0.741.619.691•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
0.741.619.691Bilateral International Treaty6 lug 1999
Concluso il 15 ottobre 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 6 luglio 1999
(Stato 21 maggio 2002)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della repubblica di Slovenia
(qui di seguito: le Parti contraenti),
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi, nonché in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraverso questo territorio, effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
3. Il termine «autorizzazione» designa qualsiasi licenza, concessione o autorizzazione esigibile, rilasciata conformemente alle disposizioni del presente Accordo o del Protocollo2che ne è parte integrante e secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.
Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto d’importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:
Il cabotaggio passeggeri e mercantile non è permesso. La Commissione mista, menzionata nell’articolo 11, può introdurre, su una base di reciprocità, deroghe al divieto dei trasporti interni, tenendo conto della situazione economica delle due Parti contraenti.
Per tutte le questioni che non sono disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente sono tenuti a rispettarne le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che saranno applicati in modo non discriminante.
I trasportatori di una Parte contraente che effettuano trasporti sul territorio dell’altra Parte contraente sono sottoposti al pagamento delle imposte, pedaggi, tasse ed emolumenti amministrativi nel campo dei trasporti stradali o della circolazione stradale, conformemente alla legislazione in vigore in questo Paese e nel rispetto del principio della non discriminazione.
Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente le autorità incaricate dell’applicazione del presente Accordo. Queste autorità corrispondono direttamente.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo stabilito contemporaneamente allo stesso.
Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presente Accordo si estende parimenti al Principato in quanto lo stesso è legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro governi rispettivi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Ljubljana, il 15 ottobre 1998, in due originali in lingua francese e slovena, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica di Slovenia: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Anton Bergauer |
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