0.742.140.14•Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana riguardante il finanziamento della costruzione della seconda galleria dei Monte Olimpino tra Chiasso e Albate‑Camerlata
0.742.140.14Bilateral International Treaty28 ott 1983
Conchiuso l’11 maggio 1982
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19831
Entrato in vigore con scambio di note il 28 ottobre 1983
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,
consci dell’importanza che assume la costruzione di una nuova linea ferroviaria da Chiasso ad Albate‑Camerlata, attraverso il Monte Olimpino, per lo sviluppo del traffico ferroviario tra i due Paesi e in transito attraverso la Svizzera, hanno deciso di stipulare un Accordo per il finanziamento di detta opera; al tal fine essi hanno nominato quali loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, previo scambio dei pieni poteri riscontrati in buona e dovuta forma,
hanno convenuto quanto segue:
Il Governo italiano si impegna, nell’ambito del Piano integrativo per le Ferrovie italiane dello Stato previsto dalla legge 12 febbraio 1981 n. 17, a porre le Ferrovie italiane dello Stato in condizione di realizzare, nel termine da cinque a sette anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, i lavori indicati nella Convenzione stipulata l’Il maggio 19822tra le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le Ferrovie italiane dello Stato (FS), ed avente per oggetto il finanziamento della seconda galleria del Monte Olimpino.
Tali lavori si riferiscono alla costruzione di una linea ferroviaria a doppio binario, di circa km 8 di lunghezza, tra l’estremità sud della stazione di Chiasso e Albate-Camerlata.
Il Governo svizzero si impegna a partecipare al finanziamento dell’opera indicata nell’articolo 1 concedendo alle FS, per il tramite delle FFS, un contributo «una tantum» di 60 milioni di franchi svizzeri. Il predetto contributo è costituito da una somma di 40 milioni a fondo perduto e da un prestito di 20 milioni.
Le condizioni di finanziamento relative al contributo previsto dall’articolo precedente risultano dalla Convenzione stipulata tra le FFS e le FS, di cui all’articolo I.
Il versamento del contributo a fondo perduto e del prestito si effettua in franchi svizzeri come pure il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi.
Il Governo italiano, ai sensi della summenzionata legge 12 febbraio 1981 n. 17 garantisce, per il tramite delle FS, il rimborso del capitale e degli interessi relativi al prestito di cui all’articolo 4.
Entrambi i Governi si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti atti a sviluppare il traffico ferroviario tra i rispettivi Paesi nonché quello di transito per la Svizzera che interessa le stazioni di Chiasso, Luino e Domodossola.
Tali stazioni di confine non saranno comunque sottoposte a condizioni di esercizio meno favorevoli rispetto a quelle previste da ciascuno dei due Paesi per le altre stazioni di confine. 1 due Governi si impegnano altresì ad astenersi da provvedimenti discriminatori e ad adottare opportuni provvedimenti intesi ad agevolare le formalità di controllo e le operazioni amministrative per l’attraversamento della frontiera.
Il presente Accordo entrerà in vigore allorché entrambi i Governi si saranno reciprocamente comunicati l’avvenuto adempimento delle procedure previste dalle rispettive leggi nazionali per la sua messa in vigore.
In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.Fatto a Berna, addì Il maggio 1982, in due esemplari originali in lingua italiana.
| Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo della Repubblica Italiana: |
|---|---|
| Bürki | Misiti |
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