0.741.201•Accordo europeo completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968
0.741.201Multilateral International Treaty11 dic 1992
Concluso a Ginevra il 1° maggio 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 15 dicembre 19781
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 dicembre 1991
Entrato in vigore per la Svizzera l’11 dicembre 1992
(Stato 21 giugno 2023)
Le Parti contraenti,
Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 19682,
auspicando stabilire una maggiore uniformità per quanto riguarda le norme relative ai segnali e simboli stradali ed alla segnaletica orizzontale,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti, Parti alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, prenderanno adeguate misure affinché il sistema di segnaletica stradale e di segnaletica orizzontale applicato sul loro territorio sia conforme con le disposizioni dell’annesso al presente Accordo.
Alla sua entrata in vigore, il presente Accordo abrogherà e sostituirà nelle relazioni tra le Parti contraenti le disposizioni relative al Protocollo sulla segnaletica stradale contenute nell’Accordo europeo che completa la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnaletica stradale del 1949, firmato a Ginevra il 16 settembre 1950, l’Accordo relativo alla segnaletica dei cantieri firmato a Ginevra il 16 dicembre 1955 e l’Accordo europeo relativo alla segnaletica orizzontale firmato a Ginevra il 13 dicembre 1957.
Il Segretario generale trasmetterà egualmente il testo dell’emendamento proposto agli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
Se un emendamento proposto non è stato accettato in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo e se, entro il termine di dodici mesi specificato al paragrafo 1 del presente articolo, meno della metà del numero totale delle Parti contraenti informano il Segretario generale che esse respingono l’emendamento proposto e se un terzo almeno del numero totale delle Parti contraenti, ma non meno di cinque, lo informano che esse accettano o che desiderano che una conferenza sia riunita per esaminare, il Segretario generale convocherà una conferenza in vista di esaminare l’emendamento proposto o ogni altra proposta che gli sia stata sottoposta in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.
Se una conferenza è convocata in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, il Segretario generale vi inviterà tutte le Parti contraenti e gli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo. Egli richiederà a tutti gli Stati invitati alla conferenza di presentargli al più tardi sei mesi prima della data di apertura, tutte le proposte che essi desiderano siano esaminate da detta conferenza oltre all’emendamento proposto, e comunicherà queste proposte, almeno tre mesi prima della data di apertura della conferenza a tutti gli Stati invitati alla conferenza.
Se la proposta di emendamento non è ritenuta accettabile in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, e se non concorrono le condizioni prescritte al paragrafo 3 del presente articolo per la convocazione di una conferenza, la proposta di emendamento sarà considerata respinta.
Indipendentemente dalla procedura di emendamento prevista ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, l’annesso al presente Accordo può essere modificato per mezzo di accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l’amministrazione di una Parte contraente ha dichiarato che la sua legislazione nazionale la obbliga a subordinare il suo accordo all’ottenimento di un’autorizzazione speciale a tal fine, o all’approvazione di un organo legislativo, il consenso dell’amministrazione competente della Parte contraente in questione alla modifica dell’Annesso sarà considerato come dato solo quando questa Amministrazione avrà dichiarato al Segretario generale che le autorizzazioni o le approvazioni richieste sono state ottenute. L’accordo tra le Amministrazioni competenti potrà prevedere che, durante un periodo transitorio, le precedenti disposizioni dell’annesso rimangono in vigore, in tutto o in parte, contemporaneamente alle nuove disposizioni. Il Segretario generale fisserà la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Ciascun Stato, all’atto della firma o della ratifica del presente Accordo, o della sua adesione, notificherà al Segretario generale il nome ed indirizzo della sua Amministrazione competente a dare l’Accordo previsto al paragrafo 7 del presente articolo.
Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Accordo per mezzo di notifica scritta diretta al Segretario generale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notifica. Ogni Parte contraente che cesserà di essere Parte alla Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968, cesserà alla stessa data di essere Parte al presente Accordo.
Il presente Accordo cesserà di essere in vigore se il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque durante un periodo qualunque di dodici mesi consecutivi, nonché al momento in cui cesserà di essere in vigore la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.
Nessuna disposizione del presente Accordo sarà interpretata come divieto ad una Parte contraente di adottare misure compatibili con le disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e limitate alle esigenze della situazione, che essa ritenga necessarie per la sua sicurezza esterna o interna.
Oltre alle dichiarazioni, notifiche e comunicazioni previste agli articoli 6 e 11 del presente Accordo, il Segretario generale notificherà alle Parti contraenti ed agli altri Stati di cui all’articolo 2:
Dopo il 31 dicembre 1972, l’originale del presente Accordo sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
In fede di che , i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ginevra il 1° maggio 1971 in un solo esemplare in lingua francese, inglese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente annesso, il termine «Convenzione» indica la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l’8 novembre 1968.2. Il presente annesso contiene unicamente complementi e modifiche apportate alle corrispondenti disposizioni della Convenzione.3. Ad articolo 1 della Convenzione (Definizioni)Alinea b)Tale alinea sarà redatto come segue: «Il termine «centro abitato» indica un’area che comprende degli edifici e le cui vie di accesso e di uscita sono specificatamente indicate come tali».Alinea supplementare, da inserire immediatamente dopo l’alinea b) del presente articoloTale alinea è redatto come segue«Il termine zona residenziale indica una zona speciale in cui si applicano norme della circolazione speciali e in cui le entrate e le uscite sono segnalate come tali.»Alinea l)I veicoli a tre ruote il cui peso a vuoto non ecceda 400 kg (900 libbre) saranno assimilati ai motocicli.Alinea supplementare, da inserire alla fine di questo articoloTale alinea sarà redatto come segue: «Sono assimilati ai pedoni le persone che spingono o tirano una carrozzella per bambini, per malati o per infermi, od ogni altro veicolo di piccole dimensioni e senza motore, le persone che conducono a mano una bicicletta o un ciclomotore, nonché gli infermi che si spostano su di una sedia a ruote, mossa da essi stessi o circolante a passo d’uomo».4.Ad articolo 3 della Convenzione(Obblighi delle Parti contraenti)Paragrafo 3Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Tutti i segnali, simboli, installazioni o segni orizzontali non conformi al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo dovranno essere sostituiti entro dieci anni a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo. Durante questo periodo, ed al fine di abituare gli utenti della strada al sistema definito nella Convenzione e nel presente Accordo, i segnali, simboli ed iscrizioni precedenti potranno essere mantenuti accanto a quelli previsti dalla Convenzione e dal presente Accordo».5. Ad articolo 6 della ConvenzioneParagrafo 4Le disposizioni del presente paragrafo, che sono raccomandazioni nella Convenzione, saranno obbligatorie.6. Ad articolo 7 della ConvenzioneParagrafo 1Frase aggiuntiva da inserire alla fine di questo paragrafoQuesta frase sarà redatta come segue: «Inoltre, per quanto riguarda i segnali in questione, si raccomanda di non usare lungo lo stesso itinerario segnali illuminati o riflettorizzati insieme a segnali che non lo sono».7. Ad articolo 8 della ConvenzioneParagrafo 3Tale paragrafo sarà redatto come segue: «Durante il periodo di transizione di dieci anni indicato al punto 4 del presente annesso, come pure dopo, in circostanze eccezionali, per facilitare la comprensione dei segnali, può essere aggiunta un’iscrizione in un pannello rettangolare posto sotto i segnali oppure all’interno di un pannello rettangolare che inglobi il segnale; tale iscrizione può essere posta ugualmente sul segnale stesso sempre che la comprensione di quest’ultimo non venga ostacolata per i conducenti che non sono in grado di comprendere l’iscrizione».8. Ad articolo 9 della ConvenzioneParagrafo 1Ciascun Stato sceglierà il modello Aacome segnale di pericolo.9. Ad articolo 10 della Convenzione (Segnali di precedenza)Paragrafo 3Ciascun Stato sceglierà il modello B, 2aper il segnale «Fermarsi e dare precedenza».Paragrafo 6La presegnalazione del segnale B, 2aavverrà a mezzo del segnale B, 1 completato da un pannello rettangolare recante il simbolo «Stop» ed una cifra indicante a quale distanza si trova il segnale B, 2a.9bis. Ad articolo 13bisdella Convenzione (Segnali di prescrizioni particolari)Paragrafo 2Tale paragrafo è redatto come segue: «I segnali E 7a; E, 7bo E, 7ce E, 8a, E, 8bo E, 8cindicano agli utenti della strada che la regolamentazione generale in vigore nei centri abitati situati sul territorio dello Stato è applicabile a partire dai segnali E, 7a; E, 7bo E, 7cfino ai segnali E, 8a; E, 8bo E, 8c, salvo il caso in cui un’altra prescrizione sia resa nota da altri segnali su alcuni tratti di strade nel centro abitato. Tali segnali sono a fondo bianco o di colore chiaro con iscrizioni di colore scuro e sono installati rispettivamente alle entrate e alle uscite dei centri abitati. Tuttavia il segnale B, 4 dovrà essere posto, purché la precedenza cessi all’attraversamento del centro abitato, sulle strade con diritto di precedenza segnalate con segnale B, 3.»10. Ad articolo 18 della Convenzione (Segnali di località)I segnali di località sono a fondo scuro con iscrizioni bianche o di colore chiaro.11. Ad articolo 23 della Convenzione (Segnali destinati a regolare la circolazione dei veicoli)Paragrafo addizionale, da inserire immediatamente dopo il paragrafo 11 di questo articoloTale paragrafo sarà redatto come segue: «In casi speciali, quando non è necessario utilizzare segnali luminosi permanenti può essere utilizzato un segnale composto di una luce rossa fissa preceduta da una luce gialla fissa; quest’ultima può essere preceduta da una luce gialla lampeggiante».12. Ad articolo 24 della Convenzione (Semafori pedonali)Paragrafo 1, alinea a) ii)Questa disposizione non sarà applicata.Paragrafo 2Questo paragrafo sarà redatto come segue: «I segnali luminosi destinati ai pedoni saranno del sistema bicolore che comportano due luci, rispettivamente rossa e verde. Non saranno mai accese contemporaneamente due luci».Paragrafo 3Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Le luci saranno disposte verticalmente, la luce rossa sempre in alto e la luce verde sempre in basso. Le luce rossa avrà la forma di un pedone immobile oppure di pedoni immobili, e la luce verde la forma di un pedone che cammina oppure di pedoni che camminano».13. Ad articolo 31 della Convenzione (Segnaletica dei cantieri)Paragrafo 2Le barriere non saranno contrassegnate con strisce alternate nere e bianche oppure nere e gialle.14. Ad articolo 32 della Convenzione (Segnalazioni luminose o rifrangenti)Questo articolo sarà redatto come segue:«1. Si raccomanda di segnalare la presenza sulla carreggiata di dispositivi del traffico o di isole per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti bianchi o gialli.2. Quando i bordi della carreggiata sono evidenziati per mezzo di luci o di dispositivi rifrangenti, questi sarannoa) sia tutti bianchi o giallo chiaro;
ii) sulle strade di campagna dove la circolazione è molto ridotta e sui sentieri pedonali, può essere impiegato soltanto un segnale acustico».Paragrafo 2Tale paragrafo sarà redatto come segue: «I segnali luminosi saranno installati sul bordo della carreggiata corrispondente al senso di marcia; quando le circostanze lo esigano, per esempio date le condizioni di visibilità dei segnali o l’intensità del traffico, i segnali saranno ripetuti dall’altro lato della strada. Tuttavia, se le condizioni locali lo fanno ritenere opportuno, le luci potranno essere ripetute al di sopra della carreggiata, oppure sopra idonee isole di traffico».16. Ad articolo 35 della ConvenzioneParagrafo 1Le barriere e le semi-barriere dei passaggi a livello non saranno contrassegnate con strisce alternate di colore nero e bianco, oppure nero e giallo.17. Ad allegato 1 –Sezione A –Sottosezione II –della ConvenzioneParagrafo 2 (Discesa pericolosa)Questo paragrafo è redatto come segue:
«a) Per indicare una discesa con forte pendenza è impiegato il simbolo A, 2a.
b) La parte sinistra del simbolo A, 2aoccupa l’angolo sinistro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza del pannello; la cifra indica la pendenza in percentuale.»Paragrafo 3(Salita a forte pendenza)Questo paragrafo sarà redatto come segue:
«a) Per segnalare una salita con forte pendenza è impiegato il simbolo A, 3a.
b) La parte destra del simbolo A, 3aoccupa l’angolo destro del pannello del segnale e la sua base abbraccia tutta la larghezza di detto pannello; la cifra indica la pendenza in percentuale.»Paragrafo 12(Passaggio pedonale)Questo paragrafo sarà redatto come segue:
«a) Per segnalare un passaggio pedonale è utilizzato il simbolo A 12a.
b) Il simbolo può essere invertito.»Paragrafo 18(Intersezione in cui la precedenza è quella stabilita dalla regolagenerale di precedenza)Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Per segnalare un’intersezione in cui la precedenza è quella stabilita dalla regola generale di precedenza in vigore nel Paese è utilizzato il simbolo A, 18a.»Paragrafo 20(Intersezione con una strada ai cui utenti deve essere data la precedenza)Questo paragrafo sarà redatto come segue: «I segnali B, 1 o B, 2asono utilizzati conformemente alle disposizioni del punto 9 del presente allegato.»Paragrafo 22(Intersezione in cui la circolazione è regolata da semafori)Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Nel caso in cui la circolazione all’intersezione è regolata da semafori, in sostituzione o in più dei segnali descritti ai paragrafi da 18 a 21 più sopra, può essere posto un segnale Aarecante il simbolo A, 17 descritto nel paragrafo 17 più sopra.»Paragrafo 26(Altri passaggi a livello)Alinea b)Quest’alinea sarà redatto come segue: «Per segnalare gli altri passaggi a livello, è impiegato il simbolo A, 26ao, all’occorrenza, il simbolo A, 27.»Paragrafo 28(Segnali da porre nelle immediate vicinanze dei passaggi a livello)Non è utilizzato il modello A, 28cdel segnale A, 28.I modelli A, 28ae A, 28bpotranno comprendere barre rosse, a condizione che non ne risentano l’aspetto generale e l’efficacia dei segnali.18. Ad allegato 1 –Sezione B –della ConvenzioneParagrafo 1 (Segnale «Dare la precedenza»)Il segnale B, 1 non riporta alcun simbolo o iscrizione.Paragrafo 2(Segnale di «Arresto all’incrocio»)Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Il segnale Arresto all’incrocio è il segnale B, 2, modello B, 2a. Il segnale B, 2, modello B, 2aè ottagonale a fondo rosso con uno stretto bordo bianco o giallo chiaro e reca il simbolo «Stop» in bianco o giallo chiaro; l’altezza del simbolo è uguale almeno ad un terzo dell’altezza del pannello. L’altezza del segnale B, 2adi dimensioni normali è all’incirca 0,90 m; quella dei segnali di dimensioni ridotte non deve essere inferiore a 0,60 m.»19. Ad allegato 1 –Sezione C –Sottosezione II –della ConvenzioneParagrafo 1 (Divieto e restrizione d’accesso)Non è utilizzato il modello C, 1bdel segnale C, 1.Possono essere utilizzati i due segnali C, 3me C, 3nriprodotti in appendice del presente allegato che hanno il seguente significato:C, 3m: «Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti esplosivi o facilmente infiammabili»C, 3n: «Divieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti suscettibili di inquinare le acque».La nota alla fine dell’alinea c) sarà redatta come segue:«I segnali C, 3aa C, 3lcome anche i segnali C, 3me C, 3nmenzionati al presente punto non presentano la barra obliqua rossa.»Paragrafo 4(Divieto di sorpasso)Non sono utilizzati i modelli C, 13abe C, 13bbdei segnali C, 13ae C, 13b.Paragrafo 9, alinea a) ii)Questa norma non è applicata.Paragrafo 9, alinea b) iii)Questa norma non è applicata.Paragrafo 9, alinea c) v)Se il divieto si riferisce soltanto ad un breve tratto, non è utilizzata la facoltà di porre soltanto un segnale recante, nel cerchio rosso, l’indicazione della lunghezza alla quale il divieto si applica.20. Ad allegato 1 –Sezione D –Sottosezione I –della ConvenzioneParagrafo 2Questo paragrafo sarà redatto come segue: «Salvo disposizioni contrarie, i segnali sono a fondo blu e i simboli bianchi o di colore chiaro».21. Ad allegato 1 –Sezione D –Sottosezione II –della ConvenzioneParagrafo 1(Direzione obbligatoria)Il segnale D, 1b non è utilizzato.22. Ad allegato 1 –Sezione E –Sottosezione II –della ConvenzioneParagrafo (Segnale «Strada a senso unico»), alinea a) ii)La freccia del segnale E, 3b potrà recare iscrizioni soltanto se l’efficacia del segnale non ne venga diminuita.Paragrafo 5(Segnali che indicano l’entrata o l’uscita di un’autostrada)Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo l’alinea a) del presente paragrafo.Questo alinea sarà redatto come segue: «Il segnale E, 5apuò essere impiegato e ripetuto per indicare l’approssimarsi dell’inizio di un’autostrada. Ogni segnale così installato porta indicata la distanza tra il suo punto di installazione e il principio dell’autostrada, o sulla parte inferiore oppure in un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nella sezione H dell’allegato 1 della Convenzione.»Paragrafo 6(Segnali che indicano l’entrata o l’uscita di una strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un’autostrada)Alinea supplementare da inserire immediatamente dopo l’alinea a) del presente paragrafoQuesto alinea sarà redatto come segue: «Il segnale E, 6apuò essere impiegato e ripetuto per indicare l’approssimarsi dell’inizio di una strada dove le norme della circolazione sono le stesse di quelle di un’autostrada. Ogni segnale così installato porta indicata la distanza tra il suo punto d’installazione e il principio della strada dove le norme di circolazione sono le stesse di quelle di un’autostrada, o sulla parte inferiore oppure in un pannello aggiuntivo H, 1 descritto nella sezione H dell’allegato 1 della Convenzione.»Paragrafo 7(Segnali che indicano l’entrata o l’uscita da un centro abitato)Questo paragrafo sarà redatto come segue:
«a) Il segnale che indica l’entrata di un centro abitato reca il nome del centro abitato o il simbolo che rappresenta la sagoma di un centro abitato oppure nome e simbolo.
Le iscrizioni sono di colore scuro su fondo bianco o di colore chiaro e il bordo del segnale è di colore scuro.
I segnali E, 7a, E, 7be E, 7csono esempi di segnali che indicano l’entrata di un centro abitato.
b) Il segnale che indica l’uscita da un centro abitato è identico, tranne che è attraversato da una barra obliqua rossa oppure costituito da linee parallele rosse che vanno dall’angolo superiore destro all’angolo inferiore sinistro.
I segnali E, 8a, E, 8be E, 8csono esempi di segnali che indicano l’uscita da un centro abitato.
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 6 della Convenzione, questi segnali possono essere posti sul retro dei segnali di località di un centro abitato.
c) I segnali previsti nella presente sezione sono utilizzati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 13bisdella Convenzione.»Paragrafo 10(Passaggio pedonale)Il segnale E, 12bnon è utilizzatoParagrafo 12(Segnale «Parcheggio»)Il pannello quadrato menzionato al primo alinea di questo paragrafo recherà la lettera «P».Alla fine del testo inserire:«Paragrafo supplementare da inserire immediatamente dopo il paragrafo 13Questo paragrafo sarà redatto come segue:«Segnali che indicano l’entrata o l’uscita da una zona residenziale dove si applicano norme speciali della circolazioneIl segnale E, 17aZona residenziale sarà posto dove iniziano ad essere applicate le norme speciali, che devono essere osservate in una zona residenziale, indicate nell’articolo 27bisdella Convenzione sulla circolazione stradale, completata dall’Accordo europeo. Il segnale E, 17bFine della zona residenziale sarà posto dove cessano di essere applicate dette norme.»23. Ad allegato 1 –Sezione F –Sottosezione II –della ConvenzioneParagrafo (Simbolo «Pronto soccorso»)I simboli F, 1be F, 1cnon sono utilizzati.Paragrafo 2(Simboli vari)Aggiungere alla fine del testo:«Simboli da aggiungere alla fine del presente paragrafoF, 14 Stazione di radiodiffusione di informazioni sulla circolazione stradaleIscrizione su riquadro bianco: Sotto il messaggio Radio, la menzione del nome o dell’indicativo della stazione come anche il numero di programma possono essere abbreviati. Il termine Radio può anche essere ripetuto nella lingua nazionale.Iscrizione su fondo blu: Indicazione della frequenza e, all’occorrenza, della lunghezza d’onda dell’emittente locale.L’indicazione della sigla MHz o kHz oppure, per le emittenti in onde metriche, il codice regionale kc/s è lasciata all’apprezzamento delle autorità nazionali.La lunghezza d’onda può essere espressa in cifre seguite dalla lettera m (per esempio, 1500 m).F, 15 Gabinetti pubbliciF, 16 Spiaggia o piscina»24. Ad allegato 1 –Sezione G –Sottosezione II –della ConvenzioneParagrafo 2 (Casi particolari), alinea a)La barra rossa dei segnali G, 2ae G, 2bè circondata da un filetto bianco.25. Ad allegato 1 –Sezione G –Sottosezione III –della ConvenzioneParagrafo 1Il segnale G, 4cnon è utilizzato.Paragrafo 2Il segnale G, 6cnon è utilizzato.26. Ad allegato 1 –Sezione G –Sottosezione V –della ConvenzioneParagrafo 3 (Segnale «Strada senza uscita»)La barra rossa del segnale G, 13 è circondata da un filetto bianco.27. Ad allegato 1 –Sezione H –della Convenzione«Paragrafo integrativo da inserire immediatamente dopo il paragrafo 1Questo paragrafo sarà redatto come segue: Il fondo dei pannelli aggiuntivi deve preferibilmente corrispondere al fondo dei singoli gruppi di segnali insieme ai quali sono utilizzati.»C, 3mDivieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti esplosivi o facilmente infiammabiliC, 3nDivieto di transito ai veicoli che trasportano più di una certa quantità di prodotti di natura tale da inquinare le acque
| E, 17 a | E, 17 b | |
|---|---|---|
| F 14 | F 15 | F16 |
| Legenda dei colori= rosso= blu= arancione |
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Albania | 6 giugno | 2005 | 6 giugno | 2006 |
| Austria | 11 agosto | 1981 | 11 agosto | 1982 |
| Azerbaigian* | 11 luglio | 2011 A | 11 luglio | 2012 |
| Belarus* | 17 dicembre | 1974 A | 3 agosto | 1979 |
| Belgio | 16 novembre | 1988 | 16 novembre | 1989 |
| Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
| Bulgaria | 28 dicembre | 1978 A | 28 dicembre | 1979 |
| Ceca, Repubblica* | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Cipro* | 16 agosto | 2016 A | 16 agosto | 2017 |
| Danimarca* | 3 novembre | 1986 | 3 novembre | 1987 |
| Estonia* | 30 novembre | 1993 A | 30 novembre | 1994 |
| Finlandia* | 1° aprile | 1985 | 1° aprile | 1986 |
| Francia* | 16 gennaio | 1974 | 3 agosto | 1979 |
| Georgia | 15 maggio | 2001 A | 15 maggio | 2002 |
| Germania* | 3 agosto | 1978 | 3 agosto | 1979 |
| Grecia | 18 dicembre | 1986 A | 18 dicembre | 1987 |
| Italia | 7 febbraio | 1997 A | 7 febbraio | 1998 |
| Kazakistan | 7 giugno | 2011 A | 7 giugno | 2012 |
| Lettonia | 20 novembre | 2001 A | 20 novembre | 2002 |
| Liechtenstein* | 2 marzo | 2020 A | 2 marzo | 2021 |
| Lituania | 31 gennaio | 1992 A | 31 gennaio | 1993 |
| Lussemburgo | 25 novembre | 1975 | 3 agosto | 1979 |
| Macedonia del Nord | 20 dicembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Moldova | 27 ottobre | 2015 A | 27 ottobre | 2016 |
| Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
| Paesi Bassi*a | 8 novembre | 2007 A | 8 novembre | 2008 |
| Polonia* | 23 agosto | 1984 A | 23 agosto | 1985 |
| Romania* | 9 dicembre | 1980 | 9 dicembre | 1981 |
| Russia* | 27 settembre | 1974 A | 3 agosto | 1979 |
| Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
| Slovacchia* | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
| Svezia* | 25 luglio | 1985 | 25 luglio | 1986 |
| Svizzera* | 11 dicembre | 1991 | 11 dicembre | 1992 |
| Turchia* | 17 maggio | 2023 A | 17 maggio | 2024 |
| Turkmenistan | 31 agosto | 2020 A | 31 agosto | 2021 |
| Ucraina* | 30 dicembre | 1974 A | 3 agosto | 1979 |
| Ungheria* | 16 marzo | 1976 | 3 agosto | 1979 |
| * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a Al Regno in Europa. | ||||
| Svizzera Ad numero 9 dell’allegato (articolo 10 paragrafo 6 della convenzione)La Svizzera, allo scopo di presegnalare il segnale B, 2asi riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, un segnale identico completato da un pannello integrativo del modello H, 1 conformemente all’allegato 1, sezione H.Ad numeri 9bise 22 dell’allegato (articolo 13bise allegato 1 sezione E sottosezione II paragrafo 7 della convenzione)La Svizzera non si considera vincolata ai numeri 9bise 22 dell’annesso.Ad numero 12 dell’annesso (articolo 24 paragrafo 2 della convenzione)La Svizzera si riserva il diritto di prevedere, nell’ambito della legislazione nazionale, il sistema tricolore per i segnali luminosi destinati ai pedoni, conformemente all’articolo 24 paragrafo 2 della convenzione. |
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"title": "Europäisches Zusatzübereinkommen vom 1. Mai 1971 zum Übereinkommen über Strassenverkehrszeichen, das in Wien am 8. November 1968 zur Unterzeichnung aufgelegt wurde (mit Anhang)",
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"title": "Accord européen du 1<sup>er</sup> mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 (avec annexe)",
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"title": "Accordo europeo del 1<sup>o</sup> maggio 1971 completante la Convenzione sulla segnaletica stradale aperta alla firma a Vienna l'8 novembre 1968 (con All.)",
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