Firmata dalla Svizzera l’11 novembre 1884
Firmata dall’Italia il 12 gennaio 1885
Ratificazioni scambiate il 14 febbraio 1885
Entrata in vigore il 14 febbraio 1885
Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia,
hanno concordato le seguenti misure destinate ad assicurare l’esecuzione dell’art. 6 della Convenzione conclusa il 16 febbraio 18812tra la Svizzera e l’Italia riguardo al servizio di polizia nelle stazioni internazionali della ferrovia del Gottardo a Chiasso ed a Luino.
I.
Nessun individuo può essere condotto clandestinamente sul territorio dell’altro Stato. Chiunque venga consegnato ufficialmente dalla polizia di uno dei due Stati a quella dell’altro, deve essere accompagnato da un ordine di trasporto.
Non sono eccettuati da questa regola che i mendicanti appartenenti all’altro Stato e che sono arrestati nelle stazioni internazionali o tra queste stazioni e la frontiera. Essi possono essere ricondotti al loro paese senz’altra formalità (art. 5 della Conv. del 18813).
II.
Allorché in applicazione del Trattato di estradizione , una persona deve essere consegnata dalla Svizzera all’Italia o dall’Italia alla Svizzera, l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria che ordina il trasporto, rilascia un ordine di trasporto conforme al modulo A, il quale ordine vien consegnato colla persona trasportata.
Giusta il Trattato di estradizione4, ognuno dei due Stati sostiene le spese fatte sul proprio territorio.
III.
Allorquando si tratta del transito di un individuo accusato o condannato, che, deve in esecuzione della Convenzione d’estradizione tra l’Italia e la Germania essere consegnato dall’Italia alla Germania, si fa uso dei moduli prescritti dalla Dichiarazione 25 luglio 1873 per l’ordine di trasporto e per la contabilità delle spese.
IV.
Per il trasporto, a mezzo della polizia, di tutti gli individui che sono stati espulsi da uno dei due Stati, si fa uso d’un ordine di trasporto redatto secondo il modulo B, riportato qui appresso.
L’ordine di trasporto deve pure essere corredato d’una copia autentica del decreto di espulsione.
I documenti di legittimazione di cui l’individuo espellendo fu trovato in possesso, ovvero che vennero procurati dall’autorità locale, sono menzionati nell’ordine di trasporto ed uniti al medesimo.
In mancanza di documenti di tal natura, si accenna nell’ordine di trasporto in qual maniera sia stato accertato il luogo d’attinenza che vi è indicato, o altrimenti si accennano le prove in base alle quali è stato ordinato il rinvio.
V.
Nel caso in cui per una ragione qualunque, un individuo consegnato dall’autorità svizzera all’autorità italiana o viceversa, per essere trasportato, non venga accettato dagli agenti ai quali deve essere rimesso, l’individuo stesso è riconsegnato all’autorità confinaria dalla quale emanò l’ordine di trasporto, e questa ultima ha l’obbligo di ricevere di nuovo l’individuo e di indennizzare l’altro Stato di tutte le spese di trasporto, andata e ritorno (art. 7 della Conv.5).
VI.
I motivi pei quali la consegna di un individuo viene rifiutata sono indicati nell’ordine di trasporto.
VII.
Le spese di questi trasporti sono notate nella lista allegata all’ordine di trasporto e rimborsate conformemente alle indicazioni di detta lista.
Nel caso in cui un individuo trasportato non sia accettato, le spese sono rimborsate immediatamente, all’arrivo dell’individuo, dall’autorità di polizia di frontiera dello Stato al quale l’individuo stesso viene rinviato (art. 7 della Conv. D).
Allorché il transito di un individuo appartenente ad un altro Stato, viene effettuato, le spese sono liquidate sulla base dei documenti giustificativi presentati in via diplomatica (art. 5 della Conv. e N. IV della presente Dichiarazione).
VIII.
Il modo di procedere determinato colla presente Dichiarazione è ugualmente applicato per analogia al caso in cui saranno eseguite estradizioni od espulsioni dall’uno dei due Stati in confronto dell’altro, in altri diversi punti di frontiera che non siano stazioni internazionali della ferrovia. In questi casi, si deve preventivamente dare avviso del prossimo trasporto al capo dell’ufficio di polizia di confine vicino.
IX.
Le presenti disposizioni sono stabilite in forma di dichiarazioni identiche emanate dai rispettivi Governi.
Esse entreranno in vigore il giorno nel quale ne avrà luogo lo scambio. Si potrà, allo spirar d’ogni anno, proporre che vi siano portate delle modificazioni. Ma esse resteranno in vigore fino a che un accordo non sia intervenuto a riguardo di queste modificazioni, o sino a che non sarà revocata la Convenzione del 16 febbraio 18816.
Berna, Il novembre 1884.
Roma, 12 gennaio 1885.
Ordine di trasporto
Confederazione Svizzera
(Denominazione dell’autorità, indicazione del luogo, del distretto e del Cantone ove ha sede)
ordina:
Ordine di trasporto
Regno d’Italia
(Denominazione dell’autorità, indicazione del luogo e della provincia ove ha sede)
ordina:
Ordine di trasporto
Confederazione Svizzera
(Denominazione dell’autorità, indicazione del luogo di sua residenza)
ordonne:
Conto
delle spese e delle anticipazioni occasionate dal trasporto
del nominato _____________________________ da _________________________
Ordine di trasporto
Regno d’Italia
(Denominazione dell’autorità, indicazione del luogo di sua residenza)
ordonne:
Conto
delle spese e delle anticipazioni occasionate dal trasporto
del nominato _____________________________ da _________________________