0.741.619.767•Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
0.741.619.767Bilateral International Treaty18 feb 2002
Concluso il 30 ottobre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 febbraio 2002
(Stato 17 maggio 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina,
qui di seguito detti «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in transito attraverso questo territorio, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.
Ogni trasportatore dello Stato di una Parte contraente ha il diritto, senza autorizzazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente per trasportare merci:
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che vanno applicati in modo non discriminante.
I trasportatori di una Parte contraente non sono autorizzati a effettuare trasporti di persone e merci fra due luoghi situati sul territorio dell’altra Parte contraente. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può introdurre deroghe in merito.
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente gli organi competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo, i quali comunicano direttamente.
Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo2che è stabilito contemporaneamente al presente Accordo e ne fa parte integrante.
. Una decisione della Commissione mista è approvata con la firma del verbale della riunione della predetta Commissione da parte dei presidenti delle delegazioni.3
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Kiev il 30 ottobre 2000 in lingua francese e ucraina, i due testi facenti parimenti fede.
| Per il Consiglio federale svizzero: Joseph Deiss | Per il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina: Leonid Dokil |
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