0.741.826.8•Accordo di cooperazione tra la Confederazione svizzera, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare
0.741.826.8Multilateral International Treaty1 gen 2014
Concluso a Bruxelles il 18 dicembre 2013
Applicato provvisoriamente dalla Svizzera e dallʼUnione europea dal 1° gennaio 2014
Entrato in vigore il 1° dicembre 20251
(Stato 1° dicembre 2025)
La Confederazione svizzera,
in seguito denominata la «Svizzera», da una parte,
e l’Unione europea
e
il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese,
la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania,
la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia,
il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
parti contraenti del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri», dall’altra,
in seguito denominati «parte» o «parti»,
considerando gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») concepito espressamente per scopi civili;
riconoscendo l’importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all’infrastruttura di navigazione e informazione nell’Unione europea e in Svizzera;
considerando il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell’Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo;
considerando il comune interesse alla cooperazione a lungo termine tra l’Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare;
riconoscendo la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo e EGNOS sin dalle fasi della loro definizione;
considerando le risoluzioni del Consiglio «Spazio», in particolare la risoluzione sulla «Politica spaziale europea», adottata il 22 maggio 2007, e la risoluzione «Portare avanti la politica spaziale europea», adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell’Unione europea, nell’Agenzia spaziale europea («ESA») e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il
25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l’ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte né dell’Unione europea né dell’ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione;
considerando la comunicazione della Commissione «Verso una strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011;
desiderando stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS;
riconoscendo l’interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato («PRS»);
considerando l’accordo del 25 giugno 20072di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra;
riconoscendo l’accordo del 28 aprile 20083tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza»);
considerando i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti;
riconoscendo gli obblighi delle parti discendenti dal diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato neutrale permanente;
riconoscendo che il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 20084, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito dei programmi europei GNSS, come definiti in tale regolamento;
considerando il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 20105, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo;
considerando la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 20116, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo,
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente accordo si intende per:
Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:
Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell’Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l’obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell’utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.
Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono la protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all’utilizzo del GNSS europeo, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall’«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)» dell’OMC10, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l’osservanza.
Uno degli obiettivi di tale coordinamento consiste nel promuovere l’uso ampio e innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la temporizzazione. Le parti creano condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni Galileo. 2. Allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, ove opportuno, per tutte le questioni attinenti il GNSS che si presentano in particolare nell’ambito dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, dell’Organizzazione marittima internazionale e dell’UIT. 3. Le parti garantiscono che le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni nazionali si basano su criteri obiettivi, non discriminatori, prestabiliti e trasparenti. 4. Le parti adottano le necessarie misure di regolamentazione per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale riguardo, la Svizzera accorda a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite simili.
La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS.
La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS, considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera al PRS non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Svizzera ha diritto di partecipare all’Agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l’Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell’Unione europea siano state completate.
I rappresentanti della Svizzera sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati istituiti per la gestione, lo sviluppo e l’attuazione delle attività nell’ambito dei programmi europei GNSS conformemente alle norme e alle procedure in materia e senza diritto di voto. Ciò include, in particolare, la partecipazione al comitato del programma del GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS, compresi i relativi gruppi di lavoro e le relative task force.
La Svizzera contribuisce al finanziamento dei programmi europei GNSS. Il contributo svizzero è calcolato in base al fattore proporzionale che si ottiene creando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri.
Per il periodo 2008–2013, il contributo svizzero ai programmi europei GNSS ammonta a 80 050 870 euro.
Tale importo è pagato come segue:
2013: 60 000 000 euro
2014: 20 050 870 euro
Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.
Dato che non sarà proprietaria del GNSS europeo, la Svizzera non ha responsabilità derivanti dalla proprietà.
Fatto salvo l’articolo 22, eventuali controversie inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Il presente accordo può essere modificato e ampliato dalle parti di comune accordo in qualunque momento.
Durante l’applicazione provvisoria del presente accordo il comitato misto di cui all’articolo 20 si compone di rappresentanti della Svizzera e dell’Unione europea. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato. 4. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.
Ciascuna delle parti nomina un arbitro entro 30 giorni.
I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d’accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, il superarbitro è scelto da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.
Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo il proprio regolamento interno. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.
1. Per il periodo 2008–2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell’Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in euro):
| 2013 | 2014 |
|---|---|
| 60 000 000 | 20 050 870 |
Per il periodo dal 2014 in poi, il contributo svizzero è versato annualmente.
2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione12e le relative modalità di applicazione13si applicano, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.
3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all’attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri.
4. La Commissione trasmette alla Svizzera le richieste di fondi per un importo corrispondente al suo contributo al bilancio dei programmi, conformemente al presente accordo.
Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.
5. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull’importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso d’interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
Notifica del 7 lug. 2015 e 17 ott. 2025 (RU 2025 757). ↩
RS 0.420.513.1 ↩
RS 0.514.126.81 ↩
GUUE L 196 del 24.7.2008, pag. 1. ↩
GUUE L 276 del 20.10.2010, pag. 11. ↩
GUUE L 287 del 4.11.2011, pag. 1. ↩
RS 0.230 ↩
Non pubblicato nella RU. ↩
RS 0.172.052.68 ↩
RS 0.632.20 , allegato 1C ↩
RS 0.632.20 ↩
Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GUUE L 298 del 26.10.2012, pag. 1). ↩
Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GUUE L 362 del 31.12.2012, pag. 1). ↩
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