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Accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell’energia ed il Ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria concernente l’articolo 8 capoverso 2 dell’Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli autotrasporti internazionali | Omnilex