0.741.619.467•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo ascemita di Giordania relativo ai trasporti internazionali stradali di viaggiatori e di merci
0.741.619.467Bilateral International Treaty23 nov 1987
Concluso il 3 settembre 1984
Entrato in vigore con scambio di note il 23 novembre 1987
Il Governo del Regno ascemita di Giordania
e
il Consiglio federale svizzero,
chiamati qui appresso «Parti contraenti»,
desiderosi di facilitare i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente accordo si applicano ai trasporti di viaggiatori e merci, la cui provenienza o destinazione si situa sul territorio di una Parte contraente o in transito attraverso i loro territori, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Ai fini del presente accordo:
(i) fabbricato o adattato per essere utilizzato sulle strade in vista del trasporto di viaggiatori, con più di otto sedili senza quello del conducente e
(ii) immatricolato e autorizzato a effettuare trasporti di viaggiatori sul territorio di una Parte contraente.
c) Il termine «veicolo per merci» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica:
(i) fabbricato o adattato per essere utilizzato sulle strade in vista del trasporto di merci,
(ii) immatricolato e autorizzato ad effettuare trasporti di merci sul territorio di una Parte contraente e
(iii) temporaneamente ammesso nel territorio dell’altra Parte contraente per il trasporto internazionale di merci fornite o raccolte in un punto qualunque di questo territorio o in transito in esso;
e qualsiasi rimorchio o semirimorchio che soddisfa le condizioni (i) e (iii) di questo capoverso e utilizzato da un trasportatore di una Parte contraente; se un rimorchio o semirimorchio e il suo meccanismo di trazione soddisfano entrambe le condizioni di questo capoverso sono considerati come un solo veicolo.
Per tutte le materie che non sono disciplinate da questo accordo i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno alle prescrizioni nazionali in vigore in quest’ultima.
Un protocollo2relativo alle modalità d’applicazione del presente accordo è allestito contemporaneamente a quest’ultimo.
Conformemente alla domanda formale del Principato del Liechtenstein l’accordo estende i suoi effetti a dato Paese fintantoché esso resterà legato alla Svizzera con un trattato d’unione doganale3.
In fede di che, i firmatari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato questo Accordo.Fatto a Berna il 3 settembre 1984 in due originali in lingua francese, araba e inglese. In caso di divergenza circa l’interpretazione delle disposizioni fa fede il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo del Regno ascemita di Giordania: |
|---|---|
| Pierre Aubert | Hani Khalifeh |
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