Conchiuso il 22 luglio 1957
Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19572
Data dell’entrata in vigore: 21 ottobre 1957
La Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria,
considerato di quanto momento sia, per le comunicazioni ferroviarie tra la Svizzera e l’Austria e per il traffico di transito, la sistemazione della linea dell’Arlberg,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di eseguire, nel termine di quattro anni a contare dall’entrata in vigore del presente accordo, i lavori di sistemazione descritti nella convenzione del 22 luglio 19573tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), qui allegata, e menzionati nell’articolo 3, che segue.
Art. 2
La Confederazione Svizzera s’impegna a concedere alla Repubblica d’Austria, alle condizioni definite qui appresso, un mutuo di 55 (cinquantacinque) milioni di franchi svizzeri, al fine di permettere alla medesima di finanziare i lavori di sistemazione menzionati nell’articolo 3.
Art. 3
Il mutuo svizzero sarà adoperato, nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs‑Salzburg), per i seguenti lavori:
La Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di eseguire tale programma di lavori, stabilito sul fondamento dei prezzi odierni, qualunque ne possa essere l’aumento del costo.
Art. 4
Nei limiti del programma austriaco di sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs–Salzburg), la Repubblica d’Austria s’impegna a porre le Ferrovie federali austriache nella condizione di assegnare, nello spazio di 4 anni, 200 milioni suppletivi di scellini, singolarmente per il rifacimento della soprastruttura.
Art. 5
La Confederazione Svizzera trasferirà, in una sola volta, alla Repubblica d’Austria l’ammontare del mutuo, dopo l’entrata in vigore del presente accordo.
Il mutuo frutterà interessi a contare dal giorno del trasferimento. L’interesse annuo sarà del 41/8 per cento (quattro e sette ottavi per cento).
Gli interessi sono pagabili annualmente, secondo il piano d’ammortamento, qui allegato, la prima volta dopo un anno dal pagamento dell’ammontare del mutuo.
Art. 6
La Repubblica d’Austria s’impegna a estinguere il mutuo in dodici rate annuali, secondo il piano d’ammortamento, qui allegato. Il primo pagamento scadrà quattro anni dopo il trasferimento dell’ammontare del mutuo.
La Repubblica d’Austria si riserva la facoltà di estinguere innanzi tempo, intieramente o in parte, il suo debito verso la Confederazione Svizzera, con un preavviso di sei mesi.
Art. 7
L’ammontare del mutuo sarà trasferito nel servizio disciplinato dei pagamenti ossia nell’ambito dell’accordo di pagamento, in vigore tra la Svizzera e l’Austria5.
Gli ammortamenti e il servizio degli interessi saranno fatti ordinariamente fuori di qualunque servizio disciplinato di pagamento, in franchi svizzeri liberi.
Art. 8
La Repubblica d’Austria dà facoltà alla Confederazione Svizzera oppure alle Ferrovie federali svizzere di compensare gli interessi e gli ammortamenti del mutuo con gli averi risultanti dal traffico ferroviario che le Ferrovie federali austriache possedessero presso le Ferrovie federali svizzere.
Art. 9
I due Governi s’impegnano a prendere tutti i provvedimenti idonei ad accrescere il traffico ferroviario tra i due paesi e il traffico di transito per le stazioni di Buchs e di St.Margrethen. Questi valichi di confine non saranno in alcun caso sottoposti a un ordinamento meno favorevole di quello applicato in ciascuno dei due paesi agli altri valichi di frontiera. 1 due Governi si asterranno da ogni misura che ingenerasse disparità di trattamento rispetto alle formalità doganali. Essi si impegnano, inoltre, a prendere, nel loro traffico reciproco, tutte le disposizioni idonee affinché le formalità doganali, di polizia confinaria e amministrative siano eseguite nel più breve spazio di tempo e nelle condizioni più favorevoli.
Art. 10
La convenzione del 22 luglio 19576tra le Ferrovie federali svizzere e le Ferrovie federali austriache concernente la sistemazione della linea dell’Arlberg (Buchs–Salzburg), qui allegata, fa parte integrante del presente accordo.
Art. 11
Il presente accordo entra in vigore dopo lo scambio degli istrumenti di ratificazione.
Fatto a Vienna, in doppio esemplare, il 22 luglio 1957.
Piano d’ammortamento