0.741.619.518•Accordo tra il Dipartimento federale svizzero dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministero dei trasporti e dell’energia del Granducato di Lussemburgo sui trasporti professionali di persone su strada
0.741.619.518Bilateral International Treaty1 giu 1972
Conchiuso il 17 maggio 1972
Entrato in vigore il 1° giugno 1972
Il Dipartimento federale svizzero dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie
e
il Ministero dei trasporti e dell’energia del Granducato di Lussemburgo,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti professionali di persone su strada tra i due Paesi, come pure in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente accordo sono applicabili ai trasporti professionali di persone su strada in provenienza o a destinazione del territorio di una delle Parti contraenti o in transito sul loro territorio, effettuati con veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Per tutte le materie non disciplinate nel presente accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente hanno l’obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore nell’altra Parte contraente, allorquando essi circolano sul territorio di quest’ultima.
Nessuna disposizione del presente accordo conferisce a un trasportatore di un Paese contraente il diritto di eseguire trasporti di persone tra due punti situati sul territorio dell’altro Stato.
Le autorità competenti delle Parti contraenti che si occupano delle questioni inerenti all’applicazione del presente accordo trattano direttamente le relative pratiche.
L’autorità competente di una Parte contraente può domandare la riunione di una commissione mista, composta di rappresentanti delle due autorità, per trattare le questioni inerenti all’applicazione del presente accordo.
Il presente accordo è completato dal processo verbale dei negoziati del 16 e 17 maggio 1972, il quale fa parte integrante dell’accordo.
Il presente accordo entrerà in vigore il 1° giugno 1972.
L’accordo resterà in vigore per una durata indeterminata; esso potrà essere denunciato da ogni Parte contraente per la fine di un anno civile mediante preavviso scritto di almeno tre mesi.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dalle Amministrazioni rispettive, hanno firmato il presente accordo.Fatto in Lussemburgo, il 17 maggio 1972 in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Dipartimento federale svizzero dei trasporti delle comunicazioni e delle energie: | Per il Ministero dei trasporti e dell’energia, del Granducato di Lussemburgo: |
|---|---|
| F. Giorgetti | C. Kasel |
Le delegazioni svizzera e lussemburghese si sono riuntie in Lussemburgo nei giorni 16 e 17 maggio 1972 per negoziare un accordo concernente i trasporti professionali di persone su strada, che è stato firmato dai capi delegazione il 17 maggio, in Lussemburgo.Per l’applicazione dell’accordo è stato convenuto quanto segue:Regime dei trasporti (art. 3)I trasporti di persone non contemplati nell’articolo 3 cifre 1 e 2 dell’accordo, sono soggetti ad autorizzazione o concessione dell’autorità competente dell’altra Parte contraente. Per il rilascio di tali autorizzazioni o concessione sono riscossi gli emolumenti previsti dal diritto nazionale.Per le entrate a vuoto non previste alla cifra 2, le autorità competenti delle Parti contraenti accorderanno le necessarie autorizzazioni in modo accondiscendente e senza spese.Applicazione della legislazione nazionale (art. 4)Le Parti contraenti prendono atto che questa disposizione riguarda in particolare la legislazione sui trasporti su strada, sulla circolazione stradale, sui pesi e dimensioni dei veicoli, sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti di veicoli e sul periodo di guida.Autorità competenti (art. 7) Per la Svizzera:Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
Ufficio dei trasporti, CH-3003 Berna (telex 33 179 eav ch).Per il Lussemburgo:Ministero dei trasporti e dell’energia, Servizio dei trasporti internazionali,
4 bd Roosvelt, Luxembourg (telex 240 – Civilair).Esonero da tasse e imposteLe imprese che, mediante veicolo immatricolato in Lussemburgo, effettuano in territorio svizzero trasporti disciplinati dall’accordo del 17 maggio 1972, non sono soggetti, in Svizzera, ad alcuna tassa sui trasporti o a tasse di circolazione, né a tasse di compensazione sui carburanti o a diritti inerenti alle autorizzazioni di trasporto. Conseguentemente, le imprese che mediante veicolo immatricolato in Svizzera effettuano, in territorio lussemburghese, trasporti disciplinati dall’accordo dei 17 maggio 1972 sono esenti da imposte, tasse o diritti di pari genere.Resta riservata la riscossione di emolumenti sulle concessioni come pure di pedaggi sulle strade, sui ponti, per le gallerie stradali e per i parcheggi.Pesi e dimensioni dei veicoliIn materia di pesi e dimensioni dei veicoli stradali, ogni Parte contraente s’impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle valevoli per i veicoli immatricolati nel suo territorio.Regime doganaleI combustibili e carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente sono esenti dal pagamento di diritti e tasse d’entrata e sono ammessi senza restrizioni d’importazione.I pezzi di ricambio introdotti per riparare un veicolo che è stato importato temporaneamente, e che ha subito un guasto sul territorio dell’altra Parte contraente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’entrata, e senza divieti né restrizioni d’importazione. Le Parti contraenti possono esigere che detti pezzi di ricambio siano scortati da un documento di importazione temporaneo. I pezzi sostituiti saranno riesportati o distrutti sotto controllo doganale.Lussemburgo, 17 maggio 1972
| Il capo della delegazione svizzera: | Il capo della delegazione lussemburghese: |
|---|---|
| F. Giorgetti | C. Kasel |
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
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