Conchiuso il 16 agosto 1978
Entrato in vigore con scambio di note il 15 dicembre 1979
La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica italiana
animate dal desiderio di migliorare la situazione giuridica dei loro cittadini in caso di incidenti della circolazione accaduti nell’altro Stato,
considerando che l’assicurazione sulla responsabilità civile per i veicoli a motore è obbligatoria nei due Stati e questi hanno istituito appositi organismi per provvedere al risarcimento dei danni cagionati da veicoli a motore non assicurati, non identificati o stranieri,
ritengono opportuno, nelle loro relazioni reciproche, di rinunciare, ove sussistano, alle restrizioni previste nella loro legislazione nei confronti dei sinistrati stranieri e
si accordano quindi sulle seguenti disposizioni:
Art. 1
I cittadini di uno dei due Stati, danneggiati da un veicolo a motore nell’altro Stato, godono di massima, per quel concerne il risarcimento dei danni, degli stessi diritti nei confronti degli appositi organismi come i cittadini dello Stato in cui l’incidente è avvenuto, indipendentemente dal fatto che il danno sia cagionato da un veicolo straniero, da un veicolo non coperto da assicurazione o non identificato. Ciò vale anche nei confronti dei detentori di veicoli dispensati dall’assicurazione obbligatoria, come ad esempio i detentori di veicoli statali in Svizzera; sono però esclusi i ciclomotori e le macchine agricole aventi stazionamento abituale in Italia salvo che detti veicoli non siano assoggettati all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli a motore.
Art. 2
- I cittadini italiani possono richiedere, nei confronti dell’organismo svizzero, un indennizzo nei limiti degli importi minimi assicurativi previsti dalla legislazione italiana in vigore al momento del sinistro.
- Tale limitazione non si applica nel caso in cui il danno causato da un veicolo straniero sia risarcito in base al sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta verde) o in base ad altra valida assicurazione.
Art. 3
- Sono assimilate ai cittadini di uno dei due Stati contraenti le persone domiciliate nel suo territorio.
- Il concetto di veicolo a motore si determina secondo la legislazione del Paese dove avviene l’incidente.
Art. 4
Conformemente alla delega speciale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo vale anche per quel Principato.
Art. 5
- Il presente accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si saranno notificato che le procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni sono state espletate.
- Ogni Parte Contraente può denunciare il presente Accordo con effetto dalla fine dell’anno civile. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte Contraente con un preavviso di almeno 6 mesi.
Fatto a Roma il 16 agosto 1978 in duplice copia in lingua italiana.