0.741.619.470•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
0.741.619.470Bilateral International Treaty28 nov 2003
Concluso il 20 gennaio 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 novembre 2003
(Stato 10 febbraio 2004)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kazakistan
in seguito le «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
3. Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti, rilasciata dall’autorità competente di una Parte contraente e che conferisce ai veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente il diritto di entrare e di transitare nel territorio della Parte contraente che l’ha rilasciata.
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le leggi e i regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.
I trasporti in cabotaggio eseguiti nel territorio di una Parte contraente da veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente non sono autorizzati. La Commissione mista menzionata nell’articolo 10 può introdurre deroghe a tale divieto.
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Tali autorità corrispondono direttamente.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l’eventuale modifica delle denominazioni o delle funzioni delle autorità competenti.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo compilato contemporaneamente allo stesso e che ne fa parte integrante.
Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale2.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 20 gennaio 2003, in due originali in lingua francese, kazaka e russa, tutti i testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica del Kazakistan: |
|---|---|
| Pascal Couchepin | Kassymzhomart Tokaev |
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