0.740.726•Decisione n. 2/2019 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera relativa alle misure transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea
0.740.726Bilateral International Treaty13 dic 2019
Adottata il 13 dicembre 2019
Entrata in vigore per la Svizzera il 13 dicembre 2019
(Stato 9 dicembre 2025)
Testo originale
Il Comitato,
visto l’Accordo del 21 giugno 19991fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo), in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 51, paragrafo 2, dell’Accordo il Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera (Comitato misto) garantisce la verifica e l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo e applica le clausole di adeguamento e di revisione di cui agli articoli 52 e 55.
(2) A norma dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’Accordo il Comitato misto adotta, tra l’altro, le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1 per integrarvi, per quanto necessario su base di reciprocità, le modifiche alla legislazione in questione o decide qualsiasi altra misura volta a salvaguardare la corretta applicazione dell’Accordo.
(3) La decisione n. 1/2013 del Comitato misto2stabilisce il riconoscimento, su base di reciprocità, dei certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie rilasciati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza di uno Stato membro o della Svizzera in conformità alla direttiva 2004/49/CE3. Essa stabilisce inoltre il riconoscimento, su base di reciprocità, delle dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, dei certificati «CE» di verifica, delle autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo, nonché degli organismi notificati previsti dalla direttiva 2008/57/CE4.
(4) La direttiva (UE) 2016/7975fissa nuove prescrizioni per l’immissione sul mercato dei componenti di interoperabilità, dei sottosistemi e dei veicoli ferroviari. La direttiva (UE) 2016/7986fissa nuove prescrizioni per il rilascio dei certificati di sicurezza unici delle imprese ferroviarie. Dette direttive assegnano inoltre nuove funzioni all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA). In particolare, l’ERA è incaricata del rilascio delle autorizzazioni d’immissione sul mercato del veicolo e delle autorizzazioni per tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797 (autorizzazioni UE del veicolo) nonché del rilascio dei certificati di sicurezza unici conformemente all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798 (certificati di sicurezza unici). Le direttive devono essere recepite dagli Stati membri entro il 16 giugno 2019 oppure, nel caso degli Stati membri che ne hanno debitamente informato la Commissione europea e l’ERA, entro il 16 giugno 2020. A decorrere dal 16 giugno 2020 le direttive 2004/49/CE e 2008/57/CE sono abrogate e sostituite dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798.
(5) La Svizzera prevede inoltre di applicare disposizioni giuridiche equivalenti alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. È pertanto necessario inserire nell’Accordo le nuove disposizioni sostanziali delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 mediante una revisione dell’allegato 1.
(6) Nella sua forma attuale l’Accordo non prevede la possibilità che le istituzioni o gli organi dell’Unione europea esercitino competenze in Svizzera e non consente al Comitato misto di modificare l’Accordo in tal senso. In attesa di una modifica dell’Accordo nell’ambito delle procedure applicabili, è necessario stabilire disposizioni transitorie per la salvaguardia della fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. A tal fine occorre precisare che la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza e interoperabilità applicabili in Svizzera può essere stabilita mediante la combinazione di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’ERA, da un lato, e di una verifica da parte della Svizzera del rispetto delle norme nazionali svizzere, dall’altro. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati di sicurezza unici o delle autorizzazioni UE del veicolo, l’ERA dovrebbe tenere conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza o delle autorizzazioni del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea.
(7) È opportuno che i certificati «CE» e le dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797 siano reciprocamente riconosciuti.
(8) Al fine di limitare gli oneri amministrativi, dovrebbe essere consentito ai richiedenti di presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico o un’autorizzazione UE del veicolo rilasciati dall’ERA e per la verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera. Per lo stesso motivo si dovrebbe consentire ai richiedenti di avvalersi a tal fine dello sportello unico di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2016/7967. Alla Svizzera dovrebbe essere accordato l’accesso allo sportello unico e l’ERA e la Svizzera dovrebbero cooperare nella misura necessaria all’attuazione della presente decisione.
(9) Le norme nazionali di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, applicabili per il rilascio dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo sul territorio svizzero (norme nazionali), dovrebbero essere notificate ai fini della pubblicazione utilizzando il sistema informatico di cui all’articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796. I settori ai quali le norme nazionali svizzere sono applicabili dovrebbero essere elencati nell’allegato 1 dell’Accordo.
(10) La Svizzera e l’Unione europea si impegnano ad abrogare le norme nazionali superflue che risultano d’ostacolo all’interoperabilità e alla fluidità del traffico ferroviario tra la Svizzera e l’Unione europea. Alcune norme nazionali svizzere riportate nell’allegato 1 dell’Accordo potrebbero essere incompatibili con le specifiche tecniche d’interoperabilità e andrebbero verificate entro il 31 dicembre 2020 in vista di una loro abrogazione, modifica o conservazione.
(11) È opportuno abrogare la decisione n. 1/2013 del Comitato misto. Tuttavia, dato che a norma delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 alcuni Stati membri recepiranno tali direttive solo entro il 16 giugno 2020, l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, di detta decisione del Comitato misto dovrebbero continuare ad applicarsi fino a tale data nei confronti degli Stati membri interessati.
(12) Le dichiarazioni «CE» di conformità, di idoneità all’impiego e di verifica, i certificati «CE» di verifica nonché le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo e i certificati di sicurezza riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 dovrebbero continuare a essere riconosciuti alle condizioni alle quali sono stati rilasciati.
(13) Le disposizioni transitorie della presente decisione dovrebbero essere applicabili fino al 31 dicembre 2020, in attesa della modifica dell’Accordo volta a estendere alla rete ferroviaria svizzera il ruolo dell’ERA nel settore dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni del veicolo. Il Comitato misto dovrebbe esaminare la proroga delle misure transitorie oltre il 31 dicembre 2020 qualora appaia probabile che le disposizioni giuridiche equivalenti al regolamento (UE) 2016/796 e alle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 non saranno applicate entro il 31 dicembre 2020,
decide:
L’allegato 1 dell’Accordo è sostituito dalla versione qui annessa.
Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce i certificati di sicurezza unici rilasciati dall’ERA in conformità all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/798.
La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte delle autorità nazionali svizzere è effettuata entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/7638. 2. Ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza unico per l’utilizzo della rete ferroviaria dell’Unione europea, l’ERA tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un certificato di sicurezza per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea. 3. Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un certificato di sicurezza unico e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’ERA e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di certificato di sicurezza unico e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini previsti all’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/763 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.
Ai fini del primo comma, la Svizzera riconosce le autorizzazioni UE del veicolo rilasciate dall’ERA in conformità agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.
La verifica del rispetto delle norme nazionali da parte della Svizzera è effettuata entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/5459. 2. Ai fini del rilascio di un’autorizzazione UE del veicolo per l’utilizzo di un veicolo sulla rete ferroviaria dell’Unione europea, l’ERA tiene conto, come prova, della valutazione effettuata dalla Svizzera, ai fini del rilascio di un’autorizzazione del veicolo per la rete ferroviaria svizzera, delle prescrizioni della legislazione svizzera corrispondente alla normativa pertinente dell’Unione europea. 3. Un richiedente può presentare domanda contemporaneamente per un’autorizzazione UE del veicolo e per una decisione intesa a verificare il rispetto delle norme nazionali svizzere. In tal caso l’ERA e la Svizzera cooperano affinché le decisioni relative alla domanda di un’autorizzazione UE del veicolo e alla verifica del rispetto delle norme nazionali svizzere siano adottate entro i termini fissati all’articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e in conformità al paragrafo 1, terzo comma.
Gli organismi notificati svizzeri possono svolgere le loro attività alle condizioni stabilite dalla direttiva (UE) 2016/797 e finché soddisfano le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/797.
La Commissione europea provvede alla pubblicazione dell’elenco degli organismi notificati svizzeri.
2a . L’articolo 2, paragrafo 1, e/o l’articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano ad applicarsi fino al 31 ottobre 2020 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno informato l’ERA e la Commissione europea in conformità all’articolo 57, paragrafo 2a , della direttiva (UE) 2016/797 o all’articolo 33, paragrafo 2a , della direttiva (UE) 2016/798.12 3. Le dichiarazioni «CE» di conformità o di idoneità all’impiego, i certificati «CE» di verifica e le dichiarazioni «CE» di verifica riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni alle quali sono stati rilasciati. 4. I certificati di sicurezza e le autorizzazioni di messa in servizio dei sottosistemi, dei veicoli e per tipo di veicolo riconosciuti conformemente alla decisione n. 1/2013 del Comitato misto continuano a essere riconosciuti alle condizioni alle quali sono stati rilasciati.
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino al 31 dicembre 2027.13
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019.
| Per l’Unione europea: La presidente, Elisabeth Werner | Per la Confederazione Svizzera: Il capo della delegazione svizzera, Peter Füglistaler |
|---|
…14
RS 0.740.72 ↩
Decisione n. 1/2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 6 dicembre 2013, che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RU 2014 225). ↩
Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44). ↩
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1). ↩
Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44). ↩
Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102). ↩
Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/763 della Commissione, del 9 aprile 2018, che stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 49). ↩
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 par. 1 della Dec. n. 1/2025 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 9 dic. 2025, in vigore per la Svizzera dal 9 dic. 2025 (RU 2026 69). ↩
[RU 2014 225] ↩
Introdotto dall’art. 1 della Dec. del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 19 giu. 2020, in vigore per la Svizzera dal 19 giu. 2020 (RU 2020 2899). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 2 par. 2 della Dec. n. 1/2025 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 9 dic. 2025, in vigore per la Svizzera dal 9 dic. 2025 (RU 2026 69). ↩
Il contenuto dell’all. è stato introdotto nellaRS 0.740.72 e può essere consultato allaRU 2020 287. ↩
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