0.741.619.475•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kosovo relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci
0.741.619.475Bilateral International Treaty19 feb 2012
Concluso l’11 novembre 2011
Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 febbraio 2012
(Stato 19 febbraio 2012)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Kosovo,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di agevolare i trasporti su strada di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai trasporti su strada di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del territorio dello Stato di una delle Parti contraenti ed effettuati con veicoli immatricolati nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente.
Ogni trasportatore di una delle Parti contraenti ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio dello Stato dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti di quest’ultima, che sono applicati in modo non discriminante.
I trasporti di persone e merci in cabotaggio non sono autorizzati. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può concedere deroghe in merito.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo compilato contemporaneamente allo stesso. Il Protocollo è parte integrante del presente Accordo.
Conformemente alla richiesta formale del governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che quest’ultimo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale2.
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, l’11 novembre 2011, in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica del Kosovo: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Enver Hoxhaj |
– per la Svizzera: Paese d’immatricolazione del veicolo
– per il Kosovo: Paese in cui l’operatore è registrato.Le domande ricevute sono trasmesse alle autorità competenti dell’altra Parte contraente.Nelle domande i trasportatori comunicano l’orario dei servizi di trasporto, le tariffe, l’itinerario e ogni altra informazione richiesta dalle autorità competenti. La procedura di rilascio dell’autorizzazione e altre questioni ad essa relative, in particolare le principali questioni formali e materiali, sono disciplinate congiuntamente dalle autorità competenti delle Parti contraenti nel rispetto del principio di reciprocità nell’ambito della Commissione mista prevista all’articolo 10 dell’Accordo.L’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione ne informa l’autorità competente dell’altra Parte contraente inviandole una copia dell’autorizzazione rilasciata.L’originale delle autorizzazioni deve essere recato a bordo dei veicoli ed esibito su richiesta degli organi di controllo. Per i trasporti regolari, il numero di autorizzazioni da rilasciare è determinato in base ai veicoli impiegati per effettuare il trasporto sull’itinerario interessato.Se effettua un viaggio di transito con un veicolo vuoto, il trasportatore è tenuto ad attestare il motivo per cui attraversa il territorio del Paese dell’altra Parte contraente con un veicolo vuoto.I veicoli destinati a sostituire quelli danneggiati o in avaria, se dotati della relativa attestazione, non necessitano di alcuna autorizzazione per spostamenti a vuoto.2. Trasporto di merci (art. 4)Se i trasporti sono effettuati mediante un autotreno costituito da elementi immatricolati in varie nazioni, le disposizioni dell’Accordo sono applicabili all’intero autotreno unicamente se il veicolo trainante è immatricolato nel territorio di una delle Parti contraenti.3. Applicazione del diritto nazionale (art. 5)Le Parti contraenti stabiliscono che l’articolo 5 dell’Accordo è applicabile in particolare alla legislazione concernente i trasporti stradali, alla circolazione stradale, alle dimensioni e al peso dei veicoli, alla durata del lavoro e del riposo dei componenti l’equipaggio del veicolo, al tempo di guida e alla fiscalità stradale.4. Autorità competenti (art. 8)Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:per la Svizzera:
il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti (UFT) CH-3003 Bernaper la Repubblica del Kosovo:
il Ministero delle infrastrutture (MI) Sheshi Nëna Terezë 10000 Pristina5. Peso e dimensioni dei veicoliPer quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati sul proprio territorio.In proposito si applicano le seguenti procedure:per la Svizzera:i trasporti interessati sono di competenza dell’Ufficio federale delle strade,
CH 3003 Berna. Le autorizzazioni speciali sono rilasciate solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono.In nessun caso deve essere superato il peso garantito, fissato dal fabbricante.per la Repubblica del Kosovo:la Direzione delle strade, Bregu i Djellit II lam. 4/3 10000 Pristina, Repubblica del Kosovo, rilascia un’autorizzazione speciale per i veicoli con peso e dimensioni superiori a quelli consentiti dalla legislazione nazionale.6. Ordinamento doganaleIl carburante contenuto nei serbatoi normalmente previsti sui veicoli cui è consentito circolare temporaneamente non è soggetto al pagamento dei dazi doganali.I pezzi di ricambio importati per riparare un determinato veicolo già importato temporaneamente sono temporaneamente esenti da dazi doganali e non sono sottoposti a divieti o restrizioni d’importazione. I pezzi sostituiti vanno sdoganati, riesportati o distrutti sotto la sorveglianza dell’organo doganale.Fatto a Berna, l’11 novembre 2011 in due originali in lingua francese, albanese e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede.In caso di divergenze d’interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica del Kosovo: |
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| Micheline Calmy-Rey | Enver Hoxhaj |
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