0.741.10•Convenzione sulla circolazione stradale
0.741.10Multilateral International Treaty11 dic 1992
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}Conclusa a Vienna l’8 novembre 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
Entrata in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992
(Stato 9 febbraio 2025)
Le Parti contraenti,
nell’intento di facilitare la circolazione stradale internazionale e di accrescere la sicurezza nelle strade mercé l’adozione di regole uniformi di circolazione,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo: a) il termine «legislazione nazionale» di una Parte contraente indica l’insieme delle leggi e dei regolamenti nazionali o locali in vigore nel territorio di detta Parte contraente; ab)2 il termine «sistema di guida autonoma» indica un dispositivo costituito da ele-menti hardware e software capace di assicurare senza soluzione di continuità il controllo dinamico di un veicolo; ac)3 il termine «controllo dinamico» indica l’insieme delle funzioni operative e stra-tegiche eseguite in tempo reale necessarie allo spostamento del veicolo, in par-ticolare il controllo di marcia laterale e longitudinale del veicolo, il monitorag-gio della strada, le reazioni agli eventi nella circolazione stradale nonché la preparazione e la segnalazione di manovre; b) un veicolo è detto in «circolazione internazionale» sul territorio di uno, Stato quando: i) appartiene ad una persona fisica o giuridica che ha la propria residenza fuori di detto Stato, ii) non è immatricolato in detto Stato, iii) e vi è temporaneamente importato, ogni Parte contraente restando, tuttavia, libera di rifiutare di considerare in per un periodo superiore ad un anno senza interruzione di rilievo, della quale «circolazione internazionale» ogni veicolo che sia rimasto sul suo territorio la Parte contraente può fissare la durata. Un complesso di veicoli si dice in «circolazione internazionale» se almeno uno dei veicoli che lo compongono risponde alla definizione; c)4 il termine «centro abitato» indica un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso sono specificatamente indicate come tali, o che è definita in altro modo dalla legislazione nazionale; .5 d) il termine «strada» indica tutta l’ampiezza di ogni area o via aperta alla circolazione pubblica; e) il termine «carreggiata» indica la parte di strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli; una strada può comprendere più carreggiate nettamente separate l’una dall’altra, in particolare a mezzo di uno spartitraffico centrale o di una differenza di livello; f) sulle carreggiate nelle quali sono riservate alla circolazione di determinati veicoli una corsia laterale o una pista oppure delle corsie laterali o delle piste, il termine «bordo della carreggiata» indica, per gli altri utenti della strada, il bordo della restante carreggiata; g) il termine «corsia» indica una qualsiasi delle suddivisioni longitudinali, delimitate o no da segnaletica stradale orizzontale, ma aventi larghezza sufficiente per consentire lo scorrimento di una fila di autoveicoli diversi dai motocicli, nelle quali può esser suddivisa la carreggiata; gbis)6 il termine «corsia per velocipedi» indica la parte di carreggiata riservata ai velocipedi. Una corsia per velocipedi è delimitata dalla restante carreggiata da segnaletica stradale orizzontale; gter)7 il termine «pista per velocipedi» indica una strada indipendente o la parte di strada riservata ai ciclisti e contrassegnata da appositi segnali stradali. Una pista per velocipedi è delimitata dalle altre strade o dalle altre parti della medesima strada da dotazioni infrastrutturali; h) il termine «intersezione» indica ogni incrocio a livello, confluenza o biforcazione di strade, comprese le piazze formate da tali incroci, confluenze o biforcazioni; i) il termine «passaggio a livello» indica ogni incrocio a livello tra una strada ed una linea ferroviaria o tranviaria a piattaforma indipendente; j) il termine «autostrada» indica una strada particolarmente concepita e costruita per la circolazione automobilistica, che non serve le proprietà confinanti e che: i) salvo in punti particolari o a titolo temporaneo, comporta, per i due sensi di circolazione, delle carreggiate distinte separate l’una dall’altra con uno spartitraffico non destinato alla circolazione o, eccezionalmente, con altri mezzi, ii) Non incrocia a livello né strade, né vie ferroviarie o tranviarie, né attraversamenti pedonali, iii) segnalata in modo particolare come autostrada; k) un veicolo è detto: i) «fermo», allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o per caricare o scaricare delle cose, ii) «in sosta», allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione, e allorché la sua immobilizzazione non si limita al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose. Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come «fermi» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata della immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come «in sosta» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell’immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale; l) il termine «velocipede» indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall’energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o manovelle; m) il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm3(3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non supera 50 km (30 miglia) all’ora. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa8o alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l’applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale; n)9 il termine «motociclo» indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella loro legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 Kg (900 libbre). Il termine «motociclo» non comprende i ciclomotori, tuttavia le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 54 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l’applicazione della Convenzione; o) il termine «veicolo a motore» indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri, ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie; p) il termine «autoveicolo» indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose o alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli cioè i veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose è solamente accessoria; q) il termine «rimorchio» indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi; r) il termine «semi-rimorchio» indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parte considerevole della sua massa e della massa del suo carico sia sopportata da detto autoveicolo; s) il termine «rimorchio leggero» indica ogni rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg (1650 libbre); t) il termine «complesso di veicoli» indica dei veicoli collegati che partecipano alla circolazione stradale come una unità; u) il termine «veicolo articolato» indica l’insieme di veicoli costituito da un autoveicolo e da un semi-rimorchio collegato a detto autoveicolo; v) il termine «conducente» indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi) o che, su di una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella; w) il termine «massa massima autorizzata» indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato; x) il termine «massa a vuoto» indica la massa del veicolo senza equipaggio né passeggeri, né carico, ma con il pieno di carburante e l’attrezzatura normale di bordo; y) il termine «massa a pieno carico» indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con equipaggio e passeggeri a bordo; z) i termini «senso di circolazione» e «corrispondente al senso di circolazione» indicano la destra allorché, secondo la legislazione nazionale, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario; aa) l’obbligo per il conducente di un veicolo di «cedere il passaggio» ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli; .10
Gli allegati alla presente Convenzione, cioè: L’allegato 1: Deroghe all’obbligo di ammettere alla circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi; L’allegato 2: Numero di immatricolazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L’allegato 3: Sigla distintiva degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L’allegato 4: elementi d’identificazione degli autoveicoli e dei rimorchi in circolazione internazionale; L’allegato 5: condizioni tecniche relative agli autoveicoli ed ai rimorchi; L’allegato 6: patente nazionale di guida, e L’allegato 7: patente internazionale di guida; sono parte integrante della presente Convenzione.
5bis. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché l’insegnamento della sicurezza stradale sia assicurato nelle scuole, a tutti i livelli, in maniera sistematica e continua.12
5ter. Qualora i corsi di guida per principianti siano impartiti da istituti professionali per l’insegnamento della guida, le legislazioni nazionali devono stabilire requisiti minimi per i precedenti e le qualifiche del personale incaricato di impartire i corsi sopraccitati.13 6. Le Parti contraenti si impegnano a comunicare a ogni Parte contraente che ne farà richiesta le informazioni necessarie per stabilire l’identità della persona al nome della quale un veicolo a motore o un rimorchio trainato da tale veicolo è immatricolato nel loro territorio, allorché la domanda presentata indica che, sul territorio della Parte contraente che ha avanzato la richiesta, tale veicolo è stato coinvolto in un incidente oppure che il conducente del veicolo ha commesso un’infrazione grave del codice stradale punibile con sanzioni importanti o con il ritiro della patente di guida.14 7. Saranno considerate conformi allo scopo della presente Convenzione le misure che le Parti contraenti hanno preso o prenderanno sia unilateralmente, sia a mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, per facilitare la circolazione stradale internazionale con la semplificazione delle formalità doganali, di polizia e sanitarie e delle altre simili formalità, nonché le misure prese per far coincidere le competenze e gli orari di apertura degli uffici e dei posti doganali in uno stesso posto di frontiera. 8. Le disposizioni dei paragrafi 3, 5 e 7 del presente articolo non costituiscono un ostacolo al diritto di ogni Parte contraente di subordinare l’ammissione sul proprio territorio, in circolazione internazionale, degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi e dei ciclomotori, nonché dei loro conducenti e dei loro occupanti, alla propria regolamentazione dei trasporti commerciali di viaggiatori e di cose, alla propria regolamentazione in materia di assicurazione della responsabilità civile dei conducenti ed alla propria regolamentazione in materia doganale, nonché, in generale, alle proprie regolamentazioni in campi diversi dalla circolazione stradale.
Le Parti contraenti alla presente Convenzione che non siano Parti contraenti alla Convenzione sulla segnaletica stradale15aperta alla firma a Vienna lo stesso giorno della presente Convenzione si impegnano a fare in modo:
ii) installare pannelli, cartelli, segni o installazioni che rischino sia di essere confusi con dei segnali o con altre installazioni che servono a regolare la circolazione, sia di ridurne la visibilità o l’efficacia, sia di abbagliare gli utenti della strada o di distrarre la loro attenzione in maniera pericolosa per la sicurezza della circolazione;
iii)17 installare su marciapiedi e banchine dispositivi o apparecchiature che possano disturbare inutilmente la circolazione dei pedoni, in particolare anziani e invalidi.
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5bis. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e gli equipaggiamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi.27
I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo e non conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo summenzionate sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell’articolo 13 se possono essere neutralizzati o disattivati dal conducente.28 6. Il conducente di un veicolo deve astenersi da qualsiasi attività diversa dalla guida. La legislazione nazionale dovrebbe prescrivere delle norme sull’utilizzo dei telefoni da parte dei conducenti di veicoli. La legislazione deve in ogni caso vietare al conducente di un veicolo a motore o di un ciclomotore di utilizzare, mentre il veicolo è in movimento, un telefono senza auricolare o viva voce.29
Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, salvo deroghe accordate per facilitare le migrazioni, i greggi siano suddivisi in gruppi di lunghezza moderata e separati gli uni dagli altri da intervalli sufficientemente distanziati per la convenienza della circolazione.
.30 2. Gli animali circolanti sulla carreggiata debbono essere mantenuti il più possibile presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo 1 dell’articolo 7, del paragrafo 6 dell’articolo 11 e delle altre disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di veicolo deve, per quanto consentito dalle circostanze, mantenere il proprio veicolo presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia prescrivere delle norme più precise concernenti la posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al trasporto di merci. 4. Allorché una strada comporta due o tre carreggiate, nessun conducente deve occupare la carreggiata situata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.
Prima di sorpassare, ogni conducente deve, senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e di quelle dell’articolo 14 della presente Convenzione, assicurarsi:
Conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, è in particolare proibito sulle carreggiate a doppio senso di circolazione il sorpasso in prossimità di un dosso e, allorché la visibilità è insufficiente, nelle curve, a meno che non esistano in quei punti delle corsie delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata ed il sorpasso si effettui senza uscire da quelle corsie che i segni sulla carreggiata vietano alla circolazione proveniente in senso inverso.
Durante il sorpasso, ogni conducente deve discostarsi dall’utente o dagli utenti della strada sorpassati in modo da lasciare libera una distanza laterale sufficiente.
Allorché le disposizioni del paragrafo 5 a del presente articolo sono applicabili e la densità della circolazione è tale che i veicoli, non soltanto occupano tutta la larghezza della carreggiata riservata al loro senso di circolazione, ma circolano altresì ad una velocità che dipende dalla velocità del veicolo che li precede nella fila:
Nella circolazione in fila descritta ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, è vietato ai conducenti, allorché le corsie sono delimitate sulla carreggiata da segni longitudinali, circolare a cavallo di tali segni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e di altre restrizioni che le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno adottare per quanto concerne il sorpasso alle intersezioni ed ai passaggi a livello, nessun conducente di veicolo deve sorpassare un veicolo diverso da un velocipede a due ruote, un ciclomotore a due ruote o un motociclo a due ruote senza carrozzetta:
ii) nel caso in cui la strada in cui ha luogo il sorpasso gode della precedenza all’intersezione,
iii) nel caso in cui la circolazione è regolata all’intersezione da un agente della circolazione o da segnali luminosi di circolazione;
b)36 immediatamente prima o su dei passaggi a livello non provvisti di barriere o di semibarriere; le Parti contraenti o le loro Parti costitutive potranno, tuttavia, permettere un sorpasso ai passaggi a livello in cui la circolazione stradale è regolata da segnali luminosi di circolazione comportanti un segnale positivo che dà ai veicoli l’autorizzazione a procedere.
Un veicolo non deve sorpassare un altro veicolo che si avvicina ad un passaggio pedonale, delimitato da segni sulla carreggiata o segnalato come tale, o che è fermo immediatamente prima di questo passaggio, se non a velocità sufficientemente ridotta per potersi arrestare immediatamente se un pedone si trova sul passaggio. Nessuna disposizione del presente paragrafo dovrà essere interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive a vietare il sorpasso a partire da una certa distanza da un passaggio pedonale o ad imporre delle prescrizioni più severe al conducente di un veicolo che intende sorpassare un altro veicolo fermo immediatamente prima del passaggio.
Ogni conducente che constati che il conducente che lo segue intende sorpassarlo, deve, salvo nel caso previsto al paragrafo 1-b dell’articolo 16 della presente Convenzione, accostarsi al bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione e non deve accelerare la propria andatura. Allorché l’insufficienza di larghezza, il profilo e lo stato della carreggiata non permettono, tenuto conto della densità della circolazione in senso inverso, di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest’ultimo veicolo deve rallentare e se necessario accostare appena possibile per lasciar passare i veicoli che lo seguono.
11. a) Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono, sulle carreggiate a senso unico e sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi quando almeno due corsie nei centri abitati e tre corsie fuori dei centri abitati sono riservate alla circolazione nello stesso senso e sono delimitate da segni longitudinali sulla carreggiata; i) autorizzare i veicoli che circolano su di una corsia a sorpassare dal lato corrispondente al senso della circolazione, i veicoli che seguono un’altra corsia; ii) rendere non applicabili le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della presente Convenzione; con riserva di emanare delle disposizioni appropriate limitanti la possibilità di cambiare corsia. b) Nel caso previsto dal comma a) del presente paragrafo, il modo di guida previsto sarà considerato non costituente un sorpasso ai sensi della presente Convenzione; tuttavia, le disposizioni del paragrafo 9 del presente articolo restano applicabili.37
Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che, nei centri abitati, allo scopo di facilitare la circolazione dei veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, i conducenti degli altri veicoli, con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 17 della presente Convenzione, rallentino e se necessario, si fermino per consentire che i veicoli di trasporto pubblico effettuino la manovra necessaria per rimettersi in moto alla partenza dalle fermate segnalate come tali. Le disposizioni così emanate dalle Parti contraenti o dalle loro parti costitutive non modificano in alcun modo l’obbligo per i conducenti dei veicoli di trasporto pubblico di adottare, dopo avere annunciato a mezzo degli indicatori di direzione la loro intenzione di rimettersi in moto, le precauzioni necessarie per evitare ogni rischio di incidente.
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Ogni utente della strada deve fare uso di una maggiore prudenza all’avvicinarsi e nell’attraversare i passaggi a livello. In particolare:
.51 3. Se non è possibile usare i marciapiedi o le banchine o in assenza di questi, i pedoni possono circolare sulla carreggiata; quando esiste una pista per velocipedi e quando la densità della circolazione lo consente, essi possono circolare su tale pista per velocipedi, ma senza intralciare il passaggio dei ciclisti e dei ciclomotoristi. 4. Quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, in applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, essi debbono tenersi più vicino possibile al bordo della carreggiata.52 5. Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano quanto segue: quando dei pedoni circolano sulla carreggiata, essi debbono tenersi, salvo nel caso in cui ciò possa compromettere la loro sicurezza, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un velocipede, un ciclomotore o un motociclo debbono sempre tenersi sul lato della carreggiata corrispondente al senso di circolazione e analogamente i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o formanti un corteo. Salvo qualora essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, di notte o con cattiva visibilità, nonché di giorno se la densità della circolazione dei veicoli lo richiede, camminare, per quanto possibile, in fila semplice.53
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Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente può lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola ad eccezione dei casi seguenti:
Fuori dei centri abitati, i veicoli e gli animali fermi o in sosta debbono essere posti, per quanto possibile, fuori della carreggiata. Sia dentro sia fuori i centri urbani, non debbono essere posti sulle piste per velocipedi, né sulle corsie per velocipedi o sulle corsie riservate ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico, sulle piste per cavalli, sui percorsi pedonali, sui marciapiedi o sulle banchine predisposte per la circolazione dei pedoni, salvo nella misura in cui la legislazione nazionale applicabile lo consenta.5758
ii) sulle carreggiate a senso unico, autorizzare la fermata e la sosta sull’altro lato, contemporaneamente o no con la fermata e la sosta sul lato corrispondente al senso della circolazione;
iii) autorizzare la fermata e la sosta al centro della carreggiata entro delle aree particolarmente segnalate.
b)59 Salvo disposizioni contrarie della legislazione nazionale, i veicoli diversi dai velocipedi a due ruote, dai ciclomotori a due ruote oppure dai motocicli a due ruote senza carrozzetta non debbono fermarsi o sostare in doppia fila sulla carreggiata. 1 veicoli fermi o in sosta devono, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette di fare altrimenti, essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata.
ii) sui binari tramviari o ferroviari posti sulla strada, o così vicino a detti binari che la circolazione dei tram o di treni potrebbe trovarsi ostacolata, nonché, con riserva della possibilità per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive di prevedere delle disposizioni contrarie, sui marciapiedi e sulle piste per velocipedi.
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b) La fermata e la sosta di un veicolo sono vietate in ogni luogo in cui esse possano costituire un pericolo, in particolare:
i) sotto i cavalcavia e nelle gallerie, salvo eventualmente in luoghi specialmente indicati;
ii) sulla carreggiata, in prossimità di dossi e nelle curve, quando la visibilità è insufficiente perché il sorpasso del veicolo possa farsi in tutta sicurezza, tenuto conto della velocità dei veicoli sul tratto di strada in questione;
iii) sulla carreggiata in prossimità di un segno longitudinale, quando il capoverso b), ii) del presente paragrafo non si applica ma la larghezza della carreggiata tra il segno ed il veicolo è inferiore a 3 metri (10 piedi) e il segno è tale che il suo attraversamento è vietato ai veicoli che lo abbordano dallo stesso lato;
iv)62 nei luoghi in cui il veicolo in sosta nasconda alla vista degli utenti della strada segnali stradali o segnali luminosi di circolazione;
v)63 su una corsia supplementare appositamente segnalata per i veicoli che procedono lentamente.
c) La sosta di un veicolo sulla carreggiata è vietata:
i)64 in prossimità dei passaggi a livello, delle intersezioni e delle fermate degli autobus, dei filobus o dei veicoli che circolano su rotaie, entro le distanze precisate dalla legislazione nazionale;
ii) davanti ai passi carrabili delle proprietà;
iii) in ogni luogo in cui il veicolo in sosta impedisca l’accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta oppure lo spostamento di tale veicolo;
iv) sulla carreggiata centrale delle strade a tre corsie e, fuori dei centri abitati, sulle carreggiate delle strade indicate come aventi la precedenza da una appropriata segnaletica.
v)65 .
Un conducente non deve lasciare il proprio veicolo o i propri animali senza avere preso tutte le precauzioni opportune per evitare ogni incidente e, nel caso di un autoveicolo, per evitare che esso venga usato senza autorizzazione.
Si raccomanda che le legislazioni nazionali prevedano che ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonché ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, sia segnalato a distanza, a mezzo di un dispositivo appropriato, posto nel luogo più indicato per avvertire sufficientemente in tempo gli altri conducenti che si avvicinano:
Nulla del presente articolo potrà essere interpretato come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive ad introdurre altre disposizioni in materia di sosta o di fermata o ad adottare disposizioni diverse per la sosta e la fermata dei velocipedi e dei ciclomotori.67
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È vietato aprire lo sportello di un veicolo, lasciarlo aperto o scendere dal veicolo senza essersi assicurato che ciò non comporti un pericolo per gli altri utenti della strada.
.70 2. I conducenti che si immettono in un’autostrada debbono cedere il passaggio ai veicoli che vi circolano. Se esiste una corsia di accelerazione essi debbono immettervisi.71 3. Il conducente che lascia l’autostrada deve inoltrarsi sufficientemente in anticipo nella corsia di circolazione corrispondente all’uscita dall’autostrada ed immettersi al più presto sulla corsia di decelerazione, se esiste.
.72 4. Per l’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e nelle quali le proprietà laterali non hanno accesso.73
Nei tunnel dotati di una segnalazione speciale, vigono le seguenti prescrizioni:
.80
L’emissione di suoni a mezzo di avvisatori acustici non deve prolungarsi più del necessario. 2. I conducenti di autoveicoli possono dare gli avvertimenti luminosi definiti al paragrafo 3 dell’articolo 32 della presente Convenzione in luogo degli avvertimenti acustici.81Essi possono anche farlo durante il giorno ai fini indicati al comma b) dei paragrafo 1 del presente articolo, se ciò è più appropriato alle circostanze. 3. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono autorizzare l’uso di avvertimenti luminosi ai fini previsti al paragrafo 1 b del presente articolo anche nei centri abitati.
.83
I passeggeri non devono essere trasportati in numero o in maniera tale da disturbare la guida o da ridurre il campo visivo del conducente.
12bis. I proiettori di manovra possono essere utilizzati unicamente quando il veicolo circola a una velocità inferiore o pari a 10 km (6 miglia) all’ora. 13. L’uso della segnalazione luminosa di pericolo è consentito unicamente per avvertire gli altri utenti della strada di un pericolo specifico: a) quando un veicolo, a causa di un guasto o di un incidente, non può essere immediatamente rimosso e costituisce quindi un ostacolo per gli altri utenti; b) quando è necessario segnalare agli altri utenti un pericolo imminente. 14. Le luci di segnalazione speciali: a) che emettono luce blu e/o rossa possono essere utilizzate unicamente sui veicoli prioritari nel corso di un intervento urgente o in altre circostanze in cui si renda necessario avvertire gli altri utenti della strada della presenza del veicolo; b) che emettono luce arancione possono essere utilizzate soltanto quando i veicoli sono impiegati per lo scopo specifico per il quale sono stati dotati di dette luci o quando la presenza sulla strada di tali veicoli costituisce un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti; c) che emettono luce di un colore diverso possono essere autorizzate dalla legislazione nazionale. 15. In nessun caso un veicolo può essere dotato anteriormente di luci rosse e posteriormente di luci bianche, fatte salve le deroghe previste nel paragrafo 61 dell’allegato 5. Non è consentito modificare un veicolo né dotarlo di luci supplementari suscettibili di contravvenire alla presente disposizione.
2. a) Se circolanti di notte sulla carreggiata:
i) i gruppi di pedoni guidati da un istruttore o costituiti in corteo devono mostrare, dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, almeno una luce bianca o giallo-selettivo anteriormente ed almeno una luce rossa posteriormente, oppure una luce arancione in entrambe le direzioni;
ii) i conducenti di animali da tiro, da soma o da sella, o di bestiame, devono mostrare, dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione, almeno una luce bianca o giallo-selettivo anteriormente ed almeno una luce rossa posteriormente, oppure una luce arancione in entrambe le direzioni. Le luci possono essere emesse da un unico dispositivo.
b) Le luci contemplate al capoverso a) del presente paragrafo non sono obbligatorie nei centri abitati adeguatamente illuminati.
Si considera soddisfatto il requisito della presenza di un conducente in ogni veicolo o complesso di veicoli in movimento quando tale veicolo (o complesso di veicoli) utilizza un sistema di guida autonoma conforme:
Il campo di applicazione del presente articolo è limitato al territorio della Parte contraente nel quale si applicano i regolamenti tecnici nazionali e la legislazione nazionale che regola il funzionamento del veicolo.
Ogni autoveicolo ed ogni rimorchio in circolazione internazionale debbono recare i marchi di identificazione definiti all’allegato 4 della presente Convenzione.
Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà, nelle relazioni tra le Parti contraenti, la Convenzione internazionale relativa alla circolazione automobilistica109e la Convenzione internazionale relativa alla circolazione stradale firmate ambedue a Parigi il 24 aprile 1926, la Convenzione sulla regolazione della circolazione automobilistica interamericana aperta alla firma a Washington il 15 dicembre 1943 e la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.
Dopo un periodo di un anno a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Parte contraente potrà proporre uno o più emendamenti alla Convenzione. Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:
Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse lo accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.
Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti sarà inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.
Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte internazionale di Giustizia affinché questa la dirima.
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come interdizione ad una Parte contraente di adottare le misure, compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.
3. Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente.
4. Ogni modifica di un segno distintivo precedentemente scelto, notificata conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 45 o del paragrafo 3 dell’articolo 46 della presente Convenzione, avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica.
5. Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto e, se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
6. Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo, potrà, in ogni momento, ritirarla con notifica diretta al Segretario generale.
7. Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 5 del presente articolo:
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 49 e 54 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45:
L’originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Vienna l’8 novembre 1968.
1. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli, i rimorchi e i complessi di veicoli le cui masse, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale per i veicoli immatricolati sul loro territorio. Le Parti contraenti sul cui territorio ha luogo una circolazione internazionale di veicoli pesanti si adopereranno per concludere degli accordi regionali che consentano, in circolazione internazionale, l’accesso alle strade della regione, fatta eccezione per le strade minori, ai veicoli o complessi di veicoli le cui masse e dimensioni non superino le cifre fissate da tali accordi.
2. Per l’applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti la larghezza massima autorizzata le sporgenze:
3. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i complessi di veicoli sottoindicati, nella misura in cui la loro legislazione nazionale vieta la circolazione di dati complessi:
4. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio gli autoveicoli ed i rimorchi beneficianti di deroghe in virtù del paragrafo 60 dell’allegato 5 della Convenzione.
5. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul loro territorio i ciclomotori ed i motocicli il cui conducente e, se del caso, il passeggero non siano muniti di un casco di protezione.
6. Le Parti contraenti possono subordinare l’ammissione in circolazione internazionale sul loro territorio di ogni autoveicolo, diverso da un ciclomotore a due ruote senza carrozzetta, alla presenza a bordo dell’autoveicolo di un dispositivo, previsto al paragrafo 56 dell’allegato 5 della Convenzione, e destinato, in caso di arresto sulla carreggiata, a preannunciare il pericolo costituito dal veicolo fermo.
7. Le Parti contraenti possono subordinare l’ammissione in circolazione internazionale, su determinate strade accidentate o in determinate regioni a rilievo accidentato del loro territorio, degli autoveicoli la cui massa massima autorizzata superi 3,500 kg (7700 libbre) al rispetto delle prescrizioni speciali imposte dalla loro legislazione nazionale per l’ammissione su tali strade, o in tali regioni, dei veicoli della stessa massa massima autorizzata da esse immatricolati.
7bis. .110
8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere alla circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori anabbaglianti a fascio asimmetrico quando la regolazione dei fasci di luce non è adatta al senso di circolazione nel loro territorio.
2. Il numero di immatricolazione deve essere composto ed apposto in modo da essere leggibile di giorno con tempo chiaro ad una distanza minima di 40 metri (130 piedi) da un osservatore posto sull’asse del veicolo e con il veicolo fermo; tuttavia le Parti contraenti possono, per i veicoli che esse immatricolano, ridurre tale distanza minima di leggibilità per i motocicli e per delle categorie speciali di autoveicoli sulle quali sarebbe difficile dare ai numeri di immatricolazione delle dimensioni sufficienti perché siano leggibili a 40 metri (130 piedi).
3. Nel caso in cui il numero di immatricolazione è apposto su di una targa, tale targa deve essere piatta e fissata in posizione verticale e perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo. Nel caso in cui il numero è apposto o dipinto sul veicolo, la superficie sulla quale è apposto o dipinto deve essere piana e verticale e deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo.
4. Senza pregiudizio delle disposizioni dell’allegato 5, paragrafo 61, comma g della presente Convenzione, il fondo della targa di immatricolazione sulla quale sono apposti il numero di immatricolazione e, se del caso, il segno distintivo dello Stato di immatricolazione, completato eventualmente da una bandiera o da un emblema alle condizioni stabilite nell’allegato 3, può essere di materiale catarifrangente.
5. Il fondo della parte della targa di immatricolazione in cui è incorporato il segno distintivo deve essere dello stesso materiale utilizzato per il fondo della parte sulla quale è scritto il numero di immatricolazione.
1. Il segno distintivo previsto all’articolo 37 della Convenzione deve essere composto da una a tre lettere in caratteri latini maiuscoli.
2. Quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
ii) 0,175 m e 0,115 m se il segno distintivo reca meno di tre lettere.
3. Quando il segno distintivo è incorporato nella targa di immatricolazione, si applicano le seguenti disposizioni:
4. Le disposizioni pertinenti del paragrafo 3 dell’allegato 2 si applicano al segno distintivo.
1. I marchi di identificazione comprendono:
ii) sul telaio, o, in mancanza di telaio, sulla carrozzeria, il numero di fabbricazione o il numero di serie del costruttore;
iii) sul motore, il numero di fabbricazione del motore quando tale numero viene apposto dal costruttore;
b) per i rimorchi, le indicazioni previste ai precedenti commi i) e ii);
c) per i ciclomotori, l’indicazione della cilindrata ed il marchio «CM».
2. I marchi indicati al paragrafo 1 del presente allegato debbono essere posti in posizioni accessibili ed essere facilmente leggibili, inoltre essi debbono essere tali che sia difficile modificarli o sopprimerli. Le lettere e le cifre comprese nei marchi saranno sia unicamente in caratteri latini o in corsivo detto inglese ed in cifre arabe, sia ripetute in tale maniera.
1. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 2 a) dell’articolo 3 e del paragrafo 1 dell’articolo 39 della presente Convenzione, ogni Parte contraente può, per gli autoveicoli che essa immatricola e per i rimorchi che essa ammette alla circolazione in virtù della propria legislazione nazionale, imporre delle prescrizioni che completino le disposizioni del presente allegato o più rigorose di queste. Tutti i veicoli in circolazione internazionale devono rispondere alle prescrizioni tecniche in vigore nel loro Paese di immatricolazione al momento della loro prima messa su strada.
2. Ai sensi del presente allegato il termine «rimorchio» non si applica che ai rimorchi destinati ad essere trainati da un autoveicolo.
3. Le Parti contraenti che, conformemente all’articolo primo comma n) della Convenzione, hanno dichiarato di voler assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi 400 kg (900 libbre) debbono assoggettare tali veicoli alle prescrizioni imposte dal presente allegato sia per i motocicli, sia per gli altri motoveicoli.
4. Ai fini del presente capitolo:
A.– Frenatura degli autoveicoli diversi dai motocicli
5. Ogni autoveicolo diverso da un motociclo deve essere munito di freni che possano essere azionati facilmente da parte del conducente installato al suo posto di guida. Questi freni dovranno assicurare le tre funzioni di frenatura sottoindicate:
a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola;
b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere un veicolo immobile, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una notevole pendenza ascendente o discendente, le superfici attive dei freni restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica;
c) un freno di soccorso che consenta di rallentare e di arrestare il veicolo, quali che siano le sue condizioni di carico, su di una distanza ragionevole, anche in caso di insufficienza del freno di servizio.
6. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente allegato, i dispositivi che assicurano le tre funzioni di frenatura (freno di servizio, freno di soccorso e freno di stazionamento) possono avere delle parti comuni; la combinazione dei comandi è ammessa solo a condizione che rimangano almeno due comandi distinti.
7. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del veicolo.
8. Il freno di soccorso deve poter agire almeno su una ruota di ciascun lato del piano longitudinale mediano dei veicolo; la stessa disposizione si applica al freno di stazionamento.
9. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.
10. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote. Tuttavia, tale disinnesto è ammesso per alcune delle superfici frenate, a condizione:
a) che esso sia soltanto momentaneo, per esempio durante un cambio dei rapporti di trasmissione;
b) che, nel caso del freno di stazionamento, esso non sia possibile senza l’azione del conducente; e
c) che, nel caso del freno di servizio o del freno di soccorso, l’azione dì frenatura continui a poter essere esercitata con l’efficienza prescritta conformemente al paragrafo 5 del presente allegato.
10bis. L’insieme dei dispositivi di frenatura di un veicolo deve essere concepito e realizzato in modo tale da poter garantire il buon funzionamento del freno di servizio anche dopo un ripetuto e prolungato azionamento.
10ter. L’azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata tra i vari assi del veicolo.
10quater. Se l’azionamento del freno di servizio è parzialmente o completamente assistito da una fonte d’energia diversa da quella muscolare dei conducente, la capacità di frenatura del veicolo su una distanza ragionevole deve essere assicurata anche qualora la fonte d’energia venisse meno.
B.– Frenatura dei rimorchi
11. Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 17-c) del presente allegato, ogni rimorchio diverso da un rimorchio leggero deve essere munito di freni, e precisamente:
a) un freno di servizio che consenta di rallentare il veicolo e di fermarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, quali che siano le sue condizioni di carico e la pendenza ascendente o discendente della strada sulla quale circola;
b) un freno di stazionamento che consenta di mantenere immobile il veicolo, su di una notevole pendenza ascendente o discendente, le superfici attive del freno restando mantenute in posizione di bloccaggio per mezzo di un dispositivo ad azione puramente meccanica.
12. I dispositivi che assicurano le due funzioni di frenatura (servizio e stazionamento) possono avere delle parti comuni.
13. Il freno di servizio deve agire su tutte le ruote del rimorchio. L’azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata tra i vari assi del veicolo.
14. Il freno di servizio deve poter essere azionato mediante il comando della frenatura di servizio del veicolo trattore, tuttavia, se la massa massima autorizzata del rimorchio non supera 3500 kg (7700 libbre), il freno può essere realizzato in modo da non poter essere azionato, durante la marcia, che dal semplice avvicinamento del rimorchio al veicolo trattore (frenatura per inerzia).
15. Il freno di servizio ed il freno di stazionamento debbono agire su delle superfici frenate collegate alle ruote in maniera permanente per mezzo di pezzi sufficientemente robusti.
16. I dispositivi di frenatura debbono essere tali che l’arresto del rimorchio sia assicurato automaticamente in caso di rottura del dispositivo di accoppiamento, durante la marcia. Tuttavia, tale prescrizione non si applica ai rimorchi ad un solo asse o a due assi distanti uno dall’altro meno di un metro (40 pollici) a condizione che la loro massa massima autorizzata non superi 1500 kg (3300 libbre) e, ad eccezione dei semirimorchi, che siano muniti, oltre al dispositivo di accoppiamento, di un collegamento secondario.
C.– Frenatura dei complessi di veicoli
17. Oltre alle disposizioni delle parti A e B del presente capitolo relative ai veicoli isolati (autoveicoli e rimorchi), le sottoindicate disposizioni si applicano ai complessi di tali veicoli:
a) i dispositivi di frenatura montati su ciascuno dei veicoli che compongono il complesso debbono essere compatibili;
b) l’azione del freno di servizio deve essere convenientemente ripartita e sincronizzata fra i vari assi dell’insieme;
c) la massa massima autorizzata di un rimorchio non provvisto di un freno di servizio non deve superare la metà della somma, della massa a vuoto dei veicolo trattore e del peso del conducente.
D.– Frenatura dei motocicli
18. a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura, di cui uno che agisca almeno sulla o sulle ruote posteriori e l’altro almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo è aggiunta una carrozzetta, non è richiesta la frenatura della ruota della carrozzetta. Tali dispositivi devono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, a prescindere dalle condizioni di carico e dalla pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola;
b) al posto dei dispositivi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i motocicli possono essere dotati di un sistema di frenatura che agisca su tutte le ruote, sia composto da due o più circuiti parziali azionati da un comando unico e progettato affinché un guasto a uno di questi circuiti non impedisca il funzionamento degli altri;
c) oltre ai dispositivi previsti alla lettera a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo devono essere provvisti di un freno di stazionamento che soddisfi le condizioni indicate alla lettera b) del paragrafo 5 del presente allegato.
19. Ai fini del presente capitolo, il termine:
20. Principi
20.1 I colori delle luci di cui al presente capitolo devono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date negli strumenti giuridici internazionali applicabili ai veicoli a ruote, agli equipaggiamenti e ai pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote111*.
20.2 Una funzione di illuminazione specifica può essere assicurata da più di una luce.
20.3 Su uno stesso veicolo le luci che hanno la stessa funzione e sono orientate verso la stessa direzione devono essere dello stesso colore.
Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari devono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, salvo sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia devono avere pressappoco la stessa intensità. Le presenti disposizioni non si applicano ai sistemi di fari direzionali anteriori.
20.4 Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purché ciascuna di tali luci e di tali catadiottri sia conforme alle disposizioni applicabili del presente allegato.
21. Proiettori di profondità, proiettori anabbaglianti, sistema di fari direzionali anteriori e superficie luminosa
21.1 Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo con velocità massima per costruzione superiore a 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di un numero pari di proiettori di profondità bianchi o degli elementi pertinenti di un sistema di fari direzionali anteriori.
21.2 Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo con velocità massima per costruzione superiore a 10 km (6 miglia) all’ora deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di due proiettori anabbaglianti bianchi o degli elementi pertinenti di un sistema di fari direzionali anteriori.
21.3 Con riserva della possibilità di esonerare dal presente obbligo, in tutto o in parte, i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta per le Parti contraenti che, conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 della Convenzione, avranno dichiarato di assimilare i ciclomotori ai motocicli:
21.4 I bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di profondità non devono in nessun caso trovarsi più vicini all’estremità della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori anabbaglianti.
22. Luci di posizione anteriori e posteriori
22.1 Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di due luci di posizione anteriori di colore bianco o arancione.
22.2 Ogni rimorchio di lunghezza superiore a 1,60 m deve essere provvisto di due luci di posizione anteriori bianche.
22.3 Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta può essere provvisto, sulla parte anteriore, di una o due luci di posizione anteriori di colore bianco o arancione.
22.4
22.5 Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di una o due luci di posizione posteriori.
23. Luce di targa d’immatricolazione posteriore
Su ogni autoveicolo o rimorchio la targa posteriore o, se del caso, il numero riportato sulla parte posteriore devono essere illuminati mediante una luce di targa d’immatricolazione posteriore.
24. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori e superficie luminosa
24.1 Ogni autoveicolo può essere equipaggiato con uno o due proiettori fendinebbia anteriori di colore bianco o giallo selettivo. I proiettori fendinebbia anteriori devono essere posizionati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto più alto della superficie luminosa dei proiettori anabbaglianti.
24.2 Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, e ogni rimorchio devono essere provvisti, sulla parte posteriore, di uno o due proiettori fendinebbia posteriori di colore rosso; i proiettori fendinebbia posteriori devono potersi accendere solo quando sono accesi i proiettori di profondità, i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori.
24.3 Ogni motociclo può essere provvisto, sulla parte posteriore, di uno o più proiettori fendinebbia posteriori di colore rosso; i proiettori fendinebbia posteriori devono potersi accendere solo quando sono accesi i proiettori di profondità, i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori.
25. Catadiottri
25.1 Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di almeno due catadiottri rossi di forma non triangolare.
25.2 Ogni rimorchio deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di almeno due catadiottri rossi. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.
Tali catadiottri devono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale. Non devono essere poste luci di segnalazione all’interno del triangolo.
25.3 Ogni autoveicolo di lunghezza superiore a 6 m e ogni rimorchio devono essere muniti di uno o più catadiottri laterali di colore arancione. Il catadiottro laterale nella posizione più arretrata può essere rosso se combinato con una luce posteriore rossa.
25.4 Ogni rimorchio deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di due catadiottri bianchi, di forma non triangolare.
25.5 Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di uno o due catadiottri non triangolari di colore rosso; su ciascun lato può essere munito di uno o due catadiottri non triangolari, di colore arancione sulla parte anteriore e di colore arancione oppure rosso sulla parte posteriore.
26. Luci di posizione laterali
Ogni autoveicolo e ogni rimorchio di lunghezza superiore a 6 m (timone di traino compreso) devono essere muniti di luci di posizione laterali di colore arancione. La luce di posizione laterale più arretrata può essere rossa se combinata con una luce posteriore rossa.
27. Marcatore di ingombro
Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, e ogni rimorchio possono essere dotati di marcatori di ingombro bianchi o gialli sui lati e rossi o gialli sulla parte posteriore. Inoltre, ogni rimorchio può essere dotato, sulla parte anteriore, di marcatori di ingombro bianchi.
28. Luci di arresto
28.1 Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo con velocità massima per costruzione superiore a 25 km (15 miglia) all’ora e ogni rimorchio devono essere muniti, sulla parte posteriore, di almeno due luci di arresto rosse. Una luce di arresto supplementare può essere montata sulla parte centrale superiore del veicolo.
28.2 Con riserva della possibilità di esonerare dal presente obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta per le Parti contraenti che conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 della Convenzione avranno dichiarato di assimilare i ciclomotori ai motocicli, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere munito di una o due luci di arresto rosse. Una luce di arresto supplementare può essere montata sulla parte centrale superiore del veicolo.
29. Luci di marcia diurna
29.1 Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, può essere munito di due luci di marcia diurna di colore bianco.
29.2 Ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta può essere munito di una o due luci di marcia diurna di colore bianco.
Nei motocicli che ne sono provvisti, le luci di marcia diurna devono essere automaticamente accese quando il motore è acceso. Nei motocicli sprovvisti di luci di marcia diurna, un proiettore deve essere automaticamente acceso quando il motore è acceso.
30. Indicatori di direzione
Ogni autoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e ogni rimorchio devono essere dotati di indicatori di direzione di colore arancione, in numero pari.
31. Proiettori di retromarcia
31.1 Gli autoveicoli, ad eccezione dei motocicli, e i rimorchi di massa massima autorizzata superiore a 750 kg devono essere muniti, sulla parte posteriore, di uno o due proiettori di retromarcia bianchi. I proiettori di retromarcia non possono essere accesi quando non è attivato il dispositivo di retromarcia.
31.2 Due proiettori di retromarcia bianchi supplementari possono essere montati sui lati di autoveicoli e rimorchi di lunghezza superiore a 6 m.
32. Proiettori di manovra
Ogni veicolo, ad eccezione dei motocicli con o senza carrozzetta, può essere munito, sui lati, di uno o due proiettori di manovra bianchi.
33. Luci di segnalazione speciali
Le luci di segnalazione speciali devono emettere luce lampeggiante, a effetto rotante o intermittente. Il colore della luce emessa deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 32 paragrafo 14 della presente Convenzione.
34. Segnalazione luminosa di pericolo
Ogni autoveicolo e ogni rimorchio devono essere muniti di un dispositivo che consenta di emettere un segnale di pericolo e ogni motociclo può esserne munito.
35. Luci di ingombro
Ogni autoveicolo e ogni rimorchio di larghezza superiore a 1,80 m possono essere dotati di luci di ingombro. Se la larghezza dell’autoveicolo o del rimorchio supera 2,10 m, tali luci sono obbligatorie. Se montate sul veicolo, le luci di ingombro devono essere almeno due ed emettere luce bianca o arancione anteriormente e rossa posteriormente.
36. Luci di sosta
Ogni autoveicolo di lunghezza inferiore o uguale a 6 m e di larghezza inferiore o uguale a 2 m può essere munito di due luci di sosta bianche anteriori e rosse posteriori o di una luce di sosta su ciascun lato emettente luce bianca davanti e luce rossa dietro.
37. Luci d’angolo e funzione d’illuminazione di svolta
37.1 Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, può essere munito di luci d’angolo bianche.
37.2 Ogni autoveicolo può essere dotato della funzione d’illuminazione di svolta, che può essere attivata contemporaneamente ai proiettori anabbaglianti mediante l’accensione di fonti luminose o unità di illuminazione supplementari o ruotando verso l’esterno uno o entrambi i proiettori anabbaglianti.
Nei motocicli a due ruote, le fonti luminose o le unità di illuminazione supplementari utilizzate per illuminare lateralmente la strada in fase di svolta possono essere attivate e disattivate automaticamente soltanto in funzione dell’angolo di rollio.
38. Luci di cortesia
Ogni autoveicolo può essere munito di luci di cortesia di colore bianco.
39. Disposizioni applicabili a più categorie di luci, segnali e dispositivi luminosi
39.1 Nessuna luce diversa dagli indicatori di direzione, dalla segnalazione luminosa di pericolo, dalle luci di arresto utilizzate per indicare un veicolo fermo in situazione di emergenza e dalle luci di segnalazione speciali può emettere luce lampeggiante, a effetto rotante o intermittente. Le luci di posizione laterali possono lampeggiare contemporaneamente agli indicatori di direzione.
39.2 Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione della lettera n) dell’articolo primo della presente Convenzione, devono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti paragrafi 21.1, 21.2, 22.1, 22.4 a), 25.1 e 28.1. Tuttavia, su un veicolo elettrico la cui larghezza non supera 1,30 m e la cui velocità massima per costruzione non supera 40 km (25 miglia) all’ora sono sufficienti un solo proiettore di profondità e un solo proiettore anabbagliante.
39.3 Su ogni autoveicolo, compresi i motocicli, e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o più rimorchi, i collegamenti elettrici devono essere tali da assicurare che i proiettori di profondità, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori possano essere accesi soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori e posteriori, alle luci di ingombro (se del caso), alle luci di posizione laterali (se del caso) e al dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore.
Tuttavia, tale condizione non è imposta per i proiettori di profondità o per i proiettori anabbaglianti quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi di cui all’articolo 32 paragrafo 3 della presente Convenzione.
39.4 Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci e ai dispositivi richiesti per i motocicli a due ruote senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata a un motociclo a due ruote deve essere provvista, nella parte anteriore, di una luce di posizione anteriore di colore bianco o arancione e, nella parte posteriore, di una luce di posizione posteriore e di un catadiottro rossi. I collegamenti elettrici devono essere tali da garantire che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo.
40.–43. Abrogati
Dispositivo di direzione
46. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di direzione robusto che consenta al conducente di cambiare facilmente, rapidamente e con sicurezza la direzione del proprio veicolo.
47. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di uno o più specchi retrovisori; il numero, le dimensioni e la disposizione di tali specchi debbono essere tali da consentire al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo.
Avvisatore acustico
48. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di almeno un avvisatore acustico di potenza sufficiente. Il suono emesso dall’avvisatore deve essere continuo, uniforme e non stridente. 1 veicoli prioritari ed i veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori in servizio pubblico possono avere degli avvisatori acustici supplementari che non sono soggetti a queste esigenze.
Tergicristallo
49. Ogni autoveicolo avente un parabrezza di dimensioni e di forma tali che il conducente possa normalmente vedere la strada verso l’avanti soltanto attraverso gli elementi trasparenti di tale parabrezza deve essere munito di almeno un tergicristallo efficace e robusto, posto in posizione appropriata e il cui funzionamento non richieda l’intervento costante del conducente.
Lavavetro
50. Ogni autoveicolo, soggetto all’obbligo di essere munito di almeno un tergicristallo, deve essere anche munito di un lavavetro.
Parabrezza e vetri
51. Su ogni autoveicolo e su ogni rimorchio:
Dispositivo di retromarcia
52. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida. Tuttavia, tale dispositivo non è obbligatorio sui motocicli e sugli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo se la loro massa massima autorizzata non supera 400 kg (900 libbre).
Silenziatore
53. Ogni motore termico di propulsione di un autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo di scappamento silenziatore efficace.
Pneumatici
54. Le ruote degli autoveicoli e dei loro rimorchi debbono essere munite di pneumatici che garantiscano una buona aderenza anche su strada bagnata. Tuttavia la presente disposizione non potrà impedire alle Parti contraenti di autorizzare l’utilizzazione di dispositivi che diano dei risultati almeno equivalenti a quelli che si ottengono con dei pneumatici.
Indicatore di velocità
55. Ogni autoveicolo capace di superare su strada piana la velocità di 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto di un indicatore di velocità; ogni Parte contraente può, tuttavia, esonerare da tale obbligo determinate categorie di motocicli e di altri veicoli leggeri.
Dispositivo di segnalazione a bordo degli autoveicoli
56. Il dispositivo previsto al paragrafo 5 dell’articolo 23 ed al paragrafo 6 dell’allegato 1 della Convenzione, deve essere:
a) sia un pannello costituito da un triangolo equilatero a bordi rossi ed a fondo vuoto o di colore chiaro; i bordi rossi debbono essere provvisti di una striscia rifrangente; possono inoltre essere provvisti di una parte fluorescente rossa e/o essere illuminati per trasparenza; il pannello deve essere tale da poter essere collocato in posizione verticale stabile;
b) sia un altro dispositivo egualmente efficace prescritto dalla legislazione del Paese in cui il veicolo è immatricolato.
Dispositivo antifurto
57. Ogni autoveicolo deve essere provvisto di un dispositivo antifurto che, a partire dal momento in cui il veicolo è lasciato in sosta, impedisca il funzionamento o blocchi un organo essenziale del veicolo stesso.
Dispositivi di trattenuta
58. Ogni qualvolta sia tecnicamente possibile, tutti i sedili rivolti verso il davanti dei veicoli della categoria B contemplati agli allegati 6 e 7 della presente Convenzione, ad eccezione dei veicoli costruiti o utilizzati per fini particolari e definiti dalla legislazione nazionale, devono essere muniti di una cintura di sicurezza omologata o di un dispositivo omologato di simile efficacia.
Disposizioni generali
59. a) Per quanto possibile, gli organi meccanici e gli equipaggiamenti degli autoveicoli non debbono comportare rischi di incendio o di esplosione; non debbono neppure provocare emissioni eccessive di gas nocivi, di fumi opachi, di odori o di rumori.
b) Per quanto possibile, il dispositivo di accensione ad alta tensione del motore degli autoveicoli non deve dar luogo ad un’eccessiva emissione di parassiti radioelettrici.
c) Ogni autoveicolo deve essere costruito in modo che il campo di visibilità del conducente verso l’avanti, verso destra e verso sinistra, sia sufficiente per consentirgli di guidare con sicurezza.
d) Per quanto possibile, gli autoveicoli ed i rimorchi debbono essere costruiti ed equipaggiati in modo da ridurre, per i loro occupanti e gli altri utenti della strada, il pericolo in caso di incidente. In particolare non debbono esservi, né all’interno né all’esterno, ornamenti o altri oggetti che, presentando degli spigoli e delle sporgenze non indispensabili, possano costituire un pericolo per gli occupanti e per gli altri utenti della strada.
e) I veicoli la cui massa massima autorizzata supera 3,5 t devono essere dotati, nella misura del possibile, di una protezione anti-incastro posteriore e laterale.
60. Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi:
61. Le Parti contraenti possono inoltre concedere deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono essere immessi nella circolazione internazionale:
a) per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale la cui forma esterna non consente il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dispositivi di montaggio facilmente danneggiabili o staccabili;
b) per quanto riguarda i rimorchi per il trasporto di carichi lunghi (tronchi d’albero, tubi ecc.) che, durante la marcia, non sono agganciati al veicolo trattore ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico;
c) autorizzando l’emissione di luce bianca posteriormente e rossa anteriormente per i seguenti dispositivi:
– luci di segnalazione speciali dei veicoli prioritari;
– luci fisse per trasporti eccezionali;
– luci e catadiottri laterali;
– insegna luminosa professionale sul tetto;
d) autorizzando, su qualsiasi lato di un veicolo di forma o dimensioni speciali o adibito a funzioni particolari e in condizioni speciali, strisce alternate catarifrangenti o fluorescenti rosse e catarifrangenti bianche;
e) autorizzando l’emissione posteriormente di luce bianca o colorata riflessa da cifre, lettere o dallo sfondo delle targhe d’immatricolazione posteriori, da segni distintivi o da altri contrassegni distintivi richiesti dalla legislazione nazionale;
f) autorizzando l’installazione di marcatori di ingombro bianchi sulla parte posteriore di autoveicoli e rimorchi.
62. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purché soddisfino alle prescrizioni delle parti I, II e III dell’allegato 6 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale. 62bis. Gli autoveicoli immatricolati per la prima volta ed i rimorchi posti in circolazione sul territorio di una Parte contraente prima dell’entrata in vigore del presente Accordo o due anni dopo tale entrata in vigore non sono soggetti alle disposizioni del presente allegato, purché soddisfino alle prescrizioni dell’allegato 5 della Convenzione del 1968 sulla circolazione stradale o alle altre disposizioni contemplate nel capitolo V del presente allegato.
1. La patente nazionale di guida deve presentarsi sotto forma di documento.
2. La patente può essere su supporto plastico o cartaceo. Il formato su supporto plastico avrà preferibilmente le seguenti dimensioni: 54 x 86 mm. Il colore sarà preferibilmente rosa. I caratteri e la posizione delle categorie sono stabiliti dalla legislazione nazionale con riserva delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7.
3. Sul recto della patente devono figurare il titolo «Patente di guida» nella o nelle lingua/e nazionale/i dello Stato di rilascio come pure il nome e/o il segno distintivo dello Stato che ha rilasciato la patente.
4. Le indicazioni elencate di seguito devono obbligatoriamente figurare sulla patente ai numeri indicati di seguito:
5. Se la legislazione nazionale prescrive altre indicazioni, queste devono essere riportate sulla patente di guida ai numeri indicati di seguito: 4d) Numero di identificazione a fini amministrativi oltre al numero di cui al numero 5 del paragrafo 4; 8. Luogo di residenza abituale del titolare; 10. Data di rilascio per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli; 11. Data di scadenza per ogni categoria (sottocategoria) di veicoli; 13. Informazioni a fini amministrativi in caso di cambiamento dello Stato di residenza abituale; 14. Informazioni a fini amministrativi o altre informazioni relative alla sicurezza della circolazione stradale.
6. Tutte le indicazioni figuranti sulla patente devono essere esclusivamente in caratteri latini. Se vengono utilizzati altri caratteri, le indicazioni devono essere trascritte anche in caratteri latini.
7. Le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 7 dei paragrafi 4 e 5 dovrebbero figurare preferibilmente sullo stesso lato della patente. La posizione delle altre indicazioni (numeri da 8 a 14 dei paragrafi 4 e 5) dovrebbe essere stabilita dalla legislazione nazionale. La legislazione nazionale può inoltre prescrivere un apposito spazio sulla patente destinato a contenere informazioni memorizzate in forma elettronica.
8. La patente di guida può essere rilasciata per le seguenti categorie di veicoli: «A» Motocicli; «B» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 3500 kg; «C» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «D», la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg;o gli autoveicoli della categoria C trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «D» Gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e aventi più di otto posti a sedere, escluso quello del conducente; o gli autoveicoli della categoria D trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «BE» Gli autoveicoli della categoria «B» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg come pure la massa a vuoto dell’autoveicolo; o gli autoveicoli della categoria «B» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg se il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati supera 3500 kg; «CE» Gli autoveicoli della categoria «C» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; «DE» Gli autoveicoli della categoria «D» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.
9. All’interno delle categorie «A», «B», «C», «CE», «D» e «DE» la legislazione nazionale può stabilire le seguenti sottocategorie di veicoli per le quali la patente di guida può essere rilasciata: «A1» I motocicli di cilindrata non superiore a 125 cm3e di potenza non superiore agli 11 kW (motoleggere); «B1» I tricicli e quadricicli a motore; «C1» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «D», la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg senza superare 7500 kg; o gli autoveicoli della sottocategoria C1 trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «D1» Gli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere sia superiore a otto, escluso quello del conducente, ma non superi i sedici posti a sedere, escluso quello del conducente; o gli autoveicoli della sottocategoria D1 trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; «C1E» Gli autoveicoli della sottocategoria «C1» trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 12 000 kg; «D1E» Gli autoveicoli della sottocategoria «D1» trainanti un rimorchio, non adibiti al trasporto di persone, la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 12 000 kg.
10. La legislazione nazionale può introdurre categorie e sottocategorie di veicoli diverse da quelle sopraelencate. Le designazioni di dette categorie e sottocategorie non dovrebbero assomigliare agli altri simboli utilizzati nella Convenzione per le categorie e sottocategorie di veicoli; si dovrebbe inoltre utilizzare un altro tipo di caratteri.
11. Per rappresentare le categorie (sottocategorie) di veicoli per le quali la patente è valida si devono utilizzare i pittogrammi della tabella riportata di seguito.
| Codice della categoria/ Pittogramma | Codice della sottocategoria/ Pittogramma | ||
|---|---|---|---|
| A | A1 | ||
| B | B1 | ||
| C | C1 | ||
| D | D1 | ||
| BE | |||
| CE | C1E | ||
| DE | D1E |
1. La patente è un libretto di formato A6 (148 x 105 mm ‑ 5,82 x 4,13 pollici). La copertina è grigia; le pagine interne sono bianche.
2. Il recto e il verso del primo foglietto della copertina sono conformi rispettivamente alle pagine modello n. 1 e 2 sottoindicate; sono stampate nella lingua nazionale, o almeno in una delle lingue nazionali, dello Stato che rilascia la patente. Le ultime due pagine interne sono due pagine affiancate conformi al modello 3 sotto riportato e sono stampate in francese. Le pagine interne che precedono queste due pagine riproducono in varie lingue, di cui obbligatoriamente l’inglese, lo spagnolo ed il russo, la prima di tali due pagine.
3. Le indicazioni manoscritte o dattilografate apposte sulla patente saranno in caratteri latini o in corsivo detto inglese.
4. Le Parti contraenti che rilasciano o che autorizzano il rilascio delle patenti internazionali di guida il cui foglietto di copertina è stampato in una lingua che non è né l’inglese, né lo spagnolo, né il francese, né il russo comunicheranno al Segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni unite la traduzione in tale lingua del testo del modello n. 3 sottoindicato.
Pagina modello n. 1
(Recto del primo foglietto della copertina)
| 1) | ||
|---|---|---|
| Circolazione automobilistica internazionale | ||
| Patente internazionale di guida | ||
| N. . | ||
| Convenzione sulla circolazione stradale dell’8 novembre 1968 | ||
| Valida fino al2) | ||
| Rilasciata da | ||
| a | ||
| il | ||
| Numero della patente nazionale di guida3) |
1) Nome dello Stato che ha rilasciato la patente e sigla distintiva di tale Paese, definita all’allegato 3. 2) Tre anni al massimo dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della patente nazionale, se quest’ultima scade prima. 3) Firma dell’autorità o dell’associazione che rilascia la patente. 4) Sigillo o timbro dell’autorità o dell’associazione che rilascia la patente.
Pagina modello n. 2
(Retro del primo foglietto della copertina)
| La presente patente non è valida per la circolazione sul territorio 1) | ||
|---|---|---|
| Essa è valida sui territori di ogni altra Parte contraente, a condizione che sia esibita con la patente nazionale di guida. Le categorie di veicoli per la guida dei quali essa è valida sono stabilite alla fine del libretto. | ||
| 2) | ||
| Questa patente cesserà di essere valida sul territorio di un’altra Parte contraente se il relativo titolare vi stabilisce la propria residenza abituale. |
1) Indicare in questo spazio il nome della Parte contraente in cui il titolare ha la propria residenza abituale. 2) Spazio riservato a una lista facoltativa delle Parti contraenti.
Modello 3 (pagina di sinistra)
| INDICAZIONI RELATIVE AL CONDUCENTE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cognome: | 1. | ||||||
| Nome/i o altro/i cognomi (cognomi? ): | 2. | ||||||
| Luogo di nascita:1) | 3. | ||||||
| Data di nascita: | 4. | ||||||
| Luogo di residenza abituale2) | 5. | ||||||
| CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI VEICOLI, CON I CORRISPONDENTI CODICI, PER LE QUALI È VALIDA LA PATENTE | |||||||
| Codice della categoria/ Pittogramma | Codice della sottocategoria/ Pittogramma | ||||||
| A | A1 | ||||||
| B | B1 | ||||||
| C | C1 | ||||||
| D | D1 | ||||||
| BE | |||||||
| CE | C1E | ||||||
| DE | D1E | ||||||
| RESTRIZIONI DI UTILIZZAZIONE3) |
1) Il luogo di nascita può essere sostituito con altre precisazioni stabilite dalla legislazione nazionale.
2) Da compilare se richiesto dalla legislazione nazionale.
3) Per esempio «Obbligo di lenti», «Valido soltanto per la guida del veicolo n. .»,
«Con riserva che il veicolo sia adattato per la guida da parte di una persona cui è stata amputata una gamba»
Modello 3(pagina di destra)
| 1. . . | |||
|---|---|---|---|
| 2. . | |||
| 3. . | |||
| 4. . | |||
| 5. . | |||
| TIMBRO 4) | TIMBRO 4) | ||
| A | A1 | ||
| B | B1 | ||
| C | C1 | ||
| D | D1 | ||
| BE | |||
| CE | C1E | ||
| DE | D1E | Firma del titolare . | |
| ESCLUSIONI: Il titolare è privato del diritto di guidare sul territorio di .5) A. | fino al. il . . 6) | ||
| Il titolare è privato del diritto di guidare sul territorio di .5) A. | fino al. il . . 6) |
4) Sigillo o timbro dell’autorità o dell’associazione che rilascia la patente. Tale sigillo o timbro deve essere apposto accanto alle categorie o sottocategorie di veicoli soltanto se il titolare ha il diritto di guidare i veicoli in questione. 5) Nome dello Stato. 6) Firma e sigillo o timbro dell’autorità che ha annullato la validità della patente sul proprio territorio. Se tutti gli spazi previsti per le esclusioni su questa pagina sono già utilizzati, ogni altra esclusione dovrebbe essere scritta sul retro.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 29 giugno | 2000 A | 29 giugno | 2001 | ||||||||||
| Andorra | 25 settembre | 2024 A | 25 settembre | 2025 | ||||||||||
| Arabia Saudita* | 12 maggio | 2016 A | 12 maggio | 2017 | ||||||||||
| Armenia | 8 febbraio | 2005 A | 8 febbraio | 2006 | ||||||||||
| Austria | 11 agosto | 1981 | 11 agosto | 1982 | ||||||||||
| Azerbaigian | 3 luglio | 2002 A | 3 luglio | 2003 | ||||||||||
| Bahamas | 14 maggio | 1991 A | 14 maggio | 1992 | ||||||||||
| Bahrein | 4 maggio | 1973 A | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Belarus* | 18 giugno | 1974 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Belgio* | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 | ||||||||||
| Benin | 7 luglio | 2022 A | 7 luglio | 2023 | ||||||||||
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 | ||||||||||
| Brasile* | 29 ottobre | 1980 | 29 ottobre | 1981 | ||||||||||
| Bulgaria* | 28 dicembre | 1978 | 28 dicembre | 1979 | ||||||||||
| Capo Verde | 12 giugno | 2018 A | 12 giugno | 2019 | ||||||||||
| Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | ||||||||||
| Centrafricana, Repubblica | 3 febbraio | 1988 A | 3 febbraio | 1989 | ||||||||||
| Congo (Kinshasa)* | 25 luglio | 1977 A | 25 luglio | 1978 | ||||||||||
| Côte d’Ivoire* | 24 luglio | 1985 A | 24 luglio | 1986 | ||||||||||
| Croazia | 23 novembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 | ||||||||||
| Cuba* | 30 settembre | 1977 A | 30 settembre | 1978 | ||||||||||
| Danimarca*a | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 | ||||||||||
| Egitto | 15 dicembre | 2023 A | 15 dicembre | 2024 | ||||||||||
| El Salvador* | 27 agosto | 2024 A | 27 agosto | 2025 | ||||||||||
| Emirati Arabi Uniti | 10 gennaio | 2007 A | 10 gennaio | 2008 | ||||||||||
| Estonia* | 24 agosto | 1992 A | 24 agosto | 1993 | ||||||||||
| Etiopia | 25 agosto | 2021 A | 25 agosto | 2022 | ||||||||||
| Filippine | 27 dicembre | 1973 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Finlandia* | 1 aprile | 1985 | 1 aprile | 1986 | ||||||||||
| Francia | 9 dicembre | 1971 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Territori d’oltre mare | 9 dicembre | 1971 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Georgia | 23 luglio | 1993 A | 23 luglio | 1994 | ||||||||||
| Germania* | 3 agosto | 1978 | 3 agosto | 1979 | ||||||||||
| Grecia | 18 dicembre | 1986 A | 18 dicembre | 1987 | ||||||||||
| Guyana | 31 gennaio | 1973 A | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Honduras* | 3 febbraio | 2020 A | 3 febbraio | 2021 | ||||||||||
| Iran | 21 maggio | 1976 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Iraq | 1° febbraio | 2017 A | 1° febbraio | 2018 | ||||||||||
| Israele* | 11 maggio | 1971 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Italia | 2 ottobre | 1996 | 2 ottobre | 1997 | ||||||||||
| Kazakstan | 4 aprile | 1994 A | 4 aprile | 1995 | ||||||||||
| Kenya | 9 settembre | 2009 A | 9 settembre | 2010 | ||||||||||
| Kirghizistan | 30 agosto | 2006 A | 30 agosto | 2007 | ||||||||||
| Kuwait* | 14 marzo | 1980 A | 14 marzo | 1981 | ||||||||||
| Lettonia | 19 ottobre | 1992 A | 19 ottobre | 1993 | ||||||||||
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 settembre | 2006 | ||||||||||
| Liechtenstein* | 2 marzo | 2020 A | 2 marzo | 2021 | ||||||||||
| Lituania* | 20 novembre | 1991 A | 20 novembre | 1992 | ||||||||||
| Lussemburgo | 25 novembre | 1975 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Macedonia del Nord | 18 agosto | 1993 S | 17 novembre | 1991 | ||||||||||
| Maldive | 9 gennaio | 2023 A | 9 gennaio | 2023 | ||||||||||
| Marocco* | 29 dicembre | 1982 A | 29 dicembre | 1983 | ||||||||||
| Moldova | 26 maggio | 1993 A | 26 maggio | 1994 | ||||||||||
| Monaco* | 6 giugno | 1978 A | 6 giugno | 1979 | ||||||||||
| Mongolia | 19 dicembre | 1997 A | 19 dicembre | 1998 | ||||||||||
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 | ||||||||||
| Myanmar* | 26 giugno | 2019 A | 26 giugno | 2010 | ||||||||||
| Niger | 11 luglio | 1975 A | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Nigeria | 18 ottobre | 2018 A | 18 ottobre | 2019 | ||||||||||
| Norvegia* | 1° aprile | 1985 | 1° aprile | 1986 | ||||||||||
| Oman* | 9 giugno | 2020 A | 9 giugno | 2021 | ||||||||||
| Paesi Bassi*b | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 | ||||||||||
| Pakistan | 19 marzo | 1986 A | 19 marzo | 1987 | ||||||||||
| Palestina | 11 novembre | 2019 A | 11 novembre | 2020 | ||||||||||
| Perù | 6 ottobre | 2006 A | 6 ottobre | 2007 | ||||||||||
| Polonia | 23 agosto | 1984 | 23 agosto | 1985 | ||||||||||
| Portogallo | 30 settembre | 2010 | 30 ottobre | 2011 | ||||||||||
| Qatar* | 6 marzo | 2013 A | 6 marzo | 2014 | ||||||||||
| Regno Unito* | 28 marzo | 2018 | 28 marzo | 2019 | ||||||||||
| Gibilterra* | 26 febbraio | 2019 | 31 marzo | 2019 | ||||||||||
| Guernesey* | 26 febbraio | 2019 | 31 marzo | 2019 | ||||||||||
| Jersey* | 26 febbraio | 2019 | 31 marzo | 2019 | ||||||||||
| Romania* | 9 dicembre | 1980 | 9 dicembre | 1981 | ||||||||||
| Russia* | 7 giugno | 1974 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| San Marino | 20 luglio | 1970 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Seicelle | 11 aprile | 1977 A | 11 aprile | 1978 | ||||||||||
| Senegal | 16 agosto | 1972 A | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 | ||||||||||
| Slovacchia | 1° febbraio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | ||||||||||
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 | ||||||||||
| Sudafrica* | 1° novembre | 1977 A | 1° novembre | 1978 | ||||||||||
| Svezia* | 25 luglio | 1985 | 25 luglio | 1986 | ||||||||||
| Svizzera* | 11 dicembre | 1991 | 11 dicembre | 1992 | ||||||||||
| Tagikistan | 9 marzo | 1994 A | 9 marzo | 1995 | ||||||||||
| Thailandia* | 1omaggio | 2020 | 1omaggio | 2021 | ||||||||||
| Tunisia* | 5 gennaio | 2004 A | 5 gennaio | 2005 | ||||||||||
| Turchia* | 22 gennaio | 2013 A | 22 gennaio | 2014 | ||||||||||
| Turkmenistan | 14 giugno | 1993 A | 14 giugno | 1994 | ||||||||||
| Ucraina* | 12 luglio | 1974 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Uganda | 23 agosto | 2022 A | 23 agosto | 2023 | ||||||||||
| Ungheria* | 16 marzo | 1976 | 21 maggio | 1977 | ||||||||||
| Uruguay* | 8 aprile | 1981 A | 8 aprile | 1982 | ||||||||||
| Uzbekistan | 17 gennaio | 1995 A | 17 gennaio | 1996 | ||||||||||
| Vietnam* | 20 agosto | 2014 A | 20 agosto | 2015 | ||||||||||
| Zimbabwe* | 31 luglio | 1981 A | 31 luglio | 1982 | ||||||||||
| * Riserve e dichiarazioni. (gli * del campo d’applicazione non comprendono le dichiarazioni di tutti gli Stati parte relative al segno distintivo dei veicoli in circolazione internazionale, conformemente all’art. 45 par. 4). Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alle Isole Faeröer, né alla Groenlandia b Per il Regno in Europa. | ||||||||||||||
| Svizzera Riserve.113Ad articolo 18 paragrafo 3La Svizzera applica l’articolo 18 paragrafo 3, conformemente alla versione del numero 15 dell’allegato all’Accordo europeo dei 1° maggio 1971 completante la Convenzione sulla circolazione stradale.DichiarazioniAd articolo 3 paragrafo 3La Svizzera riconosce in circolazione internazionale tutti i certificati di immatricolazione rilasciati dalle Parti contraenti secondo il capitolo III della Convenzione, sempre che tali certificati non escludano l’ammissione dei veicoli sul territorio dello Stato che li ha rilasciati.Ad allegato 1 paragrafo 1Conformemente al testo dell’allegato 1 paragrafo 1, le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere in circolazione internazionale sul. loro territorio unicamente gli autoveicoli, i rimorchi e i complessi di veicoli stranieri i cui pesi, totali o per asse, o le cui dimensioni superino i limiti fissati dalla loro legislazione nazionale. Per tale motivo la Svizzera ritiene non conforme ai principi della territorialità e dell’assenza di discriminazione, previsti dal testo dell’allegato 1, paragrafo 1, l’applicazione di questo paragrafo da una Parte contraente che rifiuti di ammettere in circolazione internazionale gli autoveicoli, i rimorchi e i complessi di veicoli i cui pesi, totali o per asse, o le cui dimensioni non superino i limiti fissati dalla sua legislazione nazionale; in tal caso, la Svizzera si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti utili per difendere i suoi interessi.(art. 45 par. 4) |
| Albania | AL | Monaco | MC |
|---|---|---|---|
| Andorra | AND | Moldova | MD |
| Armenia | AM | Mongolia | MGL |
| Austria | A | Montenegro | MNE |
| Azerbaigian | AZ | Myanmar | MYA |
| Bahrein | BRN | Niger | RN |
| Bielorussia | BY | Norvegia | N |
| Belgio | B | Paesi Bassi | NL |
| Bosnia ed Erzegovina | BIH | Pakistan | PK |
| Brasile | BR | Palestina | PS |
| Bulgaria | BG | Polonia | PL |
| Capo Verde | CV | Regno Unito | UK |
| Ceca, Repubblica | CZ | Gibilterra | GBZ |
| Congo (Kinshasa) | ZRE | Guernesey | GBG |
| Croazia | HR | Jersey | GBJ |
| Costa d’Avorio | CI | Rep. Centrafricana | RCA |
| Danimarca | DK | Romania | RO |
| Egitto | EG | Russia | RUS |
| Estonia | EST | San Marino | RSM |
| Filippine | RP | Seicelle | SY |
| Finlandia | FIN | Senegal | SN |
| Francia (Francia-Territori d’oltre mare) | F | Serbia | SRB |
| Georgia | GE | Slovacchia | SK |
| Germania | D | Slovenia | SLO |
| Grecia | GR | Sudafrica | ZA |
| Guyana | GUY | Svezia | S |
| Iran | IR | Svizzera | CH |
| Israele | IL | Tagikistan | TJ |
| Italia | I | Thailandia | T |
| Kazakistan | KZ | Tunisia | TN |
| Kenya | E.A.K. | Turkmenistan | TM |
| Kirghizistan | KG | Ucraina | UA |
| Kuwait | KWT | Ungheria | H |
| Lettonia | LV | Uruguay | ROU |
| Liechtenstein | FL | Uzbekistan | UZ |
| Lituania | LT | Vietnam | VN |
| Lussemburgo | L | Zimbabwe | ZW |
| Macedonia del Nord | MK | ||
| Marocco | MA |
Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 15 dic. 1978 (RU 1993 400). ↩
Introdotta dagli emendamenti del 14 dic. 2020, in vigore dal 14 lug. 2022 (RU 2022 51). ↩
Introdotta dagli emendamenti del 14 dic. 2020, in vigore dal 14 lug. 2022 (RU 2022 51). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 3). ↩
Per il comma supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 3). ↩
Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo termine giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 3). ↩
Per l’alinea addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 3). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 4). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
RS 0.741.20 ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 5). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 6). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 6). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 7). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 7). ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 7). ↩
I regolamenti dell’ONU all. all’Acc. conchiuso a Ginevra il 20 mar. 1958 concernente l’accettazione di prescrizioni tecniche uniformi per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni (RS 0.741.411 ). I regolamenti tecnici dell’ONU elaborati nel quadro dell’Acc. concluso a Ginevra il 25 giu. 1998 sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore. ↩
Par. introdotto dagli emendamenti del 26 mar. 2014, in vigore dal 23 mar. 2016 (RU 2016 1019). ↩
Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Per il par. integrativo vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 9). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 10). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 10). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 10). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 10). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 11). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 12). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 12). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 13). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 15). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , anness,o n. 15). ↩
Parole stralciate giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 15). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Originario par. d). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 16). ↩
Per il par. addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 16). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 16). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 16). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 16). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 17). ↩
Per i par. supplementari vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 17). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Nuovo testo del per. giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 18). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 18). ↩
Per il testo addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 18). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 18). ↩
Abrogato dagli emendamenti con effetto per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 18). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 18). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 19). ↩
Per il par. addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 19). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 19). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 19). ↩
Abrogato dagli emendamenti del 28 set. 2004, con effetto dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3594). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 9 ago. 2024, entrati in vigore per la Svizzera il 9 feb. 2025 (RU 2025 129). ↩
Introdotto dagli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Originario par. 3. ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 20). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 20). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 21). ↩
Per il par. addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 21). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 22). ↩
Per l’alinea addizionale vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 24). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 26). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 23 mar. 2016 (RU 2016 1019). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Introdotto dagli emendamenti entrati in vigore per la Svizzera il 3 set. 1993 (RU 1993 3402). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Nuovo testo giusta gli emendamenti del 28 set. 2004, in vigore dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Abrogato dagli emendamenti del 28 set. 2004, con effetto dal 28 mar. 2006 (RU 2007 3599). ↩
Per il comma supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 27). ↩
Vedi anche la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 27). ↩
Per il comma supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 27). ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.741.11 ↩
Per il par. supplementare vedi la mod. dell’Acc. del 1° mag. 1971 completante la Conv. (RS 0.741.101 , annesso, n. 27). ↩
*Regolamenti ONU allegati all’Accordo del 20 marzo 1958 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti o regolamenti tecnici ONU adottati nel quadro dell’Accordo del 25 giugno 1998 sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore. ↩
Il luogo di nascita può essere sostituito da altre precisazioni stabilite dalla legislazione nazionale. ↩
Il 12 dicembre 2005, la Svizzera ha notificato al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la sua decisione di ritirare la riserva formulata al momento della ratifica riguardo all’art. 11 para. 1 lett. a. Ritirata con effetto dal 28 mar. 2006 (RU 2006 1881). ↩