0.741.16•Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore
0.741.16Multilateral International Treaty28 apr 1983
Conchiusa a Bruxelles il 3 giugno 1976
Approvata dall’Assemblea federale l’8 marzo 19782
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 10 maggio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 aprile 1983
(Stato 27 settembre 2010)
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,
visto il considerevole numero d’infortuni della circolazione e la gravità delle conseguenze;
ritenendo essere di grande importanza per la sicurezza della circolazione il fatto di combattere le infrazioni stradali mediante mezzi adeguati;
ritenendo che accanto agli altri provvedimenti di carattere preventivo o repressivo, la decadenza del diritto dì condurre costituisce a tal fine un mezzo efficace;
ritenendo che l’aumento della circolazione internazionale giustifica un’intensificazione degli sforzi intesi ad armonizzare le legislazioni nazionali e a garantire alle decisioni pronuncianti la decadenza dei diritto di condurre effetti fuori dello Stato che l’ha ordinata;
considerando che tale cooperazione è già stata preconizzata nella risoluzione (71) 28 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa concernente la decadenza del diritto dì condurre un veicolo a motore;
considerando che il Consiglio d’Europa si prefigge la realizzazione di una più stretta unione fra i propri Membri,
hanno convenuto quanto segue:
Giusta la presente Convenzione:
La Parte contraente che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre come anche quella sul cui territorio l’autore dell’infrazione risiede abitualmente.
La Parte contraente che è stata avvisata di siffatta decisione può pronunciare nel quadro della propria legislazione la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare ove i fatti e le circostanze motivanti l’intervento dell’altra Parte contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.
Ove ne fosse richiesta, la Parte contraente cui è fatta notificazione deve comunicare il seguito che le ha dato.
La presente Convenzione non limita il diritto delle Parti contraenti di applicare i provvedimenti previsti dalle proprie legislazioni.
(1). Le Parti contraenti comunicano, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, quali sono le autorità autorizzate a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste all’articolo 2 come anche qualsiasi altra comunicazione che possa risultare dall’applicazione della presente Convenzione. (2). Le notificazioni devono essere accompagnate da una copia certificata conforme della decisione che pronuncia la decadenza, nonché da un esposto dei fatti. (3). Ove la Parte contraente cui è fatta notificazione ritenga insufficienti le informazioni fornite al fine di consentire l’applicazione della presente Convenzione, essa chiede il necessario complemento d’informazione ed eventualmente comunicazione di una copia conforme dell’incarto della procedura.
Le Parti contraenti estendono le proprie norme d’assistenza internazionale in materia penale ai provvedimenti necessari all’applicazione della presente Convenzione.
(1). Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non può essere chiesta la traduzione delle notificazioni e degli atti allegati. (2). Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, riservarsi, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, la facoltà d’esigere che le notificazioni e gli atti allegati gli siano indirizzati accompagnati sia da una traduzione nella propria lingua sia da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa o in una di queste che indicherà. Le altre Parti contraenti possono applicare la norma della reciprocità.
I documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da qualsiasi formalità di legalizzazione.
Le parti contraenti rinunciano entrambe a reclamare il rimborso delle spese risultanti dall’applicazione della presente Convenzione.
(1). La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa è ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa. (2). La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il terzo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione. (3). Essa entra in vigore, per tutti gli Stati firmatari che la ratificano, l’accettano o l’approvano ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.
(1). Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. (2). L’adesione avviene mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che prende effetto tre mesi dopo la data del deposito.
(1). Qualsiasi Stato può, nel momento della firma o nel momento del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, designare il o i territori cui si applica la presente Convenzione. (2). Qualsiasi Stato può, nel momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione o in qualsiasi altro momento successivo estendere l’applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi territorio designato nella dichiarazione e di cui esso garantisce i rapporti internazionali. (3). Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata per quanto concerne i territori designati nella dichiarazione, mediante notificazione rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La revoca prende effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa.
(1). Ove due o più Parti contraenti allestiscono o hanno allestito i propri rapporti sul fondamento di una legislazione uniforme o di un regime speciale di reciprocità che imponga loro obblighi più estesi, hanno la facoltà di disciplinare i reciproci rapporti nella materia fondandosi esclusivamente su tali sistemi. (2). Le Parti che, giusta il paragrafo precedente, escludono nei rapporti reciproci l’applicazione della Convenzione, ne fanno notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
(1). Qualsiasi Parte contraente può, per quanto la concerne, disdire la presente Convenzione facendone notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa. (2). La disdetta prende effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a qualsiasi Stato che ha aderito alla presente Convenzione:
La presente Convenzione e le dichiarazioni e notificazioni che essa autorizza non si applicano alle infrazioni stradali commesse prima dell’entrata in vigore fra le Parti contraenti interessate.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1976, nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo parimente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunica copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.(Seguono le firme)
(1) Omicidio involontario o lesioni involontarie provocati nel campo della circolazione stradale.
(2) «Delitto di fuga», ovverosia violazione degli obblighi incombenti al conducente di veicoli in seguito a un infortunio della circolazione.
(3) Condotta di un veicolo da parte di una persona
(4) Condotta di un veicolo a motore non coperto da assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi impiegando il veicolo.
(5) Rifiuto di osservare le ingiunzioni di un agente delle autorità, concernenti la circolazione stradale.
(6) Inosservanza delle regole concernenti:
(7) Mancanza di abilitazione legale del conducente.
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaigian* | 26 giugno | 2000 A | 27 settembre | 2000 | |
| Bosnia e Erzegovina | 29 dicembre | 1994 A | 30 marzo | 1995 | |
| Croazia | 14 settembre | 1994 A | 15 dicembre | 1994 | |
| Grecia* | 8 aprile | 1981 | 28 aprile | 1983 | |
| Italia* | 24 maggio | 1985 | 25 agosto | 1985 | |
| Liechtenstein* | 27 gennaio | 1983 | 28 aprile | 1983 | |
| Macedonia | 30 marzo | 1994 A | 1° luglio | 1994 | |
| Montenegro | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 | |
| Romania* | 10 settembre | 1997 | 11 dicembre | 1997 | |
| Serbia | 28 febbraio | 2001 A | 29 maggio | 2001 | |
| Slovenia | 20 ottobre | 1992 A | 21 gennaio | 1993 | |
| Svizzera* | 10 maggio | 1978 | 28 aprile | 1983 | |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. | ||||
| Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione della dichiarazione della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=088&CM=7&DF=30/09/2010&CL=ENG&VL=1 od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. |
Svizzera
Conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione, il Governo svizzero ha dichiarato che l’autorità seguente è autorizzata a trasmettere e a ricevere le notificazioni previste nell’articolo 2, come anche qualsiasi altra comunicazione che possa risultare dall’applicazione della presente Convenzione: Ufficio federale di polizia Sezione delle licenze, della responsabilità civile e delle questioni penali Dipartimento federale di Giustizia e Polizia CH-3003 Berna
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