0.741.619.334•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
0.741.619.334Bilateral International Treaty27 ago 1997
Concluso il 25 giugno 1997
Entrato in vigore con scambio di note il 27 agosto 1997
(Stato 5 agosto 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Estonia,
qui di seguito detti «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano:
3. «autorizzazione» ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta, secondo le prescrizioni nazionali delle Parti contraenti;
4. «trasporti di linea» il trasporto regolare, secondo un orario, di persone su un tragitto approvato, sempre che i viaggiatori possano essere presi a bordo e fatti scendere a fermate prestabilite;
5. «servizi pendolari» i viaggi di andata e ritorno effettuati sempre tra il medesimo punto di partenza e il medesimo punto di arrivo, sempre che i viaggiatori siano stati precedentemente riuniti in gruppi;
6. «trasporti occasionali» i trasporti che non corrispondono né alla definizione dei trasporti di linea né a quella dei trasporti pendolari;
7. «cabotaggio» i trasporti tra due luoghi qualsiasi nel territorio di una Parte contraente effettuati da veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte, in caso di viaggi sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti, che non vanno applicati in modo discriminatorio.
Ai trasportatori di una Parte contraente non è consentito il trasporto di persone e di merci tra due luoghi nel territorio dell’altra Parte contraente se il trasporto non è stato autorizzato dall’altra Parte contraente.
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo e le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo2firmato contemporaneamente al presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Helsinki il 25 giugno 1997 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca ed estone, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Estonia: |
|---|---|
| Max Friedli | Raivo Vare |
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