0.741.619.123•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci
0.741.619.123Bilateral International Treaty4 mag 2009
Concluso il 30 settembre 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 4 maggio 2009
(Stato 4 maggio 2009)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania
di seguito le Parti contraenti
desiderosi di agevolare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti ed effettuati con veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima; detta normativa va applicata in modo non discriminante.
Il cabotaggio di persone e merci è vietato. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può concedere deroghe in merito.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.
Le autorità competenti delle Parti contraenti concordano le modalità e i mezzi di esecuzione del presente Accordo in un Protocollo stilato contemporaneamente all’Accordo e che è parte integrante di quest’ultimo.
Conformemente alla richiesta formale del Principato di Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale2.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 30 settembre 2008, in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Sokol Olldashi |
In virtù dell’articolo 9 dell’Accordo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:1. Trasporti di persone (art. 3)I trasporti di cui all’articolo 3 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo sono effettuati facendo uso di un foglio di viaggio e di un elenco dei passeggeri.Le domande per il rilascio delle autorizzazioni concernenti i trasporti di persone che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3 paragrafi 1 e 2 (ad esempio le linee regolari) sono presentate alle autorità competenti della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo. Queste trasmettono la domanda alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.Nelle domande i trasportatori comunicano l’orario dei servizi di trasporto, le tariffe, l’itinerario e ogni altra informazione richiesta dalle autorità competenti. La procedura di rilascio dell’autorizzazione e altre questioni rilevanti sono disciplinate congiuntamente dalle autorità competenti delle Parti contraenti nel rispetto del principio di reciprocità.L’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole una copia dell’autorizzazione rilasciata.Le autorizzazioni devono essere recate a bordo del veicolo ed esibite su richiesta degli organi di controllo. Per i trasporti regolari il numero di autorizzazioni da rilasciare è determinato in base ai veicoli impiegati per effettuare i servizi sull’itinerario in questione.Se effettua un viaggio di transito con un veicolo vuoto, il trasportatore è tenuto ad attestare il motivo per cui attraversa il territorio del Paese dell’altra Parte contraente con un veicolo vuoto.I veicoli destinati a sostituire quelli danneggiati o in avaria, se dotati della relativa attestazione, non necessitano di alcuna autorizzazione per spostamenti a vuoto.2. Trasporti di merci (art. 4)Se i trasporti sono effettuati mediante un autotreno costituito da elementi immatricolati in varie nazioni, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili all’intero autotreno unicamente se il veicolo trainante è immatricolato sul territorio di una delle Parti contraenti.3. Applicazione del diritto nazionale (art. 5)Le Parti contraenti prendono atto del fatto che l’articolo 5 dell’Accordo si riferisce in particolare alla legislazione concernente i trasporti stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e del riposo dei componenti l’equipaggio del veicolo, al tempo di guida e alla fiscalità stradale.4. Autorità competenti (art. 8)Le autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo sono:Per la Svizzera: il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti (UFT) CH-3003 BernaPer l’Albania: il Ministero dei Lavori pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni Sheshi «Skënderbej», n. 5, Tirana-Albania5. Peso e dimensioni dei veicoliPer quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati sul territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.In proposito si applicano le seguenti procedure:Per la Svizzera:i trasporti in questione sono di competenza dell’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna. Un’autorizzazione speciale è rilasciata solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono.In nessun caso deve essere superato il peso garantito, fissato dal fabbricante.Per l’Albania:i trasporti in questione sono di competenza della Direzione generale delle strade, Rruga «Sami Frashëri», Tirana. Un’autorizzazione speciale è rilasciata per veicoli con peso e dimensioni superiori a quelli consentiti dalla legislazione nazionale.6. Ordinamento doganaleIl carburante contenuto nei serbatoi normalmente previsti sui veicoli cui è consentito circolare temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali.I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo già importato temporaneamente sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale della corrispondente Parte contraente.Fatto a Berna, il 30 settembre 2008, in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania: |
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| Moritz Leuenberger | Sokol Olldashi |
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