0.742.140.313.69•Accordo tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera e il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania concernente la garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA)
0.742.140.313.69Bilateral International Treaty8 dic 2021
Concluso il 25 agosto 2021
Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 dicembre 2021
(Stato 8 dicembre 2021)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania,
di seguito denominati Parti contraenti,
a prosieguo della collaborazione basata sull’accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), concluso il 6 settembre 19961(Accordo di Lugano);
ai sensi della dichiarazione d’intenti congiunta tra il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania concernente l’aumento della capacità delle tratte d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), del 22 maggio 2019 (Dichiarazione di Lipsia);
ai sensi della dichiarazione multilaterale di Locarno del 3 settembre 2020 sullo sviluppo del sistema ferroviario;
ai sensi della dichiarazione ministeriale Rail Freight Corridors to boost international rail freight (corridoi ferroviari merci per stimolare il trasporto internazionale di merci per ferrovia): il futuro del traffico merci su rotaia in Europa del 21 settembre 2020 (dichiarazione di Berlino);
animati dal desiderio di continuare a migliorare i presupposti per un traffico ferroviario efficiente tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania;
riconoscendo l’importanza dell’azione comune di Cantoni e Bundesländer ai confini nonché delle imprese di trasporto ferroviario e dei gestori dell’infrastruttura,
hanno convenuto quanto segue:
Le Parti contraenti si impegnano a rafforzare in maniera duratura, nel quadro delle rispettive competenze, il traffico ferroviario internazionale dei viaggiatori e delle merci tra la Svizzera e la Germania, soprattutto anche in considerazione della sua importanza a livello europeo. Si impegnano in particolare a:
(1). Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, la collaborazione tra le Parti contraenti in tutti gli ambiti tematici è intensificata nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali. (2). Le Parti contraenti si adoperano in particolare a:
La collaborazione di cui all’articolo 2 si estende anche all’ulteriore sviluppo delle tratte ferroviarie internazionali e, in particolare, a quelle citate di seguito:
(1). Le questioni relative all’attuazione del presente Accordo sono trattate da un comitato direttivo. (2). Il comitato direttivo si compone di alti rappresentanti dell’Ufficio federale dei trasporti della Confederazione Svizzera e del Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania. (3). Il comitato direttivo decide caso per caso in merito alla partecipazione di rappresentanti del settore ferroviario nonché di altre istituzioni statali. (4). Il comitato direttivo si riunisce, di regola, una volta l’anno. (5). Ogni Parte contraente può chiedere la convocazione del comitato direttivo se particolari circostanze lo esigono. (6). Il comitato direttivo può costituire gruppi di lavoro temporanei su specifiche tematiche.
(1). Il presente Accordo entra in vigore non appena le Parti contraenti si saranno notificate l’adempimento delle rispettive procedure necessarie a tal fine. Con la sua entrata in vigore è abrogato l’accordo tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il Ministro dei trasporti della Repubblica federale di Germania sulla garanzia della capacità delle linee d’accesso nord alla nuova ferrovia transalpina (NFTA), concluso il 6 settembre 19962(Accordo di Lugano). (2). Il presente Accordo è valido sino al 31 dicembre 2031 e sarà tacitamente prorogato di anno in anno sempre che non sia denunciato per scritto da una delle Parti contraenti al più tardi tre mesi prima della fine di ogni anno civile. (3). Dal presente Accordo non risultano impegni finanziari per le Parti contraenti.
Fatto a Berna e Berlino il 25 agosto 2021 in due esemplari originali in lingua tedesca.
| Per il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Simonetta Sommaruga | Per il Ministero dei trasporti e dell’infrastruttura digitale della Repubblica federale di Germania: Andreas Scheuer |
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