0.741.531.963.62•Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi sulla cooperazione in materia di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale
0.741.531.963.62Bilateral International Treaty1 mag 2023
Concluso il 26 ottobre 2022
Entrato in vigore il mediante scambio di note il 1° maggio 2023
(Stato 1° maggio 2023)
La Confederazione Svizzera
e
il Regno dei Paesi Bassi,
qui di seguito «gli Stati contraenti»,
– considerando che l’incremento della sicurezza stradale costituisce una priorità per gli Stati contraenti al fine di ridurre il numero delle vittime e dei feriti e di limitare i danni materiali; – considerando che il perseguimento efficace delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale commesse con veicoli immatricolati nell’altro Stato contraente rappresenta un elemento importante per il raggiungimento di tale obiettivo; – considerando che il trattamento dei dati previsto dal presente Accordo è idoneo e necessario a raggiungere gli obiettivi legittimi in materia di sicurezza stradale – segnatamente un elevato livello di protezione per tutti gli utenti della strada – in quanto rende più agevole il sanzionamento di infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, tenendo conto del fatto che il perseguimento di tali obiettivi debba avvenire sempre nel rispetto dei principi di proporzionalità; – considerando che la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale; – nell’auspicio che l’esecuzione e l’applicazione del presente Accordo avvengano in conformità con le vigenti prescrizioni in materia di protezione dei dati degli Stati contraenti onde garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e agevolarne la trasmissione,
hanno convenuto quanto segue:
Lo scopo del presente Accordo è di garantire un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada, assicurando il perseguimento reciproco delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale commesse sul territorio di uno degli Stati contraenti con veicoli immatricolati nel territorio dell’altro Stato contraente e prestando assistenza nell’esecuzione di decisioni di multa riguardanti tali infrazioni.
Ai fini del presente Accordo s’intende per:
– per la Confederazione Svizzera: le infrazioni alla legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale e alle pertinenti disposizioni d’esecuzione,
– per il Regno dei Paesi Bassi, limitatamente alla sua parte europea: la condotta cui fa riferimento l’articolo 2 capoverso 1 della legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni del codice della strada (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften).
Le autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sono: – per la Confederazione Svizzera: – le autorità di polizia e l’autorità doganale della Confederazione, – le polizie cantonali e comunali, – le autorità giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni, – l’Ufficio federale delle strade quale punto di contatto nazionale in relazione alla trasmissione automatizzata di dati ai sensi dell’articolo 4 e dell’allegato B; – per il Regno dei Paesi Bassi, limitatamente alla sua parte europea: – il pubblico ministero, – la polizia, – gli agenti menzionati all’articolo 3 capoverso 1 della legge sulla disciplina amministrativa delle violazioni del codice della strada, – il Ministro della giustizia e della sicurezza, rappresentato dall’Ufficio centrale di riscossione giudiziaria (Centraal Justitieel Incassobureau), che è anche l’unica autorità competente per le domande di cui all’articolo 6.
I costi delle misure ai sensi del presente Accordo non sono fatturati allo Stato contraente richiedente; il ricavo dell’esecuzione e l’importo dei costi stabiliti nella decisione sono devoluti allo Stato contraente richiesto.
Le autorità competenti degli Stati contraenti sono autorizzate a disciplinare l’esecuzione della cooperazione ai sensi del presente Accordo a livello amministrativo e tecnico all’interno di una convenzione bilaterale. Quest’ultima può prevedere che i campi di dati negli allegati A, B e C siano modificati, se necessario per la corretta esecuzione del presente Accordo.
Il presente Accordo è eseguito conformemente alle leggi svizzere e neerlandesi, al diritto internazionale applicabile nonché agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea della parte europea dei Paesi Bassi.
Con riguardo al Regno dei Paesi Bassi il presente Accordo si applica soltanto alla sua parte europea.
Gli Stati contraenti applicano provvisoriamente, a decorrere dalla data della firma, l’articolo 4 in combinato disposto con l’allegato A e l’articolo 3 in combinato disposto con l’allegato B per la trasmissione di dati sui veicoli e i loro detentori.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a L’Aia il 26 ottobre 2022, in due originali in lingua inglese, tedesca e neerlandese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
| Per la Confederazione Svizzera: Heinz Walker-Nederkoorn | Per il Regno dei Paesi Bassi: Eric Bezem |
|---|
| Elemento 4 | O/F 5 |
|---|---|
| Dati relativi al veicolo | |
| Stato membro di immatricolazione | O |
| Numero di immatricolazione | O |
| Ulteriori dati | |
| Data di riferimento | O |
| Ora di riferimento | F |
| Scopo della consultazione | O |
| Autorità richiedente | O |
| Elemento | O/F 6 |
|---|---|
| Dati relativi al veicolo | |
| Stato membro di immatricolazione | O |
| Numero di immatricolazione | O |
| Marca | O |
| Modello commerciale | O |
| Categoria del veicolo | O |
| Colore | O |
| Dati relativi al detentore | |
| Indicazione se persona fisica o giuridica | O |
| Cognome | O |
| Nome/i | O |
| Data di nascita | O |
| Sesso | F |
| Indirizzo | O |
Punti di contatto nazionali degli Stati contraenti:
| Per la Svizzera: Ufficio federale delle strade (USTRA) 3003 Berna | Per il Regno dei Paesi Bassi: Dienst Wegverkeer (RDW) Skager Rak 10 9642 CZ Veendam Nederland |
|---|
Modulo di domanda standard relativo all’esecuzione di una decisione di multa ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2
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