0.741.531.945.41•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive
0.741.531.945.41Bilateral International Treaty2 ago 2022
Concluso il 17 marzo 2022
Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 agosto 2022
(Stato 2 agosto 2022)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
di seguito denominati «le Parti»,
considerata la particolare situazione geografica tra le Parti e al fine di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori;
hanno raggiunto il seguente Accordo:
Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto all’altra Parte ogni variazione della propria disciplina interna. In tal caso, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della comunicazione, le Parti avvieranno le consultazioni per l’eventuale modifica del presente Accordo.
Gli Allegati al presente Accordo sono giuridicamente vincolanti e possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambio di Note. Il predetto scambio sarà effettuato per via diplomatica e le modifiche concordate entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. A tal fine, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all’altra Parte la data di avvenuta ricezione.
Le spese derivanti dall’attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana.
Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni svizzera e italiana, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.
Qualsiasi controversia nell’interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 17 marzo 2022, in due originali in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: Livia Leu | Per il Governo della Repubblica Italiana: Ettore Sequi |
|---|
1) Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore rettangolare [cosiddetta di formato lungo] e targa posteriore quadrata [cosiddetta di formato alto])2) Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore e posteriore rettangolare)3) Targhe professionali per veicoli a motore agricoli4) Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targhe anteriore e posteriore rettangolari)5) Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targa anteriore rettangolare e posteriore quadrata)6) Targhe professionali per motoleggere7) Targhe professionali per motoveicoli8) Targhe professionali per rimorchi
Targhe professionali per autoveicoli (targa anteriore di formato lungo [30 x 8 cm] e targa posteriore di formato alto [30 x 16 cm])
Targhe professionali per autoveicoli (targhe anteriore [30 x 8 cm] e posteriore [50 x 11 cm] di formato lungo)
Targa professionale per veicoli a motore agricoli (30 x 8 cm)
Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targhe anteriore [30 x 8 cm] e posteriore [50 x 11 cm] di formato lungo)
Targhe professionali per veicoli a motore da lavoro (targa anteriore di formato lungo [30 x 8 cm] e targa posteriore di formato alto [30 x 16 cm])
Targa professionale per motoleggere (18 x 14 cm)
Targa professionale per motoveicoli (18 x 14 cm)
Targhe professionali per rimorchi di formato alto (30 x 16 cm) e lungo (50 x 11 cm)
Le seguenti categorie di veicoli possono circolare sul territorio della Confederazione Svizzera muniti di autorizzazione e relativa targa: – autoveicoli; – motoveicoli; – ciclomotori; – macchine agricole; – macchine operatrici; – rimorchi.
Le seguenti categorie di veicoli possono circolare sul territorio dello Stato italiano muniti di licenza e relativa targa: – autoveicoli; – motoveicoli; – motoleggere; – veicoli a motore agricoli e forestali; – veicoli di lavoro muniti di motore; – rimorchi.
Oltre che per le categorie summenzionate, le targhe professionali e relative licenze possono essere utilizzate con le seguenti modalità per la circolazione sul territorio dello Stato italiano: – targhe professionali per autoveicoli a tutti i veicoli a motore con ruote gemellate disposte simmetricamente che non sono motoveicoli; – targhe professionali per motoleggere a tutti i veicoli a motore che non sono autoveicoli; – targhe professionali per motoleggere ai quadricicli leggeri a motore e ai ciclomotori; – tutte le targhe professionali a veicoli speciali della corrispondente categoria di veicoli; – targhe professionali per veicoli a motore agricoli e forestali a rimorchi e autotreni agricoli e forestali.
Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.
RS 741.31 ↩
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