0.741.319.136•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione
0.741.319.136Bilateral International Treaty22 lug 1971
Conchiuso il 30 maggio 1969
Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 giugno 1971
Entrato in vigore per il 22 luglio 19712
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica federale di Germania,
animati dal desiderio di migliorare la posizione giuridica dei cittadini di ciascuno Stato in caso d’infortunio della circolazione nell’altro Stato,
considerato che, nei due Stati, l’assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore è obbligatoria e che sussistono istituzioni per risarcire i danni causati da veicoli a motore non assicurati o sconosciuti,
riconoscendo che, nonostante lievi discrepanze, i risarcimenti garantiti alle persone lese possono essere complessivamente considerati equivalenti,
giudicando che sia opportuno, nei loro reciproci rapporti, di rinunciare alle restrizioni previste nelle loro rispettive legislazioni rispetto agli stranieri lesi, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
I cittadini di ciascuno Stato, cui un veicolo a motore ha cagionato danni nell’altro Stato, beneficiano, per quanto concerne il risarcimento, degli stessi diritti3dei cittadini dello Stato in cui è avvenuto l’infortunio, indipendentemente se il danno è stato causato da un veicolo a motore debitamente assicurato, non assicurato, straniero, rubato o sconosciuto. Lo stesso vale per pretese riguardo ai detentori di veicoli a motore esentuati dall’obbligo dell’assicurazione, come ad esempio i veicoli delle collettività pubbliche.
In virtù di uno speciale mandato del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo è parimente applicabile al Principato del Liechtenstein.
Il presente accordo è parimente applicabile al Land Berlino, purché il Governo della Repubblica federale di Germania non trasmetta al Consiglio federale svizzero una dichiarazione contraria entro 3 mesi a contare dall’entrata in vigore dell’accordo.
Fatto a Berna, il 30 maggio 1969, in doppio esemplare.
| Per la Confederazione Svizzera: | Per la Repubblica federale di Germania: |
|---|---|
| Spühler | F. Buch |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Conformemente allo scambio di note del 30 mag. 1969, gli art. 1, 2 e 4 dell’acc. sono già stati applicati a contare dal 30 giu. 1969, in virtù delle vigenti disposizioni legali dei due Stati contraenti. ↩
Testi legislativi svizzeri vigenti: LF sulla circolazione stradale (RS 741.01 ) e l’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV) (RS 741.31 ); Testi vigenti nella Repubblica federale di Germania; Pflichtversicherungsgesetz, Ausländer-Pflichtversicherungsgesetz, Verordnung über den Entschädigungsfonds. ↩
Ora: Ufficio federale di polizia. ↩
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