0.741.619.127•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
0.741.619.127Bilateral International Treaty30 mag 2005
Concluso il 23 giugno 2004
Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 maggio 2005
(Stato 21 giugno 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
in seguito le «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Il modello del foglio di viaggio di cui sopra è stabilito dal Comitato misto previsto nell’articolo 13 del presente Accordo. 4. I trasporti diversi da quelli di cui ai capoversi 1 e 2 del presente articolo (servizi di linea regolari) sono sottoposti ad autorizzazione, secondo il diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità. 5. Le domande d’autorizzazione devono essere sottoposte all’autorità competente del Paese d’immatricolazione del veicolo che le trasmette alle autorità competenti dell’altra Parte contraente. La procedura di rilascio dell’autorizzazione e le altre questioni connesse sono disciplinate dal Comitato misto di cui all’articolo 13 del presente Accordo. 6. L’autorità competente della Parte contraente che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole una copia del documento rilasciato.
Per trasporti effettuati mediante combinazioni di veicoli composte di elementi di nazionalità differenti, le disposizione dell’Accordo si applicano al complesso unicamente se il veicolo a motore trainante è immatricolato in una delle Parti contraenti.
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le leggi e i regolamenti, che saranno applicati in modo non discriminante.
I trasporti interni di persone e di merci non sono autorizzati. Il Comitato misto menzionato nell’articolo 13 può introdurre deroghe a tale divieto.
Le autorità competenti delle Parti contraenti incaricate dell’applicazione del presente Accordo sono:
Per la Svizzera:
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e
delle comunicazioni
Ufficio federale dei trasporti
CH-3003 Berna
Per l’Algeria:
Il Ministero dei trasporti
Direzione dei trasporti terrestri
119, Rue Didouche Mourad
Algeri (Algeria)
Queste autorità possono trattare direttamente fra di loro.
Per la Svizzera:
I veicoli immatricolati in Algeria possono entrare in Svizzera, nella zona di frontiera fissata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, in base ad un’autorizzazione rilasciata dalla dogana svizzera, oppure dall’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna.
Per i trasporti oltre detta zona, l’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna, rilascia autorizzazioni speciali solo per carichi indivisibili e sempre che le condizioni della strada lo consentano. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate in anticipo a detta autorità.
In nessun caso deve essere superato il peso complessivo indicato nel permesso di circolazione.
Per l’Algeria:
Le domande di trasporti eccezionali devono essere indirizzate al Wali de la Wilaya all’entrata.
Conformemente alla richiesta formale del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato fintanto che lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto ad Algeri, il 23 giugno 2004, in due originali in lingua francese e araba, ambedue i testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per la Repubblica algerina democratica e popolare: |
|---|---|
| Franz von Däniken | Hocine Meghlaoui |
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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