0.741.619.360•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
0.741.619.360Bilateral International Treaty9 lug 2003
Concluso il 5 luglio 2001
Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 luglio 2003
(Stato 2 marzo 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Georgia
in seguito le «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Si intende per:
3. «autorizzazione»: qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile, secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti;
4. «cabotaggio»: le operazioni di trasporto effettuate tra due luoghi nel territorio di una Parte contraente da un trasportatore residente nel territorio dell’altra Parte contraente;
5. «transito»: il trasporto di merci (con carico e scarico) e di persone (con salita a bordo e discesa) effettuato da un trasportatore residente nel territorio di una Parte contraente attraverso il territorio dell’altra Parte contraente, verso o in provenienza di un Paese terzo;
6. «servizi pendolari»: servizi organizzati per il trasporto in più viaggi di andata e ritorno tra il medesimo punto di partenza e il medesimo punto di arrivo di viaggiatori precedentemente riuniti in gruppi. Ogni gruppo, composto di viaggiatori che hanno compiuto il viaggio di andata, è ricondotto al luogo di partenza in un viaggio ulteriore.
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.
I trasporti di persone e mercantili in cabotaggio non sono permessi. La Commissione mista menzionata nell’articolo 10 può introdurre deroghe a tale divieto.
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Tali autorità corrispondono direttamente.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo compilato contemporaneamente allo stesso.
Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 5 luglio 2001, in due originali in lingua francese e georgiana, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Georgia: |
|---|---|
| Max Friedli | David Dzotsenidze |
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