0.741.826.81•Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale
0.741.826.81Bilateral International Treaty1 gen 2026
Concluso il 2 marzo 2026
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2026
(Stato 1° gennaio 2026)
La Confederazione Svizzera,
di seguito denominata «Svizzera»,
e
l’Unione europea,
di seguito denominata «Unione»,
di seguito denominate «Parti contraenti»,
visto il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio1che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (di seguito denominato «regolamento»);
considerando che, a norma dell’articolo 98 del regolamento, l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (di seguito denominata «Agenzia») deve essere aperta alla partecipazione di Paesi terzi e organizzazioni internazionali e che tale partecipazione e le relative condizioni devono essere stabilite in un Accordo concluso a tal fine con l’Unione;
riconoscendo che la Svizzera partecipa e contribuisce finanziariamente ai programmi del Sistema globale di navigazione satellitare europeo (GNSS) in virtù dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 20132(di seguito denominato «Accordo di cooperazione») e applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2014;
ricordando che l’articolo 16 dell’Accordo di cooperazione sancisce il diritto della Svizzera a partecipare all’Agenzia alle condizioni che dovranno essere stabilite in un Accordo tra l’Unione e la Svizzera;
riconoscendo che l’Unione e la Svizzera hanno concluso un Accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, fatto a Bruxelles il 28 aprile 20083;
considerando la richiesta della Svizzera di partecipare alle attività dell’Agenzia;
considerando il comune interesse alla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Agenzia;
desiderando rafforzare la stretta collaborazione tra l’Unione e la Svizzera nel settore della navigazione satellitare,
hanno convenuto quanto segue:
Un rappresentante della Svizzera partecipa al consiglio di amministrazione dell’Agenzia in qualità di osservatore, senza diritto di voto e in conformità al regolamento interno di detto consiglio.
Un rappresentante della Svizzera partecipa al comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatore, senza diritto di voto e secondo le condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, solo per le questioni che riguardano direttamente la Svizzera. Queste ultime sono specificate nell’ordine del giorno redatto dal presidente del comitato prima di ogni riunione e comunicate alla Svizzera prima dell’incontro.
La Svizzera contribuisce alle entrate dell’Agenzia con un importo annuale calcolato secondo la formula di cui all’allegato I.
La Svizzera riconosce la personalità giuridica dell’Agenzia.
L’Agenzia gode in Svizzera della più ampia capacità giuridica concessa ai sensi della legge svizzera alle persone giuridiche. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
La responsabilità dell’Agenzia è disciplinata dall’articolo 97, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento.
La Svizzera riconosce la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nei confronti dell’Agenzia, come stabilito nell’articolo 97, paragrafi 2 e 4, del regolamento.
La Svizzera concede all’Agenzia e al suo personale, nel quadro delle funzioni ufficiali ricoperte da quest’ultimo al servizio dell’Agenzia, i privilegi e le immunità di cui all’allegato II basati sugli articoli da 1 a 6, sugli articoli da 10 a 15, e sugli articoli 17 e 18 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito denominato «Protocollo (n. 7)»). I riferimenti ai corrispondenti articoli di tale Protocollo sono indicati tra parentesi a titolo informativo.
In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea7, l’Agenzia può decidere di assumere a contratto cittadini svizzeri che godono dei diritti civili e politici. L’Agenzia può accettare il distacco di esperti della Svizzera.
Le disposizioni relative all’articolo 95 del regolamento concernenti il controllo finanziario dell’Unione esercitato in Svizzera sui partecipanti alle attività dell’Agenzia sono definite nell’allegato III del presente Accordo.
I rappresentanti della Commissione europea possono essere accompagnati da rappresentanti dell’Agenzia. 2. Le informazioni sulla prevista legislazione dell’Unione che incide direttamente sul regolamento o lo modifica o che si prevede abbia ripercussioni sul contributo finanziario di cui all’articolo 4 del presente Accordo sono condivise e discusse nel comitato. 3. In conformità alle rispettive procedure interne delle Parti contraenti, il comitato può adottare una decisione che modifica gli allegati del presente Accordo. 4. In caso di modifica degli articoli da 1 a 6, degli articoli da 10 a 15, dell’articolo 17 o 18 del Protocollo (n. 7), il comitato modifica di conseguenza l’allegato II.
Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni in seno al comitato.
Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento d’intesa tra le Parti contraenti.
Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Bruxelles, addì due marzo duemilaventisei.
| Per la Confederazione Svizzera: Guy Parmelin | Per l’Unione europea: Ursula von der Leyen |
|---|
Il contributo operativo si fonda su una chiave di contribuzione definita come il rapporto tra il prodotto interno lordo (di seguito denominato «PIL») della Svizzera a prezzi di mercato e il PIL dell’Unione a prezzi di mercato.
A tal fine, gli importi dei PIL a prezzi di mercato delle Parti contraenti sono gli importi più aggiornati disponibili al 1° gennaio dell’anno in cui è effettuato il pagamento annuale, come forniti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea, tenendo debitamente conto dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 20049. Se tale Accordo cessa di applicarsi, il PIL della Svizzera è quello stabilito in base ai dati forniti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Il contributo operativo è calcolato applicando la chiave di contribuzione alle parti del bilancio dell’Agenzia autorizzato rilevanti per la partecipazione della Svizzera nell’anno N, come indicato nel regolamento.
La quota di partecipazione annuale consiste in una percentuale del contributo operativo annuo calcolato secondo quanto specificato nel precedente comma. Questa percentuale ammonta: ‒ per il 2026 al 2 %; ‒ per il 2027 al 3 %; ‒ per il 2028 e gli anni successivi al 4 %.
A decorrere dal 2028 la percentuale potrà essere adeguata dal comitato, in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del presente Accordo.
Il contributo finanziario è corrisposto in euro.
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione alle riunioni organizzate dall’Agenzia in relazione all’esecuzione delle sue attività sono rimborsate dall’Agenzia sulla stessa base e secondo le procedure vigenti per gli esperti degli Stati membri dell’Unione.
In conformità al presente Accordo, la Commissione europea trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente al contributo svizzero al bilancio dell’Agenzia. La Svizzera versa il proprio contributo finanziario entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo della Svizzera comporta il pagamento, da parte della Svizzera, di interessi di mora sull’importo arretrato calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse corrisponde al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.
I locali e gli edifici dell’Agenzia sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Agenzia non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Gli archivi dell’Agenzia sono inviolabili.
L’Agenzia beneficia in Svizzera, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali dell’Agenzia non possono essere censurate.
I lasciapassare dell’Unione rilasciati ai membri e agli agenti dell’Agenzia sono riconosciuti come titoli di viaggio validi sul territorio della Svizzera. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli altri agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione (Regolamento n. 31 (C.E.E.), n. 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385), comprese le modifiche successive).
I rappresentanti degli Stati membri dell’Unione che partecipano ai lavori dell’Agenzia, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo di riunione in Svizzera, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso.
Sul territorio della Svizzera e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia:
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal diritto dell’Unione, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia sono soggetti, a profitto dell’Unione, a un’imposta su stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Agenzia.
Essi sono esenti da imposte federali, cantonali e comunali svizzere su stipendi, salari ed emolumenti versati dall’Agenzia.
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia il cui domicilio fiscale non si trova in Svizzera e i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Agenzia, stabiliscono la loro residenza sul territorio della Svizzera, sono considerati, sia in Svizzera che nel paese del domicilio fiscale, come tutt’ora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia uno Stato membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli e ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia.
I beni mobili appartenenti alle persone di cui al primo comma e che si trovano in Svizzera sono esenti dall’imposta di successione in Svizzera; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Il diritto dell’Unione stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
I funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia non sono pertanto obbligati ad associarsi al sistema di previdenza sociale svizzero, purché siano già coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione. I componenti del nucleo familiare dei membri del personale dell’Agenzia sono coperti dal regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione, purché non siano alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Agenzia e purché non beneficino di prestazioni di previdenza sociale da parte di uno Stato membro dell’Unione o della Svizzera.
Il diritto dell’Unione determina le categorie di funzionari e altri agenti dell’Agenzia cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e degli altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente alla Svizzera.
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concessi ai funzionari e agli altri agenti dell’Agenzia esclusivamente nell’interesse di quest’ultima.
L’Agenzia ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o a un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Agenzia.
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, l’Agenzia agirà d’intesa con le autorità responsabili della Svizzera o degli Stati membri dell’Unione interessati.
L’Agenzia e la Commissione europea comunicano direttamente con tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di appaltatori, di partecipanti a programmi dell’Agenzia, di beneficiari di pagamenti a carico dell’Agenzia o del bilancio dell’Unione, o di subappaltatori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione europea e all’Agenzia tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenute a presentare in base agli strumenti menzionati nel presente Accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù degli stessi.
Le informazioni comunicate o acquisite in qualsiasi forma in virtù del presente allegato sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della protezione prevista per informazioni analoghe dal diritto svizzero e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell’Unione. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nelle istituzioni dell’Unione interessate, negli Stati membri o in Svizzera, ne devono essere a conoscenza in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti contraenti.
Fatta salva l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione europea possono imporre sanzioni e provvedimenti amministrativi in conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio13.
Una decisione adottata dall’Agenzia o dalla Commissione europea nell’ambito di applicazione del presente Accordo che imponga un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituisce titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta con la sola verificazione dell’autenticità del titolo da parte dell’autorità nazionale designata a tal fine dal governo della Svizzera. L’esecuzione avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Svizzera. Tali decisioni sono considerate atti esecutivi ai sensi della legge federale dell’11 aprile 188914sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e non sono soggette a riesame nel merito davanti ai giudici svizzeri. Il governo della Svizzera comunica all’Agenzia, alla Commissione europea e alla Corte di giustizia dell’Unione europea la propria autorità nazionale designata ai fini del presente articolo.
Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, i giudici svizzeri sono competenti per i ricorsi relativi a irregolarità nell’esecuzione.
Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69). ↩
RS 0.741.826.8 ↩
RS 0.514.126.81 ↩
RS 0.420.518.0 ↩
Decisione della Commissione 2000/518/CE, del 26 luglio 2000, riguardante l’adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera a norma della direttiva 95/46/CE (GU L 215 del 25.8.2000, pag. 1). ↩
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). ↩
Regolamento n. 31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.) relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell’Energia Atomica (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385) compresi eventuali emendamenti successivi. ↩
RS 0.420.518.0 ↩
RS 0.431.026.81 ↩
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024). ↩
Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all’articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1). ↩
Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2). ↩
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). ↩
RS 281.1 ↩
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