0.741.101•Accordo europeo completante la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968
0.741.101Multilateral International Treaty11 dic 1992
Concluso a Ginevra il 1° maggio 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992
(Stato 30 giugno 2023)
Le Parti contraenti,
Parti alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna
l’8 novembre 19682,
nell’intento di stabilire una maggiore uniformità delle norme relative alla circolazione stradale in Europa,
hanno convenuto:
3. Le disposizioni del presente articolo non obbligano le Parti contraenti a prevedere sanzioni penali per qualunque infrazione alle disposizioni dell’Annesso incorporate nelle loro norme di circolazione.
Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà, nei rapporti tra le Parti contraenti, le norme concernenti la circolazione stradale contenute nell’Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950 nonché l’Accordo europeo relativo all’applicazione dell’articolo 23 della Convenzione del 1949 sulla circolazione stradale, relativo alle dimensioni ed ai pesi dei veicoli ammessi a circolare su alcune strade delle Parti contraenti in data 16 settembre 1950.
b) Ogni Parte contraente la quale, durante il termine surriferito di dodici mesi, abbia respinto una proposta di emendamento o domandato la convocazione di una conferenza per esaminarlo, potrà, in ogni tempo dopo la scadenza di detto termine, notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento ed il segretario generale comunicherà tale notifica a tutte le altre Parti contraenti. L’emendamento entrerà in vigore per la Parte contraente che avrà notificato la sua accettazione, sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale avrà ricevuto la notifica. 3. Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse lo accettano o che desiderano che una conferenza sia convocata per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza al fine di esaminare l’emendamento proposto od ogni altra proposta che gli venisse presentata in virtù del paragrafo 4 dei presente articolo. 4. Se una conferenza è convocata in conformità con le norme del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano che siano esaminate da tale Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà tali proposte almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica. Ogni Parte contraente la quale cessi di essere Parte alla Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.
Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonché in ogni momento in cui cesserà di essere in vigore la convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata nel senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i provvedimenti compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite3e limitati alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:
Dopo il 31 dicembre 1972, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra, il primo maggio millenovecentosettantuno, in un solo esemplare, nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente annesso, per «Convenzione» si intende la Convenzione sulla circolazione stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.
2. Il presente annesso contiene unicamente integrazioni e modifiche apportate alle disposizioni corrispondenti della Convenzione.
3. Ad articolo primo della Convenzione(Definizioni)
Alinea c)
Detto alinea andrà letto come segue: «Per «centro abitato» si intende un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificatamente indicate come tali»;
Comma supplementare, da inserire immediatamente dopo il comma c) del presente articolo
Detto comma andrà letto come segue:
Il termine «zona residenziale» indica un’area ideata a tale scopo in cui vigono norme speciali di circolazione e le cui vie di accesso e di uscita sono indicate come tali.
Alinea n)
I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non supera 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli.
Alinea addizionale, da inserire alla fine di detto articolo
Tale alinea sarà redatto come segue: «Sono assimilate ai pedoni le persone che spingono o trainano una carrozzella per bambini, malati o infermi, o ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, nonché le persone che conducono a mano, mentre camminano, un ciclo o un ciclomotore, nonché gli infermi che viaggiano in una sedia a rotelle da essi stessi azionata o che circola ad andatura di passo.»
4. Ad articolo 3 della Convenzione(Obblighi delle Parti contraenti)
Paragrafo 4
Le misure che sono oggetto del presente paragrafo non potranno né modificare la portata dell’articolo 39 della Convenzione, né rendere facoltativa la disposizione in esso contenuta.
5. Ad articolo 6 della Convenzione(Ingiunzioni date dagli agenti preposti alla circolazione)
Paragrafo 3
Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.
6. Ad articolo 7 della Convenzione(Norme generali)
Paragrafo 2
Le disposizioni di detto paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.
Paragrafo supplementare, da inserire alla fine del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Le legislazioni nazionali devono determinare le norme applicabili all’uso delle cinture di sicurezza o di dispositivi analoghi da parte dei bambini come pure al trasporto dei bambini autorizzati ad occupare i sedili anteriori.»
7.Ad articolo 8 della Convenzione(Conducenti)
Paragrafo 2
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Le legislazioni nazionali devono prevedere che gli animali da carico, gli animali da traino o da sella e, salvo eventualmente nelle zone particolarmente segnalate all’entrata, il bestiame isolato o in greggi debbano avere una guida che sia in grado di governare costantemente i propri animali.»
Paragrafo 5
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo in modo tale da potersi conformare in qualsiasi circostanza alle esigenze della prudenza. Egli deve essere informato delle prescrizioni relative alla circolazione stradale e alla sicurezza ed essere consapevole dei fattori che possono influenzare il suo comportamento quali la stanchezza, l’assunzione di medicinali e la guida sotto l’influsso di alcol e di droghe.»
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 5 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Le legislazioni nazionali devono prevedere disposizioni specifiche concernenti la guida in stato di ebrietà e determinare un tasso legale di alcol nel sangue e, all’occorrenza, nell’aria espirata, incompatibile con la guida di un veicolo. Ad ogni modo, nella legislazione nazionale il tasso di alcolemia massima non può superare 0,50 g per litro di alcol puro nel sangue o 0,25 mg per litro nell’aria espirata.»
8.Ad articolo 9 della Convenzione(Greggi)
La norma del presente articolo, che è una raccomandazione nella Convenzione, sarà obbligatoria.
9.Ad articolo 10 della Convenzione(Posizione sulla carreggiata)
Il titolo andrà letto come segue: «Posizione sulla strada.»
Paragrafo integrativo da inserire subito dopo il paragrafo 1 di questo articolo
Detto paragrafo sarà redatto come segue: «a) Ogni conducente deve, salvo casi di forza maggiore, servirsi esclusivamente delle strade, carreggiate o corsie, se esistono, riservate alla circolazione di utenti della sua categoria. b) I ciclomotoristi, i ciclisti ed i conducenti di veicoli senza motore, nel caso che non esistano carreggiate o corsie ad essi riservate possono, se ciò è possibile senza intralcio per gli altri utenti della strada, utilizzare nel senso della circolazione ogni eventuale banchina transitabile.»
10.Ad articolo 11 della Convenzione(Sorpasso e circolazione per file)
Paragrafo 5, alinea b)
Tale disposizione non sarà applicata.
Paragrafo 6, alinea b)
In conseguenza della non-applicazione dell’alinea b) del paragrafo 5 del presente articolo, la disposizione contenuta nell’ultima parte di frase di detto alinea non sarà applicata.
Paragrafo 8, alinea b)
Tale alinea sarà redatto come segue: «Immediatamente prima e su i passaggi a livello non provvisti di barriere o di semi-barriere, salvo che la circolazione vi sia regolata da segnali semaforici del tipo utilizzato alle intersezioni stradali.»
Paragrafo 11
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«a) Negli agglomerati, sulle carreggiate in cui almeno due corsie delimitate da segni longitudinali sono riservate alla circolazione nello stesso senso, le disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 10 della Convezione non sono applicabili. I conducenti di veicoli a motore possono prendere la corsia che meglio si addice alla loro destinazione. Essi devono cambiare corsia soltanto per prepararsi a svoltare a destra o a sinistra, a sorpassare, a fermarsi o a sostare, conformemente alle norme che disciplinano tali manovre.
11.Ad articolo 12 della Convenzione(Incroci)
Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Sulle strade di montagna e sulle strade a forte pendenza aventi analoghe caratteristiche, in cui l’incrocio è impossibile o difficile, il conducente del veicolo che scende deve accostare il proprio veicolo per lasciar passare ogni veicolo che sale, salvo il caso in cui le piazzole che permettono ai veicoli di accostare siano disposte lungo la carreggiata in modo tale che, tenuto conto della velocità e della posizione dei veicoli, il veicolo che sale disponga d’innanzi a sé di una piazzola e che una retromarcia di uno dei veicoli sia necessaria se il veicolo che sale non si accosti su tale piazzola. Nel caso in cui uno dei due veicoli che stanno per incrociare debba fare retromarcia per consentire l’incrocio, i veicoli con rimorchio hanno la priorità sugli altri, gli autocarri pesanti su quelli leggeri, gli autobus sugli autocarri. Se si tratta di veicoli della stessa categoria è il conducente del veicolo che scende che deve fare retromarcia salvo se questa manovra si presenta chiaramente più facile per il conducente del veicolo che sale, in particolare se esso si trova nelle vicinanze di una piazzola.»
12. Ad articolo 13 della Convenzione(Velocità e distanza tra i veicoli)
Paragrafo 1
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Ogni conducente dì veicolo deve, regolando la velocità del proprio veicolo, tenere costantemente conto delle circostanze, in particolare della disposizione dei luoghi, dello stato della strada, dello stato e del carico del proprio veicolo, delle condizioni atmosferiche e dell’intensità della circolazione, in modo da poter fermare il proprio veicolo nei limiti del proprio campo di visibilità verso l’avanti, nonché dinanzi ad ogni ostacolo prevedibile. Deve rallentare e, se necessario, fermarsi ogni volta che le circostanze lo esigano, in particolare quando la visibilità non è buona.»
Paragrafo 6
Tale paragrafo, compresi i suoi alinea a) e b) sarà redatto come segue:
«Fuori dai centri abitati, sulle strade dove una sola corsia è adibita alla circolazione nel senso in questione, allo scopo di agevolare i sorpassi, i conducenti di veicoli soggetti a limitazioni particolari di velocità e di veicoli o di complessi di veicoli la cui lunghezza totale superi 7 m (23 piedi) devono, salvo che non effettuino una manovra di sorpasso o non si apprestino ad effettuarla, mantenere tra i loro veicoli ed i veicoli a motore che li precedono una distanza tale che i veicoli che li sorpassano possano servirsi senza pericolo dello spazio lasciato libero davanti al veicolo. Questa disposizione non è tuttavia applicabile quando la circolazione è molto intensa né quando il sorpasso è vietato.»
13. Ad articolo 14 della Convenzione(Prescrizioni generali per le manovre)
Paragrafo 1
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Ogni conducente che vuole eseguire una manovra, come uscire da una fila di veicoli in sosta o entrarvi, spostarsi a destra o a sinistra sulla carreggiata in particolare per cambiare corsia, svoltare a destra o a sinistra per percorrere un’altra strada o per entrare in una proprietà fiancheggiante la strada, deve cominciare ad eseguire tale manovra soltanto dopo essersi assicurato che può farlo senza rischiare di costituire un pericolo per gli altri utenti della strada che lo seguono, lo precedono o stanno per incrociarlo, tenuto conto della loro posizione, della loro direzione e della loro velocità.»
14. Ad articolo 15 della Convenzione(Prescrizioni particolari relative ai veicoli dei servizi regolari di trasporto pubblico)
La disposizione di questo articolo, che è una raccomandazione nella Convenzione, sarà obbligatoria.
15.Ad articolo 18 della Convenzione(Intersezioni ed obbligo di cedere il passaggio)
Paragrafo 3
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Ogni conducente che si immetta da una proprietà fiancheggiante la strada su di una strada, è tenuto a cedere il passaggio agli utenti che circolano su detta strada.»
Paragrafo 4, alinea b)
Tale alinea sarà redatto come segue:
«Negli Stati in cui il senso di circolazione è a sinistra, la precedenza alle intersezioni è regolata da un segnale stradale o da una segnalazione orizzontale.»
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 7 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Nessuna disposizione del presente articolo sarà interpretata come un impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive all’estensione della precedenza menzionata nel paragrafo 2 del presente articolo a tutti gli utenti della strada.»
16.Ad articolo 20 della Convenzione(Prescrizioni applicabili ai pedoni)
Paragrafo 1
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«I pedoni devono per quanto possibile evitare dì utilizzare la carreggiata, ma se la utilizzano, essi debbono farlo con prudenza e non debbono senza necessità disturbare o intralciare la circolazione.»
Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 2 del presente articolo
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 di detto articolo della Convenzione, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole, possono in tutti i casi circolare sulla carreggiata.»
Paragrafo 4
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Quando i pedoni circolano sulla carreggiata in applicazione del paragrafo 2, del paragrafo addizionale da leggere immediatamente dopo questo paragrafo 2, e del paragrafo 3 del presente articolo, essi debbono tenersi il più possibile accostati al bordo della carreggiata.»
Paragrafo 5
Tale paragrafo sarà letto come segue: «a) Al di fuori dei centri abitati, quando i pedoni circolano sulla carreggiata, essi devono tenersi, salvo che ciò non metta a repentaglio la loro sicurezza e salvo circostanze particolari, sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. Tuttavia, le persone che spingono a mano un ciclo, un ciclomotore o un motociclo, gli infermi che viaggiano in una sedia scorrevole ed i gruppi di pedoni accompagnati da una guida o che formano un corteo, debbono tenersi sul lato della carreggiata che corrisponde al senso della circolazione. Salvo che essi formino un corteo, i pedoni che circolano sulla carreggiata debbono, se possibile, camminare in fila semplice se la sicurezza della circolazione lo esige, in particolare in caso di cattiva visibilità o della forte densità della circolazione dei veicoli.» b) Le disposizioni dell’alinea a) del presente paragrafo possono essere rese applicabili nei centri abitati.
Paragrafo 6, alinea c)
Tale alinea sarà redatto come segue:
«Per attraversare al di fuori di un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segnaletica sulla carreggiata, i pedoni non debbono immettersi sulla carreggiata prima di essersi assicurati che possono farlo senza intralciare
la circolazione dei veicoli; i pedoni debbono attraversare la carreggiata perpendicolarmente al suo asse.»
17.Ad articolo 21 della Convenzione(Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni)
Paragrafo 3
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7 e del paragrafo 1 dell’articolo 13 della presente Convenzione, allorché non esiste sulla carreggiata un passaggio pedonale segnalato come tale o delimitato da segni sulla carreggiata i conducenti che svoltano per immettersi in un’altra strada devono farlo lasciando passare, sino a fermarsi a tale scopo, i pedoni che si sono inoltrati nella carreggiata. Essi devono anche prestare particolare attenzione ai pedoni che attraversano la carreggiata prima di salire su un veicolo di trasporto pubblico o dopo esserne scesi.»
Paragrafi supplementari, da inserire alla fine del presente articolo
Detti paragrafi andranno letti come segue: «– Se sulle strade riservate ai pedoni la circolazione di alcuni veicoli è autorizzata a determinate condizioni, la legislazione nazionale può disciplinare le modalità di coabitazione in modo da evitare qualsiasi conflitto fra i vari utenti e fissare una velocità massima tale da permettere ai conducenti di fermarsi per tempo evitando così di mettere in pericolo i pedoni. – Nessun conducente deve inoltrarsi in un passaggio pedonale prima di essersi assicurato che può farlo senza essere obbligato a fermarsi. – I conducenti che da una proprietà confinante si immettono in una strada o che lasciano la strada per inoltrarsi in una proprietà confinante sono obbligati a cedere il passaggio ai pedoni.»
18.Ad articolo 23 della Convenzione(Fermata e sosta)
Paragrafo 2, alinea b)
«I veicoli diversi dai cicli a due ruote, dai ciclomotori a due ruote o dai motocicli a due ruote senza sidecar non debbono sostare in doppia fila sulla carreggiata. I veicoli fermi o in sosta, con riserva dei casi in cui la disposizione dei luoghi permette diversamente, devono essere disposti parallelamente al bordo della carreggiata.»
Paragrafo 3, alinea a)
Tale alinea sarà redatto come segue:
«La fermata e la sosta di un veicolo sono vietati sulla carreggiata: i) a meno di 5 m dagli attraversamenti pedonali e dai passaggi ciclabili, sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi ciclabili e sui passaggi a livello; ii) sui binari tramviari o ferroviari che si trovino sulla carreggiata, od in vicinanza di detti binari, ove questa fermata o sosta dovesse ostacolare la circolazione dei trams e dei treni;
Testo addizionale, da inserire immediatamente dopo il punto ii) di questo alinea
Questo testo sarà redatto come segue:
«Presso le intersezioni, a meno di 5 metri (16,5 piedi) dal prolungamento del filo più vicino della carreggiata trasversale, come pure entro le intersezioni stesse, salvo indicazioni contrarie date a mezzo della segnaletica.»
Paragrafo 3, alinea c i)
Tale disposizione sarà redatta come segue:
«In prossimità dei passaggi a livello, per la distanza che sarà stabilita dalla legislazione nazionale ed a meno di m 15 (50 piedi) da una parte e dall’altra delle fermate di autobus, filobus e trams, salvo che la legislazione nazionale non preveda distanze minori.»
Paragrafo 5
Questo paragrafo sarà redatto come segue:
«Ogni veicolo a motore diverso da un ciclomotore a due ruote o da un motociclo a due ruote senza carrozzetta, nonché ogni rimorchio, agganciato o no, fermo sulla carreggiata fuori di un centro abitato, deve essere presegnalato agli altri conducenti che sopraggiungono in guisa che questi siano avvertiti in anticipo della presenza del veicolo fermo:
Paragrafo supplementare, da inserire alla fine del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue: «a) Le legislazioni nazionali possono autorizzare le persone che hanno una mobilità limitata a parcheggiare il proprio veicolo sulle corsie pubbliche in cui la sosta è vietata o oltre il tempo specificato nei luoghi in cui la durata della sosta è limitata. b) Gli Stati possono rilasciare agli handicappati che hanno una mobilità limitata un documento che sia provvisto almeno del simbolo internazionale degli handicappati e del nome del titolare. Tale documento sarà esibito, a seconda delle necessità, se l’handicappato fa uso delle agevolazioni di cui al comma a) succitato. Le Parti contraenti riconosceranno la validità di tali documenti rilasciati da altre Parti contraenti e autorizzeranno i titolari di questi documenti ad utilizzare le agevolazioni di cui al comma a) succitato.»
19.Ad articolo 25 della Convenzione(Autostrade e strade affini)
Paragrafo 1
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Sulle autostrade, nonché sulle strade di raccordo delle autostrade segnalate come autostrade:
ii) di fare conversione a U, o retromarcia o invadere lo spartitraffico di terreno centrale, compresi i raccordi trasversali colleganti le due carreggiate tra di loro.»
c) Sono vietati i cortei, le manifestazioni, i raduni e le sfilate a scopo pubblicitario, le gare sportive nonché le prove tecniche di prototipi di telai e di veicoli a motore, fatte salve eventuali disposizioni previste dalla legislazione nazionale.»
Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1 di questo articolo
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Quando un’autostrada comporta 3 o più corsie per ogni senso di circolazione è vietato ai conducenti di veicoli da trasporto merci di peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (7700 libbre), o di complessi di veicoli lunghi più di 7 metri, di accedere ad altre corsie all’infuori della prima e della seconda a partire dal bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione.»
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 3 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Salvo deroga eccezionale prevista dalla legislazione nazionale, l’accesso alle autostrade è vietato ai veicoli rimorchiati mediante un dispositivo di fortuna. I veicoli rimasti in panne su un’autostrada e rimorchiati mediante un dispositivo di fortuna devono lasciare l’autostrada alla prima uscita. Per dispositivo di fortuna si intendono in particolare le funi, i cavi, ecc.»
Paragrafo 4
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«Per l’applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo, sono assimilate alle autostrade le altre strade riservate alla circolazione automobilistica debitamente segnalate come tali e che non danno accesso alle proprietà confinanti.»
20.Ad articolo 27 della Convenzione(Prescrizioni particolari applicabili ai ciclisti, ai ciclomotoristi, ed ai motociclisti)
Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
È vietato ai ciclisti circolare senza tenere il manubrio con almeno una mano, farsi trainare da un altro veicolo, o trasportare, trainare o spingere oggetti che disturbino la guida o che siano pericolosi per gli altri utenti della strada. Le stesse disposizioni si applicano ai ciclomotoristi e ai motociclisti ma, in più, questi debbono tenere il manubrio con le due mani, salvo eventualmente per dare una segnalazione prescritta conformemente alla Convenzione.»
Paragrafo 4
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
« I ciclomotoristi possono essere autorizzati a circolare sulle corsie per velocipedi o sulle piste per velocipedi e, all’occorrenza, può anche esser loro vietato di circolare sulla restante carreggiata. La legislazione nazionale deve precisare in quali circostanze altri utenti della strada possono utilizzare la corsia per velocipedi o la pista per velocipedi o attraversarle, in maniera tale che la sicurezza dei ciclisti sia sempre garantita.»
Paragrafo supplementare, da inserire alla fine del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«I conducenti e i passeggeri di motoveicoli e di ciclomotori devono portare il casco di protezione omologato, salvo eccezioni previste dalla legislazione nazionale.»
20bis. Articoli supplementari, da inserire immediatamente dopo l’articolo 27 della Convenzione
Detti articoli andranno letti come segue:
«Articolo 27 bis Norme speciali applicabili nelle zone residenziali segnalate come taliIn una zona residenziale segnalata come tale:
Articolo 27 ter Zone pedonaliLe legislazioni nazionali possono prevedere zone pedonali che comprendono una o più strade riservate alla circolazione pedonale e precisare le condizioni di ammissione eccezionale dei veicoli.
Articolo 27 quater Norma speciale applicabile alle persone che lavorano sulla carreggiata o sul bordo della stradaLe persone che effettuano lavori di costruzione o di manutenzione sulle strade devono indossare indumenti fluorescenti e rinfrangenti che le rendano visibili di giorno e di notte.»21.Ad articolo 29 della Convenzione(Veicoli su rotaie)Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Norme speciali diverse da quelle indicate al Capitolo Il della Convenzione potranno essere adottate per la circolazione su strada dei veicoli su rotaie. Tuttavia, tali norme non potranno essere contrarie alle disposizioni del paragrafo 7 dell’articolo 18 della Convenzione.»
Paragrafo addizionale, da inserire alla fine del presente articolo
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«Il sorpasso dei veicoli su rotaie, in movimento o in sosta, che circolano sulla carreggiata, si esegue dalla parte corrispondente al senso di circolazione. Se l’incrocio ed il sorpasso non possono effettuarsi da questa parte, a causa dell’esiguità di spazio, tali manovre possono effettuarsi dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione, a condizione di non intralciare né mettere in pericolo gli utenti circolanti in senso inverso. Sulle carreggiate a senso unico il sorpasso si può effettuare dalla parte opposta a quella del senso di circolazione, quando le esigenze della circolazione lo giustificano.»22.Ad articolo 30 della Convenzione(Carico dei veicoli)Paragrafo 4
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«I carichi sporgenti dal veicolo verso l’avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischino di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; fra il tramonto e l’alba, come pure negli altri momenti in cui la visibilità è insufficiente, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca e un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa e un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore e i loro rimorchi:
Alinea addizionale, da inserire alla fine di questo paragrafo
Tale alinea sarà redatto come segue:
«Se l’incidente ha provocato solo danni materiali e se una delle parti lese non è presente, le persone implicate nell’incidente debbono, per quanto possibile, fornire sul posto le proprie generalità ed indirizzo ed in ogni caso fornire al più presto queste informazioni alla parte lesa tramite la via più diretta o altrimenti per il tramite della polizia.»25. .26.Ad articolo 34 della Convenzione(Deroghe)Paragrafo 2
Tale paragrafo sarà redatto come segue:
«I conducenti di veicoli prioritari, quando la loro circolazione è indicata dagli speciali dispositivi di segnalazione del veicolo e con riserva di non mettere in pericolo gli altri utenti della strada, non sono tenuti ad osservare in tutto o in parte le norme del Capitolo Il della Convenzione, comprese le modifiche apportatevi dal presente Accordo, eccettuate quelle del paragrafo 2 del suo Articolo 6. I conducenti di questi veicoli possono azionare tali dispositivi speciali di segnalazione solo nei casi giustificati dall’urgenza della loro missione.»
| 27.Ad articolo 44 della Convenzione | (Condizioni per l’ammissione dei velocipedi e dei ciclomotori alla circolazione internazionale) |
|---|
Paragrafo 1
Comma supplementare, da inserire alla fine del presente paragrafo
Detto comma andrà letto come segue:
«Sui lati, essere muniti di catadiottri arancioni fissati ai raggi delle ruote o di dispositivi rinfrangenti che formano un cerchio continuo.»
Paragrafo 2, comma d)
Detto comma andrà letto come segue: «d) essere muniti di un catadiottro rosso verso il dietro, di un dispositivo emettente una luce bianca o giallo-selettivo verso l’avanti e di un dispositivo emettente una luce rossa verso il dietro;»
Comma supplementare, da inserire alla fine del paragrafo 2
Detto comma andrà letto come segue:
«essere muniti di una segnaletica laterale costituita da catadiottri arancioni o da dispositivi rinfrangenti che formino un cerchio continuo.»
| 28.Ad Allegato 1 della Convenzione | (Deroghe all’obbligo di ammettere in circolazione internazionale gli autoveicoli ed i rimorchi) |
|---|
Paragrafo supplementare, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 7 del presente articolo
Detto paragrafo andrà letto come segue:
«7bis. Le Parti contraenti possono subordinare l’ammissione in circolazione internazionale, sui loro territori, degli autoveicoli la cui massa massima autorizzata supera 3500 kg alla presenza a bordo di catene per la neve o di altri dispositivi ugualmente efficaci per la guida d’inverno.»
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 27 ottobre | 2005 A | 27 ottobre | 2006 |
| Austria* | 11 agosto | 1981 | 11 agosto | 1982 |
| Belarus* | 17 dicembre | 1974 A | 7 giugno | 1979 |
| Belgio | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
| Bosnia e Erzegovina | 1° settembre | 1993 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria* | 28 dicembre | 1978 A | 28 dicembre | 1979 |
| Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Croazia | 23 novembre | 1992 S | 8 ottobre | 1991 |
| Danimarca* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
| Estonia* | 14 marzo | 2003 A | 14 marzo | 2004 |
| Finlandia* | 1° aprile | 1985 | 1° aprile | 1986 |
| Francia* | 16 gennaio | 1974 | 7 giugno | 1979 |
| Germania* | 3 agosto | 1978 | 3 agosto | 1979 |
| Grecia | 18 dicembre | 1986 A | 18 dicembre | 1987 |
| Italia | 2 ottobre | 1996 A | 2 ottobre | 1997 |
| Kazakistan | 21 aprile | 2011 A | 21 aprile | 2012 |
| Lettonia | 7 dicembre | 2001 A | 7 dicembre | 2002 |
| Liechtenstein* | 2 marzo | 2020 A | 2 marzo | 2021 |
| Lituania | 31 gennaio | 1992 A | 31 gennaio | 1993 |
| Lussemburgo | 25 novembre | 1975 | 7 giugno | 1979 |
| Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Moldova* | 25 aprile | 2007 A | 25 aprile | 2008 |
| Monaco | 6 giugno | 1978 A | 7 giugno | 1979 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Paesi Bassi*a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
| Polonia | 23 agosto | 1984 A | 23 agosto | 1985 |
| Romania* | 9 dicembre | 1980 | 9 dicembre | 1981 |
| Russia* | 27 settembre | 1974 A | 7 giugno | 1979 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 6 luglio | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
| Svezia* | 25 luglio | 1985 | 25 luglio | 1986 |
| Svizzera | 11 dicembre | 1991 | 11 dicembre | 1992 |
| Turchia | 22 gennaio | 2013 A | 22 gennaio | 2014 |
| Turkmenistan | 31 agosto | 2020 A | 31 agosto | 2021 |
| Ucraina* | 30 dicembre | 1974 A | 7 giugno | 1979 |
| Ungheria* | 16 marzo | 1976 | 7 giugno | 1979 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Per il Regno in Europa. |
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