato comprendono almeno: – l’adeguamento degli orari e della velocità alle esigenze degli utenti; – il livello di responsabilità e di garanzia sul servizio; – il rispetto degli impegni di qualità del servizio e il risarcimento agli utenti in caso di mancato rispetto di questi impegni da parte degli operatori svizzeri; – le condizioni di prenotazione.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, paragrafi 3b e 5, le tariffe previste all’articolo 40 sono applicate secondo le modalità seguenti: (a) per i trasporti su un itinerario in Svizzera la cui distanza è inferiore o superiore a 300 km, esse sono modificate in maniera proporzionale per tener conto del rapporto di distanza effettivamente percorsa in Svizzera; (b) esse sono proporzionali alla categoria per peso del veicolo.
I plenipotenziari della Confederazione Svizzera, edella Comunità europea, riuniti addì 21 giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente Atto finale:Dichiarazione comune relativa all’articolo 38, paragrafo 6,Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari,Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti, accluse al presente Atto finale:Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati,Dichiarazione della Svizzera relativa all’utilizzazione dei contingenti (40 T),Dichiarazione della CE relativa all’utilizzazione dei contingenti (40 T),Dichiarazione della Svizzera relativa all’articolo 40, paragrafo 4,Dichiarazione della Svizzera relativa alla semplificazione delle procedure doganali (art. 43, par. 1).Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
| Per la Confederazione svizzera: Pascal Couchepin Joseph Deiss | Per l’Unione europea: Joschka Fischer Hans van den Broek |
|---|
Le Parti contraenti dichiarano che le disposizioni dell’articolo 38, paragrafo 6 non pregiudicano l’applicazione, nel quadro del sistema federale svizzero, degli strumenti attinenti alla perequazione finanziaria federale.
La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del protocollo n. 270dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: – Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST); – Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; – Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; – Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.
I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE71.
La Svizzera dichiara che, per i trasporti di importazione, di esportazione e di transito, sarà utilizzato al massimo il 50 per cento dei contingenti fissati all’articolo 8 dell’Accordo per i veicoli svizzeri il cui peso totale effettivo a pieno carico non superi 40 tonnellate.
La Comunità dichiara che, secondo le sue stime attuali, per le operazioni di trasporto bilaterale dovrebbe essere utilizzato il 50 per cento circa dei suoi contingenti fissati a norma dell’articolo 8.
Per quanto riguarda l’applicazione dei diritti di cui all’articolo 40, paragrafo 4, dell’Accordo, la Svizzera dichiara che fisserà i diritti effettivi applicabili fino all’apertura del primo tunnel di base oppure il 1° gennaio 2008, a seconda di quale data sia precedente, ad un livello inferiore all’importo massimo consentito ai sensi di questa disposizione. In base all’attuale pianificazione, la Svizzera intende fissare il livello nel 2005, nel 2006 e nel 2007 a 292.50 CHF in media e a 350 CHF al massimo.
Per facilitare le operazioni di sdoganamento ai punti di frontiera tra l’Unione e la Svizzera, la Svizzera ha accettato le seguenti misure, che saranno approvate su base prioritaria nel corso del 1999 nell’ambito del Comitato misto istituito a norma dell’Accordo del 1992: – garantire, in collaborazione con gli uffici doganali dei paesi confinanti, che l’orario di apertura degli uffici nei principali punti di attraversamento della frontiera sia sufficientemente lungo per permettere ai veicoli pesanti di iniziare il viaggio attraverso la Svizzera non appena cessa il divieto notturno oppure di proseguire il viaggio fino a quando inizi il divieto. A tal fine può essere applicato, se necessario, un onere extra che rispecchi i costi supplementari. Tale onere, tuttavia, non deve superare 8 CHF; – realizzare, entro il 1º gennaio 2000, e mantenere in seguito, in collaborazione con le autorità doganali dei paesi confinanti, i tempi di sdoganamento per i veicoli pesanti di 30 minuti per ogni punto di attraversamento tra la Svizzera e l’Unione (misurati dall’entrata nel primo ufficio doganale fino allo sdoganamento presso il secondo).
Art. 1 cpv. 1 lett. f del DC dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527). ↩
[RU 1993 1198] ↩
Nel testo attuale, modificato dal regolamento CEE n. 484/2002 (vedi art. 3 della Dec. n. 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 22 giu. 2004 –RU 2004 3679). ↩
RS 0.631.242.04 ↩
RS 0.631.242.05 ↩
RS 0.631.242.04 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.748.127.192.68 ↩
RS 0.916.026.81 ↩
RS 0.946.526.81 ↩
RS 0.172.052.68 ↩
RS 0.420.513.1 ↩
Sigla distintiva dello Stato: (A) Austria, (B) Belgio, (BG) Bulgaria, (CY) Cipro, (CZ) Repubblica Ceca, (D) Germania, (DK) Danimarca, (E) Spagna, (EST) Estonia, (GR) Grecia, (F) Francia, (FIN) Finlandia, (HR) Croazia, (I) Italia, (IRL) Irlanda, (H) Ungheria, (L) Lussemburgo, (LT) Lituania, (LV) Lettonia, (MT) Malta, (NL) Paesi Bassi, (P) Portogallo, (PL) Polonia, (RO) Romania, (S) Svezia, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacchia, (UK) Regno Unito. ↩
Nome o ragione sociale e indirizzo completo del trasportatore. ↩
Firma e timbro dell’autorità o organismo competente che rilascia la licenza. ↩
Per «veicolo» s’intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un veicolo combinato di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto merci. ↩
Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82). ↩
RS 0.741.619.136 ↩
RS 0.741.619.163 ↩
RS 0.741.619.172 ↩
RS 0.741.619.214 ↩
RS 0.741.619.291 ↩
RS 0.741.619.314 ↩
RS 0.741.619.332 ↩
RS 0.741.619.334 ↩
RS 0.741.619.345 ↩
RS 0.741.619.349.1 ↩
RS 0.741.619.372 ↩
RS 0.741.619.418 ↩
RS 0.741.619.487 ↩
RS 0.741.619.516 ↩
RS 0.741.619.518 ↩
RS 0.741.619.636 ↩
RS 0.741.619.649 ↩
RS 0.741.619.654 ↩
RS 0.741.619.741 ↩
RS 0.741.619.663 ↩
RS 0.741.619.690 ↩
RS 0.741.619.691 ↩
RS 0.741.619.714 ↩
La zona vicina alla frontiera è definita nell’all. 4 del verbale della 5ariunione del Comitato misto istituito nel quadro dell’Acc. del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 apr. 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall’ufficio doganale. ↩
La zona vicina alla frontiera è definita nell’all. 4 del verbale della 5ariunione del Comitato misto istituito nel quadro dell’Acc. del 1992, svoltasi a Bruxelles il 2 apr. 1998. In linea di massima, si tratta di una zona di un raggio di 10 km misurato a partire dall’ufficio doganale. ↩
Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39). ↩
Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). ↩
RS 745.11 ↩
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1). ↩
RS 0.741.619.136 ↩
RS 0.741.619.163 ↩
RS 0.741.619.172 ↩
RS 0.741.619.214 ↩
RS 0.741.619.291 ↩
RS 0.741.619.314 ↩
RS 0.741.619.332 ↩
RS 0.741.619.334 ↩
RS 0.741.619.345 ↩
RS 0.741.619.349.1 ↩
RS 0.741.619.372 ↩
RS 0.741.619.418 ↩
RS 0.741.619.487 ↩
RS 0.741.619.516 ↩
RS 0.741.619.518 ↩
RS 0.741.619.636 ↩
RS 0.741.619.649 ↩
RS 0.741.619.654 ↩
RS 0.741.619.741 ↩
RS 0.741.619.663 ↩
RS 0.741.619.690 ↩
RS 0.741.619.691 ↩
RS 0.741.619.714 ↩
RS 0.632.401.2 ↩
FF 1992 IV 481 ↩
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