0.740.723•Decisione n. 1/2007 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera dal 1° gennaio 2008
0.740.723Bilateral International Treaty1 gen 2008
Adottata il 22 giugno 2007
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2008
(Stato 1° gennaio 2008)
Il Comitato,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia1, in particolare l’articolo 51, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) in virtù dell’articolo 40 la Svizzera percepisce dal 1° gennaio 2001 una tassa per l’uso delle strade pubbliche sul suo territorio (tassa sul traffico di mezzi pesanti commisurata alle prestazioni). Le tasse devono essere stabilite e differenziate in base a tre categorie di norme sulle emissioni (EURO);
(2) a tal fine, l’articolo 40, paragrafi 2 e 4, dell’accordo stabiliscono la media ponderata delle tasse, la tassa massima per la categoria di veicoli più inquinanti e la differenza massima tra le tasse applicabili alle varie categorie;
(3) ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, le ponderazioni sono determinate in funzione del numero di veicoli per ogni categoria di norme EURO circolanti in Svizzera. Il comitato misto esamina i relativi inventari e determina gli importi delle tre categorie di tassazione in base a dette ponderazioni. Il 3,83 % dei chilometri complessivi percorsi sul territorio svizzero nei mesi di gennaio 2007, febbraio 2007 e marzo 2007 da veicoli di oltre 3,5 tonnellate è stato effettuato da veicoli della categoria di norme EURO 0, il 2,69 % da veicoli della categoria di norme EURO 1, il 18,79% da veicoli della categoria di norme EURO 2, il 58,68 % da veicoli della categoria di norme EURO 3, il 6,30 % da veicoli della categoria di norme EURO 4 e il 9,71 % da veicoli della categoria di norme EURO 5;
(4) il comitato misto ha esaminato gli inventari forniti dalla Svizzera;
(5) è necessario che il comitato misto stabilisca la ponderazione, il livello di tassazione per le tre categorie di tassazione e la ripartizione delle categorie di norme EURO fra le tre categorie di tassazione,
decide:
La ponderazione è fissata al 3,83 % per i veicoli della categoria di norme EURO 0, al 2,69 % per i veicoli della categoria di norme EURO 1, al 18,79 % per i veicoli della categoria di norme EURO 2, al 58,68 % per i veicoli della categoria di norme EURO 3, al 6,30 % per i veicoli della categoria di norme EURO 4 e al 9,71 % per i veicoli della categoria di norme EURO 5.
La tassa commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km ammonta a: – 369 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 1 – 320 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 2 – 272 franchi svizzeri per la categoria di tassazione 3.
La categoria di tassazione 1 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 2 e a tutti i veicoli autorizzati a circolare prima dell’entrata in vigore della norma EURO 2. La categoria di tassazione 2 si applica ai veicoli appartenenti alla classe di emissioni EURO 3. La categoria di tassazione 3 si applica ai veicoli appartenenti alle classi di emissioni EURO 4, EURO 5 ed EURO 6.
La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2007.
| Il presidente: Enrico Grillo Pasquarelli | Il capo della delegazione svizzera: Max Friedli |
|---|
La Svizzera dichiara che nel 2008, per un veicolo della categoria di tassazione 2 che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, riscuoterà la tassa dovuta nel 2008 per la categoria di tassazione 3. Fatto a Berna, il 7 agosto 2007.
| Il capo della delegazione svizzera: Max Friedli |
|---|
RS 0.740.72 ↩
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