0.741.619.163.8•Accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia ed il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8 capoverso 2 dell’Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali
0.741.619.163.8Bilateral International Treaty1 set 1995
Concluso il 30 giugno 1995
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° settembre 1995
(Stato 1° gennaio 2000)
Consultata la Commissione europea, il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia ed il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti esaminano la situazione del traffico stradale di merci nel primo trimestre di ogni anno amministrativo. In base al risultato di questo esame il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria possono, dopo aver consultato la Commissione europea, fissare un nuovo volume del contingente.
Una Commissione mista elabora la regolamentazione necessaria all’applicazione del presente Accordo e ne sorveglia l’esecuzione.
Il presente Accordo entra in vigore il 1° settembre 1995, a condizione che prima di questa data le Parti contraenti abbiano notificato l’una all’altra, che le prescrizioni del diritto interno necessarie all’entrata in vigore sono state rispettate. Altrimenti, l’accordo entra in vigore all’inizio del mese che segue quello durante il quale le due Parti contraenti si sono comunicate l’adempimento delle condizioni del diritto interno.
Fatto a Crans Montana, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 30 giugno 1995.
| Il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia: Adolf Ogi | Il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica austriaca: Viktor Klima |
|---|
Traffico di Samnaun
Al fine di garantire un approvvigionamento continuo della zona franca e turistica di Samnaun nel Cantone dei Grigioni, il traffico stradale che transita per la strada nazionale 184 (strada dell’Engadina), il posto di frontiera di Pfunds, la strada regionale 348 (strada regionale di Spiss) ed il posto di frontiera di Spiss in direzione di Samnaun e viceversa è regolato mediante un sistema con schede per il conteggio.
| Il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni | Berna, 6 aprile 1998 |
|---|---|
| Signor Ministro Caspar Einem | |
| Ministero federale delle scienze e dei trasporti | |
| Vienna |
Signor Ministro,
Ho l’onore di riferirmi alla Sua lettera del 20 gennaio 1998 in cui Lei si richiama a quanto da noi stabilito di comune accordo il 26 agosto 1997 a Berna. In quell’occasione abbiamo convenuto di completare l’Accordo del 30 giugno 1995 con l’aggiunta della seguente clausola di necessità: «Qualora, in seguito a nuove rilevazioni del traffico nel corso di mesi rappresentativi e considerate le autorizzazioni di transito già emesse ed utilizzate, si prevedesse un numero di trasporti superiore a 28 000 entro la fine del corrente anno amministrativo, la Svizzera ha diritto a un contingente di riserva pari al massimo a 500 autorizzazioni di transito, valevoli per un viaggio di sola andata. La concessione di questo contingente di riserva avviene solo previa comunicazione scritta all’Austria.»
Come da Lei proposto, la Sua lettera del 20 gennaio 1998 ed il presente scritto hanno valore di accordo sulla clausola di necessità e pertanto modificano e completano l’Accordo del 30 giugno 1995.
Le trasmetto inoltre un esemplare firmato dell’Accordo fra il Capo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ed il Ministro federale delle scienze e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente la modifica dell’Accordo del 30 giugno 1995. L’Accordo con le modifiche è entrato in vigore all’atto della seconda firma, avvenuta il 24 marzo 19982.
Gradisca, signor Ministro, l’espressione della mia massima considerazione.
| Moritz Leuenberger |
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