0.741.531.917.2•Scambio di note del 1° luglio 1971 tra la Svizzera e il Belgio sul reciproco riconoscimento delle licenze di condurre
0.741.531.917.2Bilateral International Treaty1 lug 1971
Entrato in vigore il 1° luglio 1971
Traduzione*1*
| Ambasciata del Belgio | Berna, 1° luglio 1971 |
|---|---|
| Al Dipartimento politico federale | |
| Berna |
L’Ambasciata del Belgio saluta codesto Dipartimento politico federale e si onora di dichiarargli ricevuta la nota dipartimentale n. s. o. 611. B. del 1° luglio 1971 del seguente tenore: «La Svizzera e il Belgio riconoscono reciprocamente le licenze di condurre nazionali rilasciate dalle autorità dei due Stati. Il titolare di una licenza di condurre valida rilasciata da uno Stato contraente è autorizzato a guidare temporaneamente sul territorio dell’altro Stato veicoli a motore delle categorie per le quali la sua licenza è valida. Il titolare di una licenza di condurre rilasciata da uno dei due Stati, valida per gli autoveicoli leggeri o i motoveicoli, ottiene la licenza corrispondente dell’altro Stato senza dover superare un esame. L’esame può tuttavia essere preteso: i) se motivi speciali fanno sorgere dubbi sulla idoneità alla guida del titolare della licenza; ii) se il conducente ha ottenuto la licenza straniera eludendo le prescrizioni concernenti la competenza applicabile nel suo Stato di residenza; iii) se il titolare di una licenza di condurre rilasciata da uno degli Stati contraenti vuole eseguire, professionalmente, per conto di un’azienda situata sul territorio dell’altro Stato, trasporti di persone e di cose con autoveicoli leggeri (fino a 3,5 t di peso totale) oppure trasporti di persone e di cose con autoveicoli pesanti (peso totale oltre 3,5 t). In base ad un’autorizzazione speciale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein. Sono allegati alla presente nota dei modelli delle licenze di condurre dei due Stati. È allegata anche una tabella delle concordanze tra le categorie delle licenze di condurre svizzere e le categorie stabilite nella convenzione di Ginevra del 19492. Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1971 e può essere disdetto in qualsiasi momento da uno dei due Governi con un preavviso di tre mesi. Se il Governo belga consente con quanto è qui sopra esposto, il Dipartimento politico federale si onora di proporre che la presente nota con la risposta di codesta Ambasciata valgano come accordo tra i due Governi. Il Dipartimento coglie anche questa occasione per assicurare l’Ambasciata della sua alta stima. Berna, 1° luglio 1971.»
L’Ambasciata è autorizzata a trasmettere a codesto Dipartimento politico federale l’accordo del Governo belga su quanto precede. La nota del Dipartimento con la presente risposta valgono dunque come accordo stipulato tra i due Governi.
L’Ambasciata del Belgio approfitta dell’occasione per assicurare il Dipartimento politico federale della sua alta stima.
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