0.741.619.682•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia relativo ai trasporti su strada di persone e di merci
0.741.619.682Bilateral International Treaty10 lug 2010
Concluso il 9 dicembre 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 luglio 2010
(Stato 10 luglio 2010)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Serbia,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di agevolare i trasporti stradali di persone e di merci tra i due Paesi e in transito sul loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ai trasporti su strada di persone e di merci in provenienza da o a destinazione del Paese di una Parte contraente o transitanti in uno di questi Paesi ed effettuati con veicoli immatricolati nel Paese dell’altra Parte contraente.
Nel presente Accordo:
Ogni trasportatore ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, si applica il diritto nazionale del Paese delle Parti contraenti. Tale diritto non va applicato in modo discriminatorio.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente tra loro.
Contestualmente al presente Accordo le Parti contraenti hanno concordato un Protocollo concernente l’esecuzione del presente Accordo. Il Protocollo è parte integrante dell’Accordo.
Conformemente alla richiesta formale del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo è vincolato alla Svizzera da un trattato di unione doganale2.
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 9 dicembre 2009 in due originali in lingua tedesca, serba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Serbia: |
|---|---|
| Max Friedli | Milan St. Protic |
L’autorizzazione di cui all’articolo 3 capoverso 1 dell’Accordo è rilasciata su domanda del trasportatore.Il trasportatore presenta la domanda per il rilascio dell’autorizzazione alle autorità competenti del Paese della Parte contraente in cui è immatricolato il veicolo. Queste trasmettono la domanda alle autorità competenti del Paese dell’altra Parte contraente.Una volta rilasciata l’autorizzazione, le autorità competenti del Paese d’immatricolazione del veicolo la trasmettono alle autorità competenti del Paese dell’altra Parte contraente.
Il presente Accordo si applica altresì ai trasporti di merci da, verso o in transito nel territorio del Paese di una Parte contraente effettuati con autotreni immatricolati in diversi Paesi, se il veicolo trainante è immatricolato nel Paese di una Parte contraente.
Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non sottoporre i veicoli immatricolati nel Paese dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel proprio Paese.
È applicabile la procedura seguente: per la Svizzera:le autorizzazioni speciali sono rilasciate dall’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna; sono concesse solo per il trasporto di carichi indivisibili e unicamente se le condizioni stradali lo consentono. Le domande vanno presentate in anticipo. per la Repubblica di Serbia:per i veicoli immatricolati in Svizzera il cui peso e le cui dimensioni sono superiori a quelli ammessi sul territorio serbo le autorizzazioni speciali di cui all’articolo 5 capoverso 2 dell’Accordo sono rilasciate dall’impresa «Putevi Srbije». Le domande vanno presentate in anticipo.
In nessun caso deve essere superato il peso massimo indicato nel certificato di immatricolazione del veicolo.
Le Parti contraenti hanno convenuto che l’articolo 6 dell’Accordo si riferisce alla legislazione concernente i trasporti su strada, le dimensioni e il peso dei veicoli, i periodi di guida e di riposo, le tasse, i pedaggi, gli emolumenti per prestazioni amministrative e l’importazione temporanea dei veicoli.
Le autorità competenti di cui all’articolo 9 dell’Accordo sono: – per la Svizzera: l’Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna; – per la Repubblica di Serbia: il Ministero delle infrastrutture, 11000 Belgrado.
In fede di che , i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Berna, il 9 dicembre 2009 in due originali in lingua tedesca, serba e inglese, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Serbia: |
|---|---|
| Max Friedli | Milan St. Protic |
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