0.741.20•Convenzione sulla segnaletica stradale
0.741.20Multilateral International Treaty11 dic 1992
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}Conclusa a Vienna l’8 novembre 1968
Approvata dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
(Stato 4 ottobre 2024)
Le Parti contraenti,
riconoscendo che l’uniformità internazionale dei segnali e dei simboli stradali e della segnaletica orizzontale è necessaria per facilitare la circolazione stradale internazionale e per accrescere la sicurezza sulla strada,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, i termini sottoindicati avranno il significato che è loro attribuito nel presente articolo:
ii) non incrocia a livello né strade, né linee ferroviarie o tranviarie, né attraversamenti pedonali;
iii) è segnalata in modo particolare come autostrada;
i) un veicolo è detto:
i) «fermo», allorché è immobilizzato per il tempo necessario per far salire o scendere delle persone o caricare o scaricare delle cose;
ii) «in sosta» allorché è immobilizzato per un motivo diverso dalla necessità di evitare una collisione con un altro utente della strada o di un ostacolo o di obbedire alle prescrizioni delle norme sulla circolazione e allorché la sua immobilizzazione non si limiti al tempo necessario per prendere o depositare delle persone o delle cose.
Le Parti contraenti potranno, tuttavia, considerare come «fermi» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto ii) sopraindicato se la durata dell’immobilizzazione non supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale e potranno considerare come «in sosta» i veicoli immobilizzati nelle condizioni previste al punto i) sopraindicato se la durata dell’immobilizzazione supera il limite di tempo fissato dalla legislazione nazionale;
j) il termine «velocipede» indica ogni veicolo che ha almeno due ruote e che è mosso esclusivamente dall’energia muscolare delle persone che si trovano su tale veicolo, in particolare a mezzo di pedali o di manovelle;
k) il termine «ciclomotore» indica ogni veicolo a due o tre ruote provvisto di un motore termico di propulsione avente cilindrata non superiore a 50 cm3(3,05 pollici cubici) ed il cui limite di velocità, per costruzione, non superi i 50 km (30 miglia) orari. Le Parti contraenti possono, tuttavia, non considerare come ciclomotori, nei confronti della propria legislazione nazionale, i veicoli che non hanno le caratteristiche dei velocipedi per quanto riguarda le loro possibilità di impiego, in particolare la caratteristica di poter essere azionati a mezzo di pedali, o la cui velocità massima, per costruzione, la massa4oppure alcune caratteristiche del motore superino certi limiti prescritti. Nulla nella presente definizione potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti di assimilare completamente i ciclomotori ai velocipedi per l’applicazione delle prescrizioni della loro legislazione nazionale sulla circolazione stradale;
l) il termine «motociclo» indica ogni veicolo a due ruote, con o senza carrozzetta, provvisto di un motore di propulsione. Le Parti contraenti possono, nella propria legislazione nazionale, assimilare ai motocicli i veicoli a tre ruote la cui massa a vuoto non superi i 400 kg (900 libbre). Il termine «motociclo» non comprende i ciclomotori: tuttavia, le Parti contraenti possono, a condizione di fare una dichiarazione a tal fine, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 46 della presente Convenzione, assimilare i ciclomotori ai motocicli per l’applicazione della Convenzione;
m) il termine «veicolo a motore» indica ogni veicolo provvisto di un motore di propulsione che circoli su strada con mezzi propri ad eccezione dei ciclomotori sul territorio delle Parti contraenti che non li hanno assimilati ai motocicli e ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie;
n) il termine «autoveicolo» indica i veicoli a motore destinati normalmente al trasporto su strada di persone o di cose oppure alla trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende i filoveicoli, cioè i veicoli collegati ad una linea elettrica e non circolanti su rotaie. Esso non comprende i veicoli, come i trattori agricoli, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose oppure la trazione su strada di veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, è soltanto accessoria;
o) il termine «rimorchio» indica ogni veicolo destinato ad essere trainato da un veicolo a motore; questo termine comprende i semirimorchi;
p) il termine «semirimorchio» indica ogni rimorchio destinato ad essere accoppiato ad un autoveicolo in modo tale che una parte di esso poggi su quest’ultimo e che una parte considerevole della sua massa e della massa del suo carico sia sopportato dal detto autoveicolo;
q) il termine «conducente» indica ogni persona che assume la guida di un veicolo, autoveicolo od altro (compresi i velocipedi), o che, su una strada, guida del bestiame, isolato o in greggi, o degli animali da tiro, da soma o da sella;
r) il termine «massa massima autorizzata» indica la massa massima del veicolo caricato, dichiarato ammissibile dall’autorità competente dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato;
s) il termine «massa a pieno carico» indica la massa effettiva del veicolo quando è caricato, con l’equipaggio e passeggeri a bordo;
t) i termini «senso di circolazione» e «corrispondente al senso di circolazione» indicano la destra quando, secondo la legislazione nazionale applicabile, il conducente di un veicolo deve incrociare un altro veicolo lasciandolo alla sua sinistra; essi indicano la sinistra nel caso contrario;
u) l’obbligo per il conducente di un veicolo di «dare la precedenza» ad altri veicoli significa che detto conducente non deve continuare la marcia o la manovra oppure riprenderla se ciò può costringere i conducenti di altri veicoli a modificare bruscamente la direzione o la velocità dei loro veicoli
Gli allegati alla presente Convenzione, cioè:
Allegato 1: Segnali stradali;
Sezione A: Segnali di pericolo;
Sezione B: Segnali di precedenza:
Sezione C: Segnali di divieto o di restrizione;
Sezione D: Segnali di obbligo;
Sezione E: Segnali di prescrizioni particolari;
Sezione F: Segnali d’informazione, di impianti o di servizio;
Sezione G: Segnali di direzione, di picchettazione o d’indicazione;
Sezione H: Anelli aggiuntivi;
Allegato 2: Segnaletica orizzontale;
Allegato 3: Riproduzione a colori di segnali, simboli e pannelli trattati nell’allegato 1; sono parte integrante della presente Convenzione.
Le Parti contraenti si impegnano a fare in modo che sia vietato:
1bis. Nel caso in cui vengano utilizzati segnali a messaggio variabile, le iscrizioni e i simboli riprodotti devono parimenti essere conformi al sistema di segnaletica prescritto nella presente Convenzione. Tuttavia, per un determinato sistema di segnaletica, se giustificato da necessità tecniche, segnatamente per consentire una visibilità soddisfacente, e a condizione che non sia possibile alcun errore interpretativo, i segnali o i simboli di colore scuro possono apparire in tinta chiara e conseguentemente i fondi chiari sono sostituiti da fondi scuri. Il colore rosso del simbolo di un segnale e del suo bordo non sarà modificato.9 2. Le Parti contraenti che desiderano adottare, conformemente alle disposizioni del capoverso a), ii) del paragrafo 1 dell’articolo 3 della presente Convenzione, un segnale o un simbolo non previsto dalla Convenzione dovranno sforzarsi di raggiungere un accordo regionale per questo nuovo segnale o simbolo. 3. Nulla nella presente Convenzione vieta di aggiungere, principalmente per facilitare l’interpretazione dei segnali, un’iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all’interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; una tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso se la comprensione di quest’ultimo non viene ostacolata per i conducenti incapaci di comprendere l’iscrizione.10 4. Nel caso in cui le autorità competenti ritengano utile precisare il significato di un segnale o di un simbolo oppure, per i segnali di prescrizione, di limitarne la portata a determinati periodi, le indicazioni necessarie possono essere date da iscrizioni apposte sul segnale nelle condizioni definite nell’allegato 1 della presente Convenzione, oppure su un pannello aggiuntivo. Se i segnali di prescrizione devono essere riservati a talune categorie di utenti della strada oppure se taluni utenti devono essere esonerati da questa prescrizione, ciò è indicato da pannelli aggiuntivi conformemente al paragrafo 4 della sezione H dell’allegato 1 (pannello H, 5a; H, 5be H, 6).11 5. Le iscrizioni previste ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo saranno fatte in lingua nazionale, oppure in una o più lingue nazionali e, inoltre, se la Parte contraente in questione lo ritiene opportuno, in altre lingue, soprattutto nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite.
Sotto tutti i segnali di pericolo che rechino uno dei simboli A, 5; A, 25; A, 26 o A, 27 descritti nell’allegato 1 sezione A sottosezione II paragrafi 5, 25, 26 e 27 della presente Convenzione, può essere posto un pannello rettangolare con un lungo lato verticale avente tre barre rosse oblique su fondo bianco o giallo; in tal caso, approssimativamente a un terzo e a due terzi della distanza tra il segnale e la linea ferroviaria, saranno posti segnali supplementari costituiti da pannelli di identica forma aventi rispettivamente una o due barre rosse oblique su fondo bianco o giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto della carreggiata. L’allegato 1 sezione A sottosezione II paragrafo 29 della Convenzione descrive con precisione i pannelli menzionati nel presente paragrafo.15 6. Se un segnale di pericolo è impiegato per indicare un pericolo su un tratto di strada di una certa lunghezza (p. es., serie di curve pericolose, parte della carreggiata in cattive condizioni) e se è ritenuto necessario indicare la lunghezza di detto tratto, l’indicazione sarà data su un pannello aggiuntivo H, 2 dell’allegato 1 sezione H della presente Convenzione e posto in conformità delle disposizioni della suddetta sezione.16
Il preavviso del segnale B, 2 è fatto con l’ausilio del segnale B, 1 completato da un pannello rettangolare che reca il simbolo «STOP» e un numero indicante a quale distanza è posto il segnale B, 2.19 7. Il segnale B, 3 «strada con diritto di precedenza» sarà impiegato per indicare agli utenti di una strada che alle intersezioni della stessa con altre strade, i conducenti dei veicoli che circolano, o che vengono da dette altre strade, hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada in questione. Questo segnale potrà essere posto all’inizio della strada e ripetuto dopo ogni intersezione; esso può, inoltre, essere posto prima dell’intersezione oppure all’intersezione. Se il segnale B, 3 è stato posto su una strada, il segnale B, 4 «fine di strada con diritto di precedenza» sarà posto in prossimità del punto dove la strada cessa di beneficiare della precedenza rispetto alle altre strade. Il segnale B, 4 potrà essere ripetuto una o più volte prima del punto in cui cessa la precedenza; il o i segnali posti prima di detto punto recheranno allora un pannello aggiuntivo H, 1 dell’allegato 1 sezione H.20 8. Se, su una strada, l’approssimarsi di un’intersezione è indicato da un segnale di pericolo recante uno dei simboli A, 19,21oppure se la strada è, all’intersezione, una strada con diritto di precedenza che è stata segnalata come tale con dei segnali tipo B, 3 in conformità alle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, dovrà essere posto su tutte le altre strade all’intersezione un segnale B, 1 oppure un segnale B, 2; tuttavia l’installazione dei segnali B, 1 o B, 2 non è obbligatoria su strade quali i sentieri o strade di campagna, dove i conducenti che vi circolano devono, anche in assenza di questi segnali, dare la precedenza all’intersezione. Un segnale B, 2 dovrà essere posto soltanto quando le autorità competenti ritengano utile obbligare i conducenti ad arrestarsi, segnatamente quando per questi conducenti hanno scarsa visibilità sui tratti di strada verso cui si approssimano, situati da un lato o dall’altro dell’intersezione.
La sezione C dell’allegato 1 della presente Convenzione descrive i segnali di divieto o di restrizione e ne spiega il significato. Questa sezione descrive anche i segnali che indicano la fine dei divieti e delle restrizioni o di alcuni di essi.
La sezione D dell’allegato 1 della presente Convenzione descrive i segnali di obbligo e il loro significato.
2bis. Il segnale E, 11adeve essere utilizzato per le gallerie di 1000 m e più e nei casi previsti dalla legislazione nazionale. Per le gallerie di 1000 m e più, la lunghezza deve essere scritta o nella parte inferiore del segnale o su un pannello aggiuntivo H, 2 come descritto nell’allegato 1, sezione H. Il nome della galleria può essere indicato conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 8 della presente Convenzione.27 3. I segnali E, 12a; E, 12bo E, 12csono posti ai passaggi pedonali se le autorità competenti lo ritengono utile. 4. I segnali di prescrizioni particolari sono posti, tenuto conto delle prescrizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6, soltanto dove le autorità competenti lo ritengano necessario. I segnali possono essere ripetuti; un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale e il luogo segnalato; questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.
I segnali di preavviso saranno posti ad una distanza tale dall’intersezione che la loro efficacia sia la migliore sia di giorno che di notte, tenuto conto delle condizioni della strada e della circolazione, soprattutto della velocità abituale dei veicoli e della distanza alla quale è visibile il segnale; detta distanza può non essere superiore ad una cinquantina di metri (55 yards) nei centri abitati, ma deve essere di almeno 500 metri (550 yards) sulle autostrade e sulle strade a circolazione veloce. I segnali possono essere ripetuti. Un pannello integrativo posto sotto il segnale può indicare la distanza tra il segnale e l’intersezione, l’iscrizione di questa distanza può essere ugualmente riportata in basso al segnale stesso.
I segnali destinati ad identificare le strade sia dal loro numero, composto di cifre, di lettere o da una combinazione di cifre e di lettere, sia dal loro nome, saranno costituite da detto numero o da detto nome inquadrato in un rettangolo o in uno stemma. Le Parti contraenti che hanno un sistema di classificazione delle strade possono, tuttavia, sostituire il rettangolo con un simbolo di classificazione.
I segnali di località possono essere utilizzati per indicare il confine tra due Paesi o il limite tra due circoscrizioni amministrative dello stesso Paese o il nome di un fiume, di un passo, di un luogo, ecc. Questi segnali devono assolutamente essere distinti da quelli previsti nel paragrafo 2 dell’articolo 13bisdella presente Convenzione.
I segnali di conferma sono destinati a confermare, quando le autorità competenti lo ritengano necessario, per esempio all’uscita di centri abitati importanti, la direzione della strada. Essi recano i nomi di una o più località nelle condizioni fissate dal paragrafo 1 dell’articolo 16 della presente Convenzione. Quando sono menzionate le distanze, le cifre che le indicano sono riportate dopo il nome della località.
…31
3.bis32
ii) facilmente visibili da lontano e facilmente comprensibili durante l’avvicinamento;
iii) normalizzati sul territorio di ciascuna Parte contraente, tenuto conto delle categorie delle strade.
4. Le luci dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere poste sia verticalmente, sia orizzontalmente.
5. Quando le luci sono poste verticalmente, la luce rossa deve essere in alto; quando esse sono poste orizzontalmente, la luce rossa deve essere posta dalla parte opposta a quella corrispondente al senso di circolazione.
6. Per il sistema tricolore, la luce gialla deve essere posta al centro.
7. Nei segnali dei sistemi tricolore e bicolore menzionati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, tutte le luci debbono essere circolari. Le luci lampeggianti rosse menzionate al paragrafo 1 del presente articolo devono egualmente essere circolari.
8. Una luce gialla lampeggiante può essere installata sola; una luce del genere può anche sostituire le luci del sistema tricolore nelle ore di traffico poco intenso.
9. Nel sistema tricolore, la luce rossa, la luce gialla e la luce verde possono essere sostituite da frecce del medesimo colore su fondo nero. Quando si accendono, queste frecce hanno il medesimo significato della luce, ma il divieto o l’autorizzazione a procedere sono limitati alla direzione o alle direzioni indicate dalla o dalle frecce. Le frecce che significano autorizzazione o divieto a procedere diritto avranno la punta rivolta verso l’alto. È autorizzato l’impiego delle frecce nere su fondo rosso, giallo o verde. Queste frecce hanno il medesimo significato delle frecce summenzionate.33
10. Quando un segnale del sistema tricolore comporta una o più luci verdi supplementari che presentano una o più frecce, l’accensione di detta o di dette frecce supplementari indica, qualunque sia in quel momento la fase in atto del sistema tricolore, che i veicoli sono autorizzati a proseguire la marcia nella direzione o nelle direzioni indicate dalla o dalle frecce; essa indica anche che, quando i veicoli si trovano su una corsia riservata alla circolazione nella direzione che è indicata dalla freccia o la direzione che detta circolazione deve prendere, i conducenti devono, con la riserva di lasciar passare i veicoli della corrente di circolazione nella quale si immettono e con la riserva di non mettere in pericolo i pedoni, procedere nella direzione indicata in quanto la loro immobilità bloccherebbe la circolazione dei veicoli che si trovano dietro di essi sulla stessa corsia. Dette luci verdi supplementari debbono essere poste preferibilmente sullo stesso livello della luce verde normale.
11. a) Quando sopra le corsie, delimitate da strisce longitudinali, di una carreggiata a più di due corsie sono poste delle luci verdi o rosse, la luce rossa indica il divieto di immettersi nella corsia sopra la quale è posta e la luce verde indica l’autorizzazione a percorrerla. La luce rossa così posta deve avere la forma di due barre incrociate e la luce verde la forma di una freccia la cui punta è orientata verso il basso. b) Se le autorità competenti ritengono necessario di introdurre un segnale «intermedio» o di «transizione» per i segnali luminosi, questo segnale deve avere la forma di una freccia di colore giallo – auto o bianco la cui punta sia diretta diagonalmente verso il basso, verso sinistra o verso destra, oppure di due frecce simili inclinate rispettivamente in un senso e nell’altro; queste frecce possono essere lampeggianti. Le frecce di colore giallo – auto o bianco significano che la corsia diverrà a un certo punto chiusa alla circolazione e che gli utenti dovranno spostarsi sulla corsia indicata dalla freccia.34 12. La legislazione nazionale potrà prevedere l’installazione in alcuni passaggi a livello di una luce bianco-lunare lampeggiante a lenta cadenza che indichi l’autorizzazione a procedere. 13. Quando i segnali luminosi di circolazione sono destinati soltanto ai ciclisti, la restrizione sarà segnalata, se viene ritenuto necessario per evitare confusione, dalla sagoma di un velocipede raffigurato nel segnale stesso oppure da un segnale di dimensioni ridotte completato da una targa rettangolare in cui figurerà un velocipede.
I segni sulla carreggiata (segnaletica orizzontale) sono impiegati, quando l’autorità competente lo ritiene necessario, per regolare la circolazione, avvisare o guidare gli utenti della strada. Essi possono essere impiegati sia separatamente sia con altri mezzi di segnalazione che li rinforzano oppure ne precisano le indicazioni.
Un segno longitudinale consistente in una striscia continua posta sulla superficie della carreggiata indica che è vietato a tutti i veicoli di oltrepassarla o di marciare a cavallo di essa, oltre che, quando il segno separa i due sensi di circolazione, di circolare dalla parte di detto segno che è, per i conducenti, opposto al bordo della carreggiata corrispondente al senso di circolazione. Un segno longitudinale costituito da due strisce continue ha lo stesso significato.
a).Un segno longitudinale consistente in una striscia discontinua posta sulla superficie della carreggiata non ha il significato di divieto, ma è destinato: i) sia a delimitare le corsie allo scopo di incanalare il traffico; ii) sia a preavvisare l’approssimarsi di una striscia continua ed il divieto che essa comporta, oppure di un altro tratto che presenta un pericolo particolare. b) Il rapporto tra la lunghezza dell’intervallo tra i segmenti e la lunghezza del segmento sarà sostanzialmente minore nelle strisce discontinue, che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a) ii) del presente paragrafo, che in quelle che sono utilizzate per gli scopi previsti al punto a) i) del suddetto paragrafo. c)36 Possono essere utilizzate strisce discontinue doppie per delimitare una o più corsie su cui può essere invertito il senso della circolazione, conformemente al paragrafo 11 dell’articolo 23 della presente Convenzione.
Quando un segno longitudinale consiste in una striscia continua affiancata ad una striscia discontinua sulla superficie della carreggiata, i conducenti devono tenere conto soltanto della striscia che è situata dal loro lato. Questa disposizione non impedisce ai conducenti che hanno effettuato un sorpasso consentito di riprendere la loro posizione normale sulla carreggiata.
Ai sensi del presente articolo, non si considerano segni longitudinali le strisce longitudinali che delimitano, per renderli più visibili, i bordi della carreggiata o che, connesse a strisce trasversali, delimitano sulla superficie della carreggiata delle zone di parcheggio oppure indicano un divieto o limitazioni relativi alla fermata o alla sosta.37
Si raccomanda che questi segni, soprattutto nelle zone dove l’illuminazione è insufficiente, siano catarifrangenti.43 Art. 29 bis441. Quando segni orizzontali permanenti devono essere modificati per un determinato periodo di tempo, segnatamente in ragione di cantieri o di deviazioni, si devono apporre segni temporanei di colore diverso da quelli utilizzati per la segnaletica permanente.2. I segni temporanei prevalgono sui segni permanenti e gli utenti della strada sono tenuti a rispettarli. Quando la presenza simultanea di segnaletica permanente e di segnaletica temporanea può generare confusione, si devono coprire o cancellare i segni permanenti.3. I segni temporanei sono preferibilmente catarifrangenti e possono essere completati da luci, chiodi o catadiottri per migliorare la guida del traffico.
L’allegato 2 della presente Convenzione costituisce un insieme di raccomandazioni relative agli schemi e ai disegni della segnaletica orizzontale.
Ogni Parte contraente adotterà su tutto il proprio territorio lo stesso colore o lo stesso sistema di colori per le luci o per i dispositivi rifrangenti utilizzati per segnalare il bordo della carreggiata.
Alla sua entrata in vigore, la presente Convenzione abrogherà e sostituirà nelle relazioni tra le Parti contraenti la Convenzione sulla unificazione della segnaletica stradale aperta alla firma a Ginevra il 30 marzo 193149, oppure il Protocollo relativo alla segnalazione stradale aperto alla firma a Ginevra il 19 settembre 1949.
Il testo di ogni proposta di emendamento, accompagnato da un esposto dei motivi, sarà inviato al Segretario generale che lo comunicherà a tutte le Parti contraenti. Le Parti contraenti avranno la possibilità di fargli sapere, nel termine di dodici mesi dopo la data di tale comunicazione:
Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell’emendamento proposto a tutti gli altri Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 45 della presente Convenzione.
Se un emendamento proposto non è stato accettato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e se, nel termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se almeno un terzo del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di dieci, lo informano che esse accettano o che desiderano sia riunita una conferenza per esaminarlo, il Segretario generale convocherà una conferenza allo scopo di esaminare l’emendamento proposto od ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
Se una conferenza è convocata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla Conferenza di presentargli, al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate dalla detta Conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della Conferenza, a tutti gli Stati invitati alla Conferenza.
Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, e se le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza non sono soddisfatte, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.
Ogni Parte contraente potrà denunciare la presente Convenzione a mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale avrà ricevuto la notifica.
La presente Convenzione cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi.
Ogni controversia tra due o più Parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, che le Parti non abbiano potuto regolare a mezzo di negoziazione o in altro modo, potrà essere portata, su richiesta di una qualunque delle Parti contraenti interessate, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia per essere decisa da questa.
Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come impedimento ad una Parte contraente di adottare le misure compatibili con le misure della Carta delle Nazioni Unite50e limitate alle esigenze della situazione che essa ritiene necessarie per la propria sicurezza esterna o interna.
Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà la presente Convenzione o depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che non si considera legato dall’articolo 44 della presente Convenzione. Le Parti contraenti non saranno legate dall’articolo 44 nei confronti di una qualsiasi delle Parti contraenti che avrà fatto tale dichiarazione.
a) Al momento in cui depositerà il suo strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione; i) quale dei modelli Aae Abha scelto come segnale di pericolo (art. 9 par. 1) e; ii) quale dei modelli B 2ae B 2bha scelto come segnale di arresto (art. 10 par. 3). In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, modificare la scelta sostituendo la sua dichiarazione con un’altra. b) Nel momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica o di adesione, ogni Stato può dichiarare, con notifica diretta al Segretario generale, che assimilerà i ciclomotori ai motocicli ai fini dell’applicazione della presente Convenzione (art. 1 l). In ogni momento, ogni Stato potrà successivamente, con notifica diretta al Segretario generale, ritirare la sua dichiarazione.
Le dichiarazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica, o alla data in cui la Convenzione entrerà in vigore per lo Stato che fa la dichiarazione, se tale data è posteriore alla precedente.
Le riserve alla presente Convenzione ed ai suoi allegati, diverse dalla riserva prevista al paragrafo 1 del presente articolo, sono autorizzate a condizione che siano formulate per iscritto, e se sono state formulate prima del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che siano confermate in tale strumento. Il Segretario generale comunicherà le suddette riserve a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione.
Ogni Parte contraente che avrà formulato una riserva o fatto una dichiarazione in virtù dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, potrà, in ogni momento, ritirarla con notifica al Segretario generale.
Ogni riserva fatta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo:
Oltre le dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 41 e 46 della presente Convenzione, il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37:
L’originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell’articolo 37 della presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatta a Vienna l’8 novembre dell’anno millenovecentosessantotto.(Seguono le firme)
1. Il segnale «A» Pericolo generico è disponibile nei modelli Aao Ab, , ambedue descritti qui di seguito e riprodotti nell’allegato 3, tranne i segnali A, 28 e A, 29 che sono descritti rispettivamente ai paragrafi 28 e 29 seguenti. Il modello Aaconsiste in un triangolo equilatero avente un lato orizzontale il cui vertice opposto è orientato verso l’alto; il fondo è bianco o giallo, il bordo è rosso. Il modello Ab consiste in un quadrato di cui una diagonale è verticale; il fondo è giallo, il bordo che si riduce ad un listello è nero. I simboli che sono posti su questi segnali sono, salvo indicazione diversa nella descrizione, neri o di colore blu scuro.
2. Il lato dei segnali Aadi dimensioni normali è di circa 0,90 m; il lato dei segnali Aadi piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,60 m. Il lato dei segnali Abdi piccole dimensioni non deve essere inferiore a 0,40 m.
3. Per la scelta dei modelli Aae Ab, vedere il paragrafo 2 dell’articolo 5 ed il paragrafo 1 dell’articolo 9 della Convenzione.
Per indicare una curva pericolosa o una serie di curve pericolose, è impiegato, a seconda dei casi, uno dei seguenti segnali:
Per segnalare un restringimento della carreggiata è impiegato il simbolo A, 4aoppure un simbolo che indichi più chiaramente la configurazione dei luoghi, come il simbolo A, 4b.
Per segnalare che una strada sbocca su una banchina o su un argine, è impiegato il simbolo A, 6.
Per segnalare un tratto di strada dove la carreggiata potrebbe essere particolarmente sdrucciolevole è impiegato il simbolo A, 9.
Per segnalare un tratto di strada dove della ghiaia potrebbe essere proiettata, è impiegato, con il segnale del modello Aa, il simbolo A, 10ae con il segnale del modello Ab, il simbolo A, 10b.
Per segnalare un tratto di strada nel quale sono in corso lavori è impiegato il simbolo A, 16.
Per segnalare un’intersezione a senso rotatorio è impiegato il simbolo A, 22.
Nel caso in cui la circolazione all’intersezione è regolata da semafori, in sostituzione o in più dei segnali descritti ai paragrafi da 18 a 21 più sopra può essere posto un segnale Aao Abrecante il simbolo A, 17 descritto nel paragrafo 17 più sopra.
Per segnalare i passaggi a livello muniti di barriere complete o di semibarriere disposte a metà su ciascun lato della linea ferroviaria è impiegato il simbolo A, 25.
Per segnalare gli altri passaggi a livello è impiegato il simbolo A, 26ao A, 26boppure, all’occorrenza, il simbolo A, 27.
Per segnalare un incrocio con una linea tranviaria, a condizione che non si tratti di un passaggio a livello ai sensi della definizione data nell’articolo 1 della Convenzione, può essere impiegato il simbolo A, 27.
Nota – Se si ritiene necessario segnalare l’incrocio di strade con linee ferroviarie dove contemporaneamente la circolazione ferroviaria è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari è impiegato il segnale A, 32 descritto nel paragrafo 32 sottostante.
Nota – Quando a un’intersezione vi è una strada con diritto di precedenza la quale comporti una curva dopo l’incrocio, sotto i segnali di pericolo che indicano l’intersezione o sotto i segnali che regolano la precedenza, posti o meno all’intersezione, può essere aggiunto un pannello aggiuntivo H, 8 che riporti su uno schema dell’intersezione il tracciato della strada con diritto di precedenza.
ii) il modello B, 2bè circolare a fondo bianco o giallo con bordo rosso; esso reca nella parte interna il segnale B, 1 senza scritte e, inoltre, verso l’alto, a caratteri grandi, la scritta «Stop» in nero o in blu scuro, in inglese o nella lingua dello Stato interessato.
b) L’altezza del segnale B, 2adi dimensioni normali e il diametro del segnale B, 2bdi dimensioni normali sono all’incirca 0,90 m; quelli dei segnali di dimensioni ridotte non devono essere inferiori a 0,60 m.
c) Per la scelta tra i modelli B, 2ae B, 2bsi veda il paragrafo 2 dell’articolo 5 ed il paragrafo 3 dell’articolo 10 della Convenzione.
Il segnale «Fine di strada con diritto di precedenza» è il segnale B, 4. Esso è costituito dal segnale B, 3, descritto precedentemente, sul quale è aggiunta una striscia mediana perpendicolare ai lati inferiori sinistro e superiore destro, o una serie di tratti neri o grigi paralleli che formano una striscia del tipo sopra indicato.
1. I segnali di divieto o di restrizione sono circolari: il loro diametro non deve essere inferiore a 0,60 m fuori dei centri abitati e di 0,40 m o 0,20 m per i segnali di divieto o di limitazione della fermata o della sosta nei centri abitati.
2. Salvo le eccezioni precisate qui di seguito all’atto della descrizione dei segnali in questione, i segnali di divieto o di restrizione sono a fondo bianco o giallo, o a fondo blu per i segnali di divieto o di limitazione della fermata e della sosta con un largo bordo rosso; i simboli nonché, se ve ne sono, le scritte sono neri o di colore blu scuro e le barre oblique, se ve ne sono, sono rosse e debbono essere inclinate dall’alto verso il basso partendo da sinistra.
C, 3a «Divieto di transito a tutti i veicoli a motore eccetto i motoveicoli a due ruote senza side-car»
C, 3b «Divieto di transito ai motoveicoli»
C, 3c «Divieto di transito ai velocipedi»
C, 3d «Divieto di transito ai ciclomotori»
C, 3e «Divieto di transito ai veicoli adibiti al trasporto di merci»
La scritta, in chiaro sulla sagoma del veicolo, oppure in conformità del paragrafo 4 dell’articolo 8 della Convenzione, su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale C, 3e, di una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del veicolo o del rimorchio supera tale cifra.
C, 3f «Divieto di transito a tutti i veicoli a motore che trainano un rimorchio diverso da un semirimorchio o da un rimorchio ad un assale»
La scritta, in chiaro sulla sagoma del veicolo, oppure in conformità del paragrafo 4 dell’articolo 8 della Convenzione, su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale C, 3fdi una cifra di tonnellaggio, indica che il divieto si applica soltanto se il peso massimo autorizzato del rimorchio supera tale cifra.
Le Parti contraenti possono, qualora lo ritengano opportuno, sostituire nel simbolo la sagoma della vista posteriore di un autocarro con quella della vista posteriore di un’autovettura, e la sagoma del rimorchio come è disegnata con quella di un rimorchio trainabile da tale tipo di autovettura.
C, 3g «Divieto di accesso a tutti i veicoli a motore che trainano un rimorchio»
La scritta, in chiaro sulla sagoma del veicolo, oppure in conformità del paragrafo 4 dell’articolo 8 della Convenzione, su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale C, 3gdi una cifra di tonnellaggio indica che il divieto si applica soltanto se il peso totale massimo autorizzato del rimorchio supera tale cifra.»
C, 3h «Divieto di accesso ai veicoli che trasportano merci pericolose per cui è prescritta una segnalazione speciale»
Per indicare un divieto di accesso a veicoli che trasportano talune categorie di merci pericolose, è possibile utilizzare un segnale C, 3h, completato se necessario da un pannello aggiuntivo. Le scritte su questo pannello aggiuntivo specificano che il divieto di applica soltanto al trasporto di merci pericolose determinate dalla legislazione nazionale.»
C, 3i «Divieto di accesso ai pedoni»
C, 3j «Divieto di accesso ai veicoli a trazione animale»
C, 3k «Divieto di accesso ai veicoli a braccia»
C, 3l «Divieto di accesso alle macchine agricole»
Nota – Le Parti contraenti possono scegliere di non far apparire sui segnali da C, 3aa C, 3lla barra obliqua rossa che congiunge il quadrante superiore sinistro al quadrante inferiore destro oppure, se ciò non nuoce alla visibilità ed alla comprensione del simbolo, di non interrompere la barra a destra di quest’ultimo.
d) Per indicare il divieto di accesso a più categorie di veicoli o di utenti, possono essere impiegati segnali di divieto in cui vi siano le categorie escluse, oppure un segnale di divieto recante le diverse sagome dei veicoli o degli utenti ai quali è vietato il transito. I segnali C, 4a«Divieto di transito ai motoveicoli» e C, 4b«Divieto di transito ai motoveicoli e i veicoli a trazione animale» sono esempi di un segnale del genere.
Non può essere apposto un segnale che comporti più di due sagome fuori dei centri abitati e più di tre nei centri abitati.
e) Per indicare il divieto di accesso ai veicoli la cui massa o le dimensioni superino certi limiti, sono impiegati i seguenti segnali:
C, 5 «Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a … metri»
C, 6 «Transito vietato ai veicoli aventi altezza totale superiore a … metri»
C, 7 «Transito vietato ai veicoli aventi una massa a pieno carico superiore a … tonnellate»
C, 8 «Transito vietato ai veicoli aventi un peso per asse superiore a … tonnellate»
C, 9 «Transito vietato ai veicoli o insieme di veicoli aventi una lunghezza superiore a … metri»
f) Per indicare il divieto ai veicoli di circolare senza mantenere tra loro un intervallo almeno uguale a quello indicato sul segnale di divieto, è impiegato il segnale C, 10 «Divieto ai veicoli di circolare senza mantenere tra di loro una distanza di almeno … metri».
Per indicare il divieto di svolta (a destra o a sinistra a seconda del senso della freccia) è impiegato il segnale C, 11a«Divieto di svoltare a sinistra» o il segnale C, 11b«Divieto di svoltare a destra».
a) Per indicare che, in aggiunta alle norme generali per il sorpasso previste dalla legge in vigore, è vietato sorpassare i veicoli a motore diversi dai ciclomotori a due ruote e dai motocicli a due ruote senza carrozzetta, è impiegato il segnale C, 13a«Divieto di sorpasso per tutti i veicoli». Di detto segnale esistono due modelli: C, 13aae C, 13ab. b) Per indicare che il divieto di sorpasso si applica soltanto ai veicoli adibiti al trasporto di merci la cui massa massima autorizzata supera le 3,5 tonnellate è impiegato il segnale C, 13b«Divieto di sorpasso per veicoli adibiti al trasporto di merci». Di questo segnale esistono due modelli: C, 13bae C, 13bb. Una scritta su un pannello aggiuntivo posto sotto il segnale in conformità del paragrafo 4 dell’articolo 8 della Convenzione può modificare il peso massimo autorizzato del veicolo al di sopra del quale si applica il divieto.
Per indicare il divieto di fare uso degli avvisatori acustici, salvo allo scopo di evitare un incidente, è impiegato il segnale C, 15 «Divieto di segnalazioni acustiche». Questo segnale, quando non è posto all’accesso di un centro abitato perpendicolarmente al segnale di località del centro abitato o poco dopo detto segnale, deve essere completato da un pannello aggiuntivo del modello H, 2, descritto nella sezione H del presente allegato, che indichi la lunghezza alla quale si applica il divieto. Si raccomanda di non apporre questo segnale all’entrata del centro abitato quando il divieto è sancito per tutti i centri abitati e di prevedere che all’entrata di un centro abitato il segnale di località del centro stesso indichi agli utenti che la regolamentazione della circolazione è quella che si applica su questo territorio nei centri abitati.
a) i) Per indicare i luoghi dove la fermata o la sosta è vietata, è impiegato il segnale C, 18 «Sosta vietata»; per indicare i luoghi dove la fermata e la sosta sono vietate è impiegato il segnale C, 19 «Divieto di sosta e di fermata». ii) Il segnale C, 18 può essere sostituito da un segnale circolare a bordo rosso e barra diagonale rossa, recante in nero su fondo bianco o giallo la lettera o l’ideogramma che indica la sosta nello Stato interessato. iii) Le scritte sul pannello aggiuntivo posto sotto il segnale possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi: i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante le quali si applica il divieto, la durata oltre la quale il segnale C, 18 vieta la sosta o la durata oltre la quale il segnale C, 19 vieta la fermata o la sosta, le eccezioni riguardanti talune categorie di utenti della strada. iv) La scritta concernente la durata oltre la quale la fermata o la sosta è proibita può, invece di essere riportata su un pannello aggiuntivo, essere riportata nella parte inferiore del cerchio rosso del segnale. b) i) Quando la sosta è autorizzata talvolta da un lato della strada, talvolta dall’altro, sono impiegati, invece del segnale C, 18, i segnali C, 20ae C, 20b«Sosta alternata». ii) Il divieto di sosta si applica dal lato del segnale C, 20anei giorni dispari e, sul lato del segnale C, 20b, nei giorni pari; l’ora del cambiamento di lato viene fissata dalla legislazione nazionale, senza essere necessariamente la mezzanotte. La legislazione nazionale può inoltre fissare una periodicità non quotidiana di alternanza della sosta; le cifre I e II vengono allora sostituite sui segnali dai periodi di alternanza, per esempio 1–15 e 16–31 per un’alternanza il 1° e il 16 di ciascun mese. iii) Il segnale C, 18 può essere impiegato dagli Stati che non adottano i segnali C, 19, C, 20ae C, 20b, completati da iscrizioni aggiuntive, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 8 della Convenzione. c) i) Salvo casi particolari, i segnali sono installati in modo che il disco sia perpendicolare all’asse della strada oppure poco inclinato rispetto al piano perpendicolare a detto asse. ii) Tutti i divieti e le restrizioni di sosta si applicano soltanto al lato della carreggiata sul quale sono posti i segnali. iii) Salvo indicazioni contrarie che possono essere date: mediante un pannello aggiuntivo H, 2 della sezione H del presente allegato e indicante la lunghezza sulla quale si applica il divieto, oppure in conformità delle prescrizioni di cui alla lettera c) v) qui sotto, i divieti si applicano a partire dal punto in cui è collocato il segnale sino al successivo sbocco di una strada. iv) Sotto il segnale posto nel punto in cui inizia il divieto, può essere posto un pannello aggiuntivo H, 3ao H, 4arappresentato nella sezione H del presente allegato. Sotto i segnali che ripetono il divieto, può essere posto un pannello aggiuntivo H, 3bo H, 4brappresentato nella sezione H del presente allegato. Nel punto in cui termina il divieto, può essere posto un nuovo segnale di divieto completato da un pannello aggiuntivo H, 3co H, 4crappresentato nella sezione H del presente allegato. I pannelli H, 3 sono posti parallelamente all’asse della strada ed i pannelli H, 4, perpendicolarmente a detto asse. Le distanze eventualmente indicate sui pannelli H, 3 sono quelle alle quali si applica il divieto nel senso della freccia. v) Se il divieto cessa prima del successivo sbocco di una strada è posto il segnale con pannello aggiuntivo di fine di divieto descritto precedentemente nella lettera c) iv). Tuttavia, se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, potrà essere posto soltanto un segnale recante: nel cerchio rosso, l’indicazione della lunghezza alla quale esso si applica, oppure un pannello aggiuntivo del modello H, 3. vi) Nelle aree munite di parchimetri, la presenza di questi ultimi indica che la sosta è a pagamento e che la sua durata è limitata al tempo indicato dall’apparecchio.
1. I segnali di obbligo sono circolari, tranne il segnale D, 10 descritto nel paragrafo 10 della sottosezione II della presente sezione, che è rettangolare; il loro diametro non deve essere inferiore a 0,60 m fuori dei centri abitati ed a 0,40 m nei centri abitati. Tuttavia, segnali di diametro non inferiore a 0,30 m possono essere accoppiati a segnali luminosi oppure posti sui limiti dei salvagente.
2. Salvo disposizioni contrarie i segnali sono blu ed i simboli sono bianchi o di colore chiaro oppure i segnali sono bianchi con un bordo rosso ed i simboli sono neri.
Per segnalare la direzione che i veicoli hanno l’obbligo di seguire, o le sole direzioni che i veicoli possono prendere, è impiegato il modello D, 1adel segnale D, 1 «Direzione obbligatoria» nel quale la o le frecce sono orientate nella o nelle direzioni in questione. Tuttavia, invece di impiegare il segnale D, 1a, può essere impiegato, in deroga alle disposizioni di cui alla sottosezione I della presente sezione, il segnale D, 1b; quest’ultimo è nero con un sottile bordo bianco ed un simbolo bianco.
Il segnale D, 2 «Direzione obbligatoria» posto, in deroga al paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione, su un salvagente o davanti ad un ostacolo della carreggiata, indica che i veicoli hanno l’obbligo di passare dal lato del salvagente o dell’ostacolo indicato dalla freccia.
Il segnale D, 3 «ROTATORIA» indica ai conducenti l’obbligo di seguire le direzioni indicate dalle frecce nel senso rotatorio. Se il senso rotatorio è segnalato dal segnale D, 3 e dal segnale B, 1 o B, 2, il conducente che si trova già nella rotatoria ha la precedenza sugli altri.
Il segnale D, 4 «Pista ciclabile obbligatoria» indica ai ciclisti che il passaggio all’inizio del quale esso è posto è loro riservato ed ai conducenti di altri veicoli che essi non hanno il diritto di circolare su detta pista se è adiacente a una carreggiata, a un viale pedonale o a una strada riservata ai cavallerizzi con circolazione nel medesimo senso. Tuttavia, se la legislazione nazionale lo prevede o se ciò è imposto da un pannello aggiuntivo recante un’iscrizione o il simbolo del segnale C, 3d, i conducenti dei ciclomotori sono tenuti a circolare su detta pista alle stesse condizioni.
Il segnale D, 5 «Viale pedonale obbligatorio» indica ai pedoni che essi sono obbligati ad utilizzare il passaggio all’inizio del quale esso è posto e agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. I pedoni hanno l’obbligo di utilizzare il viale se è adiacente a una carreggiata, a una pista ciclabile o a una strada riservata ai cavallerizzi con circolazione nel medesimo senso.
Il segnale D, 6 «Riservato ai cavallerizzi» indica ai cavallerizzi l’obbligo di circolare sulla pista all’inizio della quale esso è posto e agli altri utenti della strada che essi non hanno il diritto di servirsene. I cavallerizzi hanno l’obbligo di utilizzare questa pista se è adiacente a una carreggiata, a una pista ciclabile o a un viale pedonale con circolazione nel medesimo senso.
Il segnale D, 7 «Limite minimo di velocità» indica che i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare ad una velocità non inferiore a quella indicata; la cifra riportata sul segnale indica detta velocità nell’unità di misura più correntemente usata nel Paese per indicare la velocità dei veicoli. A lato della cifra della velocità può essere aggiunto, per esempio, «km» (chilometri) oppure «m» (miglia).
Il segnale D, 8 «Fine del limite minimo di velocità» indica la fine del limite minimo di velocità prescritto dal segnale D, 7. Il segnale D, 8 è identico al segnale D, 7 ma è attraversato da una barra obliqua rossa che va dal bordo superiore destro del segnale al bordo inferiore sinistro del segnale stesso.
Il segnale D, 9 «Obbligo di catene per neve» indica che i veicoli che circolano sulla strada all’inizio della quale esso è posto sono obbligati a circolare con catene per neve almeno sulle due ruote motrici.
I segnali D, 10a; D, 10be D, 10cindicano la direzione che devono prendere i veicoli che trasportano merci pericolose.
I segnali D, 11ae D, 11bsono esempi di combinazioni dei segnali D, 4 e D, 5.
I segnali di prescrizioni particolari sono generalmente quadrati o circolari, a fondo blu con un simbolo o un’iscrizione di colore chiaro, o a fondo chiaro con un simbolo o un’iscrizione di colore scuro.
I segnali come quelli citati di seguito indicano l’esistenza di una prescrizione o di un pericolo concernente soltanto una o più corsie realizzate con demarcazione longitudinale, su una carreggiata a più corsie destinate alla circolazione nello stesso senso. Possono anche indicare le corsie destinate alla circolazione in senso inverso. Il segnale relativo alla prescrizione o al pericolo indicato deve essere rappresentato su ogni freccia cui si applica: i) E, 1a«Limite minimo di velocità applicato a diverse corsie». ii) E, 1b«Limite minimo di velocità applicato a una corsia». Questo segnale può essere utilizzato per indicare che la corsia contigua è riservata ai veicoli lenti. iii) E, 1c«Limiti differenti di velocità applicati a differenti corsie». Il bordo dei cerchi devono essere rossi e le cifre nere.
I segnali quali E, 2ae E, 2bsono esempi di segnali che indicano la posizione della corsia riservata agli autobus conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 26bis.
ii) il segnale E, 3bposto all’incirca parallelamente all’asse della carreggiata; il suo pannello è costituito da un rettangolo allungato il cui lato più lungo è orizzontale. Le parole «senso unico» possono essere iscritte sulla freccia del segnale E, 3bnella lingua nazionale o in una delle lingue nazionali del Paese.
b) L’installazione dei segnali E, 3ae E, 3bè indipendente dall’installazione, prima dell’inizio della strada di segnali di divieto o di obbligo.
Esempio di segnale per la preselezione delle intersezioni sulle strade a più corsie: E, 4.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione, questi segnali possono essere posti sul retro dei segnali di località di un centro abitato.
c) I segnali previsti nel presente paragrafo sono utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13bisdella Convenzione.
a) Inizio di zona i) Per indicare che un segnale si applica a tutte le strade situate in una determinata zona (validità per zona), il segnale è rappresentato su un pannello rettangolare a fondo chiaro. La parola «Zona» o il termine equivalente nella lingua del Paese interessato potrà figurare su un pannello sopra o sotto il segnale. Informazioni precise su limitazioni, divieti od obblighi indicati dal segnale potranno figurare sul pannello, sotto il segnale, o su un pannello aggiuntivo. I segnali che si applicano a tutte le strade situate in una determinata zona (validità per zona) sono installati su tutte le strade d’accesso alla zona in questione. La zona dovrà preferibilmente non comprendere strade presentanti caratteristiche omogenee. ii) I segnali E, 9a; E, 9b; E, 9ce E, 9dsono esempi di segnali che si applicano a tutte le strade situate in una determinata zona (validità per zona): E, 9a– Zona in cui è vietata la sosta; E, 9b– Zona in cui è vietata la sosta in determinati periodi; E, 9c– Zona di parcheggio; E, 9d– Zona con limitazione di velocità. b) Fine della zona i) Per indicare la fine di una zona, demarcata da un segnale a validità per zona, è rappresentato il medesimo segnale di quello installato all’entrata della zona in questione, ma il segnale è grigio su un pannello rettangolare a fondo chiaro. Una banda diagonale nera o grigia scura oppure una serie di tratti paralleli neri o grigi formanti una banda analoga è riposta sul pannello scendendo da destra a sinistra. Segnali di fine di zona sono posti su tutte le strade che possono essere utilizzate per lasciare la zona in questione. ii) I segnali E, 10a; E, 10b; E, 10ce E, 10dsono esempi di segnali che indicano la fine di una zona nella quale un segnale di prescrizione si applica a tutte le strade (validità per zona): E, 10a– Fine della zona in cui è vietata la sosta; E, 10b– Fine della zona in cui è vietata la sosta in determinati periodi; E, 10c– Fine della zona di parcheggio; E, 10d– Fine della zona con limite di velocità.
I segnali E, 14be E, 14csono esempi per la segnalazione di un parcheggio destinato più particolarmente ai veicoli i cui conducenti desiderano utilizzare un mezzo di trasporto in comune.
E, 15 «Fermata di autobus» e E, 16 «Fermata di tram».
Il segnale E, 17 «Posto di fermata in caso di emergenza» indica un’area che può essere utilizzata dai conducenti per fermarsi o sostare esclusivamente in caso di emergenza o di pericolo. Se tale posto di fermata è dotato di un telefono di emergenza e/o di un estintore, il segnale riporta i simboli F, 14 e/o F, 15 o nella parte inferiore o su un pannello rettangolare posto sotto il segnale. Di detto segnale esistono due modelli: l’E, 17ae l’E, 17b.
1. I segnali «F» sono a fondo blu o verde; essi riportano un rettangolo bianco o di colore giallo sul quale appare il simbolo.
2. Sulla banda blu o verde della base dei segnali può essere riportata in bianco la distanza dalla quale si trova l’impianto indicato o l’imbocco della strada che vi conduce; sul segnale nel quale è riportato il simbolo F, 5 può essere riportata allo stesso modo la scritta «Hotel» o «Motel». I segnali possono essere posti all’imbocco della strada che conduce all’impianto ed hanno in tal caso sulla parte blu o verde sita alla loro base una freccia direzionale in bianco. Il simbolo è nero o blu scuro, ad eccezione dei simboli F, 1a; F, 1b; F, 1ce F, 15 che sono rossi. Il simbolo F, 14 può essere rosso.
Sono impiegati i simboli che rappresentano i posti di pronto soccorso negli Stati interessati. I simboli sono rossi. Esempi di detti simboli sono: F, 1a; F, 1be F, 1c.
F, 2 «Assistenza meccanica»
F, 3 «Telefono»
F, 4 «Rifornimento carburante»
F, 5 «Hotel» o «Motel»
F, 6 «Ristorante»
F, 7 «Vendita di bevande o caffetteria»
F, 8 «Area adibita a pic-nic»
F, 9 «Area adibita come punto di partenza per escursioni»
F, 10 «Campeggio»
F, 11 «Terreno per rimorchi abitabili»
F, 12 «Campeggio e rimorchi abitabili»
F, 13 «Ostello della gioventù»
F, 14 «Telefono di emergenza»
F, 15 «Estintore»
1. I segnali di indicazione sono generalmente rettangolari; tuttavia i segnali di direzione possono avere la forma di un rettangolo allungato avente il lato lungo orizzontale e terminante con una punta a freccia.
2. I segnali di indicazione recano simboli o scritte in bianco o di colore chiaro su fondo scuro, oppure simboli o scritte di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro; il colore rosso può essere impiegato soltanto in caso eccezionale e non deve mai predominare.
3. I segnali di preavviso o di direzione concernenti le autostrade o le strade assimilabili alle autostrade recano simboli o scritte in bianco su fondo blu o verde. Su siffatti segnali, i simboli impiegati sui segnali E, 5ae E, 5bpossono essere riprodotti in scala ridotta.
4. I segnali che indicano uno stato temporaneo quale un cantiere o una deviazione possono avere un fondo arancione o giallo e recare simboli o scritte in nero.
5. Si raccomanda di indicare, sui segnali G, 1; G, 4; G, 5; G, 6 e G, 10 il nome della località indicata nella lingua del Paese o della suddivisione del Paese in cui si trova la località.
Esempi di segnali di preavviso di direzione: G, 1a; G, 1be G, 1c.
Nota – È possibile aggiungere sui segnali di preavviso G, 1 la riproduzione di altri segnali che informano gli utenti della strada circa le particolarità del percorso o del modo di circolazione (p. es. segnali A, 2; A, 5; C, 3e; C, 6; E, 5a; F, 2).
1. Esempi di segnali che indicano la direzione di una località: G, 4a; G, 4b; G, 4ce G, 5.
2. Esempi di segnali che indicano la direzione di un aerodromo: G, 6a; G, 6be G, 6c.
3. Il segnale G 7 indica la direzione di un campeggio.
4. Il segnale G, 8 indica la direzione di un ostello per la gioventù.
5. Esempi di segnali che indicano la direzione di un parcheggio destinato più particolarmente ai veicoli i cui conducenti desiderano utilizzare un trasporto in comune: G, 9ae G, 9b. Le caratteristiche di quest’ultimo possono essere indicate con l’ausilio di un’iscrizione letterale o di un simbolo.
Nota – È possibile aggiungere sui segnali di indicazione di direzione G, 4; G, 5 e G, 6 la riproduzione di altri segnali che informano gli utenti della strada circa le particolarità del percorso o del modo di circolazione (p. es. segnali A, 2; A, 5; C, 3e; C, 6; E, 5a; F, 2).
Il segnale G, 10 è un esempio di segnale di conferma.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6 della presente Convenzione, detto segnale può essere posto sul retro di un altro segnale destinato al traffico procedente in senso inverso.
I segnali quali G, 11a; G, 11be G, 11csono impiegati per indicare ai conducenti il numero e il senso delle corsie di circolazione. Devono recare un numero di frecce uguale al numero delle corsie destinate alla circolazione nello stesso senso di marcia; possono anche indicare le corsie destinate alla circolazione in senso inverso.
I segnali quali G, 12ae G, 12bindicano ai conducenti la chiusura di una corsia di circolazione.
Il segnale G, 13 «Strada senza uscita» posto all’inizio di una strada indica che la stessa è senza uscita.
Il segnale G, 14 «Limiti generali di velocità» è impiegato, soprattutto in prossimità dei confini nazionali, per indicare i limiti generali di velocità vigenti in un Paese o in una delle sue suddivisioni. Il nome o il contrassegno distintivo del Paese, accompagnato se possibile dall’emblema nazionale, figura in alto del segnale. Il segnale indica i limiti generali di velocità in vigore nel Paese nel seguente ordine: 1) nei centri abitati; 2) fuori dei centri abitati; 3) sulle autostrade. All’occorrenza, il simbolo del segnale E, 6a«Strada per autovetture» può essere impiegato per indicare il limite generale di velocità sulle strade per autovetture.
Il bordo del segnale e la sua parte superiore sono blu; il nome del Paese e il fondo delle tre caselle sono bianchi. I simboli impiegati nelle caselle superiore e centrale sono neri, il simbolo riprodotto nella casella centrale reca una barra obliqua rossa.
a) Il segnale G, 15 «Praticabilità della strada» è impiegato per indicare se una strada di montagna, soprattutto al transito di un passo, è aperta o chiusa; esso è posto all’imbocco della strada o delle strade che conducono al passo in questione. Il nome del passo è scritto in bianco. Nel segnale è riportato, a titolo d’esempio, il toponimo «Furka». I pannelli 1, 2 e 3 sono mobili. b) Se il passo è chiuso, il pannello 1 è di colore rosso e reca la scritta «Chiuso»; se il passo è aperto, esso è di colore verde e reca la scritta «Aperto». Le scritte sono in bianco e, preferibilmente, in più lingue. c) I pannelli 2 e 3 sono a fondo bianco con scritte e simboli in nero. Se il passo è aperto, il pannello 3 non porta alcuna indicazione ed il pannello 2, secondo lo stato della strada, non reca alcuna indicazione, oppure mostra il segnale D, 9 «Catene a neve obbligatorie» oppure mostra il simbolo G, 16 «Si raccomandano catene o pneumatici da neve»; questo simbolo deve essere nero. Se il passo è chiuso, il pannello 3 reca il nome della località sino alla quale la strada è aperta ed il pannello 2 reca, secondo lo stato della strada, la scritta «Aperto fino a», sia il simbolo G, 16, sia il segnale D, 9.
Il segnale G, 17 «Velocità consigliata» è impiegato per indicare una velocità alla quale è consigliato circolare se le circostanze lo permettono e se l’utente non è tenuto a rispettare una velocità inferiore specifica alla categoria del veicolo che guida. La cifra o la serie di cifre apposte sul segnale indica la velocità nell’unità di misura utilizzata più correntemente nel Paese per designare la velocità dei veicoli. Quest’unità di misura può essere precisata sul segnale.
G, 18 «Itinerario consigliato per pesi lordi»
Il segnale G, 19 «Via di scampo» è impiegato per indicare una via di scampo in una discesa rapida. Questo segnale, munito di un pannello che precisa la distanza alla quale si trova la via di scampo, deve essere posto unitamente a un segnale A, 2 in cima alla discesa, nel luogo in cui inizia la zona di pericolo e all’entrata della via di scampo. Il segnale deve essere ripetuto secondo il bisogno, lungo la discesa, e un pannello deve sempre indicare la distanza.
Il simbolo può variare secondo l’ubicazione della via di scampo rispetto alla strada in questione.
a) Il segnale G, 20 è impiegato per indicare ai pedoni una passerella o un sottopassaggio.
b) Il segnale G, 21 è impiegato per indicare un passerella o un sottopassaggio senza gradini. Su questo segnale può essere impiegato il simbolo corrispondente alle persone disabili.
I segnali G, 22a; G, 22be G, 22csono esempi di segnali di preavviso che indicano un’uscita di autostrada. Questi segnali recano l’indicazione della distanza fino all’uscita dell’autostrada, conformemente alla legislazione nazionale; segnali che recano una o due barre oblique sono posti rispettivamente a un terzo e a due terzi della distanza tra il segnale che reca le tre barre oblique e l’uscita dell’autostrada.
1. Questi pannelli sono a fondo bianco o giallo con un sottile bordo nero, blu scuro o rosso, la distanza o la lunghezza o il simbolo sono scritti in nero o in blu scuro; oppure a fondo nero o blu scuro con un sottile bordo bianco, giallo o arancione, la distanza o la lunghezza o il simbolo sono in tal caso scritti in bianco o in giallo.
2. a) I pannelli aggiuntivi H, 1 indicano la distanza tra il segnale e l’inizio del punto pericoloso oppure della zona nella quale si applica la regolamentazione.
3. I pannelli aggiuntivi H, 3 e H, 4 relativi ai divieti o alle restrizioni di sosta sono rispettivamente i modelli H, 3a; H, 3be H, 3ce rispettivamente H, 4a; H, 4be H, 4c(cfr. par. 9 c) della sezione C del presente allegato).
4. Per l’indicazione del simbolo della categoria di utenti della strada, i segnali di regolamentazione possono essere limitati a detta categoria: per esempio modelli H, 5ae H, 5b.
Nel caso in cui una categoria di utenti sia da escludere dalla disposizione di un segnale di regolamentazione, questa sarà espressa con il simbolo di detta categoria e dal messaggio verbale ’tranne’ nella lingua nazionale rispettiva. Per esempio: H, 6. Il simbolo può essere sostituito all’occorrenza da un’iscrizione in detta lingua.
5. Per indicare i luoghi di sosta riservati ai disabili è utilizzato il pannello H, 7 con i segnali C, 18 o E, 14.
6. Il pannello aggiuntivo H, 8 presenta un diagramma dell’intersezione in cui le bande larghe rappresentano le strade con precedenza e le bande fini le strade su cui sono posti i segnali B, 1 o B, 2.
7. Per indicare un tratto di strada dove la carreggiata è resa scivolosa da ghiaccio o neve, è impiegato il pannello aggiuntivo H, 9.
Nota concernente tutto l’allegato 1 – Nei Paesi in cui si circola a sinistra, i segnali e/o i simboli sono invertiti.»
1. I segni sulla carreggiata dovranno essere in materiale antisdrucciolevole e non dovranno sporgere più di 6 mm rispetto al livello della carreggiata. Quando per la marcatura vengono impiegati dei chiodi o dei dispositivi simili essi non debbono sporgere più di 1,5 cm rispetto al livello della carreggiata o più di 2,5 cm nel caso di chiodi rifrangenti; il loro impiego dovrà rispondere ai requisiti di sicurezza della circolazione.
2. La larghezza delle strisce continue o discontinue dovrà essere di almeno 0,10 m (4 pollici).
3. La distanza tra due strisce affiancate (linea doppia) dovrà essere compresa tra 0,10 m (4 pollici) e 0,18 m (7 pollici).
4. Una striscia discontinua consiste in segmenti della stessa lunghezza separati da intervalli uniformi. Per stabilire la lunghezza dei segmenti e degli intervalli, si dovrà tenere in considerazione la velocità dei veicoli sul tratto di strada o nelle zone in questione.
5. Fuori dei centri abitati, una striscia discontinua dovrà essere formata da segmenti di una lunghezza compresa tra 2 m (6 piedi e 6 pollici) e 10 m (32 piedi). La lunghezza dei segmenti della linea di avvicinamento menzionata al paragrafo 23 del presente allegato dovrà essere da 2 a 3 volte quella degli intervalli.
6. Nei centri abitati, la lunghezza e gli intervalli tra i segmenti dovranno essere inferiori a quelli impiegati fuori dei centri abitati. La lunghezza dei segmenti può essere ridotta da 1 m (3 piedi e 4 pollici). Comunque, su talune grandi arterie urbane a circolazione veloce, le caratteristiche della segnaletica orizzontale possono essere le stesse di quelle usate fuori dei centri abitati.
7. La demarcazione delle strisce di corsia può essere realizzata sia con linee discontinue, sia con linee continue, sia con altri segni appropriati.
8. L’asse della carreggiata dovrà essere indicato mediante un segno longitudinale sulle strade a doppio senso di circolazione aventi due corsie. Detto segno è normalmente una striscia discontinua. Soltanto in casi particolari dovranno essere impiegate, a questo scopo, delle strisce continue.
9. Sulle strade a tre corsie, le corsie stesse dovranno, in linea generale, essere indicate mediante strisce discontinue nei tratti con visibilità normale. In taluni casi particolari, per accrescere la sicurezza della circolazione, possono essere impiegate delle strisce continue, o delle strisce discontinue affiancate a strisce continue.
10. Sulle carreggiate aventi più di tre corsie, la linea che separa i sensi di circolazione dovrà essere rappresentata da una striscia continua o da due strisce eccetto il caso in cui il senso di circolazione sulle corsie centrali può essere invertito. Inoltre, le corsie dovranno essere delimitate da strisce discontinue (figure 1a e 1b).
11. Nei centri abitati le raccomandazioni indicate nei paragrafi da 8 a 10 del presente allegato sono applicabili alle strade a due sensi e alle strade a senso unico aventi almeno due corsie.
12. Le corsie dovranno essere delimitate nei punti dove la larghezza della carreggiata è ridotta a causa dei bordi dei marciapiedi, dei salvagenti od isole di traffico.
13. In prossimità di intersezioni importanti (in particolare, nelle intersezioni a circolazione regolata) dove si ha a disposizione una larghezza sufficiente per due o più file di veicoli, le corsie dovranno essere delimitate conformemente alle figure 2 e 3. In questo caso, le strisce che delimitano le corsie possono essere completate con delle frecce (vedere paragrafo 39 del presente allegato).
14. Allo scopo di migliorare la sicurezza stradale, le strisce di mezzeria discontinue (fig. 4) dovranno essere sostituite o completate in talune intersezioni mediante una striscia continua (figg. 5 e 6).
15. Quando sia necessario proibire l’impiego della parte della carreggiata riservata alla circolazione in senso inverso nei luoghi dove la distanza di visibilità è ridotta (dossi, curve, ecc.) o nei tratti dove la carreggiata si restringe o presenta qualche altra particolarità, le restrizioni dovranno essere imposte, sui tratti dove la distanza di visibilità è inferiore ad un certo minimo M, mediante una striscia continua posta conformemente alle figure da 7a a 1651. Nei Paesi dove la progettazione degli autoveicoli lo giustifica, l’altezza oculare di 1 m prevista nelle figure da 7a a 10a può essere aumentata a 1,20 metri.
16. Il valore da adottare per M varia con le caratteristiche della strada. Le figure 7a, 7b, 8a, 8b, 8c e 8d indicano, rispettivamente per delle strade a due e tre corsie, il tracciato delle linee in un dosso dove la distanza di visibilità è ridotta. Queste figure corrispondono alla sezione longitudinale rappresentata in alto nella pagina dove sono riprodotte ad una distanza M determinata come indicato al seguente paragrafo 24: A (oppure D) è il punto in cui la distanza di visibilità diventa inferiore a M, mentre C (oppure B) è il punto in cui la distanza di visibilità diventa di nuovo superiore a M52.
17. Quando le sezioni AB e CD si sovrappongono, cioè quando la visibilità nelle due direzioni è superiore al valore M prima che sia raggiunta la sommità del dosso, le strisce dovranno essere tracciate nella stessa disposizione, le strisce continue affiancate a una striscia discontinua senza sovrapporsi. Ciò è indicato nelle figure 9, 10a e 10b.
18. Le figure 11a e 11b indicano il tracciato delle strisce nella stessa ipotesi sul tratto in curva di una strada a due corsie con distanza di visibilità ridotta.
19. Sulle strade a tre corsie, sono possibili due metodi. Essi sono indicati nelle figure 8a, 8b, 8c e 8d (oppure, secondo i casi, 10a e 10b). La figura 8a oppure 8b (oppure, secondo i casi, 10a) dovrà essere impiegata per le strade sulle quali circola una notevole quantità di veicoli a due ruote e le figure 8c e 8d (oppure, secondo i casi, 10b) quando la circolazione consiste essenzialmente in veicoli a quattro ruote. La figura 11c indica le strisce nella stessa ipotesi su un tratto in curva di una strada a tre corsie con distanza di visibilità ridotta.
20. Le figure 12, 13 e 14 mostrano i tracciati che indicano un restringimento della carreggiata.
21. Nelle figure 8a, 8b, 8c, 8d, 10a e 10b, l’inclinazione delle strisce oblique rispetto alla striscia di mezzeria non deve essere superiore a 1/20.
22. Nelle figure 13 e 14 da utilizzare per indicare una variazione della larghezza disponibile della carreggiata, così come nelle figure 15, 16 e 17 che indicano gli ostacoli i quali rendono necessaria una deviazione della (e) striscia (e) continua (e), dell’inclinazione della striscia o delle strisce dovrebbe essere, preferibilmente inferiore a 1/50 sulle strade a grande velocità ed inferiore ad 1/20 sulle strade in cui la velocità non superi i 50 km/h (30 miglia). Inoltre, le strisce continue oblique dovrebbero essere precedute, per il senso di circolazione al quale si applicano, da una striscia continua parallela all’asse della carreggiata; la lunghezza di detta striscia continua deve corrispondere alla distanza percorsa in un secondo alla velocità di marcia adottata.
23. Quando non è necessario demarcare le corsie con strisce discontinue su di un tratto normale di strada, la striscia continua dovrà essere preceduta da una linea di avvicinamento, costituita da una striscia discontinua su una distanza di almeno 50 m, a seconda della velocità abituale dei veicoli. Quando le corsie sono demarcate da strisce discontinue su un tratto normale di strada, la striscia continua dovrà egualmente essere preceduta da una linea di avvicinamento di almeno 50 m, a seconda della velocità abituale dei veicoli. Il segno può essere completato da una o più frecce che indichino ai conducenti la corsia da seguire.
24. La scelta della distanza di visibilità da adottare per la determinazione dei tratti in cui una striscia continua sia o no necessaria, come anche la scelta della lunghezza da dare a detta striscia, sono necessariamente il risultato di un compromesso. La tabella seguente riporta il valore raccomandato per M corrispondente a diverse velocità di avvicinamento53:
| Velocità di avvicinamento | Lista dei valori di M |
|---|---|
| 100 km/h (60 miglia/h) | da 160 m (480 piedi) a 320 m (960 piedi) |
| 80 km/h (50 miglia/h) | da 130 m (380 piedi) a 260 m (760 piedi) |
| 65 km/h (40 miglia/h) | da 90 m (270 piedi) a 180 m (540 piedi) |
| 50 km/h (30 miglia/h) | da 60 m (180 piedi) a 120 m (360 piedi) |
25. Per le velocità non menzionate nella precedente tabella il valore M corrispondente deve essere calcolato mediante interpolazione o estrapolazione.
26. La marcatura delle strisce che indicano il limite della carreggiata sarà di preferenza costituita da strisce continue. Chiodi o paracarri o delineatori possono essere impiegati unitamente a dette strisce.
27. Le figure 15, 16 e 17 indicano le segnalazioni che conviene impiegare sui bordi delle isole oppure su altri ostacoli situati sulla carreggiata.
28. In alcune intersezioni, è consigliabile indicare ai conducenti come voltare a sinistra nei Paesi con circolazione a destra, oppure come voltare a destra nei Paesi con circolazione a sinistra.
La demarcazione delle corsie riservate a talune categorie di veicoli è realizzata mediante linee che si distinguono chiaramente dalle altre linee continue o discontinue poste sulla carreggiata, segnatamente per la maggiore larghezza e i minori intervalli tra i tratti. Per quanto concerne le corsie riservate soprattutto ai veicoli di servizio regolari di trasporto in comune, il termine «Bus» o la lettera «A» vengono dipinti sulla corsia ogni volta che sia necessario e segnatamente all’inizio della corsia e dopo le intersezioni. I diagrammi A, 58ae A, 58bsono esempi di demarcazioni di una corsia riservata ai veicoli dei servizi regolari di trasporti in comune.
29. Tenuto conto dell’angolo con il quale il conducente vede le strisce sulla carreggiata, i segni trasversali devono essere più larghi di quelli longitudinali.
30. La larghezza minima di una striscia di arresto deve essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 pollici). La larghezza raccomandata è di 0,30 m (12 pollici).
31. Quando essa è usata congiuntamente ad un segnale di arresto, la linea di arresto dovrà essere posta in modo tale che un conducente che si fermi prima di questa striscia abbia la visuale più libera possibile della circolazione degli altri bracci dell’intersezione, tenuto conto delle esigenze della circolazione degli altri veicoli e dei pedoni.
32. Le strisce di arresto possono essere completate con strisce longitudinali (figure 19 e 20). Esse possono anche essere completate con la parola «Stop» scritta sulla carreggiata, di cui le figure 20 e 21 danno un esempio. La distanza tra il punto più alto delle lettere che compongono la parola «Stop» e la striscia di arresto dovrà essere compresa tra i 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici).
33. La larghezza minima di ciascuna striscia dovrà essere di 0,20 m (8 pollici) e la larghezza massima di 0,60 m (24 pollici) e, se ci sono due strisce, la distanza tra esse dovrebbe essere di almeno 0,30 m (12 pollici). La striscia può anche essere sostituita da triangoli disegnati sulla carreggiata i cui vertici siano rivolti verso il conducente a cui si riferisce l’obbligo di dare la precedenza. Questi triangoli devono avere una base di almeno 0,40 m (16 pollici) e al massimo di 0,60 m (24 pollici), ed un’altezza di almeno 0,50 m (20 pollici) ed al massimo di 0,70 m (28 pollici).
34. Il segno o i segni trasversali dovranno essere posti nelle stesse condizioni delle strisce di arresto descritte nel paragrafo 31 del presente allegato.
35. Il segno o i segni descritti nel paragrafo 34 possono essere integrati da un triangolo disegnato sulla carreggiata, di cui la figura 22 dà un esempio. La distanza tra la base di questo triangolo ed il segno trasversale dovrà essere compresa tra 2 m (6 piedi e 7 pollici) e 25 m (82 piedi e 2 pollici). Detto triangolo avrà una base di almeno 1 m (3 piedi e 4 pollici) ed un’altezza uguale a tre volte la base.
36. Questo segno trasversale può essere completato con strisce longitudinali.
37. Lo spazio tra le strisce che contrassegnano i passaggi pedonali dovrà essere almeno uguale alla larghezza di dette strisce e non essere superiore al doppio della larghezza stessa; la larghezza totale di uno spazio e di una striscia deve essere compresa tra 1 m (3 piedi e 4 pollici) e 1,40 m (4 piedi e 2 pollici). La larghezza minima raccomandata per i passaggi pedonali è di 2,50 m (8 piedi) sulle strade dove la velocità è limitata a 60 km/h, e di 4 m (13 piedi) sulle strade dove detto limite è più elevato o sulle quali non vi è limitazione di velocità.
38. Gli attraversamenti di piste ciclabili dovranno essere indicati per mezzo di due strisce discontinue. Queste strisce discontinue saranno costituite di preferenza da quadrati di formato (0,40 ÷ 0,60) × (0,40 ÷ 0,60) m [(16 ÷ 24) × (16 ÷ 24) pollici] La distanza tra questi quadrati dovrà variare da 0,40 a 0,60 m (16–24 pollici). La larghezza del passaggio non deve essere inferiore a 1,80 m (6 piedi). Chiodi ed inserti non sono raccomandati.
39. Sulle strade con un sufficiente numero di corsie da permettere una separazione dei veicoli all’approssimarsi di un incrocio, le corsie che devono essere utilizzate dalla circolazione possono essere indicate per mezzo di frecce poste sulla superficie della carreggiata (figure 2, 3, 19 e 23). Frecce possono anche essere impiegate sulle strade a senso unico per confermare il senso di marcia. La lunghezza delle stesse non dovrebbe essere inferiore a 2 m (6 piedi e 7 pollici). Le frecce possono essere completate con iscrizioni sulla carreggiata.
40. Le figure 24 e 25 danno un esempio di zona in cui i veicoli non devono entrare.
41. Sulla carreggiata possono essere impiegate iscrizioni al fine di regolare il traffico, di avvertire o di guidare gli utenti della strada. Le parole utilizzate dovrebbero essere di preferenza sia nomi di luoghi, numeri di strade o parole facilmente comprensibili sul piano internazionale (p. es. «stop», «bus», «taxi»).
42. Le lettere dovranno essere allungate considerevolmente nella direzione della circolazione, in ragione dell’angolo sotto il quale sono viste dai conducenti (figura 20).
43. Quando le velocità di avvicinamento sono superiori a 50 km/h (30 m.p.h.), le lettere dovrebbero avere una lunghezza minima di 2,5 m (8 piedi).
44. Le limitazioni per la fermata e la sosta possono essere disegnate con segni sul bordo o sul limite della carreggiata. I limiti di spazio per la sosta possono essere indicati sulla superficie della carreggiata mediante strisce appropriate.
i) Segni che indicano restrizioni alla sosta
45. La figura 26 da un esempio di linea a zig-zag.
ii) Segnalazioni sugli ostacoli
46. La figura 27 dà un esempio di segnalazione su di un ostacolo.
| A a | A b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 a | A 1 b | A 1 c | A 1 d | ||||
| A 2 a | A 2 b | A 2 c | A 2 d | ||||
| A 3 a | A 3 b | A 3 c | A 3 d | ||||
| A 4 a | A 4 b | A 5 | A 6 | ||||
| A 7 a | A 7 b | A 7 c | A 8 | ||||
| A 9 | A 10 a | A 10 b | A 11 a | ||||
| A 11 b | A 12 a | A 12 b | A 13 | ||||
| A 14 | A 15 a | A 15 b | A 16 | ||||
| A 17 a | A 17 b | A 17 c | A 18 a | ||||
| A 18 b | A 18 c | A 18 d | A 18 e | ||||
| A 18 f | A 18 g | A 19 a | A 19 b | ||||
| A 19 c | A 20 | A 21 a | A 21 b | ||||
| A 22 | A 23 | A 24 | A 25 | ||||
| A 26 a | A 26 b | A 27 | A 28 a | ||||
| A 28 b | A 28 c | A 29 a | |||||
| A 29 b | A 29 c | A 30 | A 31 | ||||
| A 32 | B 1 | B 2 a | B 2 b | ||||
| B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | ||||
| C 1 a | C 1 b | C 2 | |||||
| C 3 a | C 3 b | C 3 c | |||||
| C 3 d | C 3 e | C 3 f | |||||
| C 3 g | C 3 h | C 3 i | |||||
| C 3 j | C 3 k | C 3 l | |||||
| C 4 a | C 4 b | C 5 | |||||
| C 6 | C 7 | C 8 | |||||
| C 9 | C 10 | C 11 a | |||||
| C 11 b | C 12 | C 13 aa | |||||
| C 13 ab | C 13 ba | C 13 bb | |||||
| C 14 | C 15 | C 16 | |||||
| C 17 a | C 17 b | C 17 c | |||||
| C 17 d | C 18 | C 19 | |||||
| C 20 a | C 20 b | D 1 a | |||||
| D 1 a | D 1 a | D 1 a | |||||
| D 1 b | D 2 | D 3 | |||||
| D 4 | D 5 | D 6 | |||||
| D 7 | D 8 | D 9 | |||||
| D 10 a | D 10 b | D 10 c | |||||
| D 11 a | D 11 b | E 1 a | |||||
| E 1 b | E 1 c | E 2 a | |||||
| E 2 b | E3 a | E 3 b | |||||
| E 4 | E 5 a | E 5 b | |||||
| E 6 a | E 6 b | E 7 a | |||||
| E 7 b | E 7 c | E 7 d | |||||
| E 8 a | E 8 b | E 8 c | |||||
| E 8 d | E 9 a | E 9 b | |||||
| E 9 c | E 9 d | E 10 a | |||||
| E 10 b | E 10 c | E 10 d | |||||
| E 11 a | E 11 b | E 12 a | |||||
| E 12 b | E 12 c | E 13 a | |||||
| E 13 b | E 14 a | E 14 b | |||||
| E 14 c | E 15 | E 16 | |||||
| E 17 a | E 17 b | F | |||||
| F 1 a | F 1 b | F 1 c | |||||
| F 2 | F 3 | F 4 | |||||
| F 5 | F 6 | F 7 | |||||
| F 8 | F 9 | F 10 | |||||
| F 11 | F 12 | F 13 | |||||
| F 14 | F 15 | G 1 a | |||||
| G 1 b | G 1 c | G 2 a | |||||
| G 2 b | G 3 | G 4 a | |||||
| G 4 b | G 4 c | G 5 | |||||
| G 6 a | G 6 b | G 6 c | |||||
| G 7 | G 8 | G 9a | |||||
| G 9 b | G 10 | ||||||
| G 11 a | G 11 b | G 11 c | |||||
| G 12 a | G 12 b | G 13 | |||||
| G 14 | G 15 | G 16 | |||||
| G 17 | G 18 | G 19 | |||||
| G 20 | G 21 | G 22 a | |||||
| G 22 b | G 22 c | G 23 a | |||||
| G 23 b | G 24 a | G 24 b | |||||
| G 24 c | H 1 | H 2 | |||||
| H 3 a | H 3 b | H 3 c | |||||
| H 4 a | H 4 b | H 4 c | |||||
| H 5 a | H 5 b | H 6 | |||||
| H 7 | H 8 | H 9 | |||||
| Legenda dei colori= blu= giallo= grigio= verde= arancio= rosso= nero= viola |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 6 febbraio | 2004 A | 6 febbraio | 2005 |
| Andorra | 25 settembre | 2024 A | 25 settembre | 2025 |
| Arabia Saudita* | 31 marzo | 2022 A | 31 marzo | 2023 |
| Armenia** | 28 giugno | 2018 A | 28 giugno | 2019 |
| Austria* | 11 agosto | 1981 | 11 agosto | 1982 |
| Azerbaigian* | 22 febbraio | 2011 A | 22 febbraio | 2012 |
| Bahrein | 4 maggio | 1973 A | 6 giugno | 1978 |
| Belarus* | 18 giugno | 1974 | 6 giugno | 1978 |
| Belgio* | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
| Benin | 7 luglio | 2022 A | 7 luglio | 2023 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria* | 28 dicembre | 1978 | 28 dicembre | 1979 |
| Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cile | 27 dicembre | 1974 | 6 giugno | 1978 |
| Cipro* ** | 16 agosto | 2016 A | 16 agosto | 2017 |
| Congo (Kinshasa)* | 25 luglio | 1977 A | 25 luglio | 1978 |
| Côte d’Ivoire* | 24 luglio | 1985 A | 24 luglio | 1986 |
| Croazia | 2 novembre | 1993 S | 8 ottobre | 1991 |
| Cuba* | 30 settembre | 1977 A | 30 settembre | 1978 |
| Danimarca* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
| Egitto | 15 dicembre | 2023 A | 15 dicembre | 2024 |
| Emirati Arabi Uniti | 10 gennaio | 2007 A | 10 gennaio | 2008 |
| Estonia* | 24 agosto | 1992 A | 24 agosto | 1993 |
| Filippine | 27 dicembre | 1973 | 6 giugno | 1978 |
| Finlandia* | 1° aprile | 1985 | 1° aprile | 1986 |
| Francia* | 9 dicembre | 1971 | 6 giugno | 1978 |
| Georgia | 15 maggio | 2001 A | 15 maggio | 2002 |
| Germania* | 3 agosto | 1978 | 3 agosto | 1979 |
| Grecia* ** | 18 dicembre | 1986 A | 18 dicembre | 1987 |
| Guyana | 25 settembre | 2008 A | 25 settembre | 2009 |
| India* | 10 marzo | 1980 A | 10 marzo | 1981 |
| Iran | 21 maggio | 1976 | 6 giugno | 1978 |
| Iraq* | 18 dicembre | 1988 A | 18 dicembre | 1989 |
| Italia | 7 febbraio | 1997 | 7 febbraio | 1998 |
| Kazakstan | 4 aprile | 1994 A | 4 aprile | 1995 |
| Kirghizistan | 30 agosto | 2006 A | 30 agosto | 2007 |
| Kuwait | 13 maggio | 1980 A | 13 maggio | 1981 |
| Lettonia | 19 ottobre | 1992 A | 19 ottobre | 1993 |
| Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 settembre | 2006 |
| Liechtenstein* | 2 marzo | 2020 A | 2 marzo | 2021 |
| Lituania* | 20 novembre | 1991 A | 20 novembre | 1992 |
| Lussemburgo* | 25 novembre | 1975 | 6 giugno | 1978 |
| Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Maldive | 9 gennaio | 2023 A | 9 gennaio | 2024 |
| Marocco* | 29 dicembre | 1982 A | 29 dicembre | 1983 |
| Moldova | 8 ottobre | 2015 A | 8 ottobre | 2016 |
| Mongolia | 19 dicembre | 1997 A | 19 dicembre | 1998 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Myanmar* | 26 giugno | 2019 A | 26 giugno | 2020 |
| Nigeria | 3 febbraio | 2011 A | 3 febbraio | 2012 |
| Norvegia* | 1° aprile | 1985 | 1° aprile | 1986 |
| Paesi Bassi*a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
| Pakistan | 14 gennaio | 1980 A | 14 gennaio | 1981 |
| Polonia | 23 agosto | 1984 | 23 agosto | 1985 |
| Portogallo | 27 ottobre | 2009 | 27 ottobre | 2010 |
| Rep. Centrafricana | 3 febbraio | 1988 A | 3 febbraio | 1989 |
| Romania* | 9 dicembre | 1980 | 9 dicembre | 1981 |
| Russia* | 7 giugno | 1974 | 6 giugno | 1978 |
| San Marino | 20 luglio | 1970 | 6 giugno | 1978 |
| Seicelle* | 11 aprile | 1977 A | 6 giugno | 1978 |
| Senegal | 19 aprile | 1972 A | 6 giugno | 1978 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Slovenia | 14 aprile | 2011 S | 25 giugno | 1991 |
| Svezia* | 25 luglio | 1985 | 25 luglio | 1986 |
| Svizzera* | 11 dicembre | 1991 | 11 dicembre | 1992 |
| Tagikistan | 9 marzo | 1994 A | 9 marzo | 1995 |
| Tunisia* | 5 gennaio | 2004 A | 5 gennaio | 2005 |
| Turchia* | 17 maggio | 2023 A | 17 maggio | 2024 |
| Turkmenistan | 14 giugno | 1993 A | 14 giugno | 1994 |
| Ucraina* | 12 luglio | 1974 | 6 giugno | 1978 |
| Uganda | 23 agosto | 2022 A | 23 agosto | 2023 |
| Ungheria* | 16 marzo | 1976 | 6 giugno | 1978 |
| Uzbekistan | 17 gennaio | 1995 | 17 gennaio | 1996 |
| Vietnam* | 20 agosto | 2014 A | 20 agosto | 2015 |
| * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):https://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa. |
| Stati parte | Modello di segnale di pericolo | Modello di segnale di fermata |
|---|---|---|
| Albania | Aa | B 2a |
| Austria | Aa | B 2a |
| Azerbaigian | Aa | B 2a |
| Bahrein | Aa | B 2b |
| Belarus | Aa | B 2a |
| Bulgaria | Aa | B 2a |
| Cile | Ab | B 2a |
| Congo (Kinshasa) | Aa | B 2a |
| Costa d’Avorio | Aa | B 2a |
| Cuba | Aa | B 2b |
| Danimarca | Aa | B 2b |
| Estonia | Aa | B 2a |
| Filippine | Aa | B 2a |
| Finlandia | Aa | B 2a |
| Francia | (v. riserva) | (v. riserva) |
| Georgia | Aa | B 2a |
| Germania | Aa | B 2a |
| Grecia | Aa | B 2a |
| India | Aa | B 2a |
| Iran | Aa | B 2a |
| Italia | Aa | B 2a |
| Kuwait | Aa | B 2a |
| Lettonia | Aa | B 2a |
| Liechtenstein | Aa | B, 2a |
| Lituania | Aa | B 2a |
| Lussemburgo | Aa | B 2a |
| Marocco | Aa | B 2a |
| Moldova | Aa | B 2a |
| Mongolia | Aa | B 2a |
| Norvegia | Aa | B 2a |
| Pakistan | Aa | B 2b |
| Polonia | Aa | B 2a |
| Repubblica Ceca | Aa | B 2a |
| Repubblica Centrafricana | Aa | B 2a |
| Romania | Aa | B 2a |
| Russia | Aa | B 2a |
| San Marino | Aa | B 2b |
| Senegal | Aa | B 2b |
| Seychelles | Aa | B 2a |
| Slovacchia | A | B 2 |
| Slovenia | Aa | B 2a |
| Svezia | Aa | B 2a |
| Svizzera | Aa | B 2a |
| Tunisia | Aa | B 2a |
| Turkmenistan | Aa | B 2a |
| Ucraina | Aa | B 2a |
| Ungheria | Aa | B 2a |
| Uzbekistan | Aa | B 2a |
| Vietnam | Aa | B 2a |
| Svizzera – Ad articolo 13bisparagrafo 2 e allegato 1 sezione E sottosezione II paragrafo 7 La Svizzera non si considera vincolata né dall’articolo 13bisparagrafo 2 né dall’allegato 1, sezione E sottosezione II paragrafo 7.– Ad articolo 29 paragrafo 2, secondo periodo, articolo 26bisparagrafo 1 e allegato 2 capitolo II sezione G La Svizzera non si considera vincolata né dall’articolo 29 paragrafo 2, secondo periodo, né dall’articolo 26bisparagrafo 1 né dall’allegato 2 capitolo II sezione G.– Ad allegato 1 sezione C sottosezione II paragrafo 4 lettera a) La Svizzera si riserva il diritto di emanare, nell’ambito della legislazione nazionale, un disciplinamento precisante che i segnali C, 13aae C, 13abnon impediscono ai conducenti di superare anche autoveicoli la cui velocità massima è limitata a 30 km/h.– Ad articolo 10 paragrafo 6 2° periodo La Svizzera si riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, che il preavviso del segnale B, 2 è fatto con l’ausilio del medesimo segnale completato da un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nell’allegato 1 sezione H. |
Approvata dall’art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 15 dic. 1978 (RU 1993 400). ↩
Introdotta dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Introdotta dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Nuova espressione giusta in n. I 1. dell’emendamento del 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Per. introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Par. introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Abrogato (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Introdotto dal n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Nuovo testo giusta la lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Introdotto dalla lett. A degli emendamenti entrati in vigore il 28 mar. 2007 (RU 2007 3705). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
Abrogato (RU 1997 1321). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321). ↩
RS 0.193.501 ↩
RS 0.741.21 ↩
RS 0.120 ↩
La definizione della distanza di visibilità prevista dal presente par. è la distanza alla quale un oggetto posto sulla carreggiata ad 1 metro (3 piedi e 4 pollici) sopra la superficie della carreggiata può essere visto da un osservatore posto sulla strada ed il cui occhio è ugualmente situato ad 1 metro (3 piedi e 4 pollici) sopra la carreggiata. ↩
I segni sulla carreggiata indicati nelle figure 7ae 7bpossono essere sostituiti nel tratto tra A e D da una sola striscia di mezzeria continua, senza striscia discontinua affiancata, e preceduta da una striscia di mezzeria discontinua che comporti almeno 3 segmenti. Tuttavia, detto tracciato semplificato deve essere utilizzato con precauzione e soltanto in casi eccezionali poiché esso impedisce al conducente, su una certa distanza, di effettuare una manovra di sorpasso anche se vi è una adeguata distanza di visibilità. Conviene evitare, per quanto possibile, l’impiego dei due metodi sullo stesso itinerario o sullo stesso tipo di itinerario nella medesima regione, nel timore di creare una certa confusione. ↩
La velocità di avvicinamento usata in questo calcolo è la velocità che non è superata dall’85 % dei veicoli oppure la velocità di base se essa è superiore. ↩