0.741.619.487•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
0.741.619.487Bilateral International Treaty13 dic 1998
Concluso il 28 aprile 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 dicembre 1998
(Stato 19 giugno 2001)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lettonia,
qui di seguito detti Parti contraenti,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio nazionale di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori nazionali, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente.
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano:
Ogni trasportatore ammesso in una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente, nel caso di viaggi sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che non vanno applicati in modo discriminante.
Il cabotaggio di persone e merci, vale a dire i trasporti tra due o più luoghi all’interno del territorio nazionale di una Parte contraente da parte di trasportatori dell’altra Parte contraente, non è permesso. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 10, può convenire in merito facilitazioni.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo2che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale3.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Riga il 28 aprile 1998 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e lettone, i due testi facenti parimenti fede. Nel caso di divergenze tra i testi è determinante la versione tedesca.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Lettonia: |
|---|---|
| Max Friedli | Vilis Krištopans |
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