0.741.619.172•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno del Belgio concernente i trasporti internazionali su strada
0.741.619.172Bilateral International Treaty24 lug 1975
Conchiuso il 25 febbraio 1975
Entrato in vigore il 24 luglio 1975
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Belgio,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra la Svizzera e il Belgio a mezzo di veicoli commerciali, come pure i trasporti in transito sul rispettivo territorio,
convengono quanto segue:
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci provenienti dal o destinati al territorio di una delle Parti contraenti o attraverso il loro territorio, eseguiti mediante veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
3. Il termine «autorizzazione» designa ogni concessione o autorizzazione richiesta in virtù della legge applicabile da ogni Parte contraente.
Per tutte le materie non disciplinate dal presente accordo, i trasportatori di una Parte contraente e i loro preposti devono rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti dell’altra Parte contraente, allorché i veicoli circolano sul territorio di quest’ultima.
È vietato a un trasportatore di una Parte contraente di eseguire trasporti interni sul territorio dell’altra Parte contraente.
Le autorità competenti delle Parti contraenti concordano il modo di applicare il presente accordo mediante un protocollo2allestito contemporaneamente.
L’autorità competente di una delle Parti contraenti può chiedere la riunione di una commissione mista composta di rappresentanti delle due Parti contraenti per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo menzionato all’articolo 9. Ogni modificazione verrà confermata mediante lo scambio di note diplomatiche. La citata commissione si riunirà alternativamente sul territorio delle Parti contraenti.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi hanno firmato il presente accordo.Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1975, in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Regno del Belgio: |
|---|---|
| Monfrini | R. Van Elslande |
In conformità dell’articolo 9 dell’accordo stipulato tra la Svizzera e il Belgio in merito ai trasporti internazionali su strada, firmato a Bruxelles il 25 febbraio 1975 è stato convenuto quanto segue:
In merito ai trasporti contemplati nell’articolo 3 secondo capoverso dell’accordo, non è richiesto alcun documento di controllo.
Le domande di autorizzazione per i trasporti di persone non conformi alle condizioni menzionate nell’articolo 3 secondo capoverso dell’accordo (p. es. corse navetta) debbono essere sottoposte alle autorità competenti dell’altra Parte contraente, mediante le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo.
L’autorità che rilascia l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente, inviandole copia del documento rilasciato.
Le autorizzazioni debbono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentate a richiesta degli organi di controllo.
Ai veicoli accoppiati, le disposizioni dell’accordo sono applicabili solo nella misura in cui il veicolo trattore è immatricolato in una delle Parti contraenti.
Per soddisfare i bisogni del traffico stradale affidato ai trasportatori, le autorità competenti fissano ogni anno, di comune accordo, il contingente e si scambiano gratuitamente i moduli.
Le autorizzazioni temporanee sono conteggiate agli effetti del contingente in ragione di 30 viaggi.
Le autorizzazioni di trasporto sono personali e non cedibili; esse devono essere accompagnate da un resoconto del viaggio. Questo resoconto, debitamente compilato a cura del titolare dell’autorizzazione o dal suo mandatario viene bollato, per ogni viaggio, dalla dogana dell’altra Parte contraente. Esso deve menzionare: – il luogo di carico e di scarico della merce; – la natura della merce trasportata; – il peso della merce.
Le autorizzazioni ed il resoconto di viaggio devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibiti su richiesta degli organi di controllo. Le autorizzazioni consentono ai trasportatori di caricare merce al ritorno.
Le autorizzazioni, dopo l’utilizzazione o la scadenza della validità se non utilizzate, devono essere rinviate, con i resoconti, al Servizio che le ha rilasciate.
L’autorità competente di una Parte contraente sottopone, alla fine di ogni anno, all’autorità dell’altra Parte contraente, un elenco delle autorizzazioni accordate nel corso dell’anno.
Attualmente le autorità svizzere rinunciano ad applicare il regime delle autorizzazioni ai trasportatori belgi. Conseguentemente, gli stessi possono effettuare, senza altre formalità, trasporti destinati alla o provenienti dalla Svizzera e possono caricare in Svizzera merci per il viaggio di ritorno.
Tuttavia, le autorità svizzere si riservano esplicitamente il diritto di applicare la reciprocità pei trasportatori belgi.
Le Parti contraenti prendono atto che l’articolo 6 dell’accordo fa riferimento in particolare alla legislazione relativa ai trasporti su strada, alla circolazione stradale, al peso e alle dimensioni dei veicoli, alla durata del lavoro e del riposo per il personale viaggiante e ai tempi di permanenza al volante.
Le autorità competenti per l’applicazione dell’accordo sono:
per la Svizzera:
Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (telex 33 179 eav ch5, tel. Berna 61 41 11).
per il Belgio:
Ministère des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Adminstration des Transports, Cantersteen 12, B-1000 Bruxelles (tél. 513 18 30, télex 23 285).
In tema di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ogni Parte contraente s’impiega a non applicare ai veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente condizioni più restrittive di quelle previste per i veicoli immatricolati nel suo territorio.
Ove i veicoli eccedano i pesi e le dimensioni massimi fissati dalla legislazione nazionale, ogni Parte contraente applicherà le procedure seguenti:
per la Svizzera:
I veicoli immatricolati in Belgio possono entrare in Svizzera, nella zona di frontiera fissata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, in base ad autorizzazione rilasciata dalla dogana svizzera, oppure dalla Divisione federale di polizia6, divisione della circolazione stradale, Berna.
Per i trasporti oltre detta zona, la Divisione federale di polizia7, divisione della circolazione stradale, CH-3003 Berna (telex 32153)8, rilascerà autorizzazioni speciali solo per carichi indivisibili e sempre che le condizioni della strada lo consentano. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate in anticipo a detta autorità.
In nessun caso deve essere superato il peso complessivo indicato nel permesso di circolazione.
per il Belgio:
Deroghe sono accordate dal:
Ministère des travaux publics,
Service du transport routier,
Chaussée de Louvain,
550, B-1030 Bruxelles (Belgique),
Téléphone: 02/735 20 12,
Télex: Robru 22 804.
I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli, importati a titolo temporaneo, sono ammessi in franchigia di ogni diritto o tassa d’entrata e senza alcuna proibizione o limitazione d’importazione.
I pezzi di ricambio importati per riparare un veicolo che è stato importato temporaneamente sono ammessi a loro volta a titolo temporaneo in franchigia di diritti e tasse di entrata e senza divieti né restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che detti pezzi di ricambio siano scortati da un documento d’importazione temporaneo. I pezzi sostituiti saranno sdoganati, riesportati, oppure distrutti, sotto il controllo della dogana.
La legislazione svizzera attualmente in vigore non sottopone ad alcun diritto o tassa di trasporto o di circolazione i trasportatori belgi che effettuano, in Svizzera, trasporti contemplati dalle disposizioni dell’accordo, mediante veicoli immatricolati in Belgio. A titolo di reciprocità, il Belgio concede l’esenzione dalla tassa di circolazione sui veicoli e dalla tassa giornaliera di soggiorno ai trasportatori svizzeri che effettuano, sul territorio belga, trasporti contemplati dall’accordo, mediante veicoli immatricolati in Svizzera. Va altresì precisato che la legislazione belga attuale accorda l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per i trasporti internazionali di merci su strada.
È riservata la riscossione di tasse di concessione e dell’imposta sul valore aggiunto riguardanti i trasporti retribuiti di persone, come pure, se del caso, di tasse per l’uso di strade, ponti, gallerie e per il rilascio di autorizzazioni che deroghino alla legislazione sulla circolazione stradale, come ad esempio per sovraccarichi, eccedenze sulle dimensioni dei veicoli o divieti di circolare la domenica.
Fatto a Bruxelles il 25 febbraio 1975, in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Regno del Belgio: |
|---|---|
| Monfrini | R. Van Elslande |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Non pubblicato nella RU. Per essere consultato presso l’Ufficio federale dei trasporti. ↩
Non pubblicata(i) nella RU. ↩
Non pubblicata(i) nella RU. ↩
Ora: telex 912 791 bar ch. ↩
Ora: Ufficio federale di polizia. ↩
Ora: Ufficio federale di polizia. ↩
Ora: telex 912 240 bap ch. ↩
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