0.741.618•Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)
0.741.618Multilateral International Treaty1 gen 1987
Concluso a Dublino il 26 maggio 1982
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1986
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1987
Il Consiglio delle Comunità europee,
Il Presidente federale della Repubblica d’Austria,
Il Governo della Spagna,
Il Presidente della Repubblica dì Finlandia,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo della Repubblica portoghese,
Il Governo della Svezia,
Il Consiglio federale della Svizzera,
Il Presidente della Repubblica di Turchia,
desiderosi di promuovere lo sviluppo dei trasporti internazionali e, in particolare, di facilitarne l’organizzazione e l’esecuzione;
considerando che taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus, sono liberalizzati, per quanto riguarda la Comunità economica europea, a mezzo del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio, del 28 luglio 19662, relativo all’emanazione di norme comuni per i trasporti internazionali su strada di persone, effettuati con autobus, e a mezzo del regolamento (CEE) n. 1016/68 della Commissione, del 9 luglio l9683, che stabilisce i modelli dei documenti di controllo di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento n. 117/66/CEE del Consiglio;
considerando, inoltre, che la Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ha adottato, il 16 dicembre 19694, la risoluzione n. 20 concernente la determinazione di regole generali per i trasporti internazionali effettuati con autobus, che prevede ugualmente la liberalizzazione di taluni servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada;
considerando che è auspicabile prevedere disposizioni armonizzate di liberalizzazione per i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada e semplificare le formalità di controllo per l’instaurazione di un documento unico;
considerando che appare indicato affidare l’espletamento di taluni compiti amministrativi dell’accordo al segretario della Conferenza europea dei ministri dei trasporti,
hanno deciso di stabilire norme uniformi applicabili ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus,
e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Per luogo di partenza o luogo di destinazione s’intendono le località di partenza o di destinazione, nonché i relativi dintorni. 2. Durante i servizi a navetta, non si possono prelevare o deporre viaggiatori lungo il percorso. 3. Il primo viaggio di ritorno e l’ultimo viaggio di andata della serie delle navette sono effettuati a vuoto. 4. Tuttavia, la classificazione di un trasporto tra i servizi a navetta non è modificata dal fatto che, con l’accordo delle autorità competenti della o delle Parti contraenti interessate,
– in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, alcuni viaggiatori effettuino il viaggio di ritorno con un altro gruppo; – in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, alcuni viaggiatori vengano presi o deposti lungo il percorso; – in deroga alle disposizioni del paragrafo 3, il primo viaggio di andata e l’ultimo viaggio di ritorno della serie delle navette siano effettuati a vuoto.
I vettori che effettuano servizi occasionali ai sensi del presente accordo devono presentare, a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo, un foglio di viaggio che faccia parte di un documento di controllo rilasciato dalle competenti autorità della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, o da qualsiasi organismo abilitato a tal fine. Tale documento di controllo sostituisce i documenti di controllo già esistenti.
Le autorità competenti di due o più Parti contraenti possono convenire, su base bilaterale o multilaterale, che l’elenco dei viaggiatori previsto al punto 6 del foglio di viaggio non debba essere compilato. In tal caso occorre indicare il numero dei viaggiatori.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, i documenti di controllo utilizzati per i servizi occasionali prima dell’entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzati per due anni dopo l’entrata in vigore dell’accordo, di cui all’articolo 18 paragrafo 2.
Tali misure riguardano, tra l’altro: – l’organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili alle infrazioni; – la durata di validità del libretto; – l’uso e la conservazione dell’originale, nonché della copia del foglio di viaggio; – la designazione delle autorità competenti di cui agli articoli 2, 6, 10 e 14, nonché degli organismi di cui all’articolo 6; – l’eventuale visto da apporre sul foglio di viaggio da parte degli agenti incaricati del controllo. 2. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 sono comunicate al segretariato della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) che ne informa le altre Parti contraenti.
Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non sono applicate qualora accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più Parti contraenti o che possono essere conclusi tra due o più Parti contraenti, prevedevano un trattamento più liberale. L’espressione «accordi o altre convenzioni in vigore tra due o più Parti contraenti» copre, per quanto riguarda la Comunità economica europea, gli accordi o le altre convenzioni conclusi dagli Stati membri di detta Comunità.
Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua francese, tale testo facente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato della CEMT che ne consegnerà una copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.
In fede di che, i plenipotenziari hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.Fatto a Dublino, addì ventisei maggio millenovecentottantadue.(Seguono le firme)
I rappresentanti riuniti a Dublino, il ventisei maggio millenovecentottantadue, per la firma dell’accordo relativo a servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada, effettuati con autobus (ASOR), hanno preso atto, al momento di firmare il presente accordo, delle seguenti dichiarazioni, approvandole:
Le Parti contraenti dichiarano di accettare che le misure di liberalizzazione previste all’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo possano essere esecutive soltanto tra le Parti contraenti che applicano ai servizi occasionali gestiti dal presente accordo le disposizioni dell’accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) del I’ luglio 1970 o condizioni equivalenti a quelle previste dall’AETS.
La Parte contraente che intenda adottare, per i motivi indicati qui sopra, provvedimenti miranti alla non applicazione o alla sospensione delle disposizioni di liberalizzazione previste dall’articolo 5 paragrafo 2 dell’accordo, si dichiara disposta, prima di adottare eventualmente tali provvedimenti, a consultarsi con la Parte contraente interessata.
La Comunità economica europea precisa, per quanto riguarda l’articolo 5 dell’accordo, che le misure di liberalizzazione, previste per l’entrata di un veicolo vuoto nel territorio di un’altra Parte contraente allo scopo di prelevarvi un gruppo di viaggiatori ed effettuare il viaggio di ritorno a veicolo carico a destinazione del territorio della Parte contraente in cui il veicolo è immatricolato, si applicano, per quanto riguarda il ritorno verso il territorio della Comunità economica europea, solo ai viaggi di ritorno effettuati a destinazione dello Stato membro di detta Comunità, nel quale il veicolo utilizzato è immatricolato.
Le Parti contraenti dichiarano che le misure di liberalizzazione di cui all’articolo 5 dell’accordo si collocano nella prospettiva dell’auspicato sviluppo di trasporto internazionale di viaggiatori e costituiscono al riguardo, per i trasporti occasionali, un significativo provvedimento inteso a facilitare l’esecuzione di detti servizi. Esse faranno ogni sforzo, nel quadro del presente accordo e in quello degli accordi bilate
rali, prendendo in considerazione i progressi realizzati sul piano dell’armonizzazione delle condizioni di concorrenza, per estendere, sulla base delle esperienze acquisite, la portata di tale liberalizzazione. Inoltre, le Parti contraenti dichiarano di impegnarsi a semplificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni richieste per i servizi contemplati all’articolo 5 paragrafo 3 dell’accordo.
| Stati partecipanti | Ratificazione | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
| Austria | 14 marzo | 1986 | 1° giugno | 1986 |
| Finlandia | 30 marzo | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
| Norvegia | 11 febbraio | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
| Svezia | 26 settembre | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
| Svizzera | 30 ottobre | 1986 | 1° gennaio | 1987 |
| Turchia* | 13 giugno | 1983 | 1° dicembre | 1983 |
| CEE | 23 luglio | 1982 | 1° dicembre | 1983 |
| | * | Riserva, vedi qui di seguito. | | --- | --- | |
Turchia
La Turchia non si considera vincolata dall’articolo 5 paragrafo 2 b) dell’accordo.
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