0.742.140.334.931•Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa alla modernizzazione e all’esercizio della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra
0.742.140.334.931Bilateral International Treaty1 giu 2017
Conclusa il 19 marzo 2014
Approvata dall’Assemblea federale il 4 giugno 20152
Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2017
(Stato 1° giugno 2017)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica Francese,
denominati qui di seguito «Parti contraenti»,
considerata per la Francia la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 20123, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e per la Svizzera le disposizioni legali dell’Accordo del 21 giugno 19994tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
considerata la Convenzione del 14 giugno 18815tra la Svizzera e la Francia per la congiunzione della ferrovia Ginevra-Annemasse colla rete ferroviaria della Savoia presso Annemasse;
desiderosi di realizzare il secondo binario tra Annemasse e Ginevra di cui all’articolo 3 della Convenzione del 14 giugno 1881 tra la Svizzera e la Francia per la congiunzione della ferrovia Ginevra-Annemasse colla rete ferroviaria della Savoia presso Annemasse;
desiderosi di modernizzare la linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives;
desiderosi di affidare la gestione del traffico e della circolazione sulla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives al gestore dell’infrastruttura svizzera;
desiderosi di contribuire allo sviluppo delle relazioni e degli scambi tra la Svizzera e la Francia;
persuasi che la modernizzazione della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives e il relativo raccordo a Ginevra-Cornavin faciliteranno notevolmente gli spostamenti in una regione fortemente urbanizzata, in una prospettiva di sviluppo sostenibile,
hanno convenuto quanto segue:
La presente Convenzione disciplina:
Ai fini della presente Convenzione, valgono le seguenti definizioni:
– la definizione dell’orario di servizio annuo e l’organizzazione dei periodi riservati alla realizzazione di opere di manutenzione e di rinnovo sulla rete ferroviaria,
– la gestione e la circolazione dei treni,
– la fornitura di corrente di trazione;
f) Comitato direttivo franco-svizzero: comitato direttivo istituito dalla Convenzione del 5 novembre 19997tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e in particolare alle linee ad alta velocità;
g) Comitato per la sicurezza civile: comitato che riunisce le autorità competenti sul territorio delle due Parti contraenti per l’organizzazione dei soccorsi alla frontiera della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives.
(1). Le Parti contraenti si impegnano a garantire la realizzazione del secondo binario sulla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives, in trincea coperta in corrispondenza della frontiera. (2). Le Parti contraenti procedono alla modernizzazione della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives, affinché possa essere utilizzata per il traffico regionale transfrontaliero e il traffico internazionale viaggiatori e, in via eccezionale, per il traffico merci. (3). La linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives è alimentata con corrente di trazione svizzera a 15 000 V e 16,7 Hz ed è collegata alla rete del gestore dell’infrastruttura svizzera. Presso la stazione di Annemasse sono previsti dispositivi specifici volti a consentire l’accesso ai treni svizzeri monocorrente. (4). Tutta la linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives sarà equipaggiata con la segnaletica svizzera. (5). Ogni Parte contraente vigila sull’esecuzione dei lavori sul proprio territorio, fino alla frontiera. (6). I lavori sono eseguiti sul territorio di entrambe le Parti contraenti, con l’obiettivo di una messa in servizio contemporanea. Se una messa in servizio contemporanea non fosse possibile, ogni Parte contraente è autorizzata a prendere le misure necessarie all’esercizio del tronco situato sul proprio territorio.
(1). Il gestore dell’infrastruttura francese è proprietario delle opere e degli equipaggiamenti realizzati in territorio francese; il gestore dell’infrastruttura svizzera è proprietario delle opere e degli equipaggiamenti realizzati sul territorio svizzero. I gestori dell’infrastruttura possono convenire eccezioni locali al fine di garantire la continuità tecnica delle opere e degli equipaggiamenti, in applicazione della Convenzione di cui all’articolo 15. (2). Sul territorio francese, la committenza dei lavori di modernizzazione della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives è garantita dal gestore dell’infrastruttura francese. Tuttavia, qualora l’operazione interessi sia il gestore dell’infrastruttura francese che il gestore dell’infrastruttura svizzera, il gestore dell’infrastruttura francese può affidare interamente o in parte la committenza dei lavori al gestore dell’infrastruttura svizzera. (3). Sul territorio svizzero, la committenza dei lavori di modernizzazione della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives è garantita dal gestore dell’infrastruttura svizzera. (4). Il gestore dell’infrastruttura francese e il gestore dell’infrastruttura svizzera si accertano che l’infrastruttura sia globalmente coerente e che la pianificazione dei lavori sia coordinata. Informano in merito il Comitato direttivo franco-svizzero.
(1). Il finanziamento dei lavori e dell’evoluzione dei costi è retto dal principio di territorialità. (2). Il finanziamento della manutenzione e del rinnovo dell’infrastruttura della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives è retto dal principio di territorialità. (3). In deroga al principio di territorialità, i costi d’investimento e di manutenzione degli interventi e degli equipaggiamenti specifici per consentire l’accesso ai treni svizzeri monocorrente a 15 000 V e 16,7 Hz alla stazione di Annemasse sono finanziati dalla Svizzera per un importo forfettario unico di 15,7 milioni di euro. Le modalità di richiesta e di versamento di tale importo tengono conto dell’avanzamento dei lavori e sono definite in una convenzione di finanziamento stipulata tra le Parti contraenti e il gestore dell’infrastruttura francese.
I gestori dell’infrastruttura garantiscono la manutenzione e il rinnovo dell’infrastruttura della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives secondo il principio di territorialità. Ognuno dei gestori dell’infrastruttura può tuttavia convenire di affidare interamente o in parte la manutenzione e il rinnovo delle rispettive infrastrutture all’altro gestore.
(1). La regolazione della circolazione sulla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives è affidata al gestore dell’infrastruttura svizzera. Essa include la segnalazione, la regolazione, la ripartizione, la comunicazione e la fornitura di informazioni concernenti la circolazione dei treni. Il gestore dell’infrastruttura svizzera fattura al gestore dell’infrastruttura francese i costi delle proprie prestazioni in proporzione ai chilometri della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives da ciascun lato della frontiera. (2). Conformemente alla regolamentazione svizzera e a quella francese, il gestore dell’infrastruttura svizzera stabilisce le istruzioni e le consegne in materia di sicurezza applicabili sulla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives. Esso si accerta che tali istruzioni e consegne siano coordinate con quelle stabilite dal gestore dell’infrastruttura francese per la stazione di Annemasse. (3). Nel rispetto della regolamentazione applicabile, i due organi di ripartizione della capacità si coordinano durante tutto il processo di ripartizione della capacità, affinché quest’ultima sia ripartita come convenuto, privilegiando orari cadenzati. (4). Il gestore dell’infrastruttura svizzera è incaricato della fornitura della corrente di trazione sulla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives, inclusi gli interventi e gli equipaggiamenti specifici per consentire l’accesso ai treni svizzeri monocorrente a 15 000 V e 16,7Hz presso la stazione di Annemasse. Il gestore dell’infrastruttura svizzera fattura il costo di tale prestazione al gestore dell’infrastruttura francese in proporzione ai chilometri.
Le tasse infrastrutturali e gli altri redditi ricavati dall’infrastruttura sono retti dal principio di territorialità. Sono pertanto definiti e riscossi dal gestore dell’infrastruttura francese e dal gestore dell’infrastruttura svizzera per le rispettive tratte.
(1). Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio di ogni Parte contraente nonché ogni altra disposizione speciale per la linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives sono applicabili, per quanto non siano contrarie alle disposizioni della presente Convenzione. (2). Fatte salve le disposizioni seguenti, sul territorio di ogni Parte contraente si applicano le tariffe nazionali. Nel quadro della presente Convenzione, l’autorità che organizza i servizi di trasporto pubblico regionali e le imprese di trasporto ferroviario interessate definiscono di comune accordo le condizioni e le modalità di gestione del servizio, nonché le tariffe applicabili, le quali possono derogare, per quanto concerne il tratto tra Annemasse e la frontiera, alle regole dei sistemi tariffari nazionali, al fine di consentire un’omogeneità delle tariffe sull’insieme della linea. (3). Conformemente al capitolo 1.9 del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)8, sono escluse dal trasporto le merci pericolose. (4). Le specifiche tecniche di interoperabilità concernenti la sicurezza nelle gallerie ferroviarie (STI SRT) sono applicabili alla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
(1). Per favorire la cooperazione e conciliare il più possibile la fluidità e la celerità del traffico viaggiatori con l’efficacia dei controlli, sarà concluso un accordo tra le autorità competenti svizzere e francesi, in applicazione della Convenzione del 28 settembre 19609tra la Confederazione Svizzera e la Francia concernente gli uffici a controlli nazionali abbinati e i controlli in corso di viaggio. (2). I controlli svizzeri e francesi possono essere effettuati nella zona ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettere a–c della Convenzione summenzionata. Agli agenti dello Stato limitrofo sono messi a disposizione dei locali presso le stazioni indicate nell’accordo menzionato nel paragrafo 1. (3). Per facilitare lo svolgimento dei lavori di costruzione, di manutenzione e di rinnovo, le autorità competenti svizzere e francesi possono concludere accordi per disciplinare la riscossione delle imposte e le formalità doganali.
Le Parti contraenti non riscuotono né imposte né tributi doganali sui titoli di trasporto emessi per i tragitti dei treni regionali transfrontalieri per i quali la stazione di partenza e quella di arrivo non si trovano nello stesso Paese. Sono fatte salve le disposizioni applicabili riguardanti le dogane, l’imposta sul valore aggiunto e lacontribution économique territoriale francese.
Le autorità nazionali per la sicurezza ferroviaria sono competenti sul loro territorio nazionale. Tali autorità si coordinano per le questioni di sicurezza ferroviaria concernenti la linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives.
(1). L’efficacia dell’intervento dei soccorsi prevale su ogni altra considerazione, segnatamente di ordine territoriale. In caso di emergenza, le Parti contraenti autorizzano le squadre di soccorso dell’altro Stato a intervenire sul proprio territorio. (2). La presente Convenzione vale come certificato ai sensi dell’articolo 6 dell’Accordo del 14 gennaio 198710tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o sinistro grave. Le disposizioni di tale accordo sono applicabili all’intervento delle squadre di soccorso. (3). Le autorità competenti sul territorio delle due Parti contraenti responsabili dell’organizzazione dei soccorsi convalidano, in seno a un comitato di sicurezza civile, i piani di intervento dei soccorsi, il comando e la direzione delle operazioni applicabili alla linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives.
(1). Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, le Ferrovie federali svizzere (FFS) sono il gestore dell’infrastruttura svizzera. (2). Alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, il Réseau ferré de France (RFF) è il gestore dell’infrastruttura francese.
I gestori dell’infrastruttura svizzera e francese si accordano per firmare una convenzione specifica che precisi in particolare: – se del caso, le modalità secondo le quali i gestori dell’infrastruttura sono autorizzati a intervenire oltre la frontiera in caso di realizzazione di lavori, segnatamente per i lavori che devono necessariamente essere realizzati senza interruzioni; – se del caso, le modalità di esecuzione della manutenzione e del rinnovo della linea ferroviaria tra Annemasse e Ginevra-Eaux-Vives previste nell’articolo 6; – le modalità secondo le quali la regolazione della circolazione prevista nell’articolo 7 paragrafi 1, 2 e 4 è affidata al gestore dell’infrastruttura svizzera, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di coordinamento delle capacità presso la stazione di Annemasse. La convenzione precisa, in modo trasparente, le modalità di calcolo e di fatturazione delle prestazioni fornite dal gestore dell’infrastruttura svizzera, nonché le modalità di fornitura della corrente di trazione; – le modalità di messa a punto delle istruzioni e consegne di sicurezza di cui all’articolo 7; – le eccezioni locali al principio di territorialità concernenti la proprietà di opere o di equipaggiamenti situati principalmente sul territorio dell’altra Parte contraente.
(1). Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o all’interpretazione della presente Convenzione è sottoposta al Comitato direttivo franco-svizzero. Quest’ultimo si adopera per comporre la controversia in via amichevole. (2). Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato direttivo franco-svizzero, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti. (3). Il tribunale arbitrale è composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale. (4). Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna Parte contraente può chiedere al segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia di procedere alle nomine necessarie. (5). Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
(1). La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui è stata ricevuta la seconda notifica con la quale le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. (2). La presente Convenzione è conclusa per una durata iniziale di trentacinque anni. È prorogata tacitamente per ulteriori periodi di cinque anni, salvo disdetta di una delle Parti contraenti almeno due anni prima della scadenza della durata di validità.
In fede di che, i rappresentanti delle due Parti contraenti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Parigi, il 19 marzo 2014, in due esemplari originali in lingua francese.
| Per il Consiglio federale svizzero: Doris Leuthard | Per il Governo della Repubblica Francese: Frédéric Cuvillier |
|---|
Dal testo originale francese. ↩
RU 2017 2655 ↩
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32. ↩
RS 0.740.72 ↩
RS 0.742.140.334.93 ↩
Punto chilometrico 0 = asse del fabbricato viaggiatori della stazione di Losanna. ↩
RS 0.742.140.334.97 ↩
RS 0.742.403.12 all. C ↩
RS 0.631.252.934.95 ↩
RS 0.131.334.9 ↩
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