0.741.619.727•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Araba Siriana relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e di merci
0.741.619.727Bilateral International Treaty12 feb 2007
Concluso il 5 settembre 2006
Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 febbraio 2007
(Stato 12 febbraio 2007)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Araba Siriana,
desiderosi di agevolare i trasporti stradali internazionali di persone e di merci tra i due Paesi e quelli in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti stradali di persone e di merci effettuati per mezzo di veicoli conformemente all’articolo 2.
Ogni vettore di una Parte contraente ha il diritto di importare temporaneamente nel territorio dell’altra un veicolo vuoto o carico per trasportare merci:
Nessuna disposizione del presente Accordo consente al vettore di una Parte contraente di trasportare persone o merci all’interno del territorio dell’altra Parte contraente per depositarle all’interno dello stesso territorio, salvo autorizzazione speciale scritta rilasciata dalle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
Le autorizzazioni rilasciate conformemente alle disposizioni del presente Accordo come pure gli altri documenti regolamentari richiesti dal Paese di circolazione devono trovarsi a bordo del veicolo ed essere presentati ogniqualvolta richiesto dalle persone debitamente autorizzate.
Riguardo a qualsiasi materia non disciplinata nel presente Accordo, i vettori ed i conducenti di veicoli di una Parte contraente, qualora circolino sul territorio dell’altra parte contraente, sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti di quest’ultima, che saranno applicati in modo non discriminatorio.
Conformemente alla domanda formale del Principato di Liechtenstein, l’Accordo estende i suoi effetti al Principato fintanto che questo sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale2.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, il 5 settembre 2006, in due originali in lingua francese e araba, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Araba Siriana: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Yaarob Suleiman Badr |
Conformemente all’articolo 11 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e il
Governo della Repubblica Araba Siriana,relativo ai trasporti internazionali su stradafirmato a Berna, il 5 settembre 2006è stato convenuto quanto segue:
In caso d’incidente della circolazione stradale in cui sia coinvolto un veicolo di una delle Parti contraenti, verificatosi sul territorio dell’altra Parte contraente, le autorità competenti dello Stato in cui si è verificato l’incidente forniscono, su domanda delle autorità competenti dell’altra Parte contraente, una copia del verbale dell’incidente.
I vettori di ciascuna delle Parti contraenti versano per i trasporti stradali oggetto del presente Accordo, sul territorio dell’altra Parte contraente, le imposte, tasse ed altri oneri, applicati in modo non discriminatorio, previsti dalla legislazione nazionale di quest’ultima.
1. I carburanti e lubrificanti contenuti nei serbatoi dei veicoli previsti dal fabbricante sono esenti, all’entrata dei veicoli, da imposte, emolumenti e tasse.
2. I pezzi di ricambio importati temporaneamente sul territorio dell’altra Parte contraente, destinati alla riparazione dei veicoli che effettuano trasporti nel quadro del presente Accordo, saranno ammessi, secondo i regolamenti doganali, in franchigia dei diritti di dogana e di tutte le altre imposte e tasse d’importazione.
3. I pezzi sostituiti devono essere riesportati o distrutti sotto il controllo degli agenti doganali competenti dell’altra Parte contraente.
Le autorità competenti per l’applicazione dell’Accordo sono:
Per la Svizzera e il Principato di Liechtenstein:
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,
dell’energia e delle comunicazioni
Ufficio federale dei trasporti
CH-3003 Berna
Le domande di autorizzazione per i casi in cui i veicoli superino i pesi e le dimensioni massimi fissati dalla legislazione nazionale devono essere indirizzate a:
Ufficio federale delle strade
CH-3003 Berna
Per la Siria:
Ministero dei Trasporti
Direzione dei trasporti terrestri
Damasco
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente allegato.
Fatto a Berna il 5 settembre 2006, in due originali in lingua francese e araba, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Araba Siriana: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Yaarob Suleiman Badr |
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