0.741.619.345•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Finlandia concernente i trasporti internazionali su strada
0.741.619.345Bilateral International Treaty28 mag 1981
Conchiuso il 16 gennaio 1980
Entrato in vigore con scambio di note il 28 maggio 1981
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Finlandia,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti di persone e di merci eseguiti a mezzo di veicoli immatricolati nel territorio di una delle due Parti contraenti, tra il territorio di queste o in transito sul loro territorio.
l. Il termine «vettore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera oppure in Finlandia, ha diritto di eseguire trasporti di persone o di merci su strada conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese. 2. il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, come anche, se dei caso, il suo rimorchio o semi‑rimorchio, destinati al trasporto: a) di più di 8 persone sedute, non compreso il conducente, b) di merci.
3.2Le autorità competenti delle Parti contraenti possono convenire che queste ultime rinuncino temporaneamente a esercitare, reciprocamente, il loro diritto all’applicazione della procedura d’autorizzazione prevista nel numero 1 del presente articolo.
In tutti i casi non regolati dal presente accordo, i vettori ed i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima.
Riguardo al peso e alle dimensioni dei veicoli, le Parti contraenti si obbligano a non applicare ai veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente condizioni più restrittive rispetto a quelle d’immatricolazione propria.
Le Parti contraenti si annunciano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente accordo. Queste autorità corrispondono direttamente tra loro.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accorderanno sui particolari attenenti all’applicazione del presente accordo, a mezzo di un protocollo3e di un protocollo aggiuntivo allestiti simultaneamente all’accordo.
L’autorità competente di una delle Parti contraenti può chiedere la convocazione di una commissione mista composta di rappresentanti delle due Parti contraenti per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente accordo; questa commissione è competente per modificare il protocollo aggiuntivo menzionato all’articolo 10. La suddetta commissione si riunirà alternativamente sul territorio di ogni Parte contraente.
Conformemente alla richiesta del Principato del Liechtenstein, l’accordo estende i suoi effetti ai vettori di questo Paese, finché lo stesso resterà legato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale4.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente accordo.Fatto a Helsinki, il 16 gennaio 1980, in due esemplari originali, nelle lingue francese e finlandese, i due testi facenti parimente fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Finlandia: |
|---|---|
| Hans Müller | Matti Tuovinen |
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