0.741.619.516•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
0.741.619.516Bilateral International Treaty15 gen 2000
Concluso il 26 maggio 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 gennaio 2000
(Stato 27 maggio 2003)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lituania,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano
Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente, in caso di viaggi sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti, che non vanno applicati in modo discriminatorio.
I trasporti di persone e merci tra due luoghi situati all’interno del territorio di sovranità di una Parte contraente non possono essere eseguiti dai trasportatori dell’altra Parte contraente. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 10, può convenire in merito facilitazioni.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo2che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale3.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Copenhagen il 26 maggio 1998 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e lituana, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Lituania: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Algirdas Šakalys |
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