Concluso il 13 novembre 2000
Entrato in vigore il 1° dicembre 2000
(Stato 28 maggio 2002)
Considerato che le licenze di condurre rilasciate alle persone domiciliate in Svizzera o nell’Ontario consentono di condurre un veicolo nel rispettivo territorio;
considerato che sia in Svizzera sia nell’Ontario le persone domiciliate che vogliono condurre dei veicoli a motore sulle strade pubbliche dei rispettivi territori devono essere titolari di una licenza di condurre valida;
considerato che ai sensi del presente accordo, la Svizzera e l’Ontario desiderano il riconoscimento reciproco delle licenze di condurre, e considerato che le persone a cui viene rilasciata la licenza di condurre già ne possedevano una in Svizzera o nell’Ontario, ma che nel frattempo hanno preso domicilio nel territorio dell’altro Paese, e quindi devono disporre di una licenza valida per il territorio;
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e la Provincia dell’Ontario
concordano quanto segue:
Art. 1 Definizioni
– «Licenza di condurre»: un’autorizzazione di condurre rilasciata in uno dei due territori e che permette al suo titolare, nell’ambito della legislazione vigente nel rispettivo territorio, di condurre su strade pubbliche un veicolo a motore o un motoveicolo secondo le disposizioni della corrispondente categoria di licenza e le relative condizioni;
– «Territorio»: Svizzera oppure Ontario;
– «Territori»: Svizzera e Ontario;
– «Valido»: quando la licenza di condurre rilasciata nell’altro territorio, al momento della conversione, non è scaduta e non è stata revocata, abrogata oppure annullata dalle autorità amministrative competenti e non sottostà a nessun’altra limitazione che impedisce l’impiego originariamente previsto.
– La licenza di condurre della categoria A autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cm3.
– La licenza di condurre della categoria A1 autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cm3.
– La licenza di condurre della categoria B autorizza il suo titolare a condurre autoveicoli e tricicli a motore con peso totale non superiore a 3500 kg e con non più di otto posti a sedere, conducente non compreso.
– La licenza di condurre della categoria C1 autorizza il suo titolare a condurre automobili, autoveicoli del servizio antincendio e autoveicoli adibiti ad abitazione con peso totale superiore a 3500 kg.
– La licenza di condurre della categoria D2 autorizza il suo titolare a condurre veicoli a motore adibiti al trasporto non professionale di persone, con peso totale non superiore a 3500 kg e con un numero di posti a sedere, oltre a quello del conducente, superiore a otto.
– La licenza di condurre della categoria E autorizza il suo titolare a condurre rimorchi con peso totale superiore a 750 kg, trainati da veicoli delle categorie B, C o D.
– La licenza di condurre “Class G » autorizza il suo titolare a condurre autoveicoli con un peso totale lordo non superiore agli 11 000 kg oppure una combinazione di veicoli con un peso totale del convoglio non superiore agli 11 000 kg; il peso totale lordo del rimorchio però non può superare i 4600 kg. Questa licenza autorizza a condurre anche i ciclomotori, ma non:
(a) i motoveicoli,
(b) i furgoncini adibiti al trasporto di persone oppure
(c) un’autoambulanza in servizio come stabilito nell’«Ambulance Act ».
– La licenza di condurre «Class G2 » autorizza i conducenti principianti a condurre tutti i tipi di veicoli a motore e tutte le combinazioni di veicoli concessi ai titolari di una licenza di condurre «Class G », fatta eccezione per i veicoli a motore con freni ad aria compressa. Vanno inoltre osservate le seguenti limitazioni:
(a) il tasso alcolemico dei conducenti principianti deve essere sempre dello zero per mille,
(b) il numero delle persone a bordo non deve superare il numero delle cinture di sicurezza installate nel veicolo.
– La licenza di condurre «Class M » autorizza il suo titolare a condurre motoveicoli a due o tre ruote, scooter e ciclomotori compresi.
– La licenza di condurre «Class M2 » autorizza i conducenti principianti a condurre tutti i tipi di motoveicoli, scooter e ciclomotori compresi, concessi ai possessori di una licenza di condurre «Class M ». Va però osservata la seguente condizione:
– il tasso alcolemico dei conducenti principianti deve sempre essere dello zero per mille.
– La licenza di condurre «Controlled Class »’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’ o*’F’* autorizza il suo titolare a condurre tipi di veicoli particolari, in aggiunta ai veicoli a motore concessi al titolare di una licenza di condurre valida «Class G ».
Art. 2 Conversione delle licenze di condurre rilasciate in Svizzera
(a) la licenza di condurre presentata è valida, e
(b) il richiedente è rimasto in possesso della licenza per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni, oppure
(c) se il richiedente è rimasto in possesso della licenza per meno di 24 mesi negli ultimi tre anni, deve indicare in modo preciso la durata del periodo della licenza di condurre valida posseduta.
La documentazione deve essere tradotta in inglese o in francese da un traduttore riconosciuto nell’Ontario e deve essere consegnata alle autorità canadesi con la licenza di condurre svizzera.
(a) in una licenza di condurre «Class G » dopo essersi sottoposto ad un esame della vista e aver pagato le relative spese, a condizione che il titolare della licenza di condurre sia rimasto in possesso della stessa per un periodo di almeno 24 mesi negli ultimi 3 anni come stabilito nell’articolo 2.1, e senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida;
(b) in una licenza di condurre «Class G2 » dopo essersi sottoposto ad un esame della vista e aver pagato le relative spese, se il titolare della licenza di condurre è rimasto in possesso della stessa per un periodo inferiore ai 24 mesi negli ultimi 3 anni come stabilito nell’articolo 2.1, e senza sostenere né ulteriori lezioni di guida e di teoria né un ulteriore esame di guida.
Art. 3 Conversione delle licenze di condurre rilasciate nell’Ontario
Art. 4 In generale
Per i singoli scritti ha validità giuridica il timbro postale, in caso di invio tramite servizio di corriere, per telefax o per lettera raccomandata, vengono considerati cinque (5) giorni lavorativi a decorrere dall’invio.
Fatto e firmato a Berna il 13 novembre 2000 in due esemplari, in lingua tedesca e inglese, facenti parimenti fede.